CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 ottobre 2015
514.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 35

INTERROGAZIONI

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

5-06433 Cariello: Ritardo nell'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse dell'8 per mille dell'IRPEF 2014 devolute alla diretta gestione statale.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Francesco CARIELLO (M5S), prende atto delle informazione fornite dalla rappresentante del Governo, che aveva peraltro già assunto in via informale. Chiede quindi che si provveda quanto prima alla predisposizione del decreto di riparto delle risorse dell'8 per mille IRPEF relative all'annualità 2014 e alla sua trasmissione alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere, al fine di consentire di verificare quali siano le risorse disponibili e a quali interventi si intenda effettivamente destinarle.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 9 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente, reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di cittadinanza, evidenzia che il testo in esame introduce nuove disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia [comma 1, lettere a), b) e c)] o che vi abbiano fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età [comma 1, lettera d)] nonché in materia di acquisto della cittadinanza per concessione [comma 1, lettera e)]. Nel rilevare che nel nostro ordinamento il godimento di prestazioni di natura sociale ed assistenziale non appare condizionato dalla cittadinanza, ma è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale, reputa comunque utile acquisire elementi volti ad escludere eventuali effetti finanziari, anche di natura indiretta, che un potenziale incremento del volume delle naturalizzazioni potrebbe determinare per effetto della nuova disciplina.
  Rileva altresì che la norma esclude dal pagamento del contributo di 200 euro dovuto, in base alla normativa vigente, nei procedimenti afferenti la cittadinanza – oltre che per talune fattispecie procedurali introdotte dal provvedimento in esame [comma 1, lettera b), capoverso 2-ter e comma 1, lettera d), capoverso 2-ter] – anche per quella disciplinata dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, Pag. 36relativa alla dichiarazione di volontà che lo straniero nato in Italia è tenuto a rendere dopo aver compiuto la maggiore età ai fini dell'acquisto della cittadinanza. A quest'ultimo riguardo ritiene opportuno acquisire elementi che consentano una stima degli effetti di minor gettito determinati dalla disposizione. Come già evidenziato, infatti, una quota del gettito dei contributi è attualmente destinata a copertura degli oneri istruttori che continueranno ad essere sostenuti dalle strutture amministrative competenti.
  Ritiene opportuno, infine, acquisire una valutazione del Governo volta a verificare l'assenza di oneri prevista dalla disposizione [comma 1, lettera h), capoverso «Art. 23-ter»] in base alla quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovono a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 23-ter» prevede che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, «senza oneri aggiuntivi», a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini. In proposito, rileva che, secondo la vigente prassi contabile, sarebbe opportuno sostituire la locuzione: «senza oneri aggiuntivi» con la seguente: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni poste dal relatore nel corso del prosieguo dell'esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione.
Atto n. 203.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense e che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, redatta dal Ministero della giustizia.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, atteso che lo svolgimento degli adempimenti previsti dal provvedimento in esame è a carico dei Consigli circondariali dell'Ordine degli avvocati, ordine che non rientra nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Segnala peraltro che il provvedimento, potendo comportare la cancellazione di taluni iscritti dall'albo, appare suscettibile di influire sulla platea dei contribuenti e dei beneficiari della Cassa di previdenza forense, la quale rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Sul punto ritiene utile acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, sostituendola con la seguente: Pag. 37«Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'eventuale cancellazione di taluni iscritti dall'albo degli avvocati a seguito dell'attuazione del provvedimento in oggetto, riguarderà un numero molto limitato di soggetti e pertanto non è suscettibile di determinare né effetti finanziari negativi a carico della Cassa forense né indirettamente a carico della finanza pubblica. Concorda inoltre sull'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria nei termini proposti dal relatore.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione (atto n. 203);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'eventuale cancellazione di taluni iscritti dall'albo degli avvocati a seguito dell'attuazione del provvedimento in oggetto, riguarderà un numero molto limitato di soggetti e pertanto non è suscettibile di determinare né effetti finanziari negativi a carico della Cassa forense né indirettamente a carico della finanza pubblica;
   la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5 deve essere riformulata in maniera conforme alla prassi vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Atto n. 202.
