SEDE CONSULTIVA
Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 12.
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, rammenta preliminarmente che il provvedimento in titolo – nel testo approvato, con modificazioni, in seconda lettura dal Senato – è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2016, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in data 8 giugno 2016 la Commissione affari sociali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportarvi ulteriori modificazioni. Alla luce di ciò, poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta variazioni rispetto a quello sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che è intendersi confermato il parere favorevole su di esso deliberato nella citata seduta del 7 giugno scorso.
Venendo quindi alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Nicchi 2.2, che è volto a prevedere che l'assistenza sanitaria e sociale deve essere garantita alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza, eliminando quindi la previsione del testo secondo cui la predetta assistenza debba essere garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari dalle medesime derivanti, segnala le seguenti:
Nicchi 1.3 e Di Vita 2.4, che prevedono misure volte ad evitare o superare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
Gregori 1.2, Mantero 1.13 e Colonnese 6.10, che sono volte ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in oggetto, eliminando il requisito della gravità della disabilità al fine di beneficiare di determinate misure;
Nicchi 1.1, che è volta a precisare che le misure di cui al provvedimento in esame devono prevedere una progressiva deistituzionalizzazione dei soggetti che vivono in strutture e residenze segreganti, a favore di progetti individuali di inclusione;
Nicchi 2.1, che prevede che le regioni siano tenute, in collaborazione con gli enti locali e anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli standard qualitativi e quantitativi delle medesime;
Nicchi 2.3, che prevede che le regioni garantiscono idonee modalità di verifica dell'efficacia delle prestazioni domiciliari e delle soluzioni residenziali e semiresidenziali, al fine di escludere l'istituzionalizzazione dei soggetti interessati dal presente provvedimento;Pag. 94
Nicchi 6.51, che prevede che il patrimonio residuo del trust non costituisce comunque alcun presupposto impositivo ai fini reddituali, ed è esente dall'applicazione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora detto patrimonio residuo sia destinato per interventi a favore dei soggetti con disabilità di cui alla presente legge che escludano l'istituzionalizzazione dei medesimi, e ne favoriscano l'inclusione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle proposte emendativa puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.2 e Di Vita 2.4, in quanto suscettibili di determinare oneri, peraltro non quantificati, privi di specifica copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Gregori 1.2, Mantero 1.13 e Colonnese 6.10, giacché l'eliminazione del requisito della disabilità grave ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo del provvedimento in esame comporterebbe l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.1 e 6.51, in quanto privi di una relazione tecnica volta a suffragarne l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime, invece, nulla osta sugli emendamenti Nicchi 1.3, 1.1 e 2.3, nel presupposto che alle previsioni ivi contenute potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro Morando, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, 6.10, 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.
Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Doc. XXII, n. 42-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 maggio 2016, che ha espresso nella predetta sede un parere favorevole. Rammenta altresì che, in data 19 maggio 2016, la Commissione affari costituzionali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, avverte che è da intendersi confermato il parere favorevole già deliberato sul testo del Pag. 95provvedimento nella citata seduta del 17 maggio 2016.
Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso in data odierna dall'Assemblea, segnala che le medesime non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.
Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
C. 68 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in titolo dispone l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Ricorda che il provvedimento, già approvato dalla Camera in data 17 aprile 2014, è stato modificato dal Senato. Osserva che, proprio durante l'esame presso il Senato, sono state presentate due relazioni tecniche, la seconda delle quali è stata trasmessa dal Ministero dell'ambiente in data 18 aprile 2016 ed è stata accompagnata dalla nota della Ragioneria generale dello Stato del 22 aprile 2016 nella quale si prendeva atto di quanto sostenuto dal Ministero dell'ambiente circa la non onerosità del provvedimento in esame. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, al fine di escludere comunque eventuali riflessi finanziari delle previsioni in esso contenute, condizionava la verifica positiva della relazione tecniche all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento e che, in relazione a tale richiesta, le modifiche apportate dal Senato – oltre ad un intervento di mero carattere formale relativo all'aggiornamento di un riferimento normativo – hanno per l'appunto previsto l'introduzione all'articolo 17 di una clausola generale di invarianza finanziaria. Tanto premesso, non avendo osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.
Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti contenente la sola proposta emendativa Grimoldi 17.1, volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. Su tale proposta emendativa propone pertanto di esprimere parere contrario, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte con riferimento al testo del provvedimento.
Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Grimoldi 17.1, tenuto conto del fatto che, come già ricordato dal presidente Boccia, la verifica positiva della relazione tecnica prodotta dal competente Ministero è stata condizionata nel corso dell'esame presso il Senato proprio all'introduzione nell'articolato di una specifica clausola di invarianza finanziaria.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Pag. 96Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
C. 3504-A, approvata dalla 12a Commissione permanente del Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in titolo, approvata dal Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.
Con riferimento agli articoli 1, 2, 5 e 6, recanti disposizioni in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di attuazione delle norme da parte delle regioni e di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che gli oneri, valutati in 25.715.000 euro annui, sono riferiti dalla norma esclusivamente ai costi aggiuntivi derivanti dall'inclusione nei LEA degli screening neonatali, senza che peraltro venga indicata la decorrenza del predetto onere. Al fine di una verifica della congruità delle risorse stanziate, ritiene che andrebbero inoltre forniti i dati e gli elementi di valutazione alla base della quantificazione recata dalla norma in esame, con riferimento, fra l'altro, al numero dei soggetti potenzialmente interessati e ai relativi costi delle prestazioni previste. Osserva come indicazioni appaiano altresì utili in merito all'effettiva possibilità di rinvenire risorse nella misura di 15.715.000 euro mediante la procedura di aggiornamento dei LEA, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016. Tale possibilità, infatti, presuppone una rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.
Inoltre, nella fase che precede la predetta procedura, l'applicazione transitoria delle norme del provvedimento, prevista dall'articolo 5, appare comunque suscettibile di recare oneri aggiuntivi a carico dei servizi sanitari regionali, che si finanziano nell'ambito delle risorse complessive del SSN. In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
Con riferimento all'onere, che non sembra configurato come limite di spesa, segnala che lo stesso non è corredato da una clausola di salvaguardia si sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Anche a tale riguardo, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
Andrebbe infine confermato che l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo, 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013 non incida su impegni già assunti o su interventi già programmati in attuazione della medesima legge.
In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 6, evidenzia che la disposizione in commento stabilisce, al comma 1, che, con la procedura di definizione ed aggiornamento dei LEA, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Alla copertura degli oneri derivanti da tale previsione, valutati in 25.715.000 euro annui, il comma 2 provvede: a) quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica; b) quanto a 10 milioni di euro, utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità 2014, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge di stabilità 2015, relative alla sperimentazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Conseguentemente il comma 3 dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA ai sensi del comma 1, cessa la predetta sperimentazione con la soppressione della relativa autorizzazione di spesa. Ciò posto, appare opportuno, secondo quanto evidenziato anche nella Pag. 97parte relativa ai profili di quantificazione, acquisire dal Governo una rassicurazione circa la possibilità di reperire le risorse di cui alla lettera a) sulla base della nuova disciplina relativa alla definizione e all'aggiornamento dei LEA introdotta dalla legge di stabilità 2016, che sembrerebbe presupporre una rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA. Andrebbe inoltre acquisita una conferma che l'utilizzo delle dotazioni finanziarie di cui alla lettera b) non pregiudichi interventi già programmati in attuazione della norma interessata.
Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni sul Centro di coordinamento sugli screening neonatali, evidenzia, in primo luogo, l'esigenza di precisazioni circa il coordinamento delle attività svolte dal Centro istituito dalla norma in esame presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) rispetto a quelle attribuite all'omologo Centro di coordinamento istituito dalla legge di stabilità per il 2014 presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), di cui non è espressamente prevista la soppressione. Qualora il Centro di coordinamento previsto dalla norma in esame dovesse sostituire quello previsto dalla vigente normativa, rileva infatti che l'onere indicato dal provvedimento è espressamente riferito soltanto all'inclusione delle prestazioni di screening neonatale nei LEA. Andrebbe, quindi, verificata la possibilità che l'ISS possa svolgere i compiti assegnati al nuovo Centro di coordinamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le attività in questione appaiono definite in maniera più dettagliata di quanto previsto dalla vigente normativa. Per quanto riguarda la gratuità della partecipazione dei componenti al Centro di coordinamento, evidenzia che la norma non esclude esplicitamente la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 4, recante Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali, ritiene utile acquisire una conferma circa il fatto che le attività in questione possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che parte delle stesse sembrano attualmente svolte nell'ambito della sperimentazione dello screening neonatale già avviata con la legge di stabilità 2014.
Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto la relazione tecnica sul provvedimento elaborata dal competente Ministero della salute, verificata negativamente (vedi allegato 1). Stante l'imminente avvio dei lavori in Assemblea, si riserva tuttavia di illustrarne i contenuti alla ripresa della seduta, anche al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere di propria competenza già nel corso della giornata odierna.
Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 14.45.
Il Viceministro Enrico MORANDO, procedendo all'illustrazione dei contenuti della nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato con cui si provvede a verificare negativamente la relazione tecnica sul provvedimento elaborata dal Ministero della salute, evidenzia che tale nota pone in rilievo le criticità che hanno impedito di verificare positivamente la predetta relazione tecnica, suggerendo talvolta possibili modalità per superare tali criticità.
Un primo profilo problematico attiene all'istituzione, prevista dall'articolo 3, del Centro di coordinamento sugli screening neonatali istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), che potrebbe comportare una duplicazione di competenze rispetto all'omologo Centro di coordinamento già istituito presso l'Age.na.s. dall'articolo 1, comma 229, della legge di Pag. 98stabilità 2014. Al riguardo fa presente che le attività che saranno svolte dal Centro di coordinamento sugli screening neonatali istituito dall'articolo 3 del provvedimento in esame non sembrerebbero sovrapponibili a quelle dell'omologo Centro di coordinamento già istituito dalla legge di stabilità 2014, anche in considerazione del fatto che l'articolo 6 prevede la cessazione della sperimentazione dello screening neonatale svolta da quest'ultimo, utilizzando integralmente le risorse stanziate per tale finalità per la copertura finanziaria delle attività previste dal presente provvedimento.
Per quanto riguarda poi le nuove attività, attribuite dall'articolo 3, comma 4, all'Istituto superiore di sanità e dall'articolo 4 all'Age.na.s., avverte di aver ricevuto rassicurazioni dal Ministero competente in merito alla possibilità del loro svolgimento nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e propone pertanto di inserire nel provvedimento apposite clausole di invarianza finanziaria, secondo le quali le amministrazioni interessate provvedono agli ulteriori adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, in relazione all'articolo 6, sottolinea che le criticità evidenziate nella nota a proposito del comma 1, che prevede l'inserimento nei LEA degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, sono state risolte per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, mentre, per quanto riguarda le osservazioni relative ai commi 2 e 3, ritiene che le stesse possano essere superate mediante la precisazione che gli oneri – valutati in 25.715.000 euro annui – decorrono dall'anno 2016, l'introduzione di apposita clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, nonché l'espunzione dal testo della soppressione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013.
Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, si riserva di formulare la proposta di parere sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dalla relativa nota della Ragioneria generale dello Stato nonché degli ulteriori chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
C. 3759 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.
Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere alle richieste di chiarimento formulate in relazione al provvedimento in esame.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che nella quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della Convenzione, è stata prudenzialmente ipotizzata, pur nella esiguità degli importi rilevati anche nelle precedenti annualità, la riduzione alla metà delle somme imponibili delle prestazioni artistiche e professionali, segnalando in particolare che si è ipotizzato che tali prestazioni siano svolte, senza l'ausilio di una base fissa, sotto forma di redditi di impresa, sui quali, in base alla Convenzione, viene meno la potestà impositiva.Pag. 99
Sottolinea quindi che alle perdite di gettito derivate da tale ipotesi vanno aggiunte la totalità delle ritenute su provvigioni corrisposte in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti, se non comprese in altri articoli della Convenzione, sulle quali, con l'entrata in vigore della stessa, viene meno la potestà impositiva.
In merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento – anziché quella ridotta del 5 per cento – evidenzia che il riferimento all'aliquota del 10 per cento è risultato più congruo, in quanto si è provveduto ad analizzare puntualmente gli importi dei dividendi e, considerata l'esiguità degli stessi, si è concluso che essi siano sottostanti a rapporti di partecipazione non qualificata – cui si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento – fenomeno osservato anche per le annualità pregresse.
Osserva infine che, sulla base delle informazioni disponibili, è stato rilevato, per i compensi percepiti da artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione, un importo di ritenute di scarsa significatività.
Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3759 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
in merito alla quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della Convenzione, è stata prudenzialmente ipotizzata, pur nella esiguità degli importi rilevati anche nelle precedenti annualità, la riduzione alla metà delle somme imponibili delle prestazioni artistiche e professionali;
in particolare si è ipotizzato che tali prestazioni siano svolte, senza l'ausilio di una base fissa, sotto forma di redditi di impresa, sui quali in base alla Convenzione viene meno la potestà impositiva;
alle perdite di gettito derivate da tale ipotesi vanno aggiunte la totalità delle ritenute su provvigioni corrisposte in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti, se non comprese in altri articoli della Convenzione, sulle quali, con l'entrata in vigore della stessa, viene meno la potestà impositiva;
in merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento – anziché quella ridotta del 5 per cento – il riferimento all'aliquota del 10 per cento è risultato più congruo in quanto si è provveduto ad analizzare puntualmente gli importi dei dividendi e, considerata l'esiguità degli stessi, si è concluso che essi siano sottostanti a rapporti di partecipazione non qualificata – cui si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento – fenomeno osservato anche per le annualità pregresse;
sulla base delle informazioni disponibili è stato rilevato, per i compensi percepiti da artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione, un importo di ritenute di scarsa significatività,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Pag. 100Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.
Francesco BOCCIA, presidente, ricordando che nella seduta del 7 giugno 2016 la rappresentante del Governo aveva chiesto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa di acquisire i necessari elementi di informazione, chiede se la stessa sia ora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che la modifica del calcolo degli interessi comunitari, stabilita in misura semplice anziché composta, non comporta effetti negativi sulla situazione patrimoniale dell'INPS, posto che i crediti afferenti ai citati interessi non risultano iscritti nel bilancio del predetto istituto. Proseguendo, osserva che il ricalcolo degli interessi in misura semplice anziché composta potrebbe comportare un potenziale rimborso nella misura del 55 per cento di quanto al medesimo titolo eventualmente corrisposto e che tale rimborso non comporta sostanziali effetti finanziari per l'INPS, giacché la quasi totalità delle imprese che hanno restituito gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti ha provveduto alla restituzione della sola parte capitale del proprio debito, senza alcun versamento a titolo di interessi.
Segnala peraltro che il ridimensionamento complessivo dell'importo dovuto dalle imprese a titolo di interessi dovrebbe agevolare l'attività di recupero da parte dello Stato, consentendone una più rapida conclusione con conseguenti risparmi dovuti ai minori esborsi per penalità inflitte dalla Corte di Giustizia per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
Conclude sottolineando che l'importo eventualmente da restituire alle imprese ove si procedesse al ricalcolo degli interessi nella nuova misura prevista dal testo in esame dovrebbe rappresentare pertanto una cifra estremamente esigua se raffrontata al citato risparmio.
Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3651, recante Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la modifica del calcolo degli interessi comunitari, stabilita in misura semplice anziché composta, non comporta effetti negativi sulla situazione patrimoniale dell'INPS, posto che i crediti afferenti ai citati interessi non risultano iscritti nel bilancio del predetto istituto;
il ricalcolo degli interessi in misura semplice anziché composta potrebbe comportare un potenziale rimborso nella misura del 55 per cento di quanto al medesimo titolo eventualmente corrisposto;
il rimborso nella misura del 55 per cento degli interessi sui predetti aiuti derivante dal presente provvedimento non comporta sostanziali effetti finanziari per l'INPS, giacché la quasi totalità delle imprese Pag. 101che hanno restituito gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti ha provveduto alla restituzione della sola parte capitale del proprio debito, senza alcun versamento a titolo di interessi;
peraltro il ridimensionamento complessivo dell'importo dovuto dalle imprese a titolo di interessi dovrebbe agevolare l'attività di recupero da parte dello Stato consentendone una più rapida conclusione con conseguenti risparmi dovuti ai minori esborsi per penalità inflitte dalla Corte di Giustizia per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione europea;
l'importo eventualmente da restituire alle imprese ove si procedesse al ricalcolo degli interessi nella nuova misura prevista dal testo in oggetto dovrebbe rappresentare pertanto una cifra estremamente esigua se raffrontata al citato risparmio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.55.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Atto n. 298.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.
Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 giugno 2016 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'osservanza da parte dei soggetti pubblici dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (Atto n. 298);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'osservanza da parte dei soggetti pubblici dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».
Pag. 102La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.
Atto n. 302.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.
Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando come non siano ancora stati completati i necessari approfondimenti istruttori, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.
La seduta comincia alle 15.
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2016.
Francesco BOCCIA, presidente e relatore, avverte che sono state presentate 71 proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 652 dell'8 giugno 2016:
a pagina 236, prima colonna, trentaseiesima riga, le parole: «conclusione – Valutazione favorevole» sono sostituite dalla seguente: «rinvio».