CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2016
633.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.25.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Emendamenti C. 2039-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti De Rosa 8.13 e 8.14 mentre sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, che non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere un parere di nulla osta (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Emendamenti C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 9.30.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Giovedì 28 aprile 2016.

Incontro con una delegazione del Consiglio della rappresentanza regionale dell'Indonesia.

  L'incontro è stato svolto dalle 14.30 alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 28 aprile 2016.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Atto n. 291.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2016.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, il provvedimento sarà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 23 maggio prossimo. Fa altresì presente che, secondo quanto convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il relatore deputato Richetti presenterà una proposta di testo unificato nella seduta che sarà convocata il prossimo martedì 3 maggio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, osserva che la proposta di legge di iniziativa parlamentare in esame, composta da 7 articoli, ha un duplice oggetto. In primo luogo, essa introduce alcune misure, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, per assicurare maggiore trasparenza alle elezioni ed impedire eventuali distorsioni del voto. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; composizione degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), compresi i rappresentanti di lista; trasmissione dei plichi elettorali e ampiezza dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene data la possibilità di votare anche a coloro che si trovano al di fuori del comune di residenza.
  Un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, nello specifico le urne e le cabine, al fine di prevenire – come evidenziato nella relazione illustrativa – eventuali brogli. Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che esse siano costituite in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della presenza o meno di schede elettorali al suo interno, ma non anche l'identificazione delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera a)).
  La disposizione, che novella il testo unico per le elezioni della Camera (articolo 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), si applica anche alle elezioni comunali in virtù del rinvio operato dall'articolo 27, ultimo comma, Pag. 11del testo unico delle elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica 570/1960), in cui viene disposto che le urne siano conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. La proposta di legge in esame modifica anche la disciplina delle cabine elettorali e della sala d'elezione (articolo 1, comma 1, lettera e) che modifica l'articolo 42 della legge elettorale della Camera e articolo 2, comma 2, lettera c) che modifica l'articolo 37 della legge elettorale comunale). Attualmente entrambe le leggi elettorali prevedono che in ciascun seggio siano allestite quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, da collocarsi in maniera da rimanere isolate e che devono essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto. La proposta in esame in aggiunta a queste prescrizioni specifica che le cabine siano rivolte verso il centro della sala di elezione e che siano chiuse solamente da due lati, frontalmente e lateralmente, mediante due ripari collocati in corrispondenza del ripiano dove viene appoggiata la scheda per l'espressione del voto. Come si evince anche dalla relazione illustrativa, in questo modo l'elettore voterebbe di spalle rispetto all'ufficio elettorale (così da mantenere la segretezza del voto), ma in modo visibile, al fine di ostacolare eventuali brogli. Per quanto riguarda la sala di elezione, la proposta di legge stabilisce, per le elezioni della Camera, che vengano chiuse le porte e le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali, in luogo di quelle vicine ai tavoli riservati agli scrutatori come previsto attualmente. La legge elettorale comunale già prevede la chiusura delle porte e finestre adiacenti le cabine, e pertanto la novella riguarda esclusivamente le porte e finestre retrostanti. Inoltre, entrambe le leggi vengono modificate prevedendo che porte e finestre oltre che chiuse siano anche sigillate. Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l'ufficio elettorale di sezione. In primo luogo, viene ridotto il numero dei componenti l'ufficio: quattro in luogo dei cinque attualmente previsti dalla legge (articolo 1, comma 1, lettera b) che modifica la legge per le elezioni politiche e articolo 2, comma 1, lettera a) che modifica la legge elettorale comunale). Il nuovo ufficio verrebbe ad essere formato dal presidente e da quattro scrutatori di cui due, a scelta del presidente con funzioni rispettivamente di vice presidente e di segretario. Ai sensi delle modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2, il segretario è nominato sempre dal presidente ma non più tra persone di sua fiducia, bensì tra gli scrutatori assegnati al suo seggio elettorale. Conseguentemente, l'articolo 7 della proposta in esame provvede all'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 53 del 1990. Anche la disciplina delle altre due figure, presidente e scrutatori, viene ad essere modificata. Per quanto riguarda il presidente (articolo 1, comma 1, lettera c) per le elezioni politiche e articolo 2, comma 1, lettera a) per le elezioni comunali), viene ribadito che può essere scelto tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai ecc.). Inoltre, viene eliminata la possibilità di surroga del presidente, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria, con il sindaco o suo delegato. In tali casi la proposta prevede invece che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti. Particolarmente innovativo il divieto di ricoprire l'incarico di presidente «per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale». L'intenzione della disposizione è quella di consentire di svolgere per non più di due volte consecutive l'incarico nella medesima sezione elettorale (l'incarico può essere