CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2016
679.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 245

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.
Testo unificato Doc. XXII n. 65 e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il testo unificato delle proposte di istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Doc. XXII n. 65 e abb.).
  Il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione di inchiesta in oggetto sia istituita per la durata di 12 mesi dalla data della sua costituzione e presenti all'Assemblea della Pag. 246Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, una relazione finale sulle indagini svolte.
  La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Essa, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.
   Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della istituenda Commissione – nella misura complessiva di 50 mila euro, di cui 20 mila euro per l'anno 2016 e 30 mila euro per l'anno 2017 – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  In proposito, rileva che il testo unificato in esame non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento sono comunque a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati.
  Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sullo stesso.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 307.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (di seguito: CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha delegato il Governo ad intervenire sul codice in oggetto nel quadro di un più ampio intervento finalizzato alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Si dispone che la delega sia esercitata con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il provvedimento si compone di 65 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  Di seguito esamina le norme dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le considerazioni contenute nella relazione tecnica con riferimento a tali norme.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la disciplina recata dal Codice dell'amministrazione digitale, come modificata dal testo in esame, definisce le linee guida per l'aggiornamento tecnologico e digitale delle pubbliche amministrazioni: in tale contesto la neutralità finanziaria del provvedimento in esame appare condizionata dalla possibilità di adeguare la Pag. 247tempistica di attuazione delle singole previsioni alla effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie. Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno acquisire chiarimenti con riferimento alle seguenti disposizioni.
  L'articolo 8 prevede un apparato sanzionatorio nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non rendano i propri servizi disponibili per via telematica. A tal proposito rileva che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove norme si applicano esclusivamente per i nuovi servizi. Andrebbe, pertanto, chiarito se le amministrazioni potranno essere obbligate a riorganizzare, nel breve periodo, i propri processi produttivi, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni da erogare in favore degli utenti, con conseguenti eventuali oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 15 prevede di affidare a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale. A tal proposito ritiene che andrebbe chiarito se anche nelle amministrazioni di minori dimensioni (piccoli comuni, enti di ricerca minori, consorzi) sia già presente almeno un dirigente di livello generale cui assegnare i compiti in oggetto, tenuto conto che l'introduzione di tale figura, laddove assente, appare suscettibile di determinare, in linea di principio, nuovi oneri per gli enti interessati.
  L'articolo 38 tratta dei requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. A tal proposito rileva che non trova riscontro, nel testo della norma, l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale le nuove previsioni si applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Qualora la norma debba intendersi di diretta e immediata applicazione, andrebbero evidenziati i dati volti a confermare che le disponibilità finanziarie esistenti a legislazione vigente consentano nell'immediato i necessari adeguamenti dei sistemi informativi in essere.
  Sottolinea che andrebbe poi chiarito se la soppressione delle seguenti disposizioni possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica ovvero creare le premesse per un adeguamento del finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID): articolo 27, comma 1, lettera g), che sopprime la clausola di invarianza ora presente nel testo dell'articolo 29 del CAD, che tratta delle procedure di accreditamento che l'AgID è tenuta a svolgere su richiesta di prestatori di servizi fiduciari, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori; articolo 43, che sopprime la clausola di invarianza ora presente nel testo dell'articolo 52 del CAD, che tratta dei compiti assegnati all'AgID in materia di promozione delle politiche di valorizzazione del patrimonio digitale e di definizione di linee guida che individuano gli standard tecnici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'articolo 8, ritiene necessario modificare il testo in modo da conformarlo a quanto previsto dalla relazione tecnica, nel senso di chiarire che le nuove norme relative all'apparato sanzionatorio si applicano esclusivamente per i nuovi servizi forniti.
  Con riferimento all'articolo 15, che prevede di affidare ad un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale, ribadisce che la norma non ha alcun impatto dal punto di vista finanziario, poiché ad essa sarà data attuazione esclusivamente sulla base di una riorganizzazione degli uffici dirigenziali già previsti a legislazione vigente.
  Osserva inoltre che all'articolo 27, comma 1, lettera g), nonché all'articolo 43, appare necessario eliminare le previsioni relative alla soppressione delle clausole di invarianza ora presenti rispettivamente agli articoli 29 e 52 del CAD.
