AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 15 dicembre 2015.
Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, in relazione alle proposte di legge C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato, recanti modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.
Pag. 16ATTI DEL GOVERNO
Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.
La seduta comincia alle 15.35.
Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione.
Atto n. 249.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2015.
Andrea GIORGIS (PD), relatore, nell'evidenziare la complessità delle disposizioni in esame, osserva che, prima di procedere all'elaborazione di una proposta di parere, appare necessario acquisire l'orientamento del Governo, in particolare su taluni aspetti problematici del testo, nonché attendere l'eventuale espressione di rilievi da parte delle Commissioni interessate, considerato che il provvedimento incide su molteplici ambiti materiali.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nel far notare che talune Commissioni hanno già preannunciato l'intenzione di esprimere rilievi sul provvedimento, giudica importante acquisire anche l'orientamento del Governo.
La sottosegretaria Sesa AMICI, rilevato che il provvedimento incide su un ampio spettro di materie, avverte che il Governo si riserva di svolgere una interlocuzione con le diverse amministrazioni interessate, assicurando che nella prossima seduta sarà in grado di esprimere la propria posizione al riguardo.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 15.45.
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Nuovo testo C. 3303 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, segnala che il provvedimento in esame, oltre a recare norme per il contrasto al terrorismo, reca la ratifica e l'esecuzione di diverse Convenzioni internazionali in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo. Segnala che, nell'ambito della sede referente, è stata aggiunta Pag. 17anche la ratifica e l'esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
Passando ad esaminare il contenuto dei documenti in esame, osserva anzitutto che la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo è stata aperta alla firma il 16 maggio 2005, ed è in vigore a livello internazionale dal 1o giugno 2007 (essendo stata allora soddisfatta la condizione di almeno 6 ratifiche incluse quelle di 4 Stati membri). La Convenzione è in vigore per 34 Paesi (tutti membri del Consiglio d'Europa), mentre 10 Stati hanno finora solo firmato la Convenzione – si tratta di Armenia, Belgio, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, San Marino, Svizzera e Regno Unito –, così come ha fatto il 22 ottobre 2015 l'Unione europea. L'Italia ha firmato la Convenzione l'8 giugno 2005. La Convenzione è stata adottata al fine di accrescere l'efficacia degli strumenti internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo. La Convenzione mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).
Segnala poi che l'urgenza di contrasto al terrorismo internazionale derivante dagli eventi dell'11 settembre 2001 è il retroterra della firma, avvenuta il 15 maggio 2003 a Strasburgo, del Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il Protocollo, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; apre la Convenzione all'adesione degli Stati osservatori (Canada, Giappone, Israele, Messico, Santa Sede, Stati Uniti) presso il Consiglio d'Europa dando facoltà al Comitato dei Ministri di decidere caso per caso di invitare ad aderirvi anche altri Stati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria; istituisce un meccanismo di controllo («COSTER») per l'applicazione della nuova procedura relativa alle riserve e per altri compiti connessi con il controllo dell'applicazione della Convenzione: tale meccanismo è destinato a completare le competenze classiche e più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) in merito alle Convenzioni europee nel settore della criminalità. Il Protocollo non è ancora in vigore a livello internazionale.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea, nonché all'adesione degli Stati non membri, è stata firmata a Varsavia il 16 maggio 2005. Essendo stata soddisfatta la richiesta di 6 ratifiche inclusi 4 Stati membri, la Convenzione è in vigore, sul piano internazionale, dal 1o maggio 2008. La Convenzione risulta essere stata firmata da 39 Parti (38 Paesi membri del Consiglio d'Europa più l'Unione Europea), 26 dei quali hanno completato le procedure di ratifica o adesione mentre 13, tra i quali l'UE, hanno firmato ma non ratificato. Quanto al contenuto della Convenzione, si tratta dell'aggiornamento e dell'ampliamento Pag. 18della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, in vigore sul piano internazionale dal 1o novembre 1993 e in Italia dal 1o maggio 1994, (ratificata con legge n. 328 del 9 agosto 1993). Tale ampliamento è finalizzato al mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
La Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare è stata adottata a New York il 13 aprile 2005 con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale e successivamente aperta alla firma dal 14 settembre 2005 (data in cui è stata sottoscritta dall'Italia) al 31 dicembre 2006. Alla data del 21 settembre 2015 la Convenzione, che è stata firmata da 115 Paesi, risulta essere stata ratificata (ovvero vi hanno acceduto) da 100 Parti. A livello internazionale, la Convenzione è in vigore dal 7 luglio 2007. Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 28 articoli e di un preambolo dove si sottolinea che l'atto pattizio è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale.
