ALLEGATO
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili (Atto n. 302).
PARERE APPROVATO
Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili (Atto n. 302);
premesso che:
lo schema di decreto ministeriale definisce le modalità di assegnazione dello stanziamento di 35 milioni di euro, previsto dal cosiddetto «collegato ambientale», per la realizzazione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra;
lo schema prevede la possibilità di finanziare i progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, prevedendo altresì la possibilità di un cofinanziamento da parte del Ministero dell'ambiente, per un importo minimo di 200.000 euro e un limite massimo pari a un milione di euro, ovvero a 3 milioni di euro nel caso di enti locali o aggregazioni di enti locali con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
la misura del cofinanziamento può coprire tra il 60 per cento e l'80 per cento dei costi ammissibili; al riguardo, appare opportuno fissare una soglia più bassa di copertura dei costi, non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, anche al fine di permettere il finanziamento di un maggior numero di progetti;
con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, si rileva che le attività di monitoraggio che trovano copertura nei limiti del 4 per cento delle risorse stanziate devono considerarsi parte integrante degli interventi proposti, in quanto risultano funzionali per i necessari controlli amministrativi, tecnici e procedurali, nonché per la valutazione dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e alteranti del clima e dei consumi energetici;
il punto 2.6 dell'allegato 2 allo schema prevede che tra i costi ammissibili possano rientrare i costi di acquisto di autobus a basse emissioni, se finalizzati all'esclusivo collegamento di specifiche sedi scolastiche e lavorative; tale previsione potrebbe risultare incongrua rispetto alla dotazione complessiva delle risorse da assegnare, che potrebbe essere interamente assorbita da tale finalità, impedendo la realizzazione di altre iniziative di mobilità sostenibile;
il medesimo punto 2.6 prevede altresì che siano considerati costi ammissibili le spese tecniche, comprensive dei costi di progettazione, nella misura massima Pag. 32del 12 per cento del totale; appare opportuno precisare che le spese di progettazione non devono superare il limite massimo del 5 per cento del totale;
per quanto concerne le risorse finanziarie, il comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e la direttiva 2003/87/CE stabiliscono che il 50 per cento dei proventi delle aste devono essere destinate ad interventi ambientali, tra i quali il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni, e obbligano lo Stato a trasmettere alle Commissione europea un rapporto sul rispetto di tale obbligo. In caso di revoca di finanziamenti, pertanto, risulta necessario garantire che le relative somme siano utilizzate per finanziare gli interventi di mobilità casa-scuola e casa-lavoro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 221 del 28 dicembre 2015,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo l'opportunità:
a) di sostituire l'articolo 1 con il seguente:
«Art. 1. – (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro). 1. Il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile ha la finalità di incentivare scelte di mobilità urbana alternative all'automobile privata, anche al fine di ridurre il traffico, l'inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.
2. Il Programma costituisce uno strumento operativo finalizzato a ridurre prioritariamente le quote emissive di gas climalteranti, nonché degli inquinanti derivanti dalle fonti mobili, con particolare riferimento alle aree urbane nelle quali le concentrazioni superino i limiti di legge.
3. Il Programma supporta le azioni previste nei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile o nei Piani Urbani della Mobilità o nei Piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria o in accordi territoriali e ordinanze specificamente finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici.