(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Al riguardo, osserva preliminarmente che l'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009 ha autorizzato, per le finalità in esame, una spesa complessiva ai 4.110.000 euro annui, che si configura quale limite massimo. Tale limite viene espressamente richiamato dall'articolo 36 Pag. 38dello schema di regolamento in esame. Lo schema, pertanto, individua i fabbisogni di spesa all'interno del predetto limite. Tanto premesso, osserva che la relazione tecnica non reca una stima di tutti gli oneri derivanti dal provvedimento, pur evidenziando che i fabbisogni non stimati rientrano comunque nell'ambito dello stanziamento di cui al citato articolo 32, comma 1. Nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in ordine alle voci di spesa non quantificate, rinvia alle considerazioni formulate con riferimento alle norme contenute nel provvedimento.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti organizzazione e funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, preso atto delle cifre indicate dalla relazione tecnica circa le spese già effettuate negli anni pregressi, rileva che gli oneri a regime per il mantenimento del sistema Banca dati/Laboratorio centrale sono stimati dalla relazione tecnica in un valore che va da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 15 per cento dell'onere di acquisto dei beni di volta in volta indicati. La relazione tecnica, tuttavia, non esplicita i criteri di stima sottostanti tali percentuali di calcolo. Appaiono quindi necessari elementi di valutazione, anche al fine di verificare la prudenzialità di tali parametri adottati. Osserva, fra l'altro, che la percentuale più ridotta (3 per cento) è stata individuata per la spesa di importo più rilevante.
  Per quanto concerne le spese sostenute per lo sviluppo delle misure di sicurezza per la Banca dati, la relazione tecnica afferma che «sono stati sostenuti oneri per circa 200.000 euro» mentre la tabella riguardante l'articolo 3 fa riferimento a «costi stimati per le misure di sicurezza». Ritiene opportuno chiarire se, come sembrerebbe potersi desumere dalla relazione tecnica, l'onere di 200.000 euro sia già stato sostenuto e, quindi, quello da sostenere ammonti soltanto a una percentuale del totale (ovvero a 30.000 euro, come indicato dalla medesima tabella). Considerazioni analoghe riguardano le spese di sicurezza (20.206,5 euro) indicate con riferimento all'articolo 4. In merito alle predette spese di sicurezza rinvia anche alle considerazioni riferite ai successivi articoli da 11 a 18.
  In merito agli articoli 5 e 6, in materia di acquisizione del campione biologico, osserva che la relazione tecnica formula un'ipotesi di spesa annua per la manutenzione dei kit salivari previsti ai sensi dell'articolo 6, ma non per quelli acquistati ai sensi dell'articolo 5. Considera, pertanto, opportuno che siano chiarite le ipotesi sottostanti i due diversi criteri adottati, fornendo comunque una stima degli oneri anche con riferimento alla ricostituzione della scorta dei kit salivari acquistati per le finalità previste dall'articolo 5. Con riguardo al medesimo articolo, rileva che la relazione tecnica non formula specifiche ipotesi di spesa riferite alle esigenze connesse alle attività di formazione nonostante la disposizione contenuta nell'articolo 5, in base alla quale i prelievi di campione biologico saranno effettuati da personale delle forze di polizia penitenziaria specificamente formato e addestrato. Premesso che tale procedura è espressamente prevista dalla legge n. 85 del 2009, ritiene opportuno che sia chiarito a valere su quali risorse sia prevista l'attività di formazione necessaria per le finalità in questione.
  Riguardo agli articoli da 7 a 10, che recano norme sull'alimentazione e sulla consultazione della Banca dati, osserva che non appare evidente se tra i costi da sostenere a regime debba essere contabilizzata anche la spesa di 15.000 euro per il primo anno e di 3.000 euro per i tre anni successivi (in cicli temporali di 4 anni) relativa alle attività dell'ente Accredia. Tali importi non sembrerebbero infatti inclusi nella tabella riepilogativa dei costi. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento. Rileva inoltre, anche con riferimento alle spese recate dagli articoli in esame, che non sono stati specificati i criteri e i parametri sulla base dei quali è stato ipotizzato un onere di manutenzione a regime in misura percentuale diversa con riferimento alle singole voci di Pag. 39spesa. Anche su tale proposito considera opportuno acquisire ulteriori elementi informativi.
  Per quanto concerne le disposizioni recate dagli articoli da 14 a 18, che, nell'ambito della consultazione della banca dati del DNA, contengono norme in materia di protezione dei dati personali, la relazione tecnica ipotizza che le misure di sicurezza definite possano subire eventuali implementazioni, non quantificabili allo stato attuale, ma che troverebbero copertura nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 3. In proposito, nell'evidenziare che le spese in questione sono configurate dalla relazione tecnica come ipotetiche (si parla di eventuali implementazioni), rileva che la relazione tecnica non reca elementi per verificare che dette spese siano riconducibili all'importo già indicato con riferimento all'articolo 3 (30.000 euro). Ricorda inoltre che anche in riferimento all'articolo 4, non espressamente richiamato dalle norme in esame, la relazione tecnica indica un importo pari a 20.206,5 euro per spese di sicurezza. In ordine a quanto evidenziato e all'effettiva riconducibilità delle spese in questione agli importi indicati, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo. Quanto all'importo di 244.000 euro per l'acquisto di apparecchiature idonee allo scambio di dati in sicurezza, che secondo la relazione tecnica graverà sul capitolo 7456/5, considera utile un chiarimento in merito alla modulazione temporale di tale onere e riguardo all'effettiva disponibilità delle somme in questione sul capitolo indicato.