Quanto al Protocollo addizionale del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, segnalo che il suo scopo è quello di integrare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 (in seguito denominata «Convenzione»), per quanto riguarda la qualifica come reato degli atti di cui agli articoli da 2 a 6 del presente Protocollo, rafforzando così l'impegno delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le Parti.
Il disegno di legge A.C. 3303 si compone di nove articoli: come di consueto il primo e il secondo di questi concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e la clausola di esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui si chiede al Parlamento l'autorizzazione alla ratifica, tra cui il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
L'articolo 3 contiene una serie di definizioni di termini ricorrenti nel testo del disegno di legge: si tratta delle definizioni di «materia radioattiva»; di «materie nucleari» – più specificamente riguardanti il plutonio e l'uranio (anche nella versione arricchita); di «impianto nucleare», che comprende anche i reattori di propulsione per natanti aeromobili, così come qualunque impianto o mezzo di trasporto utilizzato per produrre, immagazzinare, trattare o trasportare materia radioattiva; «ordigno nucleare» – che comprende qualunque congegno esplosivo nucleare ma anche qualunque dispositivo capace di disperdere materia radioattiva o di emettere radiazioni, sì da causare gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente; viene infine menzionato l'ISIN, ovvero l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014.
L'articolo 4 del disegno di legge modifica il codice penale inserendovi, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, nuove fattispecie di terrorismo internazionale e, tra i delitti contro la Pag. 19personalità interna dello Stato, la fattispecie di terrorismo nucleare. In particolare, la lettera a) inserisce nel codice penale nuove fattispecie penali relative a condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale. Il disegno di legge: inserisce nel codice penale l'articolo 270-quinquies.1, che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati – in tutto o in parte – al compimento di atti con finalità terroristica (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-bis) e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (articolo 270-quater. 1) e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. Inserisce nel codice penale l'articolo 270-quinquies.2, che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). La lettera b) inserisce nel codice penale l'articolo 270-septies, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato. La lettera c) interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter). Il nuovo articolo 280-ter del codice penale punisce: con la reclusione da 6 a 12 anni (modificato in sede referente, inizialmente il testo prevedeva da 5 a 10 anni), chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies) procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso; con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Si osserva che il secondo comma dell'articolo 280-ter, stabilendo la medesima sanzione, equipara la fattispecie di pericolo concreto al reato di evento; quest'ultimo – ovvero il rilascio di materia radioattiva – difficilmente non sarà anche reato di danno. Il terzo comma della nuova disposizione estende l'applicazione della fattispecie dal materiale radioattivo ai materiali o aggressivi chimici o batteriologici. In generale si valuti se il nuovo articolo 280-ter del codice penale si sovrapponga in parte alle fattispecie penali recentemente introdotte dal legislatore, distinguendosene esclusivamente per la finalità di terrorismo.
Ricorda che la recente legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, ha introdotto nel codice penale l'articolo 433-bis, che punisce con la reclusione da 4 a 8 anni l'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari. Inoltre, la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, contiene una fattispecie penale relativa all'abbandono di materiale radioattivo. La riforma, introducendo nel codice penale l'articolo 452-sexies, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività.
L'articolo 5 del disegno di legge individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai fini della Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo del 2005. Conseguentemente, in relazione ai procedimenti penali per il Pag. 20delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-ter del codice penale, dovranno essere effettuate le seguenti comunicazioni al Ministero: il PM dovrà comunicare l'esercizio dell'azione penale; il PM dovrà comunicare l'esecuzione di una misura di custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari), allegando copia dell'ordinanza; l'autorità giudiziaria dovrà comunicare l'esito definitivo del procedimento e il luogo dove i beni sequestrati sono custoditi, nonché le modalità di loro conservazione. Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse dal Ministro della giustizia agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.
