CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2016
673.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
Emendamenti C. 3594-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.1 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies, Ciprini 1.14 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies, Simonetti 1.17, 1.19 e 1.39, Chimienti 1.24 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies, contenuti nel fascicolo n. 1. Propone di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera lo scorso 28 gennaio 2016 e poi modificato dal Senato, ratifica cinque diversi atti internazionali, tutti volti a prevenire e contrastare il terrorismo. Gli atti internazionali di cui è autorizzata la ratifica sono i seguenti: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; il relativo protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. Con finalità di adeguamento del nostro ordinamento interno, il disegno di legge inserisce nel codice penale tre nuovi delitti: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; atti di terrorismo nucleare. Su quest'ultima fattispecie è intervenuto il Senato che ha aumentato le pene rispetto al quadro punitivo delineato dalla Camera.
  Quanto al contenuto degli accordi, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma il 16 maggio 2005, ed in vigore a livello internazionale dal 1o giugno 2007 mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale Pag. 19obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).
  La Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005 è stata adottata con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale ONU e successivamente aperta alla firma; è in vigore dal 7 luglio 2007. La Convenzione è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale. L'articolo 2 della Convenzione individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, le condotte da perseguire penalmente e prevede, in relazione a tali fattispecie, l'obbligo di estradizione dei responsabili. L'articolo 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna.
  Il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, che, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.
  La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e in vigore a livello internazionale dal 1o maggio 2008 aggiorna e amplia la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata con legge n. 328 del 1993). Tale ampliamento è finalizzato al mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
  Il Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, non ancora in vigore, è stato concluso dopo la presentazione del disegno di legge, ed è stato dunque inserito tra i provvedimenti da ratificare nel corso dell'esame in sede referente. Il Protocollo si propone di completare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005, attribuendo rilievo penale a una serie di atti descritti negli articoli da 2 a 6, migliorando nel contempo gli sforzi delle Parti nella lotta al terrorismo, al tempo stesso tramite misure penali a livello nazionale e misure nel quadro della cooperazione internazionale. Per quanto concerne gli atti da configurare alla stregua Pag. 20di reati, gli articoli da 2 a 6 li delineano come segue: partecipare a un'associazione a fini terroristici; sottoporsi a un addestramento a fini terroristici; recarsi all'estero con finalità terroristiche; finanziare viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo; organizzare e facilitare in qualunque altro modo tali viaggi. Come già detto, è previsto all'articolo 7 il rafforzamento degli scambi rapidi di informazioni tra le Parti del Protocollo in relazione a persone che si rechino all'estero a fini di terrorismo. A questo scopo ciascuna delle Parti del Protocollo designa un punto di contatto disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24.
  Quanto al contenuto del disegno di legge, oltre alla autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione degli atti internazionali (articoli 1 e 2) e alla definizione di alcuni termini ricorrenti (articolo 3), il disegno di legge, all'articolo 4, modifica il codice penale inserendo, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie relative al terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, la fattispecie di atti di terrorismo nucleare.
  In particolare, la lettera a) inserisce nel codice penale due nuove fattispecie penali relative a condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale. Si tratta: dell'articolo 270-quinquies.1, che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati – in tutto o in parte – al compimento di atti con finalità terroristica (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-bis) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (articolo 270-quater.1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. In base all'articolo 5, il personale dei servizi di informazione e sicurezza potrà essere autorizzato a porre in essere attività che configurano il nuovo reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo: viene così esteso quanto già consentito dalla legge, fino al 31 gennaio 2018, con riguardo a taluni reati relativi al terrorismo; dell'articolo 270-quinquies.2, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).
  La lettera b) inserisce nel codice penale l'articolo 270-septies, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.
  La lettera c) interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter). È questa l'unica disposizione sulla quale è intervenuta una modifica del Senato. L'articolo 280-ter, Atti di terrorismo nucleare, a seguito dell'esame in Senato, punisce infatti: con la reclusione non inferiore a 15 anni (da 6 a 12 anni nel testo approvato dalla Camera), chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies) procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; con la reclusione non inferiore a 20 anni (da 7 a 15 anni nel testo approvato dalla Camera) chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Il terzo comma della nuova disposizione estende l'applicazione della Pag. 21fattispecie dal materiale radioattivo ai materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
  Il disegno di legge, inoltre: individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005 (articolo 6); disciplina la gestione e messa in sicurezza dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare (articolo 7); demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (articolo 8); designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. In fine, individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il punto di contatto previsto dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa (articolo 9).
