ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.
La seduta comincia alle 8.15.
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Bruno TABACCI, presidente invita il relatore, on. Petrenga, ad illustrare lo schema di decreto legislativo.
La deputata Giovanna PETRENGA (FdI-AN), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.
Sintetizza i contenuti dello schema che, come rilevato dal Governo sia nella relazione per l'analisi tecnico-normativa, sia nella relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, persegue l'obiettivo di dettare una «disciplina generale organica» del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è «il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara, tema sul quale hanno inciso anche il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 sull'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e la Pag. 236sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato incostituzionale il successivo articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».
Dà conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata. La Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, oltre a formulare diversi rilievi – in particolare relativi all'opportunità di espungere gli articoli 22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale – ha raccomandato al Governo di vigilare «(anche nei suoi rapporti col Parlamento)» affinché la “codificazione” realizzata con il testo unico «sia preservata da tentativi di tornare a norme introdotte disorganicamente in fonti diverse, evitando, quindi, nuove dispersioni attraverso strumenti normativi episodici e disordinati». Il Consiglio di Stato ha suggerito anche di «operare un monitoraggio in ordine all'attuazione della presente riforma» e «di relazionare, periodicamente, al Parlamento in ordine all'impatto della presente disciplina sul sistema dei servizi pubblici locali ed alla sua applicazione da parte dei diversi enti locali interessati, in modo da verificarne nel tempo il buon funzionamento». Nel parere della Conferenza unificata sono confluite le osservazioni e proposte della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, le quali hanno espresso condivisione per l'obiettivo dell'intervento normativo di individuare «una disciplina generale organica della materia, attraverso l'indicazione di principi generali per l'assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale». La Conferenza delle regioni ha formulato un rilievo sull'impianto generale del testo unico, sottolineando l'opportunità di inserire nel testo unico «appositi capi corrispondenti alle specifiche discipline relative al servizio idrico integrato, al servizio di gestione integrata dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di energia e di gas naturale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, rimangono escluse dal decreto legislativo, ad eccezione delle norme riguardanti le modalità di affidamento dei servizi che integrano e prevalgono sulle normative di settore».
Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito. Potrebbe essere un parere favorevole con osservazioni che dovrebbero riguardare, in particolare, l'opportunità di:
chiarire – con riguardo all'articolo 3, comma 3 – le ragioni per le quali faccia salve le disposizioni speciali in materia di affidamento della gestione dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, tenuto conto che il criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge n. 124 del 2015 prevede la «revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi»;
assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e nell'ambito dello schema. Per esempio: l'articolo 10, comma 1 in materia di esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, sovrappone una diversa disciplina a quanto recentemente previsto dall'articolo 177 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); l'articolo 15, comma 2, dispone che le autorità indipendenti di settore individuino, per gli ambiti di competenza, i costi standard e i livelli minimi di qualità, mentre l'articolo 22, comma 6, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013, sembrerebbe fare salva la disciplina speciale che pone in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a definire i costi standard relativi ai servizi di trasporto pubblico locale; l'articolo 16 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, senza apportare le opportune modifiche alla legislazione vigente e in particolare alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
valutare la richiesta della stessa Autorità per l'energia elettrica il gas e il Pag. 237sistema idrico (condivisa dal Consiglio di Stato) relativa all'acquisizione di «un idoneo patrimonio di specifiche professionalità che assicuri l'ottimale svolgimento delle funzioni che vengono affidate nel nuovo settore di intervento» dei rifiuti. La medesima Autorità ricorda che l'attribuzione delle competenze nel settore idrico fu accompagnata da uno specifico incremento di organico, che si rende a suo giudizio indispensabile anche in questo caso;
valutare la coerenza con i principi, criteri direttivi e finalità della delega dei seguenti articoli:
22, 23, 26, 27 e 35, che disciplinano diversi aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale;
34, che tratta materia fiscale, riproducendo i contenuti dell'articolo 26-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 38 dello schema di decreto legislativo in esame;
37, commi 1 e 2, in materia di diritto sindacale, e 3, in materia di noleggio con conducente;
coordinare le diverse previsioni in ordine all'adeguamento alla nuova disciplina delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome presenti nell'articolo 1, comma 3 e nell'articolo 23, comma 1, lettera f).
Bruno TABACCI, presidente, ringrazia l'on. Petrenga per l'ampia relazione e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì prossimo, 3 agosto, alle 8.15.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 307.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2016.
Bruno TABACCI, presidente, ricorda che nella seduta del 20 luglio il relatore, on. Mazzoli, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un breve dibattito. Ieri mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede all'on. Mazzoli se intenda illustrare la sua proposta.
Il deputato Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, illustra brevemente la proposta di parere favorevole, che contiene sette osservazioni riguardanti l'opportunità di:
assicurare i necessari coordinamenti con la normativa europea e nazionale e i raccordi con la disciplina interna al codice;
esplicitare, all'articolo 2 dello schema, che esso si riferisce anche ai processi amministrativi, contabili e tributari, al fine di conferire una maggiore omogeneità al quadro normativo della materia;
verificare la coerenza con i principi generali dell'ordinamento di quanto stabilito all'articolo 15 in ordine all'attribuzione delle nuove funzioni di «difensore civico digitale» al responsabile dell'unico ufficio dirigenziale generale competente in materia;
prevedere un coinvolgimento del sistema regionale e delle autonomie nel procedimento di adozione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
verificare la congruità della previsione di applicare retroattivamente, a decorrere dal 1o gennaio 2016, il disposto dell'articolo 52, comma 5, lettera b), a norma del quale le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria rese successivamente al 1o gennaio 2016 devono essere pubblicate previa anonimizzazione dei dati personali in essa contenuti;
verificare la congruità della data di entrata in vigore del decreto, attualmente fissata al 1o luglio 2016 dall'articolo 65, Pag. 238evidentemente con l'intento di assicurare contemporaneità rispetto all'acquisto di efficacia del regolamento europeo n. 910 del 2014;
riformulare il preambolo, raggruppando i riferimenti normativi in base all'ordine gerarchico delle fonti e, in ciascun ambito, in ordine cronologico.
Bruno TABACCI, presidente, ringrazia l'on. Mazzoli e pone in votazione la proposta di parere.
La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 8.35.
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