CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2015
522.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.25.

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Nuovo testo C. 3315 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver illustrato i contenuti delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, formula una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 1), di cui illustra il contenuto.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede al relatore se non sia il caso di formulare condizioni in luogo di osservazioni, vista la delicatezza dei temi in discussione che incidono sulle materie di competenza della Commissione.

  Emanuele FIANO (PD) condivide pienamente la formulazione di semplici osservazioni da parte del relatore visto che il provvedimento non reca profili di dubbia costituzionalità.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) ribadisce che la formulazione di condizioni nella proposta di parere renderebbe più stringente la deliberazione di competenza della Commissione.

  Celeste COSTANTINO (SEL) giudica opportuna la formulazione di condizioni, trattandosi di un provvedimento che incide su materia di interesse costituzionale che riguardano la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, insiste nel ritenere opportuno la formulazione di osservazioni e non di condizioni, atteso che il provvedimento non reca norme che contrastano con il dettato costituzionale, presentando semplicemente taluni aspetti migliorabili, che potrebbero essere affrontati in sede referente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.55.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
Nuovo testo C. 3272 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato il 20 aprile 2015 (S. 1880) ed ivi abbinato ad altri progetti di legge (poi assorbiti), è stato trasmesso alla Camera, con modifiche, il 3 agosto 2015. Le Commissioni riunite VII e IX ne hanno avviato l'esame il 16 settembre 2015, deliberando l'abbinamento di altre proposte di legge ed approvando ulteriori modifiche. Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della I Commissione, fa presente che l'articolo 1, novellando l'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005: modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico; modifica la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio che (da triennale) diventa quinquennale; sostituisce, ovunque ricorra – nel solo articolo 45 –, il riferimento al «servizio pubblico generale radiotelevisivo» con quello al «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; introduce disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, relative all'articolazione territoriale di RAI Spa e alle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano. L'articolo 2, come modificato durante l'esame in sede referente, novellando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e l'articolo 4, primo comma, della legge n. 103 del 1975, riforma l'assetto di governance della RAI. In particolare, con Pag. 40riferimento al consiglio di amministrazione: riduce a 7 i membri ed elimina la previsione di nomina da parte dell'assemblea; inserisce fra i requisiti previsti per la nomina l'onorabilità. Inoltre, fermo restando che il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni e che gli stessi sono rieleggibili una sola volta, precisa che il rinnovo dello stesso consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato; prevede che la composizione del Consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi, un adeguato equilibrio fra componenti caratterizzati da professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale nonché l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti. Il medesimo articolo 2 poi prevede alcune cause di incompatibilità con la carica di membro del consiglio di amministrazione, che determinano sia l'ineleggibilità che la decadenza, anche in corso di mandato. Si tratta, in particolare, della carica di presidente della provincia e di sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Tale articolo poi esclude che possano essere nominati membri del consiglio di amministrazione coloro che si trovino: in stato di interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea; in stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società (articoli da 2621 a 2641 del codice civile), salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione (articoli 314- 360 del codice penale), la fede pubblica (articoli 453-498 del codice penale), il patrimonio (articoli 624-649 del codice penale), l'ordine pubblico (articoli 414-421 del codice penale), l'economia pubblica (articoli 499-512 del codice penale), ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo.
