ALLEGATO
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (Testo base C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci)
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) garanzia dell'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini, disponendo che:
1) nelle liste elettorali nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi;
2) nelle liste elettorali si preveda l'obbligo dell'alternanza dei due generi, pena l'inammissibilità delle stesse;
3) l'elettore possa esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
1. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), alinea, sostituire le parole: promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive con le seguenti: equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
1. 2. Locatelli, Martelli, Valeria Valente, Marzano, Vezzali, Amato, Cominelli, Bruno Bossio, Sereni, Piazzoni, Murer, Centemero, Iori, Zampa, La Marca, Di Salvo, Carocci, Giuliani, Fitzgerald Nissoli, Paola Boldrini, Cimbro, Stella Bianchi, Albanella, Iacono.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), alinea, sostituire le parole: delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive con le seguenti: dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
1. 3. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), alinea, dopo le parole: delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive aggiungere le seguenti: per la prima e la seconda elezione dei consigli regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge,.
1. 4. Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che i due sessi siano equamente rappresentati e sia consentita l'espressione Pag. 28di almeno due preferenze, destinate a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'eventuale differenza di rappresentanza non può superare il 10 per cento del totale dei candidati della lista.
1. 5. Vezzali.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), dopo le parole: in ciascuna lista aggiungere le seguenti:, a pena di inammissibilità,.
* 1. 6. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), dopo le parole: in ciascuna lista aggiungere le seguenti:, a pena di inammissibilità,.
* 1. 7. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1, sostituire le parole: non eccedano il 60 per cento del totale con le seguenti: non eccedano il 50 per cento del totale, a pena di inammissibilità della lista.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
a) al numero 2, sopprimere le parole: in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
b) al numero 3, sostituire le parole: i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale con le seguenti: nel numero complessivo dei candidati nei collegi uninominali i candidati di ciascun sesso non eccedano il 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 8. Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 9. Galgano, Cominelli, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 1, sopprimere la parola: almeno.
1. 10. Centemero.
Al comma 1), capoverso lettera c-bis), numero 1) sostituire le parole: delle preferenze successive alla prima con le seguenti: della seconda preferenza.
1. 11. Centemero.
Al comma 1), capoverso lettera c-bis), numero 2), sopprimere le parole: in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
1. 12. Centemero.
Al comma 1), capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole: in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale con le seguenti: assicurando che all'interno della lista la differenza di rappresentanza non superi il 10 per cento del totale.
1. 13. Vezzali.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole da: in modo tale fino alla fine del numero con le seguenti:, a pena di inammissibilità delle liste;
*1. 14. Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole da: in modo tale fino alla fine del numero con le seguenti:, a pena di inammissibilità delle liste;
*1. 15. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 16. Galgano, Cominelli, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 2), aggiungere in fine, le seguenti parole:, a pena di inammissibilità delle liste;
1. 17. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole da: la legge elettorale disponga fino alla fine della lettera con le seguenti: è obbligatoria la presentazione di liste di candidati contraddistinte dal medesimo simbolo e composte da un uguale numero di candidati dei due generi, a pena di inammissibilità della lista stessa;
1. 18. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole: i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale con le seguenti: nel numero complessivo dei candidati nei collegi uninominali i candidati di ciascun sesso non eccedano il 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
1. 19. Centemero.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole: i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale con le seguenti: sia garantito l'equilibrio di genere e che l'eventuale differenza di rappresentanza non superi il 10 per cento del totale.
1. 20. Vezzali.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 21. Galgano, Cominelli, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:, a pena di inammissibilità delle candidature.
*1. 22. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a pena di inammissibilità delle candidature.
*1. 23. Roberta Agostini, Fabbri, Gasparini.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3-bis) in caso di riparto delle eventuali risorse spettanti ai gruppi consiliari, previsione di forme di incentivazione in favore dei gruppi in cui la percentuale di componenti del genere sottorappresentato risulti pari o superiore al 40 per cento, secondo modalità stabilite dall'organo rappresentativo.
1. 24. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3-bis) presenza paritaria di candidati dei due generi quale condizione di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione nei programmi di comunicazione politica durante le campagne elettorali.
1. 25. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3-bis) in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere nella composizione nei consigli regionali, questi vengano immediatamente sciolti.
1. 26. Costantino, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo il n. 3, aggiungere, in fine, il seguente numero:
3-bis) la normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione dei consigli regionali sia rispettata anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
1. 27. Costantino, D'Attorre, Quaranta.
Al comma 1, capoverso lettera c-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:
3-bis) nel caso di sistemi elettorali che adottino meccanismi diversi da quelli previsti dai numeri 1), 2) e 3), è prevista, in ogni caso, l'applicazione dei principi contenuti nei medesimi numeri.
1. 28. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-ter) dichiarazione di illegittimità della candidatura contemporanea in più circoscrizioni. La presentazione di candidature della medesima persona in più liste, collegi o circoscrizione comporta la decadenza del candidato e la sua ineleggibilità.
1. 29. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le regioni adottano le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 entro il sesto mese antecedente lo svolgimento della prima elezione dei rispettivi consigli regionali successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Qualora non provvedano entro tale termine, si applicano direttamente, per i fini di cui al citato comma 1, le disposizioni del medesimo comma 1, rimanendo sospesa l'applicazione delle misure eventualmente adottate per gli stessi fini ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c-bis).
1. 30. Centemero.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale).
1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. – Equilibrio di genere nella composizione delle Giunte regionali. – 1. Le regioni disciplinano le modalità di elezione o nomina dei componenti della Giunta regionale, in armonia con l'articolo 51, primo comma, della Costituzione, assicurando una presenza dei componenti di ciascun genere non inferiore al 40 per cento.
1. 01. Roberta Agostini, Gasparini, Fabbri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale).
1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis. – Equilibrio di genere nella composizione della Giunta regionale. – 1. Le regioni disciplinano le modalità di elezione o nomina dei componenti della Giunta regionale, in armonia con l'articolo Pag. 3151, primo comma, della Costituzione, assicurando la presenza paritaria di membri dei due generi nella composizione della Giunta.
1. 02. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.
ART. 2.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica di diretta attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.
2. Le regioni a statuto ordinario provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore. La mancata attuazione costituisce grave violazione di legge e si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126 della Costituzione.
3. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. 1. Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto, Locatelli.