TESTO AGGIORNATO AL 13 GENNAIO 2016
Pag. 22ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa AMICI.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.
Atto n. 249.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2015.
La sottosegretaria Sesa AMICI, intervenendo per fornire una risposta ad alcuni dei rilievi formulati nella relazione introduttiva al provvedimento, si sofferma anzitutto sulla definizione di linee guida per la razionalizzazione ed il coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, osservando che la proposta di abrogare l'articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006 si rende opportuna anche in virtù di una sopravvenuta disposizione in materia, ovvero l'articolo 1, comma 339 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015).
Con riferimento al quesito concernente la coincidenza tra la documentazione elencata dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 5 del 2012, e quella di cui all'articolo 17, comma 4-quinquies, del medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 si rileva una sovrapposizione parziale degli ambiti applicativi laddove il citato articolo 6 si riferisce ad una sfera più ristretta, riguardante certificazioni anagrafiche e di stato civile che devono fornire i comuni, mentre l'articolo 17 citato ha un campo più ampio che contiene e supera il primo, contemplando altri certificati. Sul punto è fuor di dubbio che si consegua un risultato Pag. 23semplificatorio riconducendo a disciplina unitaria, sotto il più onnicomprensivo articolo 17, la regolamentazione in materia, la cui attuazione diversamente sarebbe altrimenti affidata a due distinte fonti normative di rango secondario.
Per quanto riguarda il quesito, relativo alla semplificazione conseguente all'eliminazione del riferimento all'acquisizione «d'ufficio» dei dati, in relazione ai lavoratori extracomunitari – articolo 17, comma 4-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2012 – osserva che la finalità non è quella di sollevare l'amministrazione dall'obbligo di acquisire i dati d'ufficio, bensì quella di fornire un celere strumento di acquisizione degli elementi istruttori necessari alla definizione del procedimento, in funzione dell'interesse del cittadino straniero ad ottenere un tempestivo risconto alla propria istanza.
In merito all'abrogazione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, in ordine ai criteri per il transito del personale nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, fa notare che il timore di una applicazione difforme tra i diversi USR (uffici scolastici regionali) è infondato in quanto il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto con mero decreto del direttore generale del competente USR (ufficio scolastico regionale). La previsione di adottare un decreto interministeriale è di fatto superflua.
Quanto all'abrogazione dell'articolo 5,comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale di riscossione, premesso che la nuova disciplina sull'aggio esplica i suoi effetti dal 1o gennaio 2016, evidenzia che l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2015 contiene una disposizione transitoria sulla base della quale continuerà a trovare applicazione la misura dell'aggio attualmente vigente (8 per cento) per i carichi di riscossione affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015. Per tali ruoli, in effetti, qualora l'abrogazione espressa dell'intero comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 entrasse in vigore prima del 31 dicembre 2015, data sino alla quale esplica i suoi effetti l'attuale disciplina, si profilerebbe il ripristino della misura dell'aggio precedentemente prevista, pari al 9 per cento. Tuttavia, tale eventualità non potrà prodursi in considerazione del fatto che certamente l'entrata in vigore del decreto legislativo contenente l'abrogazione di tale norma avverrà successivamente a tale data. Peraltro, dal 1o gennaio 2016 la norma in questione sarebbe in ogni caso superata per effetto della riforma operata dal decreto legislativo n. 159 del 2015.
Ritiene, infine, che la Commissione possa valutare di formulare una osservazione sull'opportunità di abrogare per intero – per motivi di coordinamento formale – l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 158 del 2012.
Quanto alla richiesta di abrogazione dell'articolo 34-septies, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito nella legge n. 221 del 2012), la richiesta di abrogazione trova motivo nella necessità di non modificare l'articolato quadro normativo vigente, con particolare riguardo ai compiti e alle mansioni espletati dalla Guardia costiera in materia di pesca, nonché con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004, in base al quale sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima. Peraltro a ulteriore sostegno dell'abrogazione in questione vi è anche la finalità di scongiurare che il permanere della norma in questione possa generare incongruenze e illogicità connesse al richiamo dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 2004.
Andrea GIORGIS (PD), relatore, chiede al rappresentante del Governo di precisare la sua risposta in ordine all'abrogazione del primo periodo dell'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativamente ai criteri e alle procedure per il transito dei docenti nei ruoli del personale ATA. Rileva, infatti, che non sia ancora chiaro se ciascun ufficio scolastico regionale possa decidere con discrezionalità, ponendo un problema di forte differenziazione della regolamentazione in tutto il territorio.
La sottosegretaria Sesa AMICI precisa che l'attività degli USR, necessaria a dare piena applicazione al dispositivo in questione, non richiede valutazioni di carattere discrezionale. Infatti, gli USR dovranno limitarsi a censire il personale oggetto della misura per poi procedere al suo transito nei ruoli, come prescrive la disposizione stessa.
Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Giovedì 17 dicembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.
La seduta comincia alle 14.25.
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
Testo base C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2015.
Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 15 dicembre alle ore 14.
Comunica che sono pervenuti emendamenti, che sono in distribuzione (vedi allegato).