L'articolo 6 disciplina la sorte dei materiali radioattivi (come pure degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari) sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo (comma 1): che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto (e il Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 5, comma 4); che il prefetto debba a sua volta informare i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio; che il prefetto, su parere dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, debba adottare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi (eventualmente provvedendo autonomamente in caso d'urgenza). I beni sequestrati sono dunque conferiti alla Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.), in veste di operatore nazionale individuato dal decreto legislativo n. 52 del 2007, o all'ENEA, in veste di gestore del Servizio integrato previsto dallo stesso decreto legislativo (comma 2). Laddove si tratti di beni mobili da restituire ad altro Stato che sia parte della Convenzione internazionale, provvede il Ministero dello Sviluppo economico, sentiti, oltre che l'ISIN, anche i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente (comma 3).
L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-bis che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della salute, delle infrastrutture e previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 8 designa l'UIF – Unità di informazione finanziaria. Istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, sul riciclaggio, come autorità di intelligence finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Varsavia – 2005). L'autorità centrale prevista dalla medesima convenzione è individuata invece nel Ministero dell'economia e delle finanze. Segnalo che in sede referente è stato aggiunto un comma 3 all'articolo 8, in base al quale il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) (il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015) è il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attività di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi dell'articolo 7 del citato Protocollo ciascuna Parte adotta le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo tra le Parti di tutte le informazioni rilevanti disponibili relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici. Pag. 21A tal fine, ciascuna Parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.
L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvederà mediante appositi provvedimenti legislativi.
Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005.
C. 3300 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, osserva che l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, sottoscritto a Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi secondo la tabella riportata all'articolo 2.
Attualmente questo settore delle relazioni italo-cinesi è disciplinato da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. La nuova intesa tiene conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. L'Accordo prende altresì in considerazione il quadro legislativo derivante dalle ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004. Come riportato nella relazione illustrativa, l'Accordo mira altresì a risolvere il problema della mancanza del reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi anche in rapporto alle modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese, a fronte di una grande richiesta.
Gli effettivi destinatari dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, sono – oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione – in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (Zhuanke) preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli Xueshi, Shuoshi, e Boshi. Tali istituzioni sono espressamente menzionate in due Allegati (A, per la parte italiana e B, per la parte cinese), costituenti parte integrante dell'Accordo stesso.
L'articolo 2 stabilisce a tale scopo una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti.
Ai sensi dell'articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono chiedere l'immatricolazione presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza per la verifica della conoscenza della lingua nazionale, la disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e le procedure di Pag. 22selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso. Sono esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito almeno per un triennio l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Alle medesime condizioni risultano beneficiari dell'Accordo anche i laureati che intendono chiedere l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in uno dei due Paesi.
L'articolo 4 disciplina espressamente il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie (elencate nell'allegato B dell'Accordo) consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello degli atenei italiani. La competenza ad esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti in uno dei due Paesi firmatari dell'Accordo spetta in ogni caso all'Istituzione universitarie di accoglienza.
L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei titoli di studio universitari per l'accesso a corsi di livello successivo, mentre l'articolo 6 individua i titoli accademici necessari per l'accesso ai corsi di dottorato: per l'Italia si tratta del diploma di laurea ex legge n. 341 del 1990 e del diploma di laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270 del 2004.
L'articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell'altro.
L'articolo 8, sul modello di altri analoghi accordi, prevede la creazione di una Commissione mista permanente di esperti per l'attuazione dell'intesa, che si riunirà su richiesta di una delle Parti.
L'articolo 9 disciplina la durata dell'accordo, che è illimitata, e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la ratifica dell'Accordo.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato il 10 settembre scorso – consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.
Il Ministro dell'istruzione, secondo il comma 2 dell'articolo 3, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 196 del 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro dell'istruzione, provvede, con proprio decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere (comma 3). La relazione tecnica allegata al disegno di legge dettaglia gli oneri che derivano dall'attuazione dell'articolo 8, che prevede l'istituzione di una Commissione, composta da un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione dei rispettivi Paesi (uno per ciascuno Stato) che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la portata e i risultati dell'Accordo stesso. La Commissione si riunisce, per prassi consolidata, ogni anno alternativamente in uno dei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori. Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di un funzionario dell'area dirigenziale in Cina, ad anni alterni, a partire dal 2015. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (articolo 117, Pag. 23secondo comma, lettera a), della Costituzione), demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, osserva che il disegno di legge – collegato alla legge di stabilità per il 2014 e già approvato dalla Camera dei deputati – contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose modifiche e integrazioni.
