TESTO AGGIORNATO AL 14 GIUGNO 2016
Pag. 227SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 14.25.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
C. 3759 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Pag. 228 Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.
Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che sarebbe utile acquisire i seguenti chiarimenti relativamente alla stima degli effetti di specifiche disposizioni.
In merito alla quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7, andrebbero forniti elementi informativi circa l'ipotesi posta alla base della quantificazione medesima di riduzione alla metà degli importi imponibili; andrebbero altresì forniti i dati posti alla base della stima del minor gettito relativo a ritenute effettuate su provvigioni corrisposte, in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti.
In merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento, tenuto conto che il testo introduce altresì un'aliquota ridotta del 5 per cento, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell'assunzione della predetta percentuale ai fini della stima degli effetti di gettito. Andrebbero infine forniti dati ed elementi di valutazione in merito agli eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli da 16 a 20, relativi alla tassazione sui compensi degli amministratori, sugli artisti e sportivi, sulle pensioni, sulle funzioni pubbliche e sugli studenti, che non risultano considerati dalla relazione tecnica.
Infine, in merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto, valutati in 425 mila euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. In proposito, segnala che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.
Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica non è stata ancora completata.
Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.
Pag. 229Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).
Susanna CENNI (PD), relatrice, si riserva di formulare la proposta di parere sul provvedimento in oggetto sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Marco MARCHETTI
(PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in oggetto reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2015-2016). Fa presente che il testo è già stato approvato, con modifiche, dal Senato. Ricorda che il disegno di legge presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Inoltre, alcuni degli emendamenti presentati nel corso dell'esame presso il Senato sono corredati di relazione tecnica. Passa quindi all'esame delle disposizioni che presentano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.
Con riferimento all'articolo 6, in materia di tassazione delle vincite da gioco, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica riferita all'emendamento approvato e nella Nota presentata nel corso dell'esame presso il Senato.
In merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 3, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura delle minori entrate connesse alla esenzione dall'aliquota progressiva IRPEF delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero in uno di quelli aderenti allo Spazio economico europeo, valutate in 3,96 milioni di euro per il 2017 e in 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente provvedimento. In proposito, rammenta che a tale ultima disposizione – che prevede l'innalzamento dal 4 al 10 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei cosiddetti «preparati per risotti» – la relazione tecnica ascrive effetti, in termini di maggior gettito, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere di 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018 sia inteso come annuo e che le maggiori entrate attese siano sufficienti ad assicurare la copertura dei sopra richiamati oneri.
Con riferimento all'articolo 7, concernente le informazioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla documentazione pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, non ha osservazioni da formulare.
Con riferimento all'articolo 9, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione Pag. 230internazionale di minori, prende atto di quanto affermato nella documentazione trasmessa dal Governo riguardo al carattere prudenziale della quantificazione proposta, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita i criteri sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari. Non sono inoltre forniti gli elementi alla base della stima della spesa media per beneficiario tenuto conto delle specifiche voci di costo che determinano la prestazione di gratuito patrocinio prevista dalle disposizioni in esame. Ritiene pertanto che sia utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 4, la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di talune fattispecie di cause transfrontaliere, valutati in 189.200 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. In proposito, si rammenta che la dotazione finanziaria del predetto Fondo – come integrata dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – ammonta a 100 milioni di euro per il 2016, a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ricorda che il Fondo in parola è stato istituito dall'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, allo scopo precipuo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del citato Fondo di garantire la copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, anche in considerazione del fatto che l'utilizzo delle risorse del Fondo medesimo è previsto da ulteriori disposizioni del presente provvedimento, cui di seguito si rinvia per i profili di copertura, nonché in via generale dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di delegazione europea 2015 attualmente all'esame del Senato (S. 2345), nella misura in cui ai maggiori oneri ovvero alle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive in esso contenute non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
Per quanto concerne, invece, la clausola di salvaguardia di cui al medesimo comma 4 dell'articolo 9, in virtù della quale ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa dovrà farsi fronte mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia – appare necessario che il Governo confermi che l'attivazione della citata clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate. Ciò anche alla luce del fatto che, a decorrere dal 14 giugno 2016, entreranno in vigore le novelle introdotte all'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009 dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Per effetto delle citate novelle, infatti, l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 si riferirà esclusivamente ai fattori legislativi e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno, come accade invece a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 10, concernente il permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, rileva preliminarmente che l'onere relativo ai costi supplementari sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa nel periodo di Pag. 231sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico si configura come limite di spesa. Ciò premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della somma stanziata rispetto alle maggiori spese che si ipotizza di sostenere.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 10, comma 4, autorizza la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2016 al fine di assicurare il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa durante il periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rimanda alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.
