CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 175

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 8 marzo 2016.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 12.55

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

  La seduta comincia alle 12.55.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che sono stati presentati sette subemendamenti ricevibili relativi alle proposte emendative presentate dal relatore (vedi allegato).

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  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, rileva che il quadro delle proposte emendative è ormai completo e quindi la Commissione potrebbe essere posta nella condizione di votare il testo unificato fin dalla prossima seduta della corrente settimana.

  Massimo FIORIO, presidente, fa presente che trasmetterà all'ufficio di presidenza la proposta del relatore per le conseguenti determinazioni relativamente all'ordine dei lavori della Commissione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale.
Nuovo testo C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dell'atto in titolo.

  Alessandra TERROSI (PD), relatrice, rileva che il disegno di legge C. 3512, presentato dai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, reca la ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale.
  La 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 ha approvato un emendamento al Protocollo di Kyoto (c.d. Emendamento di Doha) che: istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti.
  L'Appello di Lima all'azione per il clima, adottato in occasione della 20a Conferenza delle Parti (COP20) del dicembre 2014, ha incoraggiato tutte le Parti del Protocollo di Kyoto a ratificare l'emendamento. L'emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.
  Il secondo periodo di impegni riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. I paesi che non hanno assunto impegni ai sensi del Protocollo di Kyoto ne hanno preso altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima. Per quanto attiene al periodo posteriore al 2020, un nuovo accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015.
  Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica dell'emendamento di Doha non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e Pag. 177sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990.
  Il disegno di legge provvede, altresì ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015.
  Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio.
  È altresì prevista la ratifica del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002.
  Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere.
  Trattati dal disegno di legge del Governo sono anche gli Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991: Decisione II/14 adottata a Sofia il 27 febbraio 2001 e Decisione III/7 adottata a Cavtat il 1-4 giugno 2004, nonché il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero.
  La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
  Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine «pubblico», precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività.
  Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea – gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale.
  Per quanto riguarda il cosiddetto Protocollo VAS, firmato a Kiev nel 2003, ovvero il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero che persegue invece una serie di Obiettivi (enunciati nell'articolo 1 del Protocollo stesso), al fine di: a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica) integrare Pag. 178in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.
  Il disegno di legge si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (all'articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (all'articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni.
  Il Capo II (articoli da 4 a 5) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE, sostituita dal regolamento (UE) n. 525/2013.
  L'articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio, prevedendo l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati (la norma contempla i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimentari e forestali).
  L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, non entrando nei contenuti del Sistema (già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale), ma si limita a prevederne l'istituzione (comma 1) e ad affidare all'ISPRA il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2).
  L'articolo 6, infine, al comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas – serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e al successivo comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente – che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati – la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA (ai sensi dell'articolo 5, comma 2), anche in collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.
  Il Capo III (articoli 7-8), da ultimo, contiene disposizioni finanziarie e finali.
  Auspica che il percorso dei provvedimenti sia quanto più celere possibile.
  Si riserva dunque di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Massimo FIORIO, presidente nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo FIORIO, presidente e relatore, rileva che il testo unificato delle proposte Pag. 179di legge C. 3057 ed abinate, recanti Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta del 17 dicembre 2015 ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame referente. Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.
  A livello europeo, la cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti CE sulla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/00, Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari. Risulta invece ancora assente una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello spreco. D'altra parte, il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, ha richiesto un'azione collettiva immediata per dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari.
  In Italia, la legge n. 155 del 2003 (cd. Legge del Buon Samaritano) ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (food safety), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Ong) che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Rientrano nel campo di applicazione della legge n. 155 del 2003 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la «beneficenza», così come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. L'equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione o trasformazione ed è limitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. In tal modo, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della «responsabilità di percorso», in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.
  Successivamente, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 236-237, legge n. 147 del 2013) ha operato una distinzione, all'interno dei donatori, fra gli operatori del settore alimentare (OSA), inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e le Onlus che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli OSA, prevedendo che le Onlus che forniscono alimenti agli indigenti e gli OSA che donano gli alimenti alle Onlus devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete. Tale obiettivo, secondo quanto previsto dalla stabilità 2014, è raggiunto anche attraverso specifici manuali di corretta prassi operativa, validati dal Ministero della salute, predisposti in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 882/2004.
  D'altra parte, il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure specifiche previste dal Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) per la riduzione dei rifiuti biodegradabili. Il 5 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente ha presentato il PINPAS, il Piano nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare che prevede dieci misure per combattere lo spreco: dalle vendite con ribasso del cibo prossimo a scadenza alla donazione dei prodotti invenduti, dagli accordi volontari con le imprese della ristorazione/distribuzione, all'introduzione di criteri premianti negli appalti pubblici dei servizi di ristorazione collettiva per chi distribuisce gratuitamente le eccedenze. PINPAS è stato predisposto con la collaborazione dell'Osservatorio sullo spreco domestico Waste Pag. 180Watcher, promosso da Last Minute Market, società spin off dell'Università di Bologna, che da oltre 15 anni si occupa di prevenzione e ricerche inerenti lo spreco alimentare degli attori pubblici e privati. L'Osservatorio è realizzato in collaborazione con SWG, società di ricerche di mercato, e il Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna. Secondo il Rapporto 2013 sullo spreco domestico di Waste Watcher, ogni famiglia italiana butta in media circa 200 grammi di cibo la settimana: il risparmio complessivo possibile ammonterebbe dunque a circa 8,7 miliardi di euro. Secondo i monitoraggi di Last Minute Market, inoltre, in un anno si potrebbero recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate che rimangono sui campi, oltre 2 milioni di tonnellate di cibo dall'industria agroalimentare e più di 300mila tonnellate dalla distribuzione. In occasione della II Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, il 5 febbraio 2015, la segreteria tecnico-scientifica del PINPAS ha messo a punto il documento La donazione degli alimenti invenduti. Verso la semplificazione normativa, dove viene sottolineata la mancanza di un quadro regolamentare chiaro ed omogeneo in materia igienico-sanitaria, l'assenza di procedure standardizzate, l'appesantimento burocratico derivante dagli adempimenti di natura fiscale, la generale assenza di incentivi per i soggetti donatori volti a compensare i maggiori oneri derivanti dalla gestione degli invenduti e la ristrettezza della platea dei possibili beneficiari. Molte delle proposte contenute nel documento sono state riprese dalla proposta di legge in esame.
  Il 16 giugno 2015 è stato presentato il progetto Foodsaving: innovazione sociale per il recupero delle eccedenze alimentari, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e condotto da CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale dell'Università Bocconi) a cui partecipano l'Università Cattolica ALTIS, il Politecnico di Milano, il Banco Alimentare e tre PMI italiane. Il progetto Foodsaving si occupa di studiare le numerose iniziative messe in atto in Italia e in Europa da attori profit e non profit per il riutilizzo a fini sociali delle eccedenze alimentari. Le regioni indagate nel contesto del progetto Foodsaving, appartenenti al World Regions Forum, sono: Lombardia (Italia), Catalunya e Madrid (Spagna), Baden Württemberg (Germania), Rhone-Alpes (Francia).
  Il testo si compone di IV Capi e di 17 articoli.
  Il Capo I (articoli 1-2) reca le finalità e definizioni.
  L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari:
   favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale;
   contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
   contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
   contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

