UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 17 febbraio 2016.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 13.20.
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.
(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).
Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 29 febbraio 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, secondo quanto concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 29 febbraio 2016.
La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 29 febbraio 2016.
La seduta termina alle 13.25.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 13.25.
Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali «Fondo opere» e Pag. 131«Fondo progetti» del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015.
Atto n. 259.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.
Salvatore MATARRESE (SCpI), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali «Fondo opere» e «Fondo progetti» del capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015 (Atto n. 259).
Ricorda che lo schema di decreto ministeriale in titolo è adottato ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede la possibilità di disporre variazioni compensative di bilancio tra il Fondo progetti e il Fondo opere, attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ricorda, altresì, che tale decreto legislativo è stato emanato in attuazione in attuazione delle lettere e), f) e g) del comma 9, dell'articolo 30, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Segnala, più in particolare, che l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 229 del 2011 prevede l'individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento delle opere pubbliche le cui dotazioni finanziarie, ai fini della gestione, in sede di predisposizione della legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione delle opere, mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio. Il comma 2 del citato articolo dispone che, ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati Fondo progetti e Fondo opere. Ai fini della distinzione delle risorse finanziarie dedicate alla progettazione ovvero alla realizzazione delle opere pubbliche, ricorda, altresì, che, in base al comma 4 dell'articolo 10 del già citato decreto legislativo n. 229, l'opera pubblica, previa assegnazione del codice unico di progetto (CUP), è ammessa al finanziamento del Fondo progetti per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006. Inoltre, in base al comma 5 dello stesso articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 2011, le opere pubbliche sono ammesse al finanziamento a valere sul Fondo opere dopo l'approvazione della progettazione definitiva ai sensi del citato articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Conseguentemente, le Amministrazioni comunicano, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, l'elenco delle autorizzazioni di spesa che finanziano opere pubbliche e dei relativi capitoli e piani gestionali in conto capitale, identificando separatamente i piani di gestione costituenti il Fondo Progetti e quelli costituenti il Fondo Opere e specificando i relativi stanziamenti per ogni esercizio del triennio previsto. Infine, sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni per il tramite degli Uffici centrali del bilancio si attua il disposto del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229, in base al quale in apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al rendiconto generale Pag. 132dello Stato sono indicate per ciascun Ministero le risorse imputate al Fondo progetti e al Fondo Opere. Sottolinea, infine, che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 10 si applica anche al caso di piani di gestione afferenti distintamente al Fondo Progetti e al Fondo Opere e appartenenti al tempo stesso ad un medesimo capitolo di bilancio.
Con riferimento, poi, al contenuto dello schema di decreto ministeriale in esame, fa presente che esso dispone nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015, allegato alla legge di bilancio del 23 dicembre 2014, n. 191 (triennio 2015-2017), una variazione compensativa in termini di competenza e cassa per complessivi euro 210.200,00, presenti nella missione n. 14 «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma n. 14.10 «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», settore «Investimenti», capitolo n. 7340 «Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali». Tale variazione compensativa avviene nell'ambito dello stesso capitolo 7340, attraverso un trasferimento di risorse, in diminuzione, dal piano gestionale n. 01 denominato «Fondo opere – spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, ecc...» e in aumento, a favore del piano gestionale n. 02 denominato «Fondo progetti – spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, ecc...» nella identica misura pari a euro 210.200,00. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la variazione si rende necessaria in quanto la fase progettuale ha richiesto risorse ulteriori rispetto a quella esecutiva. Ricorda, infine, che il citato capitolo 7340 in termini di competenza e cassa, per l'anno finanziario 2015, prevede risorse pari ad euro 10.940.207. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del capitolo è pari, rispettivamente, ad euro 10.556.626 per il 2016 e ad euro 10.525.989 per gli anni 2017 e 2018.
Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.
Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 13.30.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2015. Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione e la legge europea sono i due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, la quale ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, precedentemente prevista, in due Pag. 133distinti provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge, rileva che esso consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire. In particolare, nell'allegato B sono riportate le direttive da recepire con decreti legislativi i cui schemi dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, sono previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con legge di delegazione europea 2014 per il recepimento di una specifica direttiva. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.