In merito agli articoli dall'11 al 16, evidenzia che le norme in esame sono volte a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE al fine di adottare nell'ordinamento interno una disciplina generale in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (articolo 11). Ai fini della corresponsione di tali misure indennitarie le dotazioni annue del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti» sono incrementate a decorrere dal 2016 di un importo pari ad euro 2.600.000 annui (articolo 14). Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, si evidenzia che, in caso di insufficienza delle risorse, l'articolo 14, comma 4, prevede una riduzione proporzionale dell'indennizzo e un'integrazione delle somme non percepite negli anni successivi. Andrebbe in primo luogo confermata l'idoneità di tale meccanismo tenuto conto che le prestazioni in questione appaiono configurate come diritti.
Per quanto attiene alla copertura dell'onere mediante riduzione del Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014 e contestuale riduzione del contingente del personale di area vasta interessato alle procedure di mobilità poste a carico del medesimo Fondo, andrebbe confermato che le predette riduzioni, la cui efficacia decorre dall'esercizio in corso, siano coerenti con lo stato di attuazione della medesima procedura di ricollocazione del personale in questione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 16, autorizza, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 per la corresponsione di un contributo annuale dello Stato di pari importo in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Fa presente che la denominazione del predetto Fondo è stata così aggiornata conformemente alla disciplina introdotta dagli articoli da 11 a 14 del presente disegno di legge, che ha riconosciuto anche in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, al ricorrere di specifiche condizioni, un diritto all'indennizzo a carico del medesimo Fondo. Al riguardo, la disposizione in commento prevede, sempre al comma 4, che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia). Contestualmente, il comma 1 della presente disposizione dispone la riduzione da 2.000 a 1.943 del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista per l'anno 2016 l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, con oneri posti a carico del predetto Fondo, da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. In relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi 2 e 3 provvedono quindi al conseguente aggiornamento degli oneri imputati al citato Fondo a decorrere Pag. 232dal 2016, che vengono ridotti di 2.622.000 euro in ragione d'anno, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Non ha osservazioni da formulare al riguardo, nel presupposto che, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia intesa come annua.
Con riferimento all'articolo 17, in merito alle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
All'articolo 18, in materia di sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene sia utile acquisire elementi volti a confermare che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 19, sulla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto indicato nella documentazione presentata dal Governo circa il carattere trascurabile degli effetti di gettito associati alla disposizione in esame.
Sul successivo articolo 20, in materia di esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo presentata nel corso dell'esame presso il Senato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dell'articolo 20, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalla esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea, valutati in 3.398.072,52 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se il citato Fondo presenti le necessarie disponibilità e se il suo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
All'articolo 21, sul tema di modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione, evidenzia che la disposizione determina oneri il cui ammontare, rilevabile dalla norma di copertura finanziaria, è valutato in 135.000 euro annui. In proposito, tenuto conto che nella formulazione originaria, articolo 10 dell'AS 2228, la disposizione era suscettibile di determinare un maggior gettito, valutato di entità trascurabile, e che le modifiche introdotte al Senato hanno, da un lato, ridotto il maggior gettito previsto, in quanto l'aliquota IVA applicata alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione è incrementata al 5 per cento in luogo del 10 per cento, e, dall'altro lato, ridotto le aliquote IVA sui restanti prodotti indicati, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione, nonché piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia, appare necessario acquisire i dati e le ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari indicati nella norma di copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 21 comma 2, stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche alle aliquote IVA applicabili a taluni specifici prodotti destinati all'alimentazione, valutate in 135 mila euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma Pag. 2334. Non ha altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri valutati in 135 mila euro a decorrere dal 2016 siano intesi come annui.
Con riferimento all'articolo 22, in tema di modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto, non formula osservazioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato.
Anche sull'articolo 23, recante disposizioni in materia di consorzi agrari, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la disposizione potrà generare effetti positivi in termini di gettito, da quantificare a consuntivo e, quindi, non considerati ai fini della copertura degli oneri del provvedimento in esame.
Andrebbe peraltro verificato se le modalità applicative consentano di intervenire anche sulla tassazione riferita al periodo d'imposta 2015. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 24, in merito ai nuovi criteri previsti per la determinazione dell'ammontare che concorre alla formazione della base imponibile, per le imprese marittime che applicano la tonnage tax, rileva che le nuove disposizioni sostituiscono il vigente valore – determinato dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio in regime ordinario – con un nuovo parametro, pari al minore valore tra la plusvalenza latente, che dipende dal valore normale, e la plusvalenza realizzata. Andrebbero in proposito forniti elementi diretti a suffragare l'assenza di oneri in quanto, ad esempio, in caso di un realizzo elevato, superiore al valore normale, la nuova disciplina sembrerebbe suscettibile di comportare una riduzione della base imponibile.