  Fa presente infine, con riferimento all'articolo 38, che ritiene necessario modificare il testo in modo da conformarlo a quanto previsto dalla relazione tecnica, nel senso di chiarire che le nuove previsioni si Pag. 248applicano esclusivamente ai nuovi sistemi informativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, si riserva di predisporre una proposta di parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.
Atto n. 311.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2016.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire alcuni chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva innanzitutto che, con riferimento all'articolo 1, non è prevedile un incremento del ricorso al lavoro accessorio in agricoltura a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 48, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in quanto già a legislazione vigente, come risulta dalla circolare n. 4 del 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il limite di 2.000 euro non si applica ai committenti lavoratori agricoli.
  Rileva inoltre che il costo delle agevolazioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di contratti di solidarietà espansiva, può essere compensato con i risparmi derivanti dalle prestazioni di integrazione salariale non erogate dall'INPS.
  Osserva che le misure in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), avranno attuazione a valere sui limiti di spesa di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che sarà effettuato un costante monitoraggio volto a garantire il predetto limite di spesa e con apposito decreto ministeriale verranno definiti i criteri per l'applicazione delle misure stesse nonché la possibilità di rideterminare i benefici al fine di rispettare il complessivo limite di spesa.
  Fa presente che agli articoli 2, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, lettere a), b) e f), non è prevista la creazione di nuove banche dati, ma solo la possibilità di accesso dell'INAPP a banche dati già esistenti, ed eventuali costi legati a tale accesso saranno sostenuti dalla stessa INAPP, nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Istituto.
  Fa presente altresì che il personale trasferito all'ANPAL ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere da c) a e) e da g) ad h), e comma 2, proviene esclusivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP (ex ISFOL) e che per entrambe le categorie di personale il trasferimento all'ANPAL non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non vi sono modificazioni in ordine alla disciplina contrattuale applicabile.
  Conferma che l'ANPAL può far fronte alle competenze ad essa attribuite con le risorse disponibili a legislazione vigente, non trattandosi di ampliamento di competenze ma di una specificazione delle medesime.
  Fa presente che in relazione alla verifica dei residui passivi si escludono rivendicazioni o pretese nei confronti dell'amministrazione derivanti dal disimpegno delle risorse, tenuto conto che si può Pag. 249procedere al disimpegno solo alle condizioni e secondo le procedure fissate dalla legge;
  Assicura inoltre che i soggetti pubblici competenti possono far fronte agli accertamenti relativi allo stato di disoccupazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (atto n. 311),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'articolo 1, non è prevedile un incremento del ricorso al lavoro accessorio in agricoltura a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 48, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in quanto già a legislazione vigente, come risulta dalla circolare n. 4 del 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il limite di 2.000 euro non si applica ai committenti lavoratori agricoli;
    il costo delle agevolazioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), in materia di contratti di solidarietà espansiva, può essere compensato con i risparmi derivanti dalle prestazioni di integrazione salariale non erogate dall'INPS;
    le misure in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), avranno attuazione a valere sui limiti di spesa di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
    sarà effettuato un costante monitoraggio volto a garantire il predetto limite di spesa e con apposito decreto ministeriale verranno definiti i criteri per l'applicazione delle misure stesse nonché la possibilità di rideterminare i benefici al fine di rispettare il complessivo limite di spesa;
    agli articoli 2, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, lettere a), b) e f), non è prevista la creazione di nuove banche dati, ma solo la possibilità di accesso dell'INAPP a banche dati già esistenti, ed eventuali costi legati a tale accesso saranno sostenuti dalla stessa INAPP, nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Istituto;
    il personale trasferito all'ANPAL ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere da c) a e) e da g) ad h), e comma 2, proviene esclusivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP (ex ISFOL);
    per entrambe le categorie di personale il trasferimento all'ANPAL non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non vi sono modificazioni in ordine alla disciplina contrattuale applicabile;
    l'ANPAL può far fronte alle competenze ad essa attribuite con le risorse disponibili a legislazione vigente, non trattandosi di ampliamento di competenze ma di una specificazione delle medesime;
    in relazione alla verifica dei residui passivi, si escludono rivendicazioni o pretese nei confronti dell'amministrazione derivanti dal disimpegno delle risorse, tenuto conto che si può procedere al disimpegno solo alle condizioni e secondo le procedure fissate dalla legge;
    i soggetti pubblici competenti possono far fronte agli accertamenti relativi allo stato di disoccupazione, di cui all'articolo Pag. 2505, comma 1, lettera i), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile.
