CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (nuovo testo C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo delle abbinate proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria»;
   preso atto dei contenuti dell'articolo 1 – che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, definendone tra l'altro le finalità, le modalità di finanziamento e di ripartizione – e dell'articolo 2, che delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, a prevedere misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite;
   richiamata al riguardo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Pag. 180

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE;
   richiamata la direttiva 2014/91/UE (UCITS V), che modifica la direttiva 2009/65/CE, volta ad armonizzare le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni, al fine di contrastare gli effetti negativi sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di individui;
   richiamata altresì la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) che – a fronte dell'aumentato numero, negli ultimi anni, degli investitori che operano nei mercati finanziari e della complessità dei servizi e strumenti che è loro offerta – è volta ad assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione, al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti;
   sottolineata pertanto l'esigenza – nel dare recepimento alla richiamata disciplina europea nell'ordinamento interno – di garantire la massima tutela degli investitori, in particolare attraverso l'introduzione di un apparato sanzionatorio adeguato, e coerente con le finalità delle direttive;
   richiamate in proposito le disposizioni di cui all'articolo 99, par. 6 della direttiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva UCITS V, e di cui all'articolo 70, par. 6, della direttiva MIFID II che individuano un elenco di specifiche misure che debbono essere incluse tra le sanzioni amministrative e altre misure applicate, tra le quali è prevista la «a) dichiarazione pubblica che identifica il responsabile e la natura della violazione»;
   rilevato tuttavia che nello schema di decreto l'istituto della dichiarazione pubblica Pag. 181(articolo 1, lett. m)) è previsto quale misura alternativa che la Banca d'Italia o la Consob possono applicare a fronte di specifiche violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità e qualora l'infrazione sia cessata;
   rilevato da ultimo che la vigente disciplina di cui all'articolo 194-quater del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) – non modificata sul punto dallo schema di decreto in esame – prevede che la Banca d'Italia o la Consob, per determinate violazioni, qualora connotate da scarsa offensività o pericolosità, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie;
   osservato che – in analogia con quanto già rilevato in ordine alla misura della «dichiarazione pubblica» – le direttive oggetto di recepimento prescrivono che tra le specifiche misure che debbono essere incluse tra le sanzioni amministrative, quindi non in via alternativa a quelle pecuniarie, rientra anche quella di cui alla lettera b) «ordine che impone alla persona responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo un elenco di e altre misure applicate le richiamate direttive»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di verificare che le disposizioni dello Schema di decreto relative alle misure sanzionatorie, con riferimento alla «dichiarazione pubblica», siano pienamente aderenti alla disciplina di cui all'articolo 99, par. 6 della direttiva 2009/65/CE, come modificato dalla direttiva UCITS V, e di cui all'articolo 70, par. 6, della direttiva MIFID II, con specifica attenzione alla alternatività delle sanzioni;
   b) valuti il Governo l'opportunità di approfondire l'adeguatezza del sistema sanzionatorio introdotto, con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del TUF.