4. Per tali finalità e per quelle contenute in premessa è approvato e reso esecutivo il Programma sperimentale definito nell'allegato 1 al presente decreto.»;
b) con riferimento all'allegato 1, punto 2, di aggiungere, in fine, il seguente paragrafo:
«Il Programma è altresì finalizzato a promuovere azioni da adottare in sede locale che abbiano come finalità la riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione, favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell'automobile, con riduzione del traffico, dell'inquinamento e della soste degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.»;
2) valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni, volte a privilegiare i progetti presentati da comuni che abbiano adottato azioni volte al contenimento delle emissioni inquinanti:
a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A parità di valutazione, sono finanziati prioritariamente i progetti predisposti: a) da comuni in cui si sia verificato il superamento nell'anno 2015 dei limiti di legge per gli inquinanti atmosferici PM10 e NOX e in cui sia stato adottato, alla data di presentazione della domanda, il Piano Urbano della Mobilità, così come previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340; b) da comuni che abbiano aderito ad accordi territoriali di contenimento dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili che abbiano vigenza nell'anno 2016, relativamente alle azioni ivi previste.»;
b) con riferimento all'allegato 1, punto 3), dopo il primo paragrafo, di aggiungere il seguente: «A parità di valutazione, sono finanziati prioritariamente i progetti predisposti: a) da comuni in cui si sia verificato il superamento nell'anno 2015 dei limiti Pag. 33di legge per gli inquinanti atmosferici PM10 e NOX e in cui sia stato adottato, alla data di presentazione della domanda, il Piano Urbano della Mobilità, così come previsto dalla legge 24 novembre 2000, n. 340; b) da comuni che abbiano aderito ad accordi territoriali di contenimento dell'inquinamento atmosferico da fonti mobili che abbiano vigenza nell'anno 2016, relativamente alle azioni ivi previste.»;
3), con riferimento all'articolo 5, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. Il cofinanziamento di cui al comma 1 del presente articolo non può superare per ciascun progetto il 50 per cento del costo stimato del progetto stesso, ovvero concorrere fino al 50 per cento del finanziamento di progetti già previsti negli strumenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto e finanziati anche parzialmente.»;
4) con riferimento all'allegato 1, punto 4, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono finanziabili prioritariamente le seguenti tipologie di progetti:
a) progetti di mobilità sostenibile casa-scuola rivolti alle scuole primarie e secondarie che abbiano istituito la figura del mobility manager scolastico:
1. progetti di bicibus e pedibus, comprensivi degli interventi infrastrutturali necessari a mettere in sicurezza i percorsi individuati;
2. interventi di riduzione e allontanamento del traffico e della sosta veicolare in prossimità degli edifici scolastici;
3. realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola in sicurezza e autonomia, in bicicletta o a piedi, tra cui le corsie ciclabili e le zone 30;
4. programmi di formazione alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla guida ecologica e sostegno a uscite didattiche e gite scolastiche in treno, bicicletta o col trasporto pubblico locale;
5. realizzazione di parcheggi per biciclette protetti all'interno o presso le aree di pertinenza degli edifici scolastici;
b) progetti di mobilità sostenibile casa-lavoro:
1. progetti aziendali per il riconoscimento del buono mobilità ai lavoratori di aziende dotate di mobility manager e piano spostamenti casa-lavoro;
2. progetti per la dotazione di piattaforme e strumenti per la promozione e sviluppo del car-pooling per gli spostamenti verso i luoghi di lavoro;
3. realizzazione di parcheggi per biciclette protetti per dipendenti e studenti universitari, presso le sedi di lavoro e le università;
4. realizzazione di postazioni per bike-sharing e car-sharing presso le sedi di lavoro e le università.»;
5) con riferimento all'allegato 1, punto 5, valuti il Governo l'opportunità:
a) di sostituire la definizione «Mobilità condivisa» con la seguente: «Mobilità condivisa: forme di trasporto che prevedono la condivisione da parte di più persone di un veicolo (automobile, bicicletta, motoveicolo, ciclomotore) e/o di un tragitto secondo le modalità del car-sharing, car-pooling, bike-sharing»;
b) di sostituire la definizione «Piedibus» con la seguente: «Piedibus o pedibus: accompagnamento a piedi a scuola di gruppi di studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori, nonché raggiungimento a piedi della scuola da parte di studenti delle scuole secondarie inferiori, lungo percorsi definiti e protetti»;
c) dopo la definizione «Piedibus o pedibus», di aggiungere la seguente: «Bicibus: accompagnamento in bicicletta a scuola di gruppi di studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori, nonché raggiungimento in bicicletta della scuola da parte di studenti delle scuole secondarie inferiori, lungo percorsi definiti e protetti»;Pag. 34
d) di sostituire la definizione «Scooter sharing» con la seguente: «Scooter sharing: uso di un motoveicolo o un ciclomotore reso disponibile, mediante l'utilizzo di tecnologie dedicate, da operatori appositamente autorizzati dall'Ente locale competente»;
e) di sopprimere la definizione «Bike pooling»;
f) di sostituire la definizione «Percorsi protetti» con la seguente: «Percorsi protetti: percorsi riservati il più possibile in sede propria, per l'uso da parte di pedoni e ciclisti»;
g) di sostituire la definizione «Buoni mobilità» con la seguente: «Buono mobilità: il riconoscimento, a fronte dell'utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, car-sharing, car-pooling in sostituzione dell'auto privata, di: voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali, biciclette, abbonamenti di car-sharing o bike-sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale; contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale; riconoscimento di incentivazioni economiche accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile»;
i) di sostituire la definizione «Zone 30» con la seguente: «Zone 30: Zone a traffico limitato e zone residenziali di cui all'articolo 3 del codice della strada o comunque quelle strade o tratti di strada o parti della rete stradale in cui sia applicato il limite di velocità non superiore a 30km/h ordinate in ragione del miglioramento della sicurezza dell'utenza debole»;
6) con riferimento all'allegato 2, punto 2, valuti il Governo l'opportunità:
a) con riferimento al capoverso 2.1, di sostituire le parole: «con una percentuale compresa tra il 60 per cento e l'80 per cento» con le seguenti: «con una percentuale non superiore al 50 per cento»;
b) con riferimento al capoverso 2.6:
1) di sostituire le parole: «le spese tecniche, comprensive dei costi di progettazione, nella misura massima del 12 per cento del totale dei costi ammissibili» con le seguenti: «le spese tecniche nella misura massima del 12 per cento del totale dei costi ammissibili, comprensive dei costi di progettazione nella misura massima del 5 per cento del totale dei costi ammissibili»;
2) di sostituire le parole: «soltanto se finalizzati all'esclusivo collegamento di specifiche sedi scolastiche lavorative» con la seguente: «elettrici».
