CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che sono state presentate al disegno di legge C. 3386, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 153 del 2015, recante misure urgenti per la finanza pubblica, 28 proposte emendative (vedi allegato).
  Al riguardo rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, Pag. 92non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre 2013, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare Pag. 93con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre rilevare come esso risulti estremamente circoscritto, in quanto esso all'articolo 1, modifica gli strumenti della copertura finanziaria disposta nell'ambito del meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2015, eliminando l'aumento dell'accisa sui carburanti previsto per il 30 settembre 2015, e, all'articolo 2, modifica alcune disposizioni della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014.
  Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi:
   gli identici Laffranco 2.01 e Bruno Bossio 2.02, i quali prevedono una sanatoria delle delibere comunali relative all'IMU, alla TASI, alla TARI e all'addizionale comunale IRPEF, prevedendo che per il 2015 tali deliberazioni sono valide se adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015;
   Laffranco 2.03, il quale interviene sulle regolazioni finanziarie relative al gettito IMU sui terreni agricoli per il 2015, prevedendo che il MEF effettui una verifica su tale gettito e che i comuni accertino convenzionalmente il maggior gettito IMU, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale;
   Laffranco 2.04, il quale consente di rateizzare in tre anni le somme relative al gettito dell'IMU e della TASI che devono essere trattenute dai trasferimenti ai comuni, nel caso in cui la somma da trattenere sia superiore al 10 per cento delle risorse di riferimento per il 2014;
   Laffranco 2.05, il quale interviene sulle regolazioni finanziarie tra lo Stato e i comuni relativamente al gettito dell'IMU e della TASI circa le risorse da trattenere a carico dei comuni non ancora operate sul Fondo di solidarietà comunale 2014; in tale ambito si prevede che tali ulteriori trattenute non siano considerate ai fini del Patto di stabilità interno;
   Laffranco 2.06, il quale interviene sulla rendicontazione delle spese dei comuni relativi a interventi cofinanziati da Fondi comunitari, consentendo la deroga all'obbligo di ricorso alle centrali di committenza ed escludendo tali spese ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015;
   Laffranco 2.07, il quale esclude dal Patto di stabilità interno per il 2015 una quota delle spese degli enti locali per la gestione degli uffici giudiziari, per il pagamento dei debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014 e per obbligazioni determinate da sentenze passate ingiudicato;
   Laffranco 2.08, il quale sopprime la lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 2014, sostanzialmente escludendo Pag. 94i proventi derivanti da dismissione di partecipazioni societarie dal Patto di stabilità;
   Laffranco 2.09, il quale esclude dal Patto di stabilità le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni della Liguria colpiti dagli eventi meteorologici del 2014;
   Laffranco 2.010, il quale esclude dal Patto di stabilità interno le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo di amministrazione dei comuni vincolato;
   Laffranco 2.011, il quale prevede che i conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società interamente pubbliche partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente al debitore originario, nonché le acquisizioni di partecipazioni connesse a concessione di garanzie da parte dell'ente locale non rientrano nel saldo finanziario tra entrate finali e spese finali ai fini del Patto di stabilità interno;
   Laffranco 2.012, il quale interviene sulla disciplina relativa all'armonizzazione contabile degli enti locali prevedendo che tutti gli enti (e non solo gli enti che sperimentano l'armonizzazione dei sistemi contabili) i quali hanno presentato nel 2013 o nel 2014 richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; inoltre si estende tale facoltà anche al 2015;
   Laffranco 2.013, il quale proroga i termini per lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas, dettando inoltre disposizioni procedurali in materia;
   Laffranco 2.014, il quale proroga ulteriormente fino al 1o gennaio 2016 il termine entro il quale i comuni non capoluogo di provincia che non si avvalgano a tal fine delle unioni dei comuni, sono tenuti ad operare le acquisizioni di lavori, beni e servizi mediante la CONSIP;
   Laffranco 2.015, il quale reca una disposizione in materia di regolazione nel bilancio dei comuni delle spese sostenute dai comuni stessi per il funzionamento degli uffici giudiziari.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, sottolineando come essi intervengano a modificare le procedure relative alla volountary disclosure già attualmente in corso, e pertanto non possano essere ulteriormente modificate.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Daniele PESCO (M5S), alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge, alla disciplina relativa ai termini di accertamento per gli imponibili, le imposte, le ritenute, i contributi, le sanzioni e gli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria, le quali, fissando al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per la conclusione di tale attività di accertamento, comportano un'abbreviazione del relativo termine di decadenza, in particolare per quanto riguarda i redditi relativi al 2010, chiede cosa avverrà nel caso in cui i predetti accertamenti non dovessero concludersi entro la data del 31 dicembre 2016. Sottolinea, infatti, come in tal modo si comprima enormemente il tempo entro il quale l'Agenzia stessa potrà effettuare compiutamente la propria attività di accertamento, la quale dovrà essere svolta, in sostanza, entro un anno, sebbene le istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria risultino assai numerose e riguardino numerose annualità pregresse. Sussiste dunque il concreto rischio di porre in gravissime difficoltà l'Agenzia a svolgere le proprie funzioni in questo campo, consentendo in tal modo a chi ha già evaso il fisco e si avvale della procedura di collaborazione volontaria di indicare un ammontare di reddito che non sarà sostanzialmente controllato.
  In tale contesto, gli emendamenti a sua prima firma intendono sopprimere le modifiche in tal senso apportate dal decreto-Pag. 95legge alla disciplina in materia di collaborazione volontaria, le quali hanno ulteriormente peggiorato una disciplina che fin dall'inizio non risultava a suo giudizio in alcun modo condivisibile.
  Inoltre, le proposte emendative del suo gruppo intervengono anche sulla norma recata dallo stesso decreto-legge che modificano la competenza degli uffici dell'Agenzia delle entrate rispetto alla trattazione delle procedure concernenti la volountary disclosure. Sottolinea infatti come tale previsione non sia assolutamente condivisibile e possa far sorgere il dubbio che lo spostamento della competenza a vagliare le istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria presentate dopo il 10 novembre 2015 sia motivata da ragioni poco chiare.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento all'intervento del deputato Pesco, sottolinea innanzitutto come il parere contrario espresso sugli emendamenti che sopprimono la previsione del decreto-legge la quale unifica al 31 dicembre 2016 il termine di decadenza delle attività di accertamento relative alle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria sia fondato anche sulla valutazione contraria espressa dalla stessa Agenzia delle entrate in merito alle predette proposte emendative. Evidenzia inoltre come tale termine del 31 dicembre 2016 riguardi solamente gli accertamenti concernenti gli imponibili relativi alla procedura di collaborazione volontaria e non la totalità delle posizioni fiscali dei contribuenti relative alle diverse annualità d'imposta.