  L'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che ad eventuali spese straordinarie si debba far fronte mediante appositi provvedimenti legislativi.
  Si ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione lo scorso 15 dicembre 2015 aveva reso un parere favorevole con un'osservazione volta a chiedere alle Commissioni di merito di valutare l'eventuale sovrapposizione del nuovo articolo 280 ter del codice penale con altre fattispecie penali già in vigore.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché ordinamento penale, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
Nuovo testo C. 2664 Lauricella.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge A.C. 2664, costituita da un unico articolo, affronta il problema dei furti di rame e di altro materiale che viene sottratto a infrastrutture pubbliche, intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale.
  La proposta è stata esaminata in sede referente dalla Commissione Giustizia, che l'ha modificata con l'approvazione di due emendamenti nella seduta del 29 giugno scorso.
  L'articolo unico della proposta, al comma 1 lettera a), inserisce nel codice penale un nuovo articolo 624-ter, volto a rendere, anzitutto, il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca – soprattutto dopo la modifica approvata dalla Commissione Giustizia in sede referente – quella dell'aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della pena detentiva (reclusione da un 1 a 6 anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. Effetto fondamentale della Pag. 22introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che la determinazione della pena da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze. Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, con la lettera b) del comma 1 viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'articolo 416 del codice penale, cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione). Per esigenze di coordinamento, alla lettera c) è conseguentemente abrogata la circostanza aggravante prevista dal n. 7-bis) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale; con la lettera d) è adeguato il contenuto dell'articolo 648, primo comma del codice penale, attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture.
  Il comma 2 dell'articolo unico interviene sugli articoli 51 e 380 del codice di procedura penale. La prima modifica, introdotta dalla lettera a), modificata dalla Commissione di merito in sede referente, riguarda il comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale ed è volta ad attribuire alla competenza della procura distrettuale le indagini per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed al furto di materiale appartenente ad infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 416, ottavo comma, del codice penale. La seconda modifica, introdotta dalla lettera b), ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è, infatti, soppresso, nella lettera e), il superato riferimento all'aggravante di cui al n. 7-bis del primo comma dell'articolo 625 del codice penale ed è aggiunta una nuova lettera e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui all'articolo 624-ter del codice penale, tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione («giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale»), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.
Nuovo testo unificato C. 72 Realacci ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge reca disposizioni volte, come enunciato all'articolo 1 (comma 1) alla realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce (che d'ora in poi verrà indicata con la sigla ReMoDo), che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio Pag. 23e dei beni culturali. Tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale. La ReMoDo, che il testo unificato equipara alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo, è definita in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche e con il Piano straordinario della mobilità turistica.
  L'articolo 2 contiene le definizioni funzionali all'applicazione della nuova disciplina recata dal testo unificato in esame, a partire da quella di «mobilità dolce» e di «rete nazionale della mobilità dolce», nonché di «linee guida della mobilità dolce». Queste ultime sono definite come gli indirizzi tecnici e amministrativi per la realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce e del programma regionale della mobilità dolce.
  L'articolo 3 prevede l'elaborazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, della rete nazionale della mobilità dolce (ReMoDo) e delle linee guida della mobilità dolce (comma 1). Andrebbe valutata l'opportunità di definire il provvedimento con il quale verranno adottate le linee guida, anche considerato che il comma 4 dell'articolo 3 fa riferimento al «decreto di cui al comma 1» con cui vengono altresì individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate; l'elaborazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte delle regioni, sulla base della ReMoDo e delle linee guida della mobilità dolce, di un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale (comma 2). Le regioni provvedono ad attuare tale programma anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini anche attraverso contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Considerato che, poiché i programmi regionali devono basarsi su ReMoDo e linee guida ministeriali, appare opportuno prevedere che il termine per la loro elaborazione non decorra dalla data di entrata in vigore della legge, ma alla pubblicazione delle linee guida e della ReMoDo.