Atto n. 313.

(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca il codice della giustizia contabile ed è adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 124 del 2015. Il testo si compone di due articoli e tre allegati ed è corredato di relazione tecnica. L'allegato I, che reca il codice della giustizia contabile, consta di 219 articoli e reca una clausola di neutralità per la finanza pubblica. L'allegato II, composto da 25 articoli, contiene le norme di attuazione mentre l'allegato III, che reca 4 articoli, detta le norme transitorie e le abrogazioni.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica afferma che l'articolo 130 – concernente le procedure abbreviate di definizione del danno erariale – nonostante implichi una riduzione degli importi di condanna, risulterebbe idoneo a garantire maggiore certezza di introiti per l'erario. Peraltro, la stessa relazione tecnica non esplicita gli ulteriori elementi e parametri di riferimento a supporto dell'asserita neutralità finanziaria delle predette disposizioni. In proposito ritiene utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Per quanto attiene all'articolo 6, concernente la digitalizzazione dei processi, secondo la relazione tecnica si tratta di attività coperte da impegni di spesa e contratti già in essere, sulla base di risorse già disponibili. In proposito reputa opportuno acquisire dati ed elementi volti a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria.
  Non ha osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 56, che prevede che il pubblico ministero contabile possa delegare lo svolgimento di adempimenti istruttori alla Guardia di finanza o ad altre Forze di polizia, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che detta norma non introduce novità e considerato inoltre che gli adempimenti richiesti sembrano rientrare tra le attività istituzionali degli uffici coinvolti.
  Prende altresì atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale il testo in esame, nel suo complesso, rafforza il sistema di garanzie sul recupero dei crediti rispetto a quanto disposto nel sistema normativo attualmente vigente, in particolar modo con le norme recate dagli articoli 213, 214 e 215.
  Infine, con riferimento alle norme recate dall'articolo 138, che istituisce presso la Corte dei conti un'anagrafe degli agenti contabili, rileva che, secondo la relazione Pag. 251tecnica, la norma non comporta maggiori oneri, trattandosi della realizzazione di un semplice database il cui sviluppo rientrerà tra gli obiettivi già previsti all'interno dello sviluppo del processo contabile informatico. In merito a tale asserita non onerosità ritiene utile acquisire una conferma dal Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che l'incentivo al pagamento derivante dalla procedura abbreviata di definizione del danno erariale, di cui all'articolo 130, assicura maggiore certezza nell'acquisizione degli introiti, compensando così il minor gettito derivante dall'abbattimento delle somme dovute e garantendo, conseguentemente, la neutralità finanziaria.
  Conferma che l'articolo 6, concernente la digitalizzazione dei processi, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Quanto all'istituzione di un'anagrafe degli agenti contabili presso la Corte dei conti, di cui all'articolo 138, fa presente che essa dovrà essere attuata dall'amministrazione interessata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 219 dello schema di decreto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (atto n. 313);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'incentivo al pagamento derivante dalla procedura abbreviata di definizione del danno erariale, di cui all'articolo 130, assicura maggiore certezza nell'acquisizione degli introiti, compensando così il minor gettito derivante dall'abbattimento delle somme dovute e garantendo, conseguentemente, la neutralità finanziaria;
    l'articolo 6, concernente la digitalizzazione dei processi, sarà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'istituzione di un'anagrafe degli agenti contabili presso la Corte dei conti, di cui all'articolo 138, dovrà essere attuata dall'amministrazione interessata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 219 dello schema di decreto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
Atto n. 312.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante Pag. 252del Governo si era riservato di fornire alcuni chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente, sulla base di quanto riferito dal Ministro Padoan nell'audizione svoltasi il 19 luglio 2016 presso la 8a Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato, che l'introito netto complessivo derivante dalla cessione di circa il 35,30 per cento del capitale sociale di Poste italiane, effettuata nel corso del 2015, è stato pari a circa 3,1 miliardi interamente destinati alla riduzione del debito pubblico. Infatti, come noto, i proventi da privatizzazioni sono destinati per legge al fondo ammortamento dei titoli di Stato.