7) con riferimento all'allegato 2, punto 3, valuti il Governo l'opportunità:
a) al capoverso 3.1, Criterio II, di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Relativamente al seguente criterio, la valutazione «Ottimo» è riservata alle azioni coerenti con i piani di risanamento della qualità dell'aria ovvero con gli accordi territoriali vigenti assunti a contrasto dell'inquinamento atmosferico ovvero con le ordinanze di limitazione del traffico.»;
b) al capoverso 3.2, Tabella:
1) di sostituire i punteggi relativi al Criterio I, lettera a) con i seguenti: «Sufficiente: 5; Medio: 10; Buono: 15; Ottimo: 20»;
2) di sostituire i punteggi relativi al Criterio I, lettera d) con i seguenti: «Sufficiente: 1; Medio: 2; Buono: 3; Ottimo: 4»;
3) di sostituire i punteggi relativi al Criterio V con i seguenti: «Sufficiente: 2; Medio: 4; Buono: 6; Ottimo: 8»;
4) di sostituire i punteggi relativi al Criterio VI con i seguenti: «Sufficiente: 1; Medio: 2; Buono: 4; Ottimo: 6»;Pag. 35
c) dopo il capoverso 3.3, di aggiungere il seguente:
«3.4. Nel caso del criterio I, lettera e), e del Criterio III la valutazione «Ottimo» è riservata ai progetti contenuti negli strumenti di programmazione di cui al Criterio V»;
8) con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento al punto 3.5 dell'Allegato 2 con quello al punto 1.5 del medesimo Allegato;
e con le seguenti ulteriori osservazioni:
9) con riferimento all'Allegato 1, punto 4, capoverso I, valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere il riferimento alla realizzazione di infrastrutture al fine di evitare che la richiesta da parte dei soggetti destinatari di contributi sia indirizzata alla sola realizzazione di piste ciclabili, riducendo così la possibilità di realizzare gli altri interventi previsti dal provvedimento;
10) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo del decreto i moduli A, B e C richiamati nel punto 1.5 dell'Allegato 2, che non sono presenti nello schema di decreto trasmesso alle Camere.
11) con riferimento all'Allegato 2, punto 3.1, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un criterio specifico per la valutazione dei progetti che tengano conto della mobilità casa-scuola e casa-lavoro per l'utenza disabile;
12) riguardo ai criteri di finanziamento, valuti il Governo l'opportunità di privilegiare progetti presentati da amministrazioni locali già impegnate nel contenimento dell'inquinamento atmosferico – attraverso l'emanazione di strumenti di programmazione della mobilità quali i piani urbani della mobilità sostenibile, ovvero attraverso la stipula di accordi di programma per il miglioramento della qualità dell'aria e l'emanazione di ordinanze restrittive della circolazione – ovvero progetti che siano stati valutati favorevolmente dall'Unione europea nell'ambito delle proprie politiche per le smart city o per la mobilità sostenibile e di cui sia stata verificata l'efficacia in fase di sperimentazione;
13) riguardo ai progetti relativi alla mobilità casa-lavoro, valuti il Governo l'opportunità di indirizzare le risorse in via prioritaria agli enti locali ubicati in aree urbane in cui annualmente si superino i limiti previsti per gli inquinanti atmosferici e nel cui territorio siano presenti aziende che abbiano istituito figura del mobility manager aziendale e che abbiano approvato un piano degli spostamenti casa lavoro;
14) riguardo ai progetti inerenti alla mobilità casa-scuola, valuti il Governo l'opportunità di destinare le risorse in via prioritaria ai progetti di pedibus, bicibus e di allontanamento del traffico automobilistico dalle aree scolastiche, e che siano volti all'istituzione della figura del mobility manager scolastico;
15) valuti il Governo l'opportunità di introdurre criteri di premialità per i progetti che, in fase di definizione o di attuazione, prevedono una partnership tra amministrazioni locali e università o enti di ricerca o imprese.