  Daniele PESCO (M5S) evidenzia come l'attività di accertamento concernente gli imponibili i quali sono stati successivamente trasferiti illegalmente all'estero risulti necessariamente connessa con l'accertamento, più generale, sulle eventuali evasioni fiscali compiute dai medesimi soggetti nelle diverse annualità. Pertanto i controlli sugli atti connessi alla procedura di collaborazione volontaria risultano necessariamente molto complessi e l'aver ridotto i relativi termini al 31 dicembre 2016 comporta il gravissimo rischio che molti di tali controlli non possano essere effettuati compiutamente, assicurando in tal modo l'impunità agli evasori.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, sottolinea come la procedura di collaborazione volontaria presupponga una stretta attività di interlocuzione e collaborazione tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, la quale ricostruirà, assieme al contribuente stesso, la posizione reddituale e patrimoniale di quest'ultimo, sulla base delle regole stabilite in materia dall'OCSE. In tale contesto ritiene che alcune delle obiezioni che potrebbero porsi in astratto rispetto a tale tematica devono considerarsi superate alla luce dello stretto rapporto di collaborazione che deve intercorrere tra contribuente e Agenzia delle entrate.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) condivide le considerazioni espresse dal relatore Sanga rispetto alle caratteristiche proprie della procedura di collaborazione volontaria, ma rileva come occorra al tempo stesso chiarire cosa accadrebbe qualora l'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini della ricostruzione della posizione reddituale dei singoli contribuenti che aderiscono alla volountary disclosure non si concludesse entro la data prevista del 31 dicembre 2016. Considera in particolare fondamentale specificare se in tal caso si realizzerebbe una sorta di sanatoria in favore del contribuente oppure se quest'ultimo rimarrebbe in ogni caso vincolato all'obbligo di pagare integralmente le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ricorda che la procedura di collaborazione volontaria si fonda su un'istanza presentata in tal senso dal contribuente, il quale è chiamato a trasmettere all'Agenzia delle entrate tutti i dati relativi alle attività trasferite all'estero ed ai redditi che le hanno generate. In tale contesto, al fine di assicurare la trattazione unitaria di tutte le istanze di adesione alla procedura di Pag. 96collaborazione, si è ritenuto opportuno unificare al 31 dicembre 2016 il termine di decadenza per lo svolgimento delle connesse attività di accertamento: in tal modo si è in realtà prorogato il termine di accertamento relativo a talune annualità d'imposta, quali il 2010, che sarebbe altrimenti scaduto il 31 dicembre 2015. Ribadisce quindi come la stessa Agenzia delle entrate abbia espresso una valutazione negativa sulle proposte emendative volte a sopprimere l'unificazione di tali termini di accertamento al 31 dicembre 2016.
  Sotto un profilo fattuale, sottolinea altresì come, sebbene il numero delle istanze relative alla procedura di collaborazione volontaria si preannunci significativo, anche atteso il fatto che le istanze presentate alla data del 6 novembre 2015 sono oltre 79.000, ci siano i tempi necessari per concludere gli accertamenti connessi alle predette istanze entro il termine del 31 dicembre 2016.
  Rileva quindi come, proprio per venire incontro alle esigenze organizzative dell'Agenzia nell'ambito dell'attività di controllo delle istanze, il decreto-legge in esame preveda la possibilità, per l'Agenzia medesima, di ridistribuire i connessi carichi di lavoro tra i diversi uffici, affidando tale lavoro ad articolazioni specificamente individuate e realizzando in tal modo economie di scala.
  Sottolinea quindi come il Governo abbia dedicato la massima attenzione all'esigenza di permettere all'Agenzia di svolgere gli accertamenti necessari sulle istanze presentate.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come la maggioranza e il Governo non abbiano ancora fornito alcuna risposta rispetto ai gravi dubbi avanzati rispetto la scelta di fissare univocamente al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale dovrà essere svolta l'attività di accertamento sulle istanze di collaborazione volontaria presentate. A tale proposito ritiene che, ove si consideri possibile concludere gli accertamenti entro tale data, non sia necessario stabilire per legge un termine ultimo in merito, mentre, in caso contrario, sussiste il concreto rischio che la fissazione di tale termine non consenta di effettuare gli accertamenti dovuti su contribuenti che, in alcuni casi, hanno scelto di aderire alla procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare attività frutto di precedenti, gravi reati.