Per quanto concerne i commi da 6 a 10, relativi alla regolarizzazione da parte delle imprese che non hanno provveduto agli obblighi di formazione, andrebbe chiarito se la sanzione del 50 per cento di cui al comma 6 debba intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell'importo omesso.
Evidenzia in proposito che al comma 7 viene precisato, a differenza di quanto previsto al comma 6, che il pagamento delle somme è contestuale a quello dell'importo omesso.
Infine, per quanto concerne la delega, non formula osservazioni anche in considerazione della previsione dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.
Con riferimento all'articolo 25, concernente l'attuazione della decisione 2009/917/GAI, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.
In merito all'articolo 26, sul regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, evidenzia che la disposizione in esame estende la non imponibilità ai fini IRES a specifiche remunerazioni su titoli e partecipazioni, con possibili effetti di minor gettito fiscale. In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la necessità dell'intervento legislativo al fine del recepimento di quanto stabilito dalla Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, nonché riguardo all'applicazione della normativa in esame a fattispecie «estremamente limitate e marginali». Rileva peraltro l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, asserita dalla relazione tecnica.
Con riferimento all'articolo 27, in materia di investimenti nelle imprese marittime, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo elementi riguardo allo stato di attuazione degli interventi previsti dalla norma oggetto di abrogazione, al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionatesi in capo ai destinatari.
In merito all'articolo 28, sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.Pag. 234
Con riferimento all'articolo 29, in ambito di modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere di cui al comma 5.
In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che l'articolo 29, comma 5, stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, valutate in 2.660.000 euro per il 2017, in 1.960.000 euro per il 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.
Non ha altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri, valutati in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019, siano intesi come annui.
Con riferimento all'articolo 30, in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, Caso EU Pilot 7622/15/EMPL, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
All'articolo 34, sul tema del segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Con riferimento all'articolo 35, recante disposizioni in materia di aiuti di Stato, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità che il commissario straordinario possa procedere al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi nell'ambito delle risorse disponibili e senza alcun onere.
All'articolo 36, comma 1, in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è configurato quale limite di spesa. Sarebbe stato utile, peraltro, che fossero esplicitati gli elementi alla base della determinazione del predetto limite di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 36, comma 1, rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, del Fondo destinato alle spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (cap. 1773 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo n. 196 del 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 9, comma 4.
Con riferimento all'articolo 36, commi 2 e 3, sul tema delle disposizioni in materia di funzionamento dell'arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB, evidenzia, preliminarmente, che la CONSOB non risulta inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Rileva, altresì, che le risorse necessarie al mantenimento e funzionamento della Consob provengono dal mercato attraverso i contributi di vigilanza versati dagli organismi e dagli operatori del mercato ai sensi della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Rammenta che l'articolo 40, comma 3, della legge da ultimo citata dispone che la CONSOB determini per ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
In merito alla spesa prevista non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Appare peraltro utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: premessa la necessità di confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione, andrebbe precisato se le assunzioni previste riguardino specificatamente l'incremento di 15 unità della pianta organica, Pag. 235anch'esso disposto dalle norme in esame. Ove risulti confermata tale ipotesi, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per le assunzioni ordinarie a fronte di un incremento della dotazione organica che comporta un aumento strutturale della spesa dell'Ente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 36, comma 3, rileva che la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione da parte della CONSOB, mediante selezione pubblica, di personale da destinare al funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, nel limite di spesa di 625.000 euro per il 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2017, si farà fronte attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della CONSOB già destinate a finalità assunzionali. In proposito, si rammenta che la predetta società non rientra nell'ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni e che la fonte di finanziamento delle sue attività proviene essenzialmente dai contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti vigilati. Ciò posto, appare tuttavia opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto a confermare la sussistenza nel bilancio della CONSOB di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura dell'onere sopra indicato, ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa comportare eventuali richieste di contribuzione a carico del bilancio dello Stato.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di presentare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Atto n. 298.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Gianfranco LIBRANDI
(SCpI), relatore, ricorda che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (articoli 1 e 16, Allegato B, n. 3) – reca uno schema di decreto legislativo relativo all'attuazione della direttiva 2013/35/UE in materia di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e l'abrogazione della direttiva 2004/40/CE.
In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto osservato nella relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dal provvedimento in esame. Ciò in conseguenza del fatto che – secondo quanto segnalato dalla relazione tecnica – la direttiva 2013/35/UE, recepita nell'ordinamento dal provvedimento in esame, è intesa ad aggiornare un sistema di controlli già esistente e che gli adempimenti a carico delle competenti amministrazioni continueranno ad essere assolti nei limiti delle risorse già destinate a tali finalità a legislazione vigente. Ciò premesso, rileva che la relazione tecnica chiarisce altresì che le ordinarie attività della Pag. 236pubblica amministrazione non comportano particolari rischi di esposizione ai campi elettromagnetici ad eccezione di talune attività specifiche del settore sanitario i cui rischi sono già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire una conferma del Governo, che l'osservanza dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporti la necessità per i soggetti pubblici di provvedere ad adempimenti e a investimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame, posto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.