  L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento.
  Oltre a quella di operatori del settore alimentare e di soggetti cessionari – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini Pag. 181di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – rilevano, quelle di eccedenze alimentari che – in via non esaustiva – sono prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, di spreco alimentare vale a dire i prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza, di termine minimo di conservazione, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione conserva le sue proprietà specifiche e di data di scadenza, che sostituisce il termine minimo di conservazione per alimenti molto deperibili, oltre la quale essi sono considerati a rischio.
  Il Capo II (articoli da 3 a 11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi.
  In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede, in particolare, che le cessioni di eccedenze alimentari devono prioritariamente essere destinate al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli sono svolte sotto la responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
  L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari in esame: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari. L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dall'articolo 1, comma 236, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita da parte delle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. I predetti operatori sono considerati, infatti, responsabili – in base alle norme della legge n. 155 del 2003 – del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. È previsto che si operi una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e di igiene e l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi. L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Pag. 182Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca di tali prodotti se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
  L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – in attuazione di quanto già previsto all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012 – di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze, e ne disciplina la composizione. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi. È poi prevista la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, a una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti. L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018. L'articolo 11 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323 della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari e in relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  Il Capo III (articoli 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.Pag. 183
  L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. L'articolo 1 è sostituito e ne viene modificata la rubrica in «Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti fini di solidarietà sociale». Conseguentemente viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle Onlus, come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
  L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle Onlus è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione. L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita. L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. L'articolo 16 – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 –, dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.
  Infine, il Capo IV (Misure in materia di appalti) composto dal solo articolo 17, con una modifica al comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

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  Chiara GAGNARLI (M5S), nel preannunciare l'espressione di un voto favorevole sulla scorta del lavoro svolto positivamente in XII Commissione, chiede quando la proposta di parere sarà posta in votazione.

  Massimo FIORIO, presidente, nel ricordare che nel corso della trattazione del provvedimento in sede referente presso la stessa Commissione XII sono stati introdotti argomenti di precipuo interesse agricolo, ricorda altresì che si potrà procedere al voto fin dalla giornata di domani. Infine, rilevata la presenza dei deputati Mongiello e Parentela, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

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