  Michele PELILLO (PD) ritiene che, al fine di orientare in termini corretti il dibattito in corso, sia necessario leggere con attenzione le norme della legge n. 186 del 2014, come modificate dal decreto-legge in esame, anche alla luce degli emendamenti approvati dal Senato. Sottolinea come le previsioni del decreto-legge risultino molto chiare e rispondano all'esigenza di assicurare la trattazione unitaria delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, nonché di stabilire una data certa, quella del 31 dicembre 2016, per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale termine, che è stato stabilito dopo un confronto con l'Agenzia delle entrate rispetto alla possibilità di concludere entro quella data le attività di accertamento, proroga la scadenza del termine di decadenza degli stessi accertamenti per alcune annualità mentre la abbrevia per altre annualità. In ogni caso sottolinea come, nel caso della procedura di collaborazione volontaria, l'attività di accertamento a carico dell'Agenzia risulti più semplice rispetto agli accertamenti che devono essere posti in essere nell'ordinaria azione di contrasto all'evasione, in quanto è lo stesso contribuente a fornire all'Agenzia i dati concernenti le attività trasferite all'estero e circa gli imponibili generatori delle stesse attività, che quest'ultima dovrebbe invece reperire autonomamente attraverso una lunga azione investigativa.
  In tale contesto desidera comunque esprimere il rammarico, a nome del gruppo del PD, per il fatto che l'Agenzia delle entrate non abbia trasmesso alla Commissione i dati aggiornati circa l'adesione alla procedura, nonché circa il relativo gettito, che erano stati richiesti alla Pag. 97stessa Agenzia con una lettera del Presidente della Commissione del 5 novembre scorso.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non concorda con le considerazioni del deputato Pelillo, rilevando come la trasmissione dei dati da parte del contribuente che intenda aderire alla procedura di collaborazione volontaria non esima l'Agenzia delle entrate dalla necessità di svolgere un'attenta attività di controllo, al fine di verificare se il contribuente abbia indicato tutte le attività illegalmente trasferite all'estero e abbia correttamente ricostruito i redditi che le hanno generate. In tale contesto occorre chiarire se l'Agenzia possa protrarre la sua attività di accertamento in merito anche oltre il termine del 31 dicembre 2016, qualora entro tale data non risulti possibile concludere i predetti accertamenti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si unisce al quesito posto dal deputato Paglia, ribadendo come sia del tutto improprio e inutile stabilire un termine tassativo del 31 dicembre 2016, entro il quale l'Agenzia deve concludere i suoi accertamenti sulle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, qualora l'Agenzia stessa abbia comunque assicurato di poter realizzare tale attività di accertamento entro il prossimo anno. A tale proposito rileva, peraltro, come, l'anno scorso gli accertamenti svolti dall'Agenzia siano stati circa 309.000, in diminuzione rispetto ai circa 320.000 accertamenti svolti nell'anno precedente, e come sia pertanto difficile affermare che la stessa Agenzia possa concludere entro il 2016 circa 80.000 accertamenti in più, legati ad altrettante istanze di adesione alla voluntary disclosure.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, sottolinea come la procedura di collaborazione volontaria abbia natura amministrativa, e come pertanto sia necessario stabilire un termine finale entro il quale la procedura stessa deve essere conclusa, al fine di assicurare la necessaria certezza del diritto.

  Ferdinando ALBERTI (M5S) considera del tutto insostenibili e pretestuose le considerazioni addotte dal relatore e dal Sottosegretario, sottolineando come, qualora sia indispensabile fissare un termine di conclusione degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate, questo debba essere sufficientemente ampio.
  Rileva, come, in realtà, la scelta di stabilire tale termine al 31 dicembre 2016 nasconda la volontà della maggioranza e del Governo di trasformare definitivamente la procedura di collaborazione volontaria in un'ulteriore, vergognosa riedizione delle misure di condono varate nel recente passato, regalando l'impunità ad alcuni delinquenti. Tale orientamento trova del resto conferma nelle decisioni, già assunte in questa Legislatura, di eliminare il meccanismo del raddoppio dei termini per gli accertamenti tributari nel caso di alcuni reati tributari e testimonia dell'assoluta continuità tra l'attuale Governo e il Governo Berlusconi.
  In tale contesto stigmatizza l'ipocrisia della maggioranza, che non ha voluto dare risposte agli interrogativi posti dal suo gruppo rispetto a tale grave questione, e che non ha il coraggio di affermare con chiarezza come la mancata conclusione dell'attività di accertamento entro il 31 dicembre 2016 assicurerà una sostanziale impunità a molti evasori, i quali potranno sanare la loro posizione senza versare all'Erario quanto da loro avvenuto.
  Considera pertanto doveroso eliminare tale termine, oppure fissarne uno molto più ampio.
  Esprime quindi tutta la sua indignazione per l'atteggiamento della maggioranza, che sembra aver perso ogni contatto con le reali esigenze del Paese e aver smarrito ogni senso di dignità.