  L'articolo 2 conferma poi la procedura vigente relativa alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, stabilendo altresì, a livello legislativo, che, previa delibera autorizzativa dell'Assemblea, il medesimo consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno; modifica le modalità di designazione dei membri del consiglio di amministrazione, stabilendo che due sono eletti dalla Camera e due dal Senato, in entrambi i casi con voto limitato a uno; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministro dell'economia e delle finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. Rileva che, con riguardo ai compensi, l'articolo 2 prevede che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il «tetto» retributivo di 240 mila euro. Peraltro, all'amministratore delegato sembrerebbe comunque applicabile la disciplina speciale vigente per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Con riferimento alla Commissione parlamentare di vigilanza, l'articolo 2 fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico e dispone che il consiglio di amministrazione della RAI riferisce ogni 6 mesi, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco Pag. 41degli ospiti partecipanti alle trasmissioni. Invece, alla Commissione non spetta più individuare la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, l'articolo 2 prevede che la RAI deve adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni in materia di governance entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione e successivamente approvate dall'assemblea straordinaria della RAI. La medesima procedura, dunque, si intenderebbe applicabile anche a regime per l'approvazione dello statuto o di sue variazioni. Infine l'articolo 2, ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile.
  L'articolo 3, come modificato durante l'esame in sede referente, riguarda le attività gestionali della RAI. A tal fine, aggiunge nuovi articoli dopo l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005. In particolare, l'articolo 49-ter prevede una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. Per un verso, riproduce sostanzialmente la disciplina contenuta nell'articolo 19, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI, nonché dalle società interamente partecipate dalla stessa RAI. Per altro verso, la nuova disposizione estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate riguardanti la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive. Inoltre, stabilisce che gli stessi contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto. Infine, introduce una deroga finalizzata ad escludere, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal decreto legislativo n. 163 del 2006. Osserva, quindi, che l'articolo 4 dispone, anzitutto, l'abrogazione di disposizioni superate dalle nuove previsioni. Inoltre, delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto legislativo n. 177 del 2005. L'articolo 5, come modificato durante l'esame in sede referente, prevede che le nuove disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Dispone, altresì, che, in caso di dimissioni o impedimento permanente, ovvero di revoca del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, fino al primo rinnovo dello stesso consiglio di amministrazione si applicano le previsioni dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge. Inoltre, sempre fino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge, il direttore generale, oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto, esercita anche le funzioni e le responsabilità attribuite all'amministratore delegato. Con riguardo alla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il testo reca previsioni solo con riferimento a tale fase di prima applicazione, confermando esplicitamente tale facoltà attualmente attribuita al direttore generale. Si valuti al riguardo l'opportunità di chiarire se tale facoltà riguardi anche la figura dell'amministratore delegato. Quanto al rispetto Pag. 42delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva che l'ordinamento della comunicazione rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali allo Stato è riservata la definizione di principi fondamentali e alle regioni la normativa di dettaglio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Francesco SANNA (PD) ritiene che sarebbe auspicabile che i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti non possano in alcun modo diventare membri del consiglio di amministrazione della RAI. Per tale ragione suggerisce che sarebbe preferibile affrontare la questione in termini di ineleggibilità piuttosto che di incompatibilità. Sulla questione, tuttavia, si potrebbe tornare per un'ulteriore riflessione anche durante l'esame in Assemblea, senza necessariamente prevedere ora una riformulazione dalla proposta di parere.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che per i membri del consiglio di amministrazione della RAI non vi è l'incertezza dell'elezione, come per i parlamentari, e per questa ragione è più corretto fare riferimento all'istituto dell'incompatibilità.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, concorda con quanto precisato dal presidente anche in considerazione del fatto che per la carica di membro del consiglio di amministrazione della RAI non vi è una presentazione di candidature.