Dorina BIANCHI (AP), relatrice, esprimendo parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1, osserva che, mentre su talune proposte di modifica – come ad esempio l'emendamento Costantino 1.1 che, a suo avviso, stravolge completamente l'impianto del provvedimento, disciplinando nel dettaglio i sistemi di elezione regionali – la sua contrarietà è motivata esclusivamente da ragioni di merito, rispetto ad altri emendamenti, condivisibili in linea di principio, il parere negativo si ricollega all'esigenza di salvaguardare l'equilibrio raggiunto in Senato sul testo in esame, al fine di agevolare una rapida conclusione dell'iter. Si riserva di approfondire tali questioni nel prosieguo dell'esame.
La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Celeste COSTANTINO (SI-SEL), nel rispettare le motivazioni di merito che possono essere alla base di un parere contrario, giudica inaccettabile che la relatrice motivi il suo orientamento negativo richiamando esclusivamente la necessità di evitare un appesantimento dell’iter che sarebbe prodotto da eventuali modifiche al testo, peraltro ritenute condivisibili. Giudica scorretto, dunque, condizionare l'iter di esame a motivi di pura opportunità politica, connessi all'esigenza di ricompattare una maggioranza fragile, incapace di assumere una posizione coesa in entrambi i rami del Parlamento.
La sottosegretaria Sesa AMICI, pur sottolineando la piena autonomia della Camera Pag. 25dei deputati nell'incidere sulle proposte normative al pari dell'altro ramo del Parlamento, fa notare che l’iter di esame al Senato è stato articolato ed ha condotto all'elaborazione di un testo equilibrato, sostenuto da una maggioranza ampia e trasversale, che non sarebbe opportuno, dal punto di vista politico, mettere ora in discussione. Fa peraltro notare che i sistemi di elezione locali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, risultando pertanto necessariamente delimitato il contenuto della proposta in esame. Osserva, quindi, che non sarebbero opportune modifiche tese ad imporre certe scelte di dettaglio alle regioni, che sarebbero suscettibili di dar luogo a contenziosi. Fa presente che il Governo, in ogni caso, valuterà, con un atteggiamento di massima apertura, le determinazioni che la Commissione intenderà assumere.
Dorina BIANCHI (AP), relatrice, ritiene che il testo trasmesso dal Senato sia soddisfacente e rispecchi un ampio consenso raggiunto tra i gruppi che appare inopportuno intaccare. Si riserva di approfondire le ragioni dei suoi pareri nel prosieguo dell’iter, che auspica possa essere rinviato ad altra seduta, al fine di beneficiare di ampi margini di confronto.
Adriana GALGANO (SCpI), pur ritenendo che il provvedimento possa rappresentare il tentativo di compiere un passo avanti nel campo degli interventi di sostegno alla parità di genere, si dichiara ancora insoddisfatta del risultato raggiunto, dal momento che non viene conseguito l'obiettivo di garantire una effettiva equità tra donne e uomini nell'ambito della rappresentanza politica. Giudica importante svolgere un articolato esame delle proposte emendative presentate, al fine di dar prova della volontà di perseguire obiettivi che oggi appaiono ancora distanti.
Celeste COSTANTINO (SI-SEL), intervenendo per una precisazione, nel prendere atto della posizione della relatrice e del Governo, fa notare che talune delle proposte di modifica presentate dal suo gruppo mirano semplicemente ad esplicitare meglio dal punto di vista formale principi già contenuti nel testo, senza intaccare minimamente ambiti di competenza regionali. Osserva che tali proposte, peraltro, mirano a dare seguito a talune considerazioni svolte da esperti della materia ascoltati in Commissione nell'ambito di un'attività conoscitiva di tipo informale.
Elena CENTEMERO (FI-PdL), riservandosi di intervenire più puntualmente nel prosieguo dell’iter, rileva che le proposte emendative del suo gruppo mirano da un lato a garantire una effettiva parità di genere, dall'altro a stabilire sanzioni efficaci tese a garantire l'effettività di tali principi.
Roberta AGOSTINI, presidente, ritiene che il risultato raggiunto al Senato sia buono e rappresentanti un valido compromesso tra i gruppi, osservando che il testo, seppur teoricamente migliorabile in taluni aspetti, si colloca su una precisa linea di confine – che non appare opportuno superare – la quale è segnata dagli ambiti di competenza tra Stato e regioni vigenti su tali materie. Nel rilevare che qualsiasi misura di sostegno alla parità non garantisce risultati scontati, considerato il grado di incertezza proprio di taluni sistemi di elezione – come dimostra, a suo avviso, il caso recente dell'Umbria – fa notare che le scelte assunte nel testo appaiono equilibrate e rappresentano una discreta base di partenza per un ampio confronto. Rileva che spetterà poi alla Commissione valutare se sia conveniente o meno apportare modifiche al testo, pur nella consapevolezza che qualsiasi cambiamento giuridico rischia di risultare vano in mancanza di progressi a livello culturale.
Adriana GALGANO (SCpI), intervenendo per una precisazione, auspica un ampio confronto tra i gruppi, sottolineando come nel corso della discussione debba essere posto con forza il tema delle sanzioni, che giudica prioritario rispetto Pag. 26ad altri. Ritiene, in ogni caso, che la Commissione debba lanciare un messaggio forte, volto a far comprendere all'opinione pubblica come la strada da percorrere sia ancora lunga. Quanto alle considerazioni svolte dalla presidente Agostini su taluni sistemi di elezione regionali, tra i quali ha citato quello dell'Umbria, fa notare che se fosse stato già vigente il sistema delineato dalla proposta in esame il risultato sarebbe stato ancora più deludente per le donne.
Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
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