  Daniele PESCO (M5S) ritiene che l'Agenzia delle entrate non sia assolutamente in grado di svolgere entro il prossimo anno gli oltre 80.000 accertamenti in più connessi con le istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, atteso che la stessa Agenzia già incontra difficoltà a concludere i 300.000 accertamenti Pag. 98annui da essa svolti in media. In tale contesto sarebbe gravissimo se, in caso di mancata conclusione degli accertamenti entro tale termine, ai contribuenti interessati fosse consentito di non versare integralmente quanto da loro dovuto all'Erario.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.13.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento Pesco 2.1, di cui è cofirmatario. Rileva come esso sia volto a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge, sostituendo il capoverso comma 5 nel senso di prevedere, per coloro che hanno attivato la procedura di collaborazione volontaria dopo il termine del 30 settembre 2015, il raddoppio dei termini ordinari di accertamento.
  Chiede quindi nuovamente al Governo di sapere quali saranno gli esiti dei procedimenti di accertamento avviati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, qualora i procedimenti stessi non vengano conclusi dall'Agenzia entro il predetto termine del 31 dicembre 2016.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) sottolinea come, anche in base ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione all'attività di controllo svolta durante lo scorso anno, risulti evidente il rischio che, a fronte del surplus di lavoro che deriverà dalla procedura della collaborazione volontaria, attivata dal diverse decine di migliaia di contribuenti, si potrebbe determinare l'impossibilità per l'Agenzia stessa di portare a compimento gli accertamenti relativi alle istanze in materia.
  In tale contesto ritiene che questa circostanza determini la sostanziale configurazione della procedura di collaborazione come un'autodichiarazione dei contribuenti sulla quale non saranno svolti adeguati controlli, in tal modo accentuandone notevolmente il carattere condonistico.

  Daniele PESCO (M5S) sottolinea innanzitutto come l'abolizione del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica degli atti di contestazione relativamente alle imposte e ai redditi oggetto delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria comporterà il rischio di un'ingente diminuzione delle risorse derivanti per l'Erario. In tale contesto evidenzia inoltre come, a causa di tali previsioni, le Procure della Repubblica saranno costrette ad archiviare numerose indagini aventi ad oggetto reati fiscali commessi negli anni oggetto della procedura di collaborazione.
  Auspica quindi che, almeno per i contribuenti i quali hanno aderito alla suddetta procedura successivamente al termine originario del 30 settembre 2015, si addivenga a una modifica dell'articolo 2 del decreto-legge, nel senso di stabilire che per essi si applica il raddoppio dei termini di decadenza. A tale proposito considera infatti tale misura ragionevole e volta a ripristinare, almeno parzialmente, una proporzionalità nel trattamento riservato ai contribuenti che hanno sottratto i propri redditi al fisco occultandoli all'estero o in Italia e che hanno deciso di aderire alla procedura di collaborazione volontaria solo tardivamente.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.1.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.2, il quale propone la soppressione delle disposizioni, introdotte durante l'esame al Senato, le quali prevedono, derogando al criterio generale di competenza delle attività di accertamento, che l'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente alla gestione delle istanze di adesione alla voluntary disclosure presentate a decorrere dal 10 novembre 2015 sia individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Al riguardo, ritiene infatti, innanzitutto, anomalo il fatto che questa norma sia stata introdotta in una fase successiva all'approvazione dell'originaria disciplina sulla voluntary disclosure, rilevando altresì come tale previsione, introducendo la possibilità di derogare al criterio della competenza Pag. 99territoriale del domicilio fiscale del contribuente, stabilisca la completa discrezionalità del Direttore dell'Agenzia nella scelta dell'articolazione competente, comportando elevati rischi di abusi e favoritismi.
  Nel ribadire quindi come si tratti di una misura i cui obiettivi inducono a molti dubbi e sospetti, auspica che possa essere trovata una soluzione diversa al fine di mantenere, anche per tali procedimenti relativi alle istanze di adesione alla collaborazione volontaria, la competenza dell'articolazione dell'Agenzia competente per territorio.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.2.

  Daniele PESCO (M5S), illustra il suo emendamento 2.3, il quale propone la soppressione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge le quali prevedono, in relazione agli elementi e alle annualità relativi alla voluntary, l'unificazione al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per gli accertamenti relativi alla procedura di collaborazione volontaria.
  A tale riguardo sottolinea come la questione affrontata dalla sua proposta emendativa sia grave e rilevante, ritenendo che il termine di decadenza per la conclusione delle attività di accertamento, tassativamente fissato al 31 dicembre 2016, risulti del tutto insufficiente e inadeguato.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce come il termine del 31 dicembre 2016, richiamato dal deputato Pesco, essendo riferito esclusivamente alle attività di accertamento aventi ad oggetto le annualità e gli elementi oggetto della procedura di collaborazione volontaria dichiarate dai contribuenti, risulti adeguato rispetto alla conclusione dei relativi procedimenti di accertamento.
  Assicura altresì come, nel caso in cui, nei primi mesi del 2016, emergesse l'obiettiva difficoltà dell'Agenzia delle entrate nel concludere gli accertamenti fiscali entro il termine di decadenza indicato, sarà cura del Governo valutare la situazione venutasi a creare e adottare le misure eventualmente necessarie per farvi fronte.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) critica aspramente la previsione di tale termine di decadenza degli accertamenti fiscali, rilevando come esso introduca una misura di straordinario favore per molti evasori, ai quali verrà così assicurata l'impunità, a fronte dei gravi sacrifici che vengono costantemente richiesti ai cittadini onesti.
  Ribadisce quindi la richiesta di eliminare il predetto termine o di prevederne, in alternativa, un ampio posticipo, chiedendo inoltre di poter disporre del documento con cui l'Agenzia ha espresso una valutazione negativa sulle proposte emendative che intendono sopprimere tale previsione.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.3.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.4, il quale è volto a introdurre nel decreto-legge una norma in base alla quale a coloro i quali attivano la procedura di voluntary disclosure successivamente al 30 settembre 2015 viene applicata una sanzione aggiuntiva pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle sanzioni dovute.
  Sottolinea come si tratti di una misura ragionevole, la quale mira a creare una maggior proporzionalità tra le sanzioni imposte ai contribuenti che aderiscono, in momenti diversi, alla procedura di collaborazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.4.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento Pesco 2.5, di cui è cofirmatario, evidenziando come esso preveda l'introduzione nel provvedimento di una disposizione in base alla quale, a coloro i quali attivano la procedura di voluntary disclosure successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle sanzioni dovute.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 2.5 e 2.6.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.7, volto a sopprimere le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge che dispongono la non applicabilità dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Al riguardo, ricorda come tale disposizione preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio, in forma anonima, aperti presso Stati esteri.
  In tale contesto chiede quali siano le motivazioni a fondamento di tale intervento legislativo, sottolineando altresì come il metodo con il quale la maggioranza sta procedendo, attraverso l'introduzione di misure che aumentano i margini di impunità per gli evasori fiscali, porti a configurare la procedura di collaborazione in senso sempre più chiaramente condonistico.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento all'emendamento Pesco 2.7, di cui è cofirmatario, chiede le motivazioni sottese alla previsione di non applicabilità, nell'ambito della procedura di collaborazione, delle norme contenute all'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di utilizzo di conti o libretti di risparmio aperti, in forma anonima, presso Stati esteri, richiamate dal deputato Pesco.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 2.7, 2.8 e 2.9.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.10, ribadendo la richiesta del suo gruppo di eliminare il riferimento al 31 dicembre 2016 stabilito in merito alla scadenza dei termini di decadenza per l'accertamento relativo alla procedura di collaborazione volontaria, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di svolgere appieno le sue funzioni di controllo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 2.10 e 2.11.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Plangger 2.12, di cui è cofirmataria.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la seduta di domani, nel corso della quale si concluderà l'esame in sede referente, atteso che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nello stesso pomeriggio di domani.

Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro.
C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 novembre scorso.

  Federico GINATO (PD), relatore, ricorda come dal dibattito svolto nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento sia emersa l'esigenza, condivisa anche dai presentatori delle tre proposte di legge e dal Governo, di circoscrivere l'intervento legislativo alle disposizioni relative al divieto di pubblicità dei giochi con vincite in denaro.
  Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3234 Basso.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 101

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
C. 3369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre scorso.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, ricorda di aver illustrato il contenuto del provvedimento nella precedente seduta di esame e di avere in quell'occasione richiamato la necessità di procedere alla conclusione dello stesso in tempi rapidi. In tale contesto propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di giovedì 12 novembre o di martedì 17 novembre prossimo.
  In tale ambito, nel preannunciare l'intenzione di presentare talune proposte emendative a sua firma, che si concentreranno in particolare sul comma 8 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, esprime altresì l'impegno ad anticipare alla Commissione il contenuto delle predette proposte emendative.

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 17 novembre prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 novembre scorso.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) prende atto della richiesta del Sottosegretario, auspicando tuttavia che sia possibile procedere alla votazione della sua risoluzione nel corso della prossima settimana.

  Michele PELILLO (PD), anche alla luce delle dichiarazioni svolte dal rappresentate del Governo nella precedente seduta di discussione congiunta, ritiene che, prima di concludere l’iter delle risoluzioni, sia necessario attendere l'esito della consultazione aperta dalla Banca d'Italia e conclusasi il 23 ottobre scorso sulla proposta di delibera del CICR in materia di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non condivide la considerazione del deputato Pelillo, sottolineando come il Parlamento possa certamente formulare i propri indirizzi al Governo su una questione, quella del divieto di anatocismo bancario, sulla quale ha già legiferato, senza dover attendere l'esito della consultazione svolta in merito dalla Banca d'Italia, la quale ha del resto inteso dare un'interpretazione capziosa di tale disciplina, contraria alla ratio della normativa stessa.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 102

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, la proposta di legge C. 3220 Sorial, recante disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
  Segnala in primo luogo come la proposta di legge, che si compone di tre articoli, intervenga in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette «auto blu»), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica in misura ulteriore rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente.
  Le misure vigenti per il contenimento di tali oneri sono contenute principalmente nell'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, nonché nel relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 che costituisce l'ultimo di diversi interventi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005, che aveva vietato alle pubbliche amministrazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, di effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
  In particolare, ricorda come il comma 1 del richiamato articolo 15 stabilisca che, a decorrere dal 1o maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa CONSOB, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
  In tale ambito fa presente che sono escluse dalle misure di contenimento della spesa per auto di servizio e buoni taxi le autovetture utilizzate:
   dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
   per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
   per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
   per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e sulla rete delle strade provinciali e comunali;
   per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

