ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 249).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per la semplificazione,
esaminato lo schema di atto del Governo n. 249, recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione;
visto che lo schema:
è stato elaborato a norma dell'articolo 21 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
risponde all'esigenza di semplificare e disboscare un contesto normativo che negli anni più critici della crisi economico-finanziaria ha visto amplificare le proprie problematicità, anche per la necessità di porre in campo numerose iniziative, senza disporre del tempo necessario per una loro organica progettazione, sotto l'incalzare pressante dei mercati e dello spread;
considerato che:
l'insufficiente progettazione ed istruttoria legislativa ha spesso indotto a rinviare l'effettività di molte previsioni all'adozione di successivi adempimenti, che non è stato poi possibile elaborare per una serie di motivi; indubbiamente, ha avuto un ruolo importante, in molti casi, la complessità delle procedure, anche se la causa principale è forse da riscontrare nella insufficiente definizione delle misure previste e in valutazioni di carattere politico. Questi ultimi fattori hanno di frequente provocato una volatilità delle norme ed una stratificazione normativa che hanno inciso negativamente sulla loro attuazione;
in qualche evenienza, come nel caso dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogato dal n. 8 dell'allegato 1 (una previsione analoga, che peraltro non risulta oggetto di abrogazione, è presente nell'articolo 12 del decreto-legge n. 5 del 2012), la mancata attuazione deriva dall'inadeguatezza dello strumento previsto (regolamenti di delegificazione) rispetto alla complessità e delicatezza politica dell'ambizioso obiettivo di dare concreta attuazione ai «principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica». Nella stessa prospettiva – ma con più realistico e limitato approccio – agisce l'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, che delega il Pag. 201Governo ad individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
all'esplosione di tali fenomeni ha fatto seguito una progressiva presa di coscienza da parte delle istituzioni, dei mass media e dell'opinione pubblica, che ha indotto a misurare periodicamente lo stock dei provvedimenti attuativi da adottare e a prestare attenzione alle nuove previsioni, con l'obiettivo di renderle – quando possibile – auto-applicative;
lo schema in esame accompagna questa presa di coscienza, con l'obiettivo di modificare o eliminare dall'ordinamento un primo stock di previsioni di adempimenti ormai obsolete o superate da altre discipline;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) andrebbe valutata l'opportunità di proseguire con il massimo impegno nella ricognizione delle previsioni di adempimenti ormai superate o comunque inattuabili, anche approfondendo l'analisi dei provvedimenti oggetto di modifica e abrogazione nello schema in esame, al fine di elaborare, in attuazione della stessa disposizione di delega, uno schema di decreto legislativo integrativo, che possa contribuire all'opera di semplificazione in atto;
b) a titolo esemplificativo ed eventualmente anche al fine di integrare lo schema in esame, si potrebbe verificare l'opportunità della soppressione:
dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 5 del 2012, in materia di semplificazione per l'esercizio di attività economiche, che reca una previsione per molti versi analoga a quella recata dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 1 del 2012 (abrogato dal n. 8 dell'allegato) e la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dall'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 2013, pure abrogato dal n. 36 dell'allegato;
del comma 1-bis dell'articolo 210 del codice dell'ordinamento militare, che demanda ad un regolamento governativo (nella forma di decreto del Presidente della Repubblica) da emanare entro il 30 settembre 2014 la definizione delle modalità, dei criteri e dei limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali da parte del personale medico e paramedico nell'ambito delle strutture militari, conseguentemente adeguando la rubrica. Nel caso di specie (e probabilmente in numerosi altri, che potrebbero costituire oggetto di verifica anche nell'ottica dell'elaborazione di uno schema integrativo), la clausola dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rende inattuabile la previsione;
c) andrebbe valutata l'opportunità, là dove le previsioni di adempimenti sono oggetto di modifica, di indicare un nuovo termine per la loro attuazione;
d) andrebbe valutata l'opportunità di verificare, in qualche caso, se l'abrogazione di intere disposizioni, che non si limitano alla sola previsione di adempimenti, non crei un vuoto normativo: a titolo esemplificativo, si segnala l'articolo 4-bis, comma 6-bis della legge n. 1216 del 1961, abrogato dal n. 1 dell'allegato, che, oltre a prevedere un decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, consente alle imprese assicuratrici estere la possibilità di essere esentate dalla nomina di un rappresentante fiscale, in conformità a quanto stabilito dal n. 80 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-522/04;
e) andrebbero valutati gli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2015 (n. 23 dell'allegato), al fine di verificare, in particolare, se essa comporti l'aumento Pag. 202della misura dell'aggio dall'8 al 9 per cento;
f) con riguardo ai numeri 25 e 28 dell'allegato, che abrogano le previsioni relative all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento delle tariffe da corrispondere alle strutture accreditate, andrebbe valutata l'opportunità, per maggiore chiarezza e per motivi di coordinamento formale, di abrogare per intero l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 158 del 2012, includendo nell'abrogazione il comma 1, il quale dispone l'inserimento del comma 17-bis nell'ambito dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.