Atto n. 302.
(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.
Carlo DELL'ARINGA
(PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame definisce un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), non è corredato di relazione tecnica.
L'articolo 5 dello schema di decreto ministeriale in esame prevede che il programma sperimentale sia cofinanziato, per un importo di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, sul capitolo 8415, piano di gestione 1, Programma 18.16, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2016, mediante utilizzo dei residui di stanziamento 2015. Il relativo impegno di spesa sarà assunto con decreto del Direttore generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Al riguardo rileva preliminarmente che il capitolo 8415, a cui sono imputati, nella misura di 35 milioni di euro, gli oneri per il cofinanziamento del programma sperimentale oggetto del presente schema di decreto, non risulta indicato nel decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015, recante Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
Segnala peraltro che il suddetto capitolo risulta invece riportato nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, con la sola indicazione dei residui accertati, per un importo pari a 107.980.972 euro.
Ritiene necessario pertanto che il Governo, da un lato, confermi che l'utilizzo dei citati residui non pregiudichi impegni, già perfezionati o in via di perfezionamento, relativi ad interventi diversi da quelli oggetto del presente provvedimento, dall'altro, chiarisca se il citato capitolo sarà riportato nel disegno di legge di assestamento per l'esercizio finanziario 2016.
La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.
Il viceministro Enrico MORANDO ritiene che l'aspetto di maggiore criticità che presenta il testo all'esame della Commissione sia rappresentato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), relativo alla riforma delle clausole di salvaguardia, di cui all'articolo 17, commi 1 e 12, della legge n. 196 del 2009. In particolare, la citata lettera c), laddove prevede la possibilità, in caso di scostamenti significativi dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, di sospendere con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, potrebbe comportare problemi di carattere costituzionale, qualora tali disposizioni attribuiscano diritti soggettivi, come per altro emerso nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato lo scorso 26 maggio.
Per superare tale aspetto problematico prospetta due soluzioni alternative. La prima potrebbe consistere nel limitare l'attivazione delle clausole di salvaguardia attualmente vigenti esclusivamente all'esercizio finanziario in cui si verifica lo scostamento tra l'andamento degli oneri e le previsioni di spesa, affidando alla legge di bilancio, come previsto dal testo del provvedimento in oggetto, il compito di provvedere all'allineamento a regime tra oneri e previsioni di spesa, come per altro già previsto dal testo del provvedimento in oggetto.
La seconda soluzione potrebbe invece consistere nel sospendere l'efficacia della disposizione legislativa per un tempo molto limitato, ad esempio un mese, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui schema potrebbe essere trasmesso alle Camere per il parere. Durante la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di spesa si potrebbe valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative per allineare immediatamente gli oneri alla spesa.
Sottolinea che, a suo avviso, la seconda soluzione potrebbe essere quella preferibile.
Maino MARCHI (PD), riservandosi di valutare le proposte emendative che verranno presentate dal Governo sulla riforma delle clausole di salvaguardia, propone, come soluzione alternativa, la costituzione di un fondo di riserva cui attingere in caso di scostamenti, in modo da non dover ricorrere alla sospensione dei provvedimenti che li hanno generati. Si tratta per altro di una soluzione già prospettata dalla Commissione nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.
Rocco PALESE (Misto-CR), tra le due soluzioni prospettate dal rappresentante del Governo, esprime la propria preferenza per la seconda.
Pag. 238Vincenzo CASO (M5S) concorda con quanto affermato dal collega Palese e chiede se siano previste modifiche anche per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti.
Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia che non sono previste modifiche per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dai provvedimenti, posto che esso sarà effettuato, come di consueto, nel corso dell'attuazione dei provvedimenti stessi. Ritiene infine che la soluzione prospettata dall'onorevole Marchi costringerebbe a mettere a disposizione ingenti risorse che potrebbero rimanere inutilizzate fino alla conclusione dell'esercizio.
Francesco BOCCIA, presidente e relatore, esprime una valutazione contraria alla prima soluzione prospettata dal rappresentante del Governo, in quanto non consentirebbe di superare completamente l'attuale assetto delle clausole di salvaguardia. Nell'esprimere invece una valutazione tendenzialmente favorevole sia alla seconda soluzione prospettata dal Viceministro, sia alla proposta formulata dall'onorevole Marchi, invita il Governo a valutarle entrambe attentamente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
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