  Il 24 giugno 2016 l'Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti, controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) con una quota superiore all'80 per cento del capitale sociale, ha deliberato un aumento di capitale per circa 3 miliardi di euro riservato al medesimo Ministero, allo scopo di conseguire un rafforzamento patrimoniale a sostegno del piano industriale di Cassa depositi e prestiti che supporta lo sviluppo e la crescita del Paese. Tale aumento di capitale sociale riservato sarà perfezionato dal MEF mediante il conferimento di una partecipazione del 35 per cento del capitale sociale di Poste italiane. Il conferimento, che sarà realizzato ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003, prevede l'assegnazione della partecipazione in esame alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti e, in base alla citata normativa, saranno trasferiti alla stessa Cassa depositi e prestiti i soli diritti patrimoniali, mentre il MEF manterrà i poteri di governo su Poste italiane. Si viene in tal modo a replicare una struttura di governance già presente per ENI spa, che il MEF controlla con una quota di poco superiore al 4 per cento del capitale, mentre Cassa depositi e prestiti ne detiene circa il 27 per cento del capitale. Ad esito del conferimento, il MEF deterrà direttamente una partecipazione residua nel capitale di poste italiane di poco inferiore al 30 per cento.
  Allo scopo di proseguire nella strategia di riduzione del debito pubblico, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame prevede l'alienazione, anche in più fasi, di un'ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di Poste italiane. L'operazione seguirà criteri analoghi alla precedente operazione, ossia il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del gruppo Poste italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. Lo stesso schema di decreto prevede comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della società, anche per il tramite di sue società controllate direttamente o indirettamente, non inferiore al 35 per cento. Tale percentuale rappresenta la quota di maggioranza relativa e di controllo in presenza di un azionariato diffuso sul mercato, in analogia con l'assetto azionario di altre società a controllo statale (Eni, Enel e Leonardo-Finmeccanica).
  Inoltre, sempre in analogia con altre società a controllo statale, esistono presidi statutari in termini di limite al diritto di voto in assemblea per i detentori di partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale stesso (cosiddetto limite al possesso azionario). In sostanza, è fatto divieto a qualunque soggetto diverso dallo Stato o da sue controllate, di esprimere voto in Assemblea per una percentuale superiore al 5 per cento del capitale di Poste italiane, qualunque sia la percentuale detenuta.
  L'introito derivante dalla dismissione dell'ulteriore quota di Poste italiane, sulla base delle recenti quotazioni di borsa, potrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi che, come detto, andrebbe interamente a riduzione del debito pubblico.
  Evidenzia inoltre che il risparmio postale continuerà ad essere garantito dallo Stato, in base a quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento (decreto-legge n. 269 del 2003), anche successivamente al conferimento della quota del Pag. 25335 per cento a Cassa depositi e prestiti e al collocamento dell'ulteriore quota sul mercato.
  Sotto l'aspetto industriale, le operazioni in esame non modificheranno le strategie perseguite sia relativamente al mantenimento dei livelli occupazionali di Poste italiane, sia per quanto attiene alla piena operatività del servizio universale in linea con il mutato quadro legislativo/regolatorio di riferimento.
  Con riguardo alla salvaguardia occupazionale precisa che, sulla base delle strategie che la società sta perseguendo di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio postale, logistico e delle altre linee di attività (bancaria, assicurativa), non sono previste azioni di intervento sui livelli occupazionali esistenti che non siano esclusivamente concordate su base volontaria con i dipendenti interessati.
   In ultimo, segnala che l'operazione di dismissione comporterà un introito previsto, sulla base delle attuali quotazioni, pari a circa 2 miliardi di euro, nonché una riduzione delle spese per interessi di circa 13 milioni di euro a fronte di una perdita di dividendi stimata in 100 milioni di euro. A tale proposito invita a non effettuare una valutazione della convenienza dell'operazione sulla base della mera differenza aritmetica tra i predetti importi – anche in considerazione del fatto che la quantificazione della riduzione degli oneri per interessi sconta una situazione contingente di mercato con tassi molto bassi – ma a considerare il costo-opportunità rappresentato dall'operazione medesima, che assolverebbe all'obiettivo di reperire risorse significative da destinare alla riduzione del debito, consentendo al Governo di rispettare l'impegno assunto in tal senso e mantenendo comunque il controllo pubblico sulla società.