  Rileva inoltre come, al fine di rendere più efficace l'azione di contenimento dei costi per le predette autovetture, sia stato sancito espressamente il divieto di acquisto delle stesse. In tal senso, l'articolo 1, Pag. 103comma 143, della legge di stabilità 2013, stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2014, per le amministrazioni pubbliche, nonché per le Autorità indipendenti e per la CONSOB, il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture. Tale divieto è stato esteso fino all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013.
  Con riferimento ai dati sulle autovetture di servizio, segnala inoltre come, nel dettare la disciplina attuativa delle misure di contenimento dei costi per autovetture recata dal citato decreto-legge n. 66, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 ha altresì introdotto le modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio, stabilendo a tale fine che le pubbliche amministrazioni comunichino annualmente in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblichino sui propri siti internet il numero e l'elenco delle autovetture.
  Sulla base di questa disposizione il Formez PA ha realizzato un apposito censimento per il Dipartimento della Funzione Pubblica, aggiornato ad una data immediatamente precedente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione. In tale documento (condotto sul 95,2 per cento delle amministrazioni pubbliche), viene evidenziato come alla data del 1o novembre 2014 l'intero parco auto della PA ammontasse a 53.860 autovetture, in diminuzione di oltre tremila unità rispetto ai dati al 1o gennaio dell'anno (-5,7 per cento) e che, in particolare, le cosiddette «auto blu» siano diminuite di 585 unità (-9,3 per cento), per un risparmio complessivo stimato di 95 milioni di euro. In particolare, nei ministeri (compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri), il numero delle auto blu è sceso da 1.362 a 1.153 (-209 vetture, con una riduzione del 15,3 per cento), mentre quello delle auto di servizio nel complesso è sceso da 2.126 a 1.710 (-416 vetture, con una riduzione del 19,5 per cento). A tale proposito rileva quindi come, al fine di poter disporre di un quadro complessivo e aggiornato della situazione, sia necessario attendere il 31 dicembre 2015.
  Passando al contenuto della proposta di legge, illustra l'articolo 1 il quale, al comma 1, stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. La disposizione precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono «le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali».
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale esclude esplicitamente dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, che vengono individuati, oltre che nei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, anche nei servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
  In ordine a tali eccezioni, segnala come la norma del comma 2 precisi che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi.
  Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma 2.
  I commi 4 e 5 recano le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni della legge. A tale riguardo è prevista:
   la nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare per il quale si applica una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale;
   l'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate Pag. 104al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni della medesima proposta.

  Passa quindi a illustrare l'articolo 2 il quale, al comma 1, dispone la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 1, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. La norma precisa che la dismissione avverrà sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015.
  Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture (salve le eccezioni stabilite dall'articolo 1), nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.
  L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 3393 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 3393, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2015, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 12 articoli, ripartiti in 3 capi, il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 7, detta disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
  In merito ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, come nel caso dell'ultimo decreto-legge in materia, il decreto-legge n. 109 del 2014, ovvero di nove mesi.
  In questo caso, rileva come il decreto-legge n. 174 del 2015 ricalchi in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il decreto-legge n. 7 del 2015), con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni.
  Illustra l'articolo 1, il quale reca la proroga alcune missioni delle forze armate e di polizia in Europa.
  Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 25.602.210 per la proroga della Pag. 105partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani; si tratta delle seguenti missioni: Multinational Specialized Unit (MSU); European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO); Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani.
  Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 69.466 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
  Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 1.309.645 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
  Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 339.840 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 16.640 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
  Il comma 5 autorizza la spesa di 66.961 euro per la riattivazione dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro.
  Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 4.213.777 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
  Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 33.486.740 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione della UE nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca la proroga di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Asia.
  Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 58.617.770 euro per la partecipazione di personale militare alla missione NATO in Afghanistan Resolute Support Mission (RSM) e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan.
  Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 5.982.563 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan. 
  Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 166.505 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
  Il comma 4 dispone l'autorizzazione, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, della spesa di 42.820.407 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force.
  Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 583.037 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività addestrative delle forze di sicurezza palestinesi.
  Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 30.550 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza Pag. 106alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).
  Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 50.930 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
  Il comma 8 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato fuori ruolo alla predetta missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories).
  Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 64.987.552 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica Daesh.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, che reca la proroga, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa.
  Il comma 1 autorizza la spesa di 13.620.228 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta.
  Il comma 2 autorizza la spesa di 7.566.838 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane.
  Il comma 3 autorizza la spesa di 821.779 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e EUCAP Sahel.
  Passa all'articolo 4, il quale reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.
  In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge.
  Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 1.400.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. Osserva come si tratti delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
  Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 24.497.826 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione ad esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.
  Il comma 5 autorizza, per l'anno 2015, la spesa di 1.102.500 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN, nonché la spesa di 72.000 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.
  Il comma 5 autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F-16 alla Repubblica araba d'Egitto, nonché la cessione di 3 elicotteri A109 modello AII all'Uganda.
  Il comma 6 prevede che la cessione a titolo gratuito alla Repubblica islamica del Pag. 107Pakistan di 100 veicoli M113, già autorizzata dal decreto-legge n. 141 del 2014, avverrà nel 2015.
  Illustra quindi l'articolo 5, il quale reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In forza di tali rinvii:
   è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;
   alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);
   per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato Pag. 108nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
  Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge stabilisce che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:
   98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

  In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni indicate dalla disposizione, basi di riferimento per il calcolo dell'indennità di missione.
  Nello specifico segnala come si faccia riferimento:
   alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni Resolute Support, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, per il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi e per il personale impegnato nella missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
   alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano;
   alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles nell'ambito della missione EUTM Somalia;
   alla diaria prevista con riferimento agli Stati Uniti e alla Repubblica tunisina, rispettivamente, per il personale impegnato a New York e a Tunisi nell'ambito della missione EUNAVFOR MED.

  Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione Atalanta dell'Unione europea).
  In tale ambito illustra l'articolo 6, comma 1, il quale rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, è prevista:
   l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; e) la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;Pag. 109
   l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»;
   la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;
   la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione;
   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;
   l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  Il comma 2 estende le previsioni del comma 1 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nella Missione della Nato Interim air Policing (IAP).
  Passa quindi a illustrare l'articolo 7 il quale, al comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  A tale riguardo segnala come, in sintesi, le disposizioni richiamate dalla norma autorizzino gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Inoltre le norme cui viene fatto rinvio dispongono la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
  Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia Pag. 110e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del decreto-legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.
  Passa quindi a illustrare Il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 10, il quale reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
  L'articolo 8, comma 1, autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 euro a integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, nonché in Paesi ad essi limitrofi in relazione all'assistenza dei rifugiati.
  Il comma 2 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, avvalendosi in prima istanza delle organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino in loco.
  Il comma 3 prevede che con gli stanziamenti del comma 1 verrà posto particolare riguardo, come già previsto dall'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 109 del 2014, alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.
  Segnala quindi l'articolo 9 il quale, al comma 1, autorizza per il periodo tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2015 la spesa di 372.614 euro ad integrazione dello stanziamento già disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015 che autorizzava la spesa per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. La norma specifica che l'integrazione del finanziamento è disposta anche per l'invio in missione in Libia di esperti a sostegno delle autorità libiche e del processo di stabilizzazione del paese.
  Il comma 2 integra per periodo tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2015 gli stanziamenti previsti dalla legge n. 6 del 1992, per la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, autorizzando a tal fine la spesa di un milione di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana, nell'America latina e nella regione dei Caraibi.
  Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 1.100.000 euro per contributi volontari in favore di diversi organismi: lo Staff College delle Nazioni Unite con sede a Torino, l'Unione per il Mediterraneo, le attività del Dipartimento affari politici e dell'Inviato speciale per la Siria delle Nazioni Unite, l'Istituto Italo latinoamericano (IILA).
  Il comma 4 destina, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, 1.800.000 euro alla partecipazione italiana alle iniziative dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nonché al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
  Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani Pag. 111di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
  Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 157.520 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 6 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  L'articolo 10, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 (che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 31 dicembre 2014), il quale a sua volta richiamava indirettamente (per il tramite dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014) l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013.
  In particolare, segnala come le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardino:
   le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestioni crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo;
   le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;
   le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.

  Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:
   la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;
   la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

  Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, prevede inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
  In dettaglio, specifica come il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizzi il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
  Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione.
  Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, Pag. 112all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.
  Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.
  Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
  La norma specifica peraltro che tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ratio risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, può avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti.
  Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (30 settembre 2015) del precedente decreto-legge n. 7 del 2015, di proroga delle missioni internazionali: in particolare vengono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o ottobre 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso.
  L'articolo 11, contenuto nel Capo III del decreto-legge, reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati dal comma 1 in 354.100.162 euro.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala la lettera b) del comma 1, ai sensi della quale a tali oneri si fa fronte, quanto ad euro 154.400.000, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, nel quale confluiscono le maggiori entrate eventualmente derivanti dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla stessa legge n. 23, e a valere sulle quali si dovrà effettuare la compensazione rispetto ad altri decreti legislativi emanati in base alla medesima delega, che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Le altri fonti di copertura degli oneri determinati dal provvedimento sono individuate:
   ai sensi della lettera a), quanto ad euro 10.670.252 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;
   ai sensi della lettera c), quanto ad euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione dei diritti uso in banda Pag. 113900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, già versato all'entrata del bilancio dello Stato;
   ai sensi della lettera d), quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;
   ai sensi della lettera e), quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria, da parte del Ministero della difesa, in relazione all'anno 2015, delle spese correnti iscritte nello stato di previsione di tale Ministero, riprogrammazione da effettuare entro il 30 ottobre 2015; in attesa di tale riprogrammazione vengono accantonate risorse corrispondenti all'importo di 58.458.104 euro, nel contempo assicurando la prosecuzione degli interventi previsti dal decreto-legge fino al 31 dicembre 2015;

  Il comma 2 modifica il comma 5-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 del 2014, mediante l'aggiunta di una disposizione per la quale agli ulteriori oneri derivanti dal medesimo comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Rammenta che il predetto comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 prevede il riconoscimento della protezione internazionale, e la possibilità di ingresso nel territorio nazionale italiano, per i cittadini afghani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF, e nei cui confronti sussistano motivi di ritenere che la loro permanenza in Afghanistan li esponga al rischio di gravi danni personali.
  L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 e abbinate, recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, all'articolo 1 indica le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, il quale intende dettare i princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
  In tale contesto fa presente come il comma 2 stabilisca il principio che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione Pag. 114del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  In ossequio a tale principio il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Conseguentemente, viene stabilita la necessità di valutare le alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. In tale ambito rileva come, in connessione con le previsioni del comma 2, il comma 3 preveda che le regioni, al fine di verificare l'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nei rispettivi strumenti di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni rispetto all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.
  Il comma 4 stabilisce che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica deve adeguarsi alle norme del provvedimento, mentre il comma 5 indica che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.
  Illustra quindi l'articolo 2 il quale, al comma 1, reca le definizioni dei principali termini utilizzati dal provvedimento; in tale ambito il comma 2 reintroduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, modificandola rispetto a quella precedentemente abrogata, la definizione di suolo.
  L'articolo 3, al comma 1 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-regioni, la definizione della riduzione progressiva, che ha carattere vincolante, in termini quantitativi, del consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050. Il comma 4 precisa che il decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni.
  Segnala quindi come, ai sensi del comma 2, la Conferenza unificata sia chiamata a stabilire con propria deliberazione i criteri e le modalità per la definizione della riduzione del consumo di suolo, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricultura da legno, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. In caso di inerzia della Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Il comma 3 specifica che, al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, rendono disponibili i dati acquisiti in materia, Pag. 115avvalendosi dei dati territoriali contenuti nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.), nonché dei dati geospaziali contenuti nella piattaforma curata dall'ISPRA.
  I commi 5 e 6 stabiliscono che la Conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, stabilisce la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo, nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale. In caso di inerzia della Conferenza unificata, la ripartizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Il comma 7 demanda a una direttiva del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione delle modalità e dei criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della legge, avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini di tale monitoraggio, i cui dati sono resi pubblici da ISPRA, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune, l'ISPRA stesso e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici.
  Per quanto riguarda le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, specifica come, in base al comma 8, esse, per attuare la riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo di suolo deliberata dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5, nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con cadenza temporale quinquennale, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. In caso di inerzia di tali enti territoriali, ai sensi del comma 9, le predette determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida.
  Il comma 10 prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pubblichi e aggiorni annualmente sul proprio sito istituzionale i dati sul consumo del suolo e la relativa cartografia.
  Passa a illustrare l'articolo 4 il quale, comma 1, stabilisce che, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono tenute a dettare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. In tale contesto il comma 2 prevede esplicitamente che è ammesso il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale. In caso di inerzia delle regioni il comma 4 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
  In base al comma 3, le regioni, al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, sono altresì chiamate a dettare disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, mediante la quale i Pag. 116comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso.
  Il comma 5 stabilisce che i comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dal comma 1, procedono all'individuazione delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana. In caso di ritardo il comma 6 prevede che la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo.
  In base al comma 8 i comuni segnalano annualmente al prefetto le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.
  Segnala quindi come l'articolo 5, al comma 1 deleghi il Governo ad adottare, entro nove mesi, disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale.
  I principi e criteri direttivi della delega prevedono:
   a) di garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;
   b) di prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica, di informazione e partecipazione dei cittadini;
   c) di garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge.