Con riferimento specifico alle disposizioni di interesse della VIII Commissione, nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala, in primo luogo, le disposizioni di cui all'articolo 3, che reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Nella relazione illustrativa si fa presente che per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1o gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste consistenti nel rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori nonché nella definizione di disposizioni procedurali. Inoltre, il regolamento n. 1143 prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute. Segnala, in particolare, che, tra i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega, al comma 2 si fa riferimento, oltre a quelli valevoli per tutti gli atti di attuazione della normativa europea, contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche all'individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativamente all'attuazione del regolamento, al coordinamento delle attività necessarie, nonché al rilascio delle autorizzazioni previste agli articoli 8 e 9 del regolamento in esame; all'individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) come ente specifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività previste nel regolamento (UE) n. 1143/2014; alla previsione di sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame; alla destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo. Il Governo ha un termine ulteriore di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 per l'emanazione delle disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo. Il comma 4, Pag. 134infine, dispone che dall'attuazione dell'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente.
Quanto alle direttive inserite nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2015, segnala, relativamente agli ambiti di competenza dell'VIII Commissione, la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (da recepire entro il 21 aprile 2017). In particolare, rileva che la direttiva 98/70/CE definisce le specifiche tecniche applicabili ai carburanti per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. L'articolo 7-bis della direttiva 98/70/CE contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornite. A partire dal 2011, i fornitori devono inoltre trasmettere con cadenza annuale all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato. Essi dovranno poi ridurre del 6 per cento, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Sono previsti obiettivi supplementari indicativi fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento. Inoltre, l'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una comunicazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili utilizzati per il trasporto stradale nell'anno civile precedente. L'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652 reca, in particolare, misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori, nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. Tale metodo deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione europea di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito ai loro obblighi. Per il metodo di calcolo si rinvia all'allegato I, che specifica quali sono i gas a effetto serra considerati ai fini dello stesso (biossido di carbonio, protossido di azoto e metano) e identifica la formula da applicare. Tale formula, al fine di incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, tiene conto anche dei risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions – UER). Quanto agli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le piccole e medie imprese, questi saranno ridotti al minimo. I dati da comunicare, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE, includono il tipo di combustibile o di energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le UER, l'origine e il luogo di acquisto. Un'ulteriore direttiva inserita nell'Allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2015, di particolare interesse per l'VIII Commissione, è la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, da recepire entro il entro il 27 novembre 2016. Rileva che l'articolo 1 della citata direttiva (UE) 2015/720 contiene le modifiche da apportare alla direttiva 94/62/CE. La prima modifica è volta ad inserire nella direttiva 94/62/CE alcune definizioni, tra cui quelle di «borse di plastica in materiale leggero» e di «borse di plastica in materiale ultraleggero», identificate come borse di plastica aventi lo spessore rispettivamente di 50 e 15 micron. È aggiunta anche la definizione di «borse di plastica oxo-degradabili», ovvero borse composte da materie plastiche che contengono additivi che catalizzano la scomposizione Pag. 135della materia plastica in microframmenti. La seconda modifica inserisce nella direttiva 94/62/CE l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie atte a conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono includere obiettivi di riduzione nazionali, restrizioni all'uso o misure finanziarie e possono variare a seconda dell'impatto ambientale che tali borse hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto. Le misure dovranno includere l'una o entrambe le seguenti opzioni: definire un consumo annuale massimo di 90 borse di plastica in materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e di 40 entro il 31 dicembre 2025 e garantire che entro il 31 dicembre 2018 le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti. Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri, nel fornire alla Commissione europea i dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE, dovranno riferire anche in merito all'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero. Inoltre, insieme alla Commissione europea, dovranno incoraggiare campagne d'informazione e di sensibilizzazione, soprattutto nel primo anno successivo al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/720. La terza modifica contiene misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili e prevede che entro il 27 maggio 2017 la Commissione europea elabori norme sulle etichette e i marchi per l'identificazione di tali borse. L'ultima modifica alla direttiva 94/62/CE introduce l'obbligo per la Commissione europea di relazionare al Parlamento europeo e al Consiglio, nei tempi stabiliti, in merito all'impatto ambientale dell'utilizzo delle varie tipologie di borse di plastica (borse in materiale leggero, ultraleggero e borse oxo-degradabili). È prevista, se opportuno, la possibilità di presentare proposte legislative volte a ridurne il consumo.
Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015 all'esito degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.
Ermete REALACCI, presidente, dopo aver ricordato l'importanza delle misure testé illustrate dal collega Mazzoli, soprattutto in materia di elaborazione delle norme sulle etichette e sui marchi per l'identificazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, avverte che, come convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame è fissato alle ore 10 di martedì 23 febbraio.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 593 del 16 febbraio 2016:
a pagina 133, seconda colonna venticinquesima riga, la parola: “ 14.15 ” deve intendersi sostituita dalla seguente: “ 13.15”.