  Rocco PALESE (Misto-CR), ringraziando il rappresentante del Governo per la particolareggiata relazione, evidenzia però come la stessa sia di interesse esclusivo degli addetti ai lavori, mentre la maggioranza dei cittadini si confronta ogni giorno con la chiusura di numerosi uffici postali e la riduzione del servizio di distribuzione della posta.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dichiara, anche a nome del suo gruppo, la totale contrarietà nei confronti di operazioni di privatizzazione, compresa quindi anche quella recata dal provvedimento in esame. Sottolinea in particolare la trascurabile riduzione del debito pubblico che potrà essere realizzata con il ricavato dell'operazione, a fronte della perdita di asset strategici che dovrebbero rimanere in mano pubblica, nonché l'opportunità di utilizzare dette risorse non, come previsto, per la riduzione del debito, bensì per la realizzazione di investimenti necessari per la crescita del Paese.

  Giuseppe DE MITA (AP), dopo aver espresso perplessità in ordine all'effettivo contributo delle privatizzazioni alla riduzione del debito pubblico, pone l'accento sull'impatto che la dismissione in oggetto potrebbe avere sui diritti di cittadinanza soprattutto di una parte della popolazione italiana, quella residente nei piccoli centri, che ha visto una consistente riduzione del servizio postale nel corso degli ultimi anni.

  Maino MARCHI (PD) ricorda innanzitutto che la privatizzazione di Poste italiane S.p.A. è prevista nella risoluzione sul DEF, approvata dal Parlamento nello scorso mese di aprile, come uno strumento per la riduzione del debito pubblico. Osserva quindi che se si dovesse decidere di non procedere con le privatizzazioni sarebbe necessario proporre strumenti alternativi per realizzare tale riduzione. Ritiene che l'operazione sia economicamente valida, come evidenziato anche dal rappresentante del Governo, e che la sua mancata realizzazione potrebbe esporre l'Italia a una perdita di credibilità in ambito europeo.
  Osserva inoltre che le azioni di Poste italiane saranno offerte ai dipendenti e ai privati cittadini, realizzando in tal modo una forma di socializzazione di questo Pag. 254importante servizio, il cui potere di controllo ed indirizzo resterà comunque in mano allo Stato.
  Per quanto riguarda l'efficienza del servizio e la sua eventuale riduzione a seguito della privatizzazione della società Poste italiane S.p.A., andrà valutato come contemperare l'esigenza dell'equilibrio del bilancio societario con la capillarità della distribuzione degli uffici postali. In proposito evidenzia come potrebbe essere utile un confronto con la Commissione di merito e come tale questione sia affrontata anche dal testo unificato delle proposte di legge C. 65 ed abbinata, relativo al sostegno e alla valorizzazione dei piccoli comuni.

  Giulio MARCON (SI-SEL) evidenzia le criticità dell'operazione proposta dal Governo, inidonea, a suo parere, a realizzare una percettibile riduzione del debito. Segnala, come già osservato dal collega Sorial, che in questo momento per la crescita economica del nostro Paese sarebbe più proficuo impiegare il ricavato delle privatizzazioni per incentivare la domanda e realizzare investimenti pubblici. Ritiene infine che l'impatto della privatizzazione sull'efficienza del servizio postale non potrà che essere negativo.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ringrazia il Governo per i dettagliati chiarimenti forniti sugli aspetti finanziari dell'operazione, che sono quelli di competenza della Commissione bilancio. Osserva comunque che potrebbe essere interessante approfondire le conseguenze della privatizzazione sul servizio postale, eventualmente congiuntamente con la Commissione di merito. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 672 del 12 luglio 2016:
   a pagina 67, seconda colonna, ventitreesima riga, dopo la parola: «seduta.», aggiungere le seguenti: «La seduta termina alle 11.45 ».

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.45.

  a pagina 70, prima colonna, trentottesima riga, le parole da: «la seduta termina alle 11.45.», fino a: «La seduta comincia alle 11.45 » sono soppresse.