svolto successivamente in altra sezione) saltando un turno. Sono inoltre introdotti alcuni requisiti minimi per ricoprire l'incarico di presidente: godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età tra i 18 e i 65 anni; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Modificata anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale previsti dalla legge (articolo 1, comma 1, lettera d) per le elezioni politiche e Pag. 12articolo 2, comma 1, lettera b) per le elezioni comunali). Viene eliminato il divieto di conferire l'incarico a coloro che hanno più di 70 anni, dal momento che la previsione è assorbita dal nuovo requisito anagrafico di cui sopra. Sono inoltre introdotte due ulteriori cause di esclusione. La prima riguarda i parenti fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione solo per i candidati). La seconda riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati: reati contro la pubblica amministrazione; delitti di cui agli articoli 416-bis (associazione mafiosa) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso). Inoltre, sono esclusi anche coloro che sono stati condannati, ma in questo caso con sentenza passata in giudicato, per un reato colposo o per reato non colposo (in questo ultimo caso si ha esclusione per una condanna superiore a 10 mesi e 20 giorni). Infine, si segnala l'applicazione delle cause di esclusione non solo al presidente, scrutatori e segretario ma anche ai rappresentanti di lista. I rappresentanti di lista, designati dai delegati autorizzati alla presentazione delle liste di candidati, sono autorizzati ad assistere alle operazioni di voto e di scrutinio negli uffici elettorali di sezione. Anche la disciplina relativa agli scrutatori viene modificata, attraverso diverse novelle alla legge n. 95 del 1989 che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 3). In primo luogo, sono ribaditi anche in questa i requisiti minimi per ricoprire l'incarico di segretario, indicati sopra per tutti i membri dell'ufficio elettorale: godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età tra i 18 e i 65 anni; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre, vengono apportate alcune modificazioni puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dal presidente della corte di appello (in luogo della commissione elettorale comunale) e non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (legge n. 270 del 2005) ha modificato l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (legge n. 95 del 1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione comunale. La disposizione in esame, dunque, ripristina le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005 riproducendo il contenuto del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005, ossia quella definita dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999. Le modifiche ulteriori operate dalla disposizione in esame sono le seguenti. In primo luogo, come accennato, la commissione elettorale comunale viene sostituita dal presidente della corte di appello competente per territorio quale organo deputato alla scelta (in questo caso per sorteggio) degli scrutatori. In secondo luogo, la disposizione in esame anticipa il termine (da due a venti giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione procede al sorteggio degli scrutatori. In terzo luogo, si introduce una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) a coloro che si trovano, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ai sensi della disposizione da ultimo citata si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Inoltre, in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone il limite dei due mandati consecutivi e presso la medesima sezione elettorale. Infine, si prevede l'istituzione di un corso di formazione, costituito da una lezione formativa, la cui partecipazione da Pag. 13parte degli scrutatori sorteggiati è indispensabile per ricoprire l'incarico. La lezione è tenuta presso la prefettura competente e riguarda le corrette procedure di spoglio e la legislazione in materia di scambio elettorale. Le relative modalità attuative e la definizione delle risorse necessarie sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.
  L'articolo 1, comma 1, lettera f) del provvedimento in esame incide sulle modalità di trasmissione dei plichi elettorali delle elezioni politiche. Attualmente, i plichi (quello contenente una copia del verbale con le schede e quelli con le schede nulle, contestate e deteriorate) sono consegnati, chiusi e sigillati, alla cancelleria del Tribunale competente da parte del presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori (articolo 75, 2o comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Con la disposizione in esame si elimina la possibilità di delega degli scrutatori, e si pone l'obbligo in capo al presidente di consegnare personalmente i plichi. In tal modo, come si legge nella relazione illustrativa, si renderebbe più facile l'individuazione di responsabilità in caso di eventuali irregolarità occorrenti nella fase tra lo scrutinio e il deposito della documentazione. Una misura analoga viene introdotta anche per le elezioni comunali attraverso la modifica dell'articolo 66 (per i comuni con meno di 15.000 abitanti) e dell'articolo 74 (per i comuni con più di 15.000 abitanti) del testo unico (ad opera dell'articolo 2, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e). Un'altra modifica, apportata dall'articolo 4, riguarda l'ampiezza dei seggi elettorali. Attualmente, ciascuna sezione elettorale è costituita di regola con un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500; ad eccezione dei casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale; in questi casi è possibile costituire seggi anche fino a 50 iscritti (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967). La disposizione in esame aumenta i limiti inferiori sopra indicati, portandoli rispettivamente a 800 e 100 elettori, al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di ostacolare l'eventuale identificazione del voto. L'articolo 5 della proposta in esame introduce il divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, ma è analoga la finalità di prevenzione di forme di voto di scambio e di inquinamento del voto. A tal fine viene introdotto un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche. Si rileva che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la disposizione non si applica alle società quotate.
  L'articolo 6 introduce la possibilità di espressione del voto da parte dei cittadini che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella del comune di residenza, per ragioni di lavoro o di studio.
   A tal fine vengono introdotti due nuovi articoli dopo l'articolo 53 del testo unico delle leggi per le elezioni politiche. L'articolo 53-bis dispone che gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle elezioni per la Camera, possono votare nel medesimo comune, presso il tribunale competente per territorio del comune di domicilio, previa presentazione di apposita istanza. Il procedimento preparatorio si articola come segue: presentazione da parte dell'elettore della domanda, a mezzo di posta elettronica, al comune di domicilio, entro trenta giorni dalla data delle votazioni, con allegati un documento d'identità valido e la documentazione attestante la temporaneità del domicilio (fa notare, in proposito, che, in prospettiva, il suo gruppo, in ogni caso, auspica, per il futuro, la realizzazione di un sistema di voto elettronico, al momento non contemplato); verifica da parte del comune del Pag. 14nulla osta al godimento dell'elettorato attivo; trasmissione dal comune al Ministero dell'interno dei nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione; invio da parte del Ministero dell'interno a ciascun tribunale del plico contenente le liste degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto e le schede elettorali. Il voto è espresso, presso le sedi dei tribunali, nella giornata del lunedì precedente il giorno stabilito per le elezioni. Ai sensi del nuovo articolo 53-ter, introdotto dall'articolo in esame, all'espressione del voto si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di elezioni della Camera dei deputati, opportunamente adattate. In particolare, si prevede che ciascun tribunale predisponga una sezione elettorale e uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto. Il presidente della sezione elettorale del tribunale verifica l'identità dell'elettore confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno e consegna il plico elettorale all'elettore. L'elettore esprime il voto su una scheda elettorale fornita dal Ministero dell'interno ed anziché inserirla nell'urna, la introduce in una apposita busta, che viene sigillata e introdotta in una seconda busta esterna e consegnata alla sezione elettorale. Il presidente della sezione elettorale, entro il quinto giorno precedente le elezioni, trasmette a ciascun comune le buste che a loro volta vengono trasmesse alle sezioni elettorali competenti. Qui il presidente della sezione provvede all'estrazione delle schede e all'inserimento nell'urna. Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di trasmettere all'ufficio di sezione anche la lista degli elettori che hanno optato per il voto fuori dal comune di residenza in modo tale da consentire il loro inserimento nel registro dei votanti, che deve coincidere con il numero di schede scrutinate.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'oggetto della proposta di legge riguarda prevalentemente le materie «organi dello Stato e relative leggi elettorali» e «legislazione elettorale degli enti locali» che ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (rispettivamente lettere f) e p)) rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Dal momento che la materia elettorale regionale è di competenza legislativa delle regioni (articolo 122 della Costituzione), le disposizioni previste dalla proposta di legge in esame si applicano in assenza di specifiche previsioni dettate dalla legge regionale.

  Marilena FABBRI (PD) ritiene opportuno quantificare gli oneri derivanti dal provvedimento, facendo presente che si tratta di spese inerenti alla logistica elettorale che gravano sui bilanci degli enti locali.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, nel far presente che il provvedimento non sembra recare particolari oneri, si riserva, in ogni caso, di svolgere un approfondimento sul punto.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI fa presente che il Governo è disponibile al confronto sul tema in discussione, al fine di addivenire ad un testo il più possibile efficace e condiviso, che affronti in modo serio il tema della trasparenza in materia elettorale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.
C. 3558 Dambruoso.

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