  Mara MUCCI (Misto-AL) concorda con le considerazioni del deputato Sanna.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ribadisce che il concetto di eleggibilità non può essere riferito alle cariche di un'azienda come la RAI.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2015, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 210.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), sottolineando che il provvedimento non reca elementi di novità rispetto agli analoghi decreti, già esaminati dalla Commissione, relativi agli anni precedenti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4) da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Cozzolino.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE osserva che i rilievi critici formulati nella proposta di parere alternativo presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle riproducono le stesse considerazioni svolte in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto di riparto dei contributi in favore degli enti vigilati dal Ministero dell'interno. Poiché si tratta di tematiche alle quali era stata già fornita adeguata spiegazione, invita i proponenti a riflettere sull'opportunità di mantenere la proposta di parere alternativa.

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  Emanuele COZZOLINO (M5S) ribadisce la posizione contraria del proprio gruppo allo schema di decreto in esame.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, rileva che la proposta di parere, riferendosi allo schema di decreto, non deve entrare nel merito dell'entità dei contributi erogati, né in quello relativo all'opportunità di tale contributo, che è previsto dalla legge.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che gli spunti critici presenti nella proposta di parere alternativo potrebbero rappresentare un contributo utile in vista del dibattito sulla legge di stabilità.

  Mara MUCCI (Misto-AL) si dichiara stupita dell'ammontare dei contributi erogati in forza del provvedimento in titolo, tanto più alla luce dell'esame dei rendiconti presentati dalle associazioni beneficiarie.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che verrà posta per prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di approvazione, la proposta alternativa del deputato Cozzolino si intenderà preclusa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

  Francesco SANNA (PD) si chiede quali siano i motivi di novità introdotti dalla proposta di legge in esame rispetto agli interventi legislativi che si sono succeduti negli ultimi tempi e che hanno condotto a significativi risparmi di spesa.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) osserva che la proposta di legge in esame intende ulteriormente incidere sull'utilizzo delle autovetture da parte delle pubbliche amministrazioni, pratica che, a suo avviso, soprattutto per quanto concerne le auto di rappresentanza, ha assunto una dimensione esagerata. Ritiene quindi opportuno proseguire l’iter di esame con l'approfondimento di tutti gli aspetti della materia, preannunciando che il suo gruppo è disponibile al confronto con gli altri schieramenti, anche per ampliare la disciplina normativa ad aspetti attualmente non regolamentati. Si riferisce, ad esempio, alla questione dell'acquisto in leasing delle autovetture, che, a suo avviso, non determina alcun risparmio di costi e andrebbe adeguatamente affrontata.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.15.

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Disposizioni in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province interamente montane e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.
C. 1268 De Menech e C. 3096 De Menech.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare C. 3096, consta di un articolo unico, con il quale si intende innovare la disciplina delle c.d. province montane, riscrivendo il comma 57 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, di riforma degli enti locali.
  Tale legge, nel ridefinire profondamente il sistema delle province, ha riconosciuto la specificità delle province montane, intendendosi per tali le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri (articolo 1, comma 3). Inoltre, la legge n. 56 del 2014, all'articolo 1, comma 52, prevede che anche le regioni, nelle materie di propria competenza, riconoscano a tali province forme particolari di autonomia. Un'ulteriore disposizione attribuisce a tali province la facoltà di prevedere nei rispettivi statuti, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 57).
  Al riguardo, ricorda che la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Per quanto riguarda il riordino delle province, è previsto un nuovo assetto ordinamentale, analogo a quello della città metropolitana. Punto qualificante del nuovo ordinamento inoltre è la ridefinizione delle funzioni a queste spettanti. In particolare, l'impianto riformatore distingue tra funzioni fondamentali, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore. In particolare, la legge n. 56 del 2014 attribuisce alle province montane funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province (articolo 1, comma 86), riguardanti: la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; la cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni.
  La proposta di legge interviene proprio su questa ultima disposizione, arricchendola di ulteriori contenuti. Essa conferma che gli statuti delle province montane, come già sancito dal testo vigente del comma 57, possono prevede la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, specificando che tale possibilità è finalizzata alla riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonché per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata individuano ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri.
  Il provvedimento poi conferma che gli statuti possono istituire organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specificando che all'interno degli organismi le cariche sono esercitate a titolo gratuito.
  Si prevede poi che, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, gli statuti che istituiscono le zone omogenee possono prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a Pag. 45suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale.
  Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al quadro normativo vigente sulle province, previsto dalla cosiddetta legge Delrio, che ha trasformato gli organi provinciali in organi elettivi di secondo grado senza alcuna eccezione, dettandone il relativo sistema elettorale. Invero, la legge riconosce anche la facoltà di prevedere nei nuovi statuti l'elezione diretta a suffragio universale, ma solo per gli organi delle città metropolitane, ossia il sindaco ed il consiglio metropolitano. Per tali organi non è peraltro sufficiente la previsione statutaria, ma è altresì necessaria l'articolazione del comune capoluogo in più comuni, secondo una complessa procedura.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  Occorre infine valutare che il disegno di legge di riforma costituzionale, recentemente approvato dal Senato e ora nuovamente all'esame della Camera, sopprime, all'articolo 114 della Costituzione, il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica, eliminando conseguentemente il termine province da tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie. La proposta di legge in esame, che introduce una disciplina specifica per le province montane, prevedendo altresì l'elezione diretta a suffragio universale dei relativi organi, deve dunque essere valutata alla luce dell'evoluzione del quadro costituzionale.
  Anche la proposta di legge C. 1268 intende introdurre una nuova disciplina delle province montane, ripristinando l'elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle province interamente montane situate nelle regioni a statuto ordinario, da individuare mediante specifico decreto del Presidente del Consiglio. Tuttavia, la proposta è stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'assetto delle province (legge n. 56 del 2014) e le ulteriori disposizioni da essa previste risultano pertanto superate alla luce del nuovo quadro ordinamentale.

  Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare una pausa di riflessione sul provvedimento in esame, tenuto conto che, come rilevato dalla relatrice, la materia oggetto della proposta di legge andrebbe considerata alla luce dell'evoluzione del quadro costituzionale. Ricorda, infatti, che il disegno di legge di riforma costituzionale, recentemente approvato dal Senato e ora nuovamente all'esame della Camera, sopprime dalla Carta costituzionale il riferimento alle province, prendendo una direzione opposta a quella definita dal presente provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre. Ritiene pertanto che la richiesta avanzata dal deputato Fiano debba essere valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce delle decisioni che, con riguardo al medesimo provvedimento, potranno essere eventualmente assunte in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi in relazione alla programmazione dei lavori dell'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.
C. 1435 Gregorio Fontana.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marco DI MAIO (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 1435, composta di un solo articolo, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona. Il territorio del comune di Torre Pallavicina (BG) è di 10,2 Kmq e si trova ad un'altitudine di 95 metri sopra il livello del mare. La popolazione residente è di 1114 abitanti. Il territorio del comune di Soncino (CR) è di 45,32 Kmq. La popolazione residente è di 7699 abitanti (dati Censimento ISTAT 2011).
  L'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata. L'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che l'iniziativa dei comuni è assunta dal Consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta. Il comma 4 del medesimo articolo 21 dispone che le regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali.
  Per la Regione Lombardia, la procedura di applicazione del primo comma dell'articolo 133 è regolata attualmente dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, il testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali, che ha abrogato la legge regionale 24 maggio 1993, n. 15 recante norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province. In base a tale normativa, le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
  Nel caso oggetto della proposta di legge in esame, l’iter procedurale previsto dalla Costituzione è stato rispettato. Il Consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il Consiglio comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi provinciali. La Giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale. Infine, il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei Consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che il comma 1 della proposta di legge dispone il mutamento dei confini dei comuni secondo quanto previsto dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge, che indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento dal comune di Soncino al comune di Torre Pallavicina.
  Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali. Ai sensi del comma 3, qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti. L'allegato 1, infine, è costituito da quattro tavole che riportano la planimetria dei confini tra i due comuni allo stato attuale e a quello conseguente alla modifica prevista della proposta di legge. Rileva che la proposta di legge in esame riproduce esattamente Pag. 47il testo di una proposta di legge presentata alla Camera nella XVI legislatura – C. 1320 – ed esaminata in sede referente dalla I Commissione Affari costituzionali, che vi ha apportato alcune modifiche: in particolare, è stato sostituito il comma 1 e la planimetria allegata. Inoltre, a seguito del parere della Commissione bilancio, è stata introdotta al comma 3 una clausola di neutralità finanziaria. Nella seduta del 31 maggio 2011, la Commissione ha votato il mandato al relatore per riferire sul provvedimento in senso favorevole all'Assemblea, che tuttavia non ne ha iniziato l'esame.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia trattata, ai sensi del citato articolo 133, primo comma, della Costituzione – che fa riferimento a «leggi della Repubblica»- rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.
  Ricorda, infine, che il disegno di legge di riforma costituzionale, in corso di esame parlamentare, prevede l'abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, in conseguenza della soppressione del riferimento alle province nel testo costituzionale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 15 ottobre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

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