  In merito agli articoli da 19 a 25, che recano norme sulle tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e dei tempi di conservazione dei medesimi campioni, osserva che non appaiono evidenti i motivi che hanno indotto a non determinare un onere a regime per l'acquisto di kit di tipizzazione dei campioni biologici in sostituzione di quelli utilizzati. Per quanto concerne l'affermazione della relazione tecnica secondo la quale a regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio (costi, allo stato, non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, non sono forniti elementi volti a stimare, sia pur in linea di massima, tali eventuali spese. In ordine ai profili richiamati ritiene necessario acquisire una valutazione del Governo.
  Riguardo agli articoli 26 e 27, sulle attribuzioni del responsabile della Banca dati e del laboratorio centrale, osserva che le norme si limitano a stabilire le funzioni riferite a soggetti e strutture tecniche già previste in forza della legislazione vigente. In proposito non ha osservazioni di formulare nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che le predette funzioni possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili.
  Riguardo all'articolo 28, che disciplina i poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, rileva preliminarmente che eventuali oneri recati dall'articolo in esame non sembrerebbero poter trovare copertura nell'ambito delle risorse richiamate ai sensi dell'articolo 36, che fa riferimento «all'istituzione e funzionamento della Banca dati e del laboratorio centrale» e non considera il Comitato per la biosicurezza (CNBBSV). Tale impostazione sembra fatta propria anche dalla relazione tecnica che, per finalità di copertura, richiama le risorse recate dal capitolo 179 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, che finanzia sia le spese per il funzionamento del CNBBSV che quelle dell'Osservatorio nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. Tanto premesso, osserva che le norme in esame, nella misura in cui non siano meramente ricognitive della legislazione vigente, stabiliscono compiti e attività ispettive per i quali i richiamati articoli 15 e 16 della legge n. 85 del 2009 non prevedevano oneri in quanto si stabiliva che il CNBBSV dovesse provvedere all'espletamento dei compiti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione al medesimo Comitato. Ritiene che andrebbe quindi acquisita conferma Pag. 40in merito alla sostenibilità delle funzioni indicate nell'ambito degli stanziamenti già esistenti richiamati dalla relazione tecnica.
  Per quanto riguarda gli articoli da 29 a 32, recanti norme sulla cancellazione dei dati e la distruzione dei relativi campioni biologici, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di mere modalità attuative di attività già previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 36, recante la copertura finanziaria, per i profili di quantificazione, rinvia a quanto già osservato con riferimento alle singole norme.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda in primo luogo che le risorse poste a copertura del presente schema di decreto sono quelle previste dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009, recante adesione della Repubblica italiana al cosiddetto Trattato di Prüm, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. In particolare, rammenta che la citata disposizione ha autorizzato una spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011 per l'istituzione e il funzionamento della Banca dati e del Laboratorio centrale, nonché per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, della suddetta legge e per lo scambio informativo dei dati. Osserva, in proposito, che l'importo dello stanziamento a regime – pari, come già evidenziato, a 4.110.000 euro – risulta iscritto, con riferimento al bilancio del triennio 2015-2017, per 1.827.420 euro sul capitolo 2635 del Ministero dell'interno e per 2.282.580 euro sul capitolo 1752 del Ministero della Giustizia. Ciò premesso, rileva che – anche alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica – il predetto stanziamento appare capiente rispetto agli oneri di mantenimento del sistema Banca dati/Laboratorio centrale da sostenere annualmente a regime, almeno con riferimento alle voci di costo puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, che ammontano in complessivi euro 2.709.061. Con riferimento, invece, alle spese per le quali la relazione stessa evidenzia l'impossibilità di procedere al momento ad una stima puntuale, ritiene opportuno che il Governo confermi che alla copertura delle medesime potrà comunque farsi fronte nell'ambito della citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia e una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (atto n. 202);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   le risorse assegnate per gli anni 2010-2013 (ivi comprese quelle a regime a decorrere dall'anno 2012), