CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2015
535.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE REFERENTE

  Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.50.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.
C. 3369, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 3369, approvata dal Senato, recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Sottolinea innanzitutto l'ottimo lavoro compiuto dal Senato il quale ha approvato un testo che risulta condiviso dalla maggior parte dei gruppi politici.
  In linea generale rileva come la proposta di legge sia volta a razionalizzare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. È prevista l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, Pag. 20ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:
   consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari di cui all'articolo 31 del TUF);
   persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: di cui all'articolo 18-bis del TUF);
   società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria articolo 18-ter del TUF);

  A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.
  Rileva come sia prevista inoltre una disciplina regolamentare della CONSOB, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto.
  Evidenzia come la disciplina in esame anticipi il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere o) e u), – in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 – contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. È previsto, inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.
  Ricorda che, secondo la legislazione vigente, i promotori finanziari sono quei soggetti che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento, in qualità di dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (SIM, SGR, banche). Tale disciplina è stata innovata dal decreto legislativo n. 164 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Dal 1o gennaio 2009 l'Albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla CONSOB, bensì dall'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento 16190 del 29 ottobre 2007 dalla CONSOB e sotto la vigilanza della medesima.
  In tale contesto ricorda che i consulenti finanziari sono le persone fisiche, in possesso di determinati requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e patrimoniali, che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Le società di consulenza finanziaria, che devono essere costituite in società per azioni o in società a responsabilità limitata, svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
  La normativa citata prevedeva l'istituzione di un Albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, al cui interno doveva essere istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria. Tuttavia l'Albo dei consulenti finanziari e l'Organismo per la tenuta dello stesso non sono stati costituiti.
  Ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014 all'articolo 21-bis ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per continuare Pag. 21ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della disciplina relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Di conseguenza, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2015.
  Segnala altresì come la citata direttiva MiFID II, al considerando 87, rileva come gli investimenti che riguardano contratti assicurativi siano spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla stessa direttiva o in sostituzione degli stessi. Pertanto la normativa che disciplina le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione dovrebbe garantire un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi che rispondono a esigenze simili degli investitori. Le rispettive Autorità di vigilanza, EIOPA ed ESMA, dovrebbero collaborare ai fini del conseguimento della massima coerenza possibile nelle norme di comportamento per tali prodotti di investimento.
  Al riguardo ritiene opportuno rammentare in questa sede che oltre ai professionisti citati, nel settore finanziario operano anche gli operatori del settore bancario e quelli del settore assicurativo.
  Tra gli operatori del settore bancario segnala gli intermediari finanziari, vale a dire soggetti, diversi dalle banche, che esercitano nei confronti del pubblico, in via professionale, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; gli agenti in attività finanziaria, vale a dire i soggetti (persona fisica o giuridica) che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane; i mediatori creditizi, cioè i soggetti (non persona fisica) che mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
  Segnala che i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, i quali devono obbligatoriamente iscriversi in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sono: A – agenti (compatibile con l'attività di agente in attività finanziaria e incompatibile con l'attività di mediazione creditizia); B – broker (compatibile con l'attività di mediatore creditizio e incompatibile con l'attività di agenzia in attività finanziaria); C – produttori diretti di imprese di assicurazione (incompatibile con l'attività di consulente finanziario); D – banche, intermediari finanziari ex articolo 107 del TUB, SIM e Bancoposta; E – collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari (incompatibile con l'attività di consulente finanziario).
  Anche al fine di dare compiuta attuazione alla direttiva richiamata, ritiene sia pertanto opportuno ridefinire il quadro di tutti gli operatori del settore, facendo chiarezza sulle rispettive competenze e sulle eventuali compatibilità tra le diverse categorie.
  Passando al contenuto della proposta di legge, la quale si compone di un unico articolo, suddiviso in 9 commi, illustra il comma 1, il quale dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (come disciplinato dal comma 3) è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro). La disposizione precisa che la tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Pag. 22CONSOB all'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
  Tale Organismo opera sotto la vigilanza della CONSOB nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento.
  Segnala come il predetto Organismo risulterebbe analogo a quello previsto per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), in quanto si occuperebbe di più di una figura professionale e assumerebbe anche le funzioni di vigilanza (essendo a sua volta vigilato dall'Autorità di vigilanza di settore).
  È previsto inoltre che i riferimenti all'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6 (relativo ai consulenti finanziari), 31, comma 7 (relativo ai promotori), 55 e 196 del TUF si intendano sostituiti con il riferimento all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Ricorda che gli articoli 55 e 196 del TUF prevedono i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai promotori finanziari.
  Per quanto riguarda la formulazione della norma, segnala l'opportunità di intervenire mediante una novella delle disposizioni citate del TUF.
  Sono abrogate le disposizioni relative all'Albo dei consulenti finanziari e all'Organismo per la tenuta dello stesso (articolo 18-bis, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF).
  Passa quindi a illustrare il comma 3, in base al quale l'albo unico dei promotori finanziari (di cui al citato articolo 31, comma 4, del TUF) assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni:
   i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
   i consulenti finanziari indipendenti;
   le società di consulenza finanziaria.

  I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-bis, comma 1, e nell'articolo 18-ter, comma 3, del TUF si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.
  Anche in questo caso segnala l'opportunità di intervenire mediante una novella delle disposizioni citate del TUF.
  Il comma 4 dispone che:
   i promotori finanziari (di cui all'articolo 31 del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
   i consulenti finanziari (di cui all'articolo 18-bis del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari indipendenti.

  Rileva come siano conseguentemente modificati i riferimenti interni al TUF.
  Passa quindi a illustrare il comma 5 il quale, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni e dei soggetti coinvolti, prevede che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato.
  A tale riguardo, rileva come il penultimo periodo del comma 5, con una disposizione di non facile lettura, disponga in merito all'attuazione della norma di cui articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 262 del 2005, introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014 in tema di incompatibilità Pag. 23per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico. Tale articolo 29-bis, comma 1, al primo periodo, dispone che i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della CONSOB, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.
  In tale contesto viene previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 29-bis citato, sono emanate le relative disposizioni attuative, in coerenza con il predetto provvedimento.
  Il richiamato quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis dispone che le disposizioni si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con DPCM 29 gennaio 2015 è stato definito tale regime delle incompatibilità.
  Al riguardo segnala l'opportunità di coordinare tale norma con l'intervenuta emanazione del DPCM.
  L'ultimo periodo del comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, il quale stabilisce che, qualora disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
  Il comma 6 dispone che la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della CONSOB, i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con riguardo alle modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni; agli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo; alle attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.
  Con successive delibere la CONSOB stabilisce la data di avvio dell'albo unico dei consulenti finanziari nonché la data di avvio dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
  Illustra quindi il comma 7, in base al quale, con regolamento emanato dalla CONSOB, dovranno essere disciplinati i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB, a partecipazione obbligatoria. Tali meccanismi dovranno assicurare l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela. Non dovranno essere previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  A copertura degli oneri occorrenti per il funzionamento del suddetto organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è previsto che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative (previsto dal comma 1) sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla CONSOB dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede unicamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla CONSOB dai Pag. 24soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) prevede l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento. Gli Stati possono avvalersi di organismi preesistenti. La legge di delegazione europea 2014 (l'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge n. 114 del 2015) dispone l'attuazione di quanto sopra ricordato modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal TUF ed assicurando il coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Osserva dunque come anche tale norma preveda la copertura delle relative spese di funzionamento attraverso le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 8, conseguentemente all'introduzione del meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dal comma 7, e a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento ivi previsto, dispone:
   l'abrogazione dell'articolo 32-ter del TUF, il quale, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie, prevede l'intervento della Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB per le controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio;
   l'inserimento del nuovo meccanismo di risoluzione stragiudiziale, in luogo di quello sopra menzionato e di cui è proposta l'abrogazione, nella disciplina relativa alla mediazione (di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010), la quale prevede l'esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria;
   la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato) a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB, nonché a carico delle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

  Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Auspica quindi che sia possibile giungere in tempi molto rapidi all'approvazione del provvedimento, prima dell'avvio dell'esame presso la Camera del disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Senato. Sottolinea, infatti, come l'assetto di vigilanza sui consulenti finanziari sia oggetto di proroghe da ormai 7 anni e come, in mancanza di un intervento legislativo in materia entro la fine dell'anno in corso, sarebbe necessario disporre un'ulteriore proroga in merito. In tale prospettiva, riterrebbe opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene opportuno prevedere un'ulteriore seduta di esame del provvedimento nella giornata di martedì 10 novembre prossimo, nel corso della quale potrà essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide la proposta di organizzazione dei lavori avanzata dal Presidente, non ritenendo opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti. Pag. 25Reputa, infatti, che non sia consigliabile adottare decisioni affrettate sul tema della vigilanza in materia di consulenza finanziaria e che a tale riguardo non possa essere considerata motivo sufficiente per compiere accelerazioni l'eventuale necessità di disporre ulteriori proroghe dell'attuale assetto di vigilanza in merito. Ricorda in tale contesto come le scelte precipitose adottate in passato sulla disciplina dell'attività degli agenti assicurativi abbiano determinato gravi ripercussioni in tale mercato.

  Michele PELILLO (PD) condivide la proposta di organizzazione dei lavori del Presidente.

   Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 10 novembre prossimo.

Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro.
C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Federico GINATO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di legge C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero, recanti il divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro.
  In particolare, segnala come le proposte di legge C. 3234 e C. 3257, di identico contenuto, siano costituite di due articoli e intendano vietare qualsiasi forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro.
  Al riguardo ritiene vada innanzitutto ricordato che l'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetta «decreto Balduzzi») disciplina attualmente il divieto di pubblicità dei giochi leciti.
  In particolare, il comma 4 del predetto articolo 7 vieta i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, o che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.
  Evidenzia quindi come, ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 7, la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro debba riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.
  Il comma 6 del già citato articolo 7 stabilisce che, in caso di violazione dei suddetti divieti è prevista la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro per il committente del messaggio pubblicitario e per il proprietario del mezzo di comunicazione. Si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi new slot e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Pag. 26
  Il comma 7 dell'articolo 7 chiarisce la decorrenza delle suddette norme, che si applicano dal 1o gennaio 2013.
  In tale contesto normativo, evidenzia come l'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte di legge vieti qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e (per l'esattezza la proposta di legge C. 3257 utilizza la congiunzione «o») di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche o on line.
  In sostanza si intende dunque vietare ogni forma di pubblicità ai giochi con vincite in denaro, estendendo tale divieto anche oltre i mezzi di comunicazione attualmente individuati dal sopra richiamato decreto-legge n. 158 del 2012.
  Il comma 2 conferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria alla violazione del divieto di pubblicità ai giochi. Rispetto alla misura attualmente prevista viene però abbassato il minimo del quantum dovuto: in luogo di una sanzione da 100.000 a 500.000 euro, si propone un minimo di 50.000 euro ed un massimo 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa, analogamente a quanto è previsto dalle norme vigenti.
  Ai sensi del comma 3, i proventi delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 133, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
  Rammenta che tale norma della legge di stabilità 2015 destina annualmente, a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, come definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
  Segnala come le norme dell'articolo 1 di entrambe le proposte di legge non prevedano l'abrogazione della vigente disciplina del decreto-legge n. 158 del 2012 sul divieto di pubblicità e sulle conseguenti sanzioni: rileva pertanto l'opportunità di coordinare le disposizioni con la disciplina vigente, ovvero chiarirne il rispettivo ambito di applicazione.
  L'articolo 2 di entrambe le proposte reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Passando quindi a illustrare la proposta di legge C. 1035, rileva come essa, oltre a vietare qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in danaro, come previsto dalle proposte di legge C. 3234 e C. 3257, stabilisca misure di controllo dell'età del giocatore e affidi ai sindaci la competenza per l'autorizzazione all'esercizio dei giochi, previo parere del questore e fatte salve le competenze previste dagli articoli 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 773 del 1931) in materia di pubblici esercizi e di licenze per i concessionari del gioco.
  In particolare, segnala l'articolo 1 della proposta, il quale intende novellare la disciplina contenuta nell'articolo 7, commi 4 e seguenti, del già ricordato decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto «decreto Balduzzi») in materia di pubblicità del gioco d'azzardo.
  Il comma 1 sostituisce il richiamato comma 7 dell'articolo 4 così vietando qualsiasi forma di propaganda pubblicitaria (dunque non solo quella sui mezzi di comunicazione attualmente elencati dal decreto-legge n. 158 del 2012), diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro.
  Resta ferma la misura della sanzione amministrativa in capo sia al committente del messaggio pubblicitario che al proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio è diffuso (da 100.000 a 500.000 euro). È prevista inoltre la sanzione accessoria della revoca della licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile, ove la violazione sia reiterata più di due volte.Pag. 27
  Al riguardo osserva come tale pena accessoria, in forza del tenore letterale della norma, appaia concretamente applicabile al solo caso di pubblicità effettuata in un pubblico esercizio sottoposto a licenza.
  Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dal 1o gennaio 2014.
  In merito segnala la necessità di aggiornare tale data, ormai trascorsa.
  Il comma 3 intende abrogare i commi 4-bis, 6 e 7 dell'articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 rispettivamente in materia di evidenziazione della percentuale di probabilità di vincita, sanzioni amministrative e decorrenza delle disposizioni.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2 della proposta, il quale reca disposizioni sul divieto di gioco lecito per i minori, chiarendo al comma 1 che per garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l'effettiva età del fruitore.
  Il comma 2 prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti internet che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell'età dell'utente.
  In merito ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 vieta la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni e fissa la misura delle relative sanzioni. In particolare, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni; il titolare deve identificare i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento; per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.
  Inoltre l'articolo 7, comma 8, del sopra richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di 18 anni nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (videolottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
  Illustra quindi l'articolo 3, il quale individua l'autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito nel sindaco del comune competente per territorio.
  In dettaglio, il comma 1 prevede che l'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo Pag. 28parere del questore, ferme restando le norme generali del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) per quanto riguarda le licenze per l'installazione di apparecchi automatici e l'esercizio di scommesse.
  Pertanto viene unificato nel sindaco l'autorità cui compete autorizzare il gioco lecito sul territorio, in luogo di prevedere regimi autorizzatori diversi secondo la tipologia di gioco esercitato.
  L'autorizzazione municipale verrebbe concessa per tre anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza; per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore. Si presume, quindi, che a queste ultime sia garantita un'autorizzazione di durata più lunga.
  Il comma 2 dispone che l'autorizzazione non sia concessa qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, da luoghi di culto, da impianti sportivi, da centri giovanili o da altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette.
  A tale proposito ricorda che l'articolo 7, comma 10, del più volte citato decreto-legge n. 158 del 2012 prevede la pianificazione di una progressiva ricollocazione della rete fisica degli apparecchi da intrattenimento (new slot e videolotteries) anche in funzione della loro distanza da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi. Segnala, inoltre, come sulla vicenda della distanza dei luoghi in cui si esercita il gioco lecito rispetto a luoghi sensibili siano intervenute con provvedimenti legislativi numerose regioni.
  In tale contesto rammenta che il 22 ottobre 2015 la Commissione Finanze e tesoro del Senato ha avviato, in congiunta con la Commissione Sanità, l'esame in sede referente di tre proposte di legge (A.S. 2024, A.S. 2033 e A.S. 2047), aventi contenuto analogo alle proposte di legge in esame.
  In sintesi, osserva come le proposte di legge nn. 2024 e 2033 rechino il divieto di propaganda pubblicitaria (diretta o indiretta), di comunicazioni commerciali, di sponsorizzazione o di promozioni di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro. Il divieto si applica alle reti di raccolta sia fisiche, sia on line.
  La proposta di legge n. 2047 reca una novella al Testo unico dei servizi di media audiovisivi (di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005). Viene inserita una nuova norma nell'articolo 36-bis del predetto Testo unico, dedicato ai principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, che vieta qualsiasi comunicazione commerciale, audiovisiva o radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro e alla partecipazione ad attività di gioco, anche on line, che implichino la vincita di somme in denaro legata al caso.
  Le proposte di legge nn. 2024 e 2033 fissano, altresì, le sanzioni per il mancato rispetto del divieto; la proposta di legge n. 2024 punisce la violazione del divieto con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che ha commissionato la pubblicità, a quello che la effettua e al proprietario del mezzo di diffusione. La proposta di legge n. 2033 prevede la sanzione da euro 20.000 a euro 200.000 per chiunque trasgredisca al divieto.
  Entrambe le proposte di legge nn. 2024 e 2033 destinano i proventi delle sanzioni ad interventi di contrasto alle patologie connesse alla dipendenza dal gioco d'azzardo.
  Sottolinea quindi come l'intervento legislativo sul divieto di pubblicità dei giochi pubblici risulti ormai particolarmente atteso e sia condiviso, oltre che dalla maggior parte dei gruppi politici, anche dallo stesso Governo, secondo quanto emerso nel corso della recente audizione del Sottosegretario Baretta sulle tematiche relative Pag. 29al settore dei giochi. Evidenzia, infatti, come, nel quadro delle misure per contrastare le infiltrazioni nel settore della criminalità organizzata e per disincentivare una diffusione eccessiva dei giochi d'azzardo, il divieto di pubblicità dei giochi stessi costituisca un aspetto importante. Auspica quindi che sia possibile giungere in tempi brevi all'approvazione di tale intervento normativo.

  Walter RIZZETTO (Misto-AL) concorda con le considerazioni espresse dal relatore, rilevando l'esigenza di procedere rapidamente su tale importante materia, definendo un intervento normativo condiviso che risolva le questioni aperte, anche alla luce delle sollecitazioni che pervengono dalla società civile e dal mondo scientifico per quanto riguarda la prevenzione dei fenomeni di dipendenza patologica del gioco d'azzardo e la tutela dei soggetti malati. In tale contesto, sottolinea in particolare l'opportunità delle previsioni, contenute nelle proposte di legge C. 3234 e C. 3257, secondo cui i proventi delle sanzioni erogate nel caso di violazione del divieto di pubblicità dei giochi sono destinate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d'azzardo.

  Matteo MANTERO (M5S) sottolinea la rilevanza delle proposte di legge in esame, evidenziando come il gioco d'azzardo abbia in Italia un impatto sociale devastante, atteso che circa un milione di persone è affetto da patologie legate alla dipendenza da gioco.
  In tale contesto la pubblicità dei giochi ha l'effetto perverso di nascondere agli stessi malati la loro condizione patologica: pertanto l'introduzione del divieto di pubblicità dei giochi costituisce una misura fondamentale, pur rappresentando solo un primo passo su una tematica molto complessa, rispetto alla quale occorrerebbe anche ampliare i poteri dei sindaci relativamente alla localizzazione sul territorio dei punti di gioco. Il divieto di pubblicità appare infatti importante per tutelare le fasce più deboli della popolazione, che spesso risultano anche più esposte al rischio di dipendenze patologiche, rappresentando finalmente un primo passo rispetto all'obiettivo di tutela della salute dei cittadini indicato dall'articolo 32 della Costituzione.
  Auspica quindi che si possa giungere in tempi rapidi all'approvazione dell'intervento legislativo.

  Lorenzo BASSO (PD) ringrazia la Commissione per aver avviato l'esame delle proposte di legge. In tale contesto rileva come la proposta di legge C. 3234, a sua prima firma, e la proposta di legge C. 3257, di identico contenuto, che si concentrano sulla tematica relativa al divieto di pubblicità dei giochi pubblici, siano sottoscritte da un numero di deputati superiore alla metà dei componenti della Camera: auspica pertanto che tale ampia condivisione dell'intervento normativo possa consentirne la rapida approvazione, con il più vasto consenso dei gruppi.

  Federico GINATO (PD), relatore, propone fin d'ora, ai fini dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, di circoscrivere l'intervento normativo al divieto di pubblicità dei giochi.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare come le proposte di legge C. 3234 e C. 3257 si riferiscano solo al divieto di pubblicità dei giochi, mentre la proposta di legge C. 1035 interviene anche su altri aspetti del settore, ritiene che occorra preliminarmente circoscrivere l'ambito dell'intervento legislativo, evidenziando a tal fine come il tema delle competenze degli enti locali in merito all'autorizzazione dei punti di gioco presenti un maggior tasso di complessità, anche in considerazione del fatto che l'attuale quadro normativo in materia non prevede in merito un ruolo pregnante per le autonomie locali. Pur ritenendo che un intervento in tal senso sia condivisibile, evidenzia quindi l'opportunità di concentrarsi sull'introduzione in tempi rapidi del divieto di pubblicità dei giochi, che non avrebbe effetti finanziari, rinviando invece a un intervento Pag. 30più complessivo sulla disciplina dei giochi, il quale si annuncia come imminente, la questione concernente il ruolo degli enti locali nei procedimenti di autorizzazione all'apertura dei punti di gioco, che invece potrebbe avere ricadute sul piano finanziario.

   Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che nel corso della prossima seduta la Commissione potrà decidere in merito all'adozione del testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.20.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Informa quindi che, su richiesta del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione Sottanelli n. 5-06876 è rinviata ad altra seduta.

5-06877 Pesco: Attribuzione di incarichi di dirigenza esterna presso l'Agenzia delle entrate a personale già appartenente alla medesima Agenzia.

  Daniele PESCO (M5S), nell'illustrare la sua interrogazione, ricorda innanzitutto che essa prende l'avvio dalla procedura, assolutamente anomala, con la quale l'Agenzia delle entrate ha nominato una propria dipendente, precedentemente posta in aspettativa, dirigente a tempo determinato.
  Rammenta infatti che, in palese violazione della Costituzione e della normativa in materia di reclutamento di dirigenti pubblici, tali nomine sono state effettuate senza svolgere alcun concorso, utilizzando, in maniera distorta e strumentale la procedura prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 165 del 2001, in materia di assunzione di dirigenti dall'esterno.
  Sottolinea come si tratti di una condotta grave con la quale l'Agenzia, ponendo in essere un comportamento contra legem, ha utilizzato la richiamata normativa in modo distorto, al fine di tutelare preventivamente la posizione di alcuni dipendenti, ponendoli al riparo della pronuncia con la quale la Corte Costituzionale era chiamata a decidere sulla legittimità della normativa relativa alle nomine dirigenziali effettuate dalle Agenzie fiscali.
  Con riferimento alla vicenda, richiamata nell'interrogazione, della nomina a dirigente esterno a tempo determinato della dipendente Emiliana Bandettini, ricorda come essa, oltre ad essere stata arbitrariamente nominata dirigente, sia stata poi preposta a presidente della Commissione dell'Agenzia incaricata di selezionare le POS per l'ufficio ruling, il quale svolge compiti molto delicati relativi ai rapporti tra l'Agenzia e le multinazionali in ambito fiscale.
  In tale contesto ribadisce quindi il suo giudizio fortemente negativo sulle pratiche adottate dall'Agenzia delle entrate nell'affidamento di nomine e incarichi e chiede al Governo di esplicitare quali siano le motivazioni poste alla base di tali scelte e come intenda intervenire per correggere questa situazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Nell'integrare la sua risposta, rileva in Pag. 31primo luogo come essa dia conto della completa legittimità dell'operato dell'Agenzia nell'assegnazione delle nomine e degli incarichi richiamati nell'interrogazione, ai sensi della normativa di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tale ambito, rileva peraltro come la risposta del Governo fornisca valutazioni circa gli aspetti specificamente tecnici e giuridici della vicenda posta dall'interrogazione, senza affrontare le valutazioni propriamente politiche, e pertanto discrezionali, ad essa connesse, in relazione all'opportunità dei comportamenti posti in essere dall'Agenzia.

