CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (atto n. 267).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267);
   rilevato che:
    il comma 1 della disposizione di delega richiama i principi e criteri direttivi enucleati dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in base ai quali è stato emanato il citato decreto legislativo n. 33 del 2013, ed individua 8 ulteriori principi e criteri direttivi;
    alcuni dei nuovi principi e criteri direttivi introdotti dal comma 1 riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare:
     la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge n. 190/2012 (lettera d));
     la definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi, alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e alla verifica dei limiti derivanti dal segreto (lettera f);
     il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Questo principio è volto all'introduzione nel nostro ordinamento di una sorta di Freedom of information act (FOIA);
     quest'ultimo punto è quello che caratterizza lo schema e che ha focalizzato l'attenzione del dibattito e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dal Garante dei dati personali e dalla Conferenza unificata e della segnalazione dell'ANAC;
    due criteri contenuti nella disposizione di delega (articolo 7, comma 1, lettera h)) non vengono attuati dallo schema in commento: il diritto di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi e la semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white list;
    lo schema persegue in estrema sintesi i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito Pag. 170di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
    particolare importanza ha la nuova impostazione data al tema dell'accesso civico: in particolare, lo schema introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 33 del 2013 un nuovo capo I-bis, rubricato «Dati pubblici aperti», da un lato riconoscendo un diritto di accesso civico generalizzato (articolo 5, nuovo comma 2 del decreto legislativo n. 33), dall'altro ponendo talune limitazioni (nuovo articolo 5-bis) e prevedendo una forma di silenzio-rigetto rispetto alle domande di accesso, oggetto di proposte di modifica da parte del Consiglio di Stato e dell'ANAC;
    a tutela dei controinteressati è previsto un termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata da parte dell'amministrazione che riceve la richiesta per opporsi all'istanza di accesso;
    dal punto di vista della Commissione, le semplificazioni sembrano presentare un saldo attivo rispetto ai nuovi obblighi. In particolare:
     si eliminano numerosi obblighi di pubblicazione;
     si introduce la «clausola di flessibilità», che consiste nella possibilità di semplificare gli obblighi di pubblicazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte: in particolare, l'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, prevedere «modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali» (articolo 4);
     si elimina l'obbligo di allegare, ai regolamenti ministeriali o interministeriali ed ai provvedimenti amministrativi a carattere generale, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi e di pubblicarli sui siti istituzionali delle amministrazioni (articolo 34, abrogato dall'articolo 43, comma 1, lettera g) dello schema): si tratta di una previsione rimasta spesso disattesa, anche perché concorre con la previsione – cui sarebbe utile dare puntuale e generalizzata attuazione – dell'articolo 14, comma 5-bis, della legge n. 246 del 2005 (introdotto dalla legge n. 180 del 2011), che attribuisce alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) il compito di rilevare gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi, «introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese»;
    sul fronte dei nuovi obblighi, si segnalano:
     la definizione di maggiori livelli di trasparenza quale obiettivo strategico di ogni amministrazione, «che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali» (articolo 10);
     l'equiparazione dei dirigenti ai titolari di cariche politiche ai fini degli obblighi di pubblicazione di curricula e compensi (articolo 14);
     la pubblicazione dei provvedimenti adottati dalle società partecipate (articolo 22) e dei provvedimenti di adozione delle varianti dei contratti pubblici (articolo 37);
     su taluni di questi aspetti sono intervenuti i pareri richiamati;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbe valutata l'opportunità di:
    prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendone l'efficacia di un congruo periodo;Pag. 171
    sostituire al «silenzio-rigetto» rispetto alla richiesta di dati e documenti un espresso rifiuto con obbligo di motivazione;
    prevedere, oltre al ricorso in via giurisdizionale, un previo appello ad altri organismi, quali ad esempio – a livello nazionale – l'ANAC o la Commissione per l'accesso e – a livello regionale e locale – i difensori civici regionali, che già esercitano lo stesso ruolo di mediazione tra cittadini e pubblica amministrazione con riguardo al diritto di accesso agli atti amministrativi (articolo 25 della legge n. 241 del 1990);
    definire un termine più ampio per fare opposizione alla richiesta d'accesso;
    verificare se – in luogo della soppressione dell'obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti – non si possa procedere ad una sua rivisitazione, visto anche, come rilevato dal Consiglio di Stato, che «non può dirsi che una siffatta tipologia di scadenzario non conservi, all'evidenza, una sua propria utilità, alla luce anche del ripetersi dei fenomeni di ritardo nell'attuazione degli obblighi amministrativi derivanti dai sopravvenuti provvedimenti di legge»;
    sopprimere i riferimenti al vigente codice degli appalti, che sta per essere integralmente sostituito da un nuovo testo, sul quale si stanno per pronunciare le competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 283);
    definire meglio l'ambito di applicazione dell'articolo 41, comma 1, lettera e) dello schema, chiarendo cosa si intenda per «amministrazioni di piccole dimensioni».