Passa ad illustrare il contenuto dell'articolato, avvertendo che si soffermerà in particolare sulle disposizioni oggetto di modifica da parte del Senato.
L'articolo 1 interviene in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.
L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina riguardante la destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare.
L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che dovrà considerare anche gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.
L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare, attraverso un'integrale sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, si provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del MISE adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (commi 1-6). Il CDA propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 7). Il Ministro svolge altresì (comma 8) il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 8, comma 4, decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili, sentiti, per le parti di competenza, i Ministri interessati. Risultano ulteriormente specificati, sulla base dell'articolo qui in commento, i compiti dell'ENEA, quale Agenzia nel settore dell'efficienza energetica (articolo 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008). Riguardo all'articolo 4, osserva che il comma 6 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del CDA di ENEA. Sotto altro profilo, appare opportuno valutare l'esigenza di chiarire la previsione del comma 8, che attribuisce al MISE, sentiti ministri competenti, il «controllo di legittimità e di Pag. 24merito» sui medesimi atti (schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale) che, in base al comma 7, rientrano nella titolarità del medesimo Ministro. Il comma 11 dispone poi che – nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca – sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività. Con riferimento al «riordino del sistema nazionale di ricerca» si ricorda che l'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione della PA, ha dettato princìpi e i criteri direttivi per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, attraverso la previsione di procedure e norme più consone alle peculiarità dei loro scopi istituzionali. Il termine previsto per l'attuazione della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al comma 11, sarebbe opportuno chiarire esplicitamente a quale intervento normativo si faccia riferimento con riguardo al riordino del sistema nazionale di ricerca.
L'articolo 5 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra. Lo stesso articolo assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del tracciato dismesso dell'asse ferroviario Bologna-Verona. Viene altresì considerato sempre indennizzabile l'infortunio cosiddetto in itinere qualora si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, nonché prevista l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del mobility manager.
L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia.
L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta disposizioni per il contenimento della diffusione del diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e relativamente alle autorizzazioni per il prelievo dello storno (sturnus vulgaris), al controllo delle popolazioni di talpe, ratti, nutrie e specie arvicole, nonché all'installazione degli appostamenti fissi. Si fa presente che il comma 3, rinviando alle regioni l'individuazione delle aree di propria competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, andrebbe coordinato con il divieto, previsto dai commi 1 e 2, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende AgriTuristico Venatorie.
L'articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare per i quali viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo. L'articolo 9 prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.
L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n.30 del 2013 – con cui è stata Pag. 25recepita nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) – al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.
L'articolo 12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU), di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 (si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale).
L'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili.
L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (contenuta nell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003), in particolare con riferimento all'attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale.
L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica in merito all'applicazione degli incentivi relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola (si tratta degli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009).
L'articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.
L'articolo 18 disciplina l'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).
Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite – quando se ne presenti la necessità – da lampade a basso consumo energetico.
L'articolo 21 prevede l'istituzione di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.
L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'articolo 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
L'articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo» riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.
L'articolo 25 include i rifiuti in plastica compostabile (compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e Pag. 26assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti.
L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti correttivi (disciplinati dal decreto legislativo n. 75 del 2010) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.
L'articolo 27 detta disposizioni in materia di pulizia dei fondali marini, prevedendo l'individuazione dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo o di gestione delle aree marine protette, attraverso accordi di programma.
L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti che riguardano il trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero. Sono altresì previste una modifica puntuale alla disciplina del SISTRI, nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Completa l'articolo in esame una norma di semplificazione, per gli imprenditori agricoli, delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.
L'articolo 30 prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.
L'articolo 31 modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all'interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006).
L'articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio.
L'articolo 33, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni, con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco.
Gli articoli 34 e 35, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina della cosiddetta ecotassa (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo.