  Il comma 2 specifica l’iter di emanazione dei decreti legislativi predisposti in forza della delega, che sono adottati previo parere della Conferenza Unificata e sui quali si prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  Il comma 3 modifica l'articolo 16, comma 10, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, relativamente alla disciplina concernente la riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tale ambito è previsto che, per incentivare tali interventi di recupero, i comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia.
  In tale contesto specifica come, in base al comma 4, l'applicabilità della disciplina recata dall'articolo sia esclusa per i centri storici, per le aree urbane ad essi equiparate, nonché per le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge e gli immobili ricompresi nell'ambito dei beni culturali 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale introduce l'istituto del compendio agricolo neorurale periurbano. In particolare il comma 1 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile Pag. 117del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela relative alle architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.
  A tale riguardo fa presente come il comma 2 rechi la definizione di compendio agricolo neorurale, mentre il comma 3 specifica che gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti e che la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Inoltre viene stabilito che gli interventi edilizi realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della legge.
  Ai sensi del comma 4 i nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento.
  In base al comma 5 nell'ambito del compendio agricolo neorurale possono essere previste anche le destinazioni d'uso relative a: a) attività amministrative; b) servizi ludico-ricreativi; c) servizi turistico-ricettivi; d) servizi dedicati all'istruzione; e) attività di agricoltura sociale; f) servizi medici e di cura; g) servizi sociali; h) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali; i) artigianato artistico.
  Il comma 6 esclude dal compendio le destinazioni d'uso residenziale (ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti), nonché le destinazioni produttive di tipo industriale o artigianale.
  Ai sensi del comma 7 il progetto di compendio agricolo neorurale deve essere accompagnato da un progetto unitario convenzionato, nonché dall'obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni, vincolo che è registrato nei registri immobiliari e catastali. Viene precisato che per tale periodo ventennale la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente; nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.
  Rileva quindi come il comma 8 specifichi che il progetto di compendio agricolo neorurale deve prevedere interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.
  L'articolo 7, al comma 1, stabilisce, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale e per almeno cinque anni dall'ultima erogazione di tali aiuti, il divieto di usi diversi da quello agricolo, fatti salvi gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate previsti dall'articolo 5, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso.
  Sono inoltre vietati, sulle stesse aree e per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche.
  La norma specifica che l'autorità competente all'erogazione degli aiuti pubblica Pag. 118sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.
  Il comma 2 prevede che il vincolo previsto dal comma 1 deve essere espressamente richiamato negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, salvi gli atti di trasferimento derivanti da procedure esecutive e concorsuali.
  Il comma 3 reca il regime sanzionatorio, stabilendo, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, prevedendo l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro, nonché della sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.
  Illustra l'articolo 8, il quale disciplina le misure di incentivazione, prevedendo che ai comuni iscritti nel registro «di cui all'articolo 8» è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.
  In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di correggere il riferimento al registro «di cui all'articolo 8» in quanto il registro è previsto dall'articolo 9 del provvedimento.
  Il comma 2 estende tale priorità anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala la previsione del comma 3, ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di riduzione del consumo del suolo, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.
  L'articolo 9 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'istituzione di un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali nei quali non è previsto consumo di suolo o nei quali è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità prevista dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
  Illustra quindi l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 1, che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 6, nonché delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a Pag. 119interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  Segnala che, al fine di assicurare il coordinamento normativo rispetto alla previsione del comma 1, il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, il quale stabilisce che dal 2008 al 2015 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
  La norma fa comunque salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
  Segnala quindi l'articolo 11, che reca, al comma 1, una disposizione transitoria in base alla quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre tre anni, non è consentito il consumo di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici e per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e gli insediamenti produttivi strategici, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi adottati prima della entrata in vigore della legge stessa e le relative opere pubbliche. Decorso inutilmente il predetto termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
  Il comma 2 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad attuare quanto previsto dal provvedimento compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  In tale contesto, nel preannunciare fin d'ora l'intenzione di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere, che ritiene possa essere votata nella seduta di domani.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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