  Daniele PESCO (M5S) critica in primo luogo il fatto che il Governo giustifichi le scelte dell'Agenzia delle entrate nella materia posta dall'interrogazione sulla base di un'interpretazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 assolutamente distorta, volta ad attribuire impropriamente incarichi di dirigente esterno a persone in realtà già dipendenti dell'Agenzia.
  A tale riguardo sottolinea infatti come la normativa richiamata non ponga alcun dubbio interpretativo circa il fatto che la procedura prevista per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni può essere esperita purché la professionalità necessaria all'Amministrazione non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione stessa, non delimitando tale presupposto all'assenza delle professionalità richieste nei soli ruoli dirigenziali.
  Nel ribadire quindi il giudizio fortemente critico nei confronti dell'operato dell'Agenzia, la quale attua una politica di reclutamento del personale dirigenziale di tipo «familistico», evidenzia come si tratti di un atteggiamento che configura un grave abuso, rispetto al quale il Governo, anziché utilizzare strumentalmente l'interpretazione del citato decreto legislativo n. 165, dovrebbe assumersi la responsabilità di modificare tale disciplina, fugando ogni dubbio in merito ed esplicitando la propria posizione in tema di reclutamento.

5-06878 Pelillo: Applicazione delle detrazioni d'imposta ai fini della tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.

  Michele PELILLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Nell'integrare la sua risposta, rileva inoltre come la tematica posta dall'interrogazione, la quale coinvolge fasce di popolazione svantaggiate, sia certamente rilevante e meritevole di interesse da parte del Governo. Ritiene quindi condivisibili le valutazioni contenute nell'atto di sindacato ispettivo circa la necessità che la normativa in materia di applicazione del regime di tassazione separata nei casi di erogazione di ammortizzatori sociali in deroga risulti effettivamente adeguata allo spirito della norma, ponendosi, quindi, a favore delle fasce di popolazione più disagiate.

  Michele PELILLO (PD), nel ringraziare il Viceministro, prende atto della risposta, la quale fornisce un'esaustiva spiegazione delle motivazioni giuridiche della vicenda richiamata dalla sua interrogazione.
  Ritiene peraltro che tali aspetti di natura giuridica non possano esimere il Governo dall'intervenire, anche modificando la normativa in materia, a tutela di una platea di cittadini che risulta già fortemente svantaggiata. Rileva infatti come si sia verificato, e rischi di verificarsi nuovamente anche nei prossimi anni, il paradosso per cui la disciplina fiscale relativa alla tassazione separata, originariamente concepita a favore dei contribuenti, penalizzi le fasce sociali più deboli, segnatamente i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, con evidente distorsione rispetto alle intenzioni poste alla base della normativa stessa.

5-06879 Paglia: Numero dei biglietti del «Gratta e vinci» venduti dal 2012 al 2014 e relativo gettito erariale.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

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  Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SEL) considera completa ed esauriente la risposta fornita dal Sottosegretario.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

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