L'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.
L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale.
L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa Pag. 27sui rifiuti (TARI). Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, considerato che il comma 1 dell'articolo 38 prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Tali riduzioni sono invece previste, non solo come eventualità, dal comma 1 dell'articolo 37.
L'articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per taluni imballaggi.
L'articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare).
L'articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del «fine vita» dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.
L'articolo 42 modifica le modalità (stabilite dal comma 667 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013) con cui disciplinare i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
L'articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e di rifiuti di pile e accumulatori.
L'articolo 44 interviene nella disciplina relativa all'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti, precisando, in particolare che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea.
L'articolo 45 consente l'introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica.
L'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate dall'articolo 187 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
L'articolo 50, inserito dal Senato, introduce una disciplina per l'utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 298-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006).
L'articolo 51 contiene un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo. L'articolo 52, comma 2, prevede che non sono subordinate a permesso di costruire le opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricomprese in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Il comma 3 dispone che i commissari straordinari, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore (attraverso una modifica del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014). Pag. 28
L'articolo 53, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive. Si fa presente che il comma 3, rinviando alle regioni l'individuazione delle aree di propria competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, andrebbe coordinato con il divieto, previsto dai commi 1 e 2, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende AgriTuristico Venatorie.
L'articolo 54, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.
L'articolo 55, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.
L'articolo 58 prevede, a decorrere dal 2016, l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico. L'articolo 59 disciplina i contratti di fiume. L'articolo 61, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio dei propri poteri regolatori e sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. – direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato.
L'articolo 62, comma 4, specifica in particolare le ulteriori condizioni che fanno salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale (articolo 147 del cosiddetto Codice dell'Ambiente). Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella prevista che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
In base all'articolo 64, i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 2001 (quindi delle ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti (nuovi commi da 1-bis) ad 1-quinquies) dell'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003).
L'articolo 65 prevede l'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura.
L'articolo 66 consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta (definiti dalla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006), per l'esposizione temporanea finalizzata allo Pag. 29scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo (nuovo comma 1-bis) dell'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'articolo 67 istituisce il Comitato per il capitale naturale, mentre l'articolo 68 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.
L'articolo 69 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle 4 imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Una disposizione inerente il settore dei rifiuti è altresì contenuta nel comma 3 dell'articolo 60 e riguarda la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-bis dell'articolo 190 del Codice dell'ambiente). Infine, l'articolo 70 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), stabilendone i principi e criteri direttivi.
L'articolo 71 promuove l'istituzione delle «Oil free zone», aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.
L'articolo 72 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agroforestale) in rapporto con le aree urbane.
L'articolo 73 esclude l'applicazione dei requisiti tecnici e costruttivi (previsti dalla parte II dell'allegato IX alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006) fatta eccezione per quelli relativi agli «apparecchi indicatori» (previsti dal numero 5 del medesimo allegato), per gli impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio.
L'articolo 74, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina l'espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico (nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001).
L'articolo 75, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
L'articolo 77, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Prevede in particolare che la misura del Pag. 30sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM) è dovuta nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1).
Il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure in alcuni ambiti rientranti nella predetta materia tra i quali la disciplina delle aree marine protette, degli impianti termici civili (sentenza n. 250/2009), della gestione dei rifiuti (si vedano ex multis sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008). Relativamente a singole disposizioni o a specifici ambiti del disegno di legge rilevano inoltre: – le materie di competenza legislativa esclusiva dell'ordinamento civile e dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui alle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; – le materie assegnate alla competenza concorrente di Stato e regioni concernenti il governo del territorio e l'istruzione elencate nel terzo comma del medesimo articolo 117.
Relativamente agli articoli, che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007 ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale (tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), evidenziandone, in particolare, la trasversalità degli interventi. Alcuni articoli del disegno di legge, infine, investono ambiti che coinvolgono la competenza legislativa delle regioni. In particolare, all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, è prevista l'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un mobility manager, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa e di valorizzare l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali. Riguardo a tale disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata, considerato che tale previsione investe anche la materia del trasporto locale, di competenza regionale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
La seduta termina alle 15.50.
Pag. 31