CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2015
518.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 207).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite I e IV,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto del Governo n. 207);
   premesso che:
    lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione della legge n. 2 del 2015, che ha novellato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), prevedendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, si debba non più «rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento» (ossia nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), bensì «rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento»;
    la medesima legge n. 2 del 2015 ha previsto che con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 siano apportate al citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge e siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    rilevato che la non applicazione dei nuovi parametri fisici alle procedure per il reclutamento del personale militare destinato ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori (di cui all'articolo 2, comma 2) non è espressamente prevista dalla legge n. 2 del 2015 e preso atto che il Governo, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, chiarisce che tale esclusione nasce dalla necessità «di assicurare anche in tale settore uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2 del 2015»;
    osservato che nella tabella allegata allo schema di regolamento si fa riferimento alla «costituzione corporea», mentre nell'articolato dello schema (come nella legge n. 2) si parla di «composizione corporea»,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di approfondire ulteriormente i profili di cui alla quarta premessa.

Pag. 9

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 207).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I e IV,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto del Governo n. 207);
   premesso che:
    lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione della legge n. 2 del 2015, che ha novellato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), prevedendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, si debba non più «rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento» (ossia nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), bensì «rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento»;
    la medesima legge n. 2 del 2015 ha previsto che con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 siano apportate al citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge e siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    rilevato che la non applicazione dei nuovi parametri fisici alle procedure per il reclutamento del personale militare destinato ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori (di cui all'articolo 2, comma 2) non è espressamente prevista dalla legge n. 2 del 2015 e preso atto che il Governo, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, chiarisce che tale esclusione nasce dalla necessità «di assicurare anche in tale settore uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2 del 2015»;
    osservato che nella tabella allegata allo schema di regolamento si fa riferimento alla «costituzione corporea», mentre nell'articolato dello schema (come nella legge n. 2) si parla di «composizione corporea»,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di approfondire ulteriormente i profili di cui alla quarta premessa, con particolare riferimento alla massa metabolicamente attiva.