  Lo stesso articolo 3 disciplina (al comma 3) l'aggiornamento degli strumenti programmatori, prevedendo: l'aggiornamento, con cadenza triennale, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, della ReMoDo e delle linee guida della mobilità dolce, con le medesime modalità di cui al comma 1; l'adeguamento, da parte delle regioni, nei successivi 90 giorni dalla data di approvazione dell'aggiornamento di cui al punto precedente, dei programmi regionali di mobilità dolce.
  L'articolo 4 disciplina le caratteristiche e le finalità della ReMoDo Secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, le succitate linee guida definiscono, oltre agli indirizzi tecnico-amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro.
  Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 prevede la pubblicazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il secondo periodo prevede che il medesimo Ministero richieda agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. È previsto che dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse si avvalgano il Ministro delle infrastrutture Pag. 24e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e le regioni per quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2. In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che di tale elenco possa avvalersi anche il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, essendo anch'egli coinvolto nelle previsioni dell'articolo 3, commi 1 e 2, a tal fine richiamate nel testo. Il comma 2 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali possa formulare proposte e osservazioni in ordine alla dismissione delle linee ferroviarie di interesse culturale, paesaggistico e turistico. In base al comma 3, la proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.
  L'articolo 6 dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento «degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce», ossia ai «cammini» che sono definiti dalla lettera e) dell'articolo 2 (anche se la formulazione riportata nell'articolo 6 non è pienamente coincidente con tale definizione) Si prevede, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base del censimento, effettui la pubblicazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale.
  L'articolo 7, comma 1, lettera a), aggiunge all'elenco degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico che possono essere qualificati come «beni paesaggistici» e vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004): ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale (nuova lettera d-bis) dell'articolo 136 del Codice); strade dismesse, strade bianche, sentieri e tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico (nuova lettera d-ter) dell'articolo 136 del Codice.
  L'articolo 8 prevede l'individuazione degli interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla ReMoDo, anche in attuazione e secondo quanto previsto dalle linee guida, tra i quali: restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata; manutenzione, conservazione, integrità, risparmio energetico, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato della rete di mobilità dolce, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali preferibilmente attraverso l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia; adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e ai beni storico-testimoniali esistenti; iniziative in aree protette nazionali e regionali e oasi finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica; tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
  L'articolo 9 prevede l'istituzione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio sulla mobilità dolce demandandola a un decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente, che disciplinerà il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. È lo stesso articolo 9 a prevedere che l'Osservatorio è presieduto dal Ministro dei beni culturali e che è composto dai rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale e di altre associazioni la cui attività si svolge negli ambiti della proposta di legge. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche degli enti territoriali facendo riferimento alla Conferenza Pag. 25unificata ai fini della designazione di rappresentanti che prendono parte all'Osservatorio.
  L'articolo 10 disciplina la sponsorizzazione della mobilità dolce effettuata da aziende private o pubbliche o da persone fisiche, indicando le iniziative che possono essere sponsorizzate.
  L'articolo 11 stabilisce che la legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  L'articolo 12 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, e provvede alla relativa copertura finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato interviene, in primo luogo, sulla materia della tutela dell'ambiente, che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e in cui è ricompresa la tutela del paesaggio. Al contempo, il testo interviene su ambiti riconducibili, per alcuni profili, alle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto», attribuite alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e, per altri profili, alle materie reti di trasporto regionale e turismo, attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Si richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003 e successive) orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni. In tale quadro, andrebbe valutata l'opportunità – all'articolo 3, comma 1, che disciplina la definizione della rete nazionale della mobilità dolce e delle linee guida della mobilità dolce, sentita la Conferenza Stato-regioni – di prevedere forme di coinvolgimento più stringenti della Conferenza.
  Il testo reca inoltre misure relative alla fruizione dei beni culturali (in particolare all'articolo 6 che dispone la pubblicazione dell'Atlante dei cammini e la valorizzazione dei percorsi): in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione dei beni culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 luglio 2016.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

Pag. 26

Audizione di rappresentanti di CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), UIL (Unione italiana del lavoro) e UGL (Unione generale del lavoro).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti di associazioni.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 luglio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.05.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
Emendamenti C. 3594-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti 1.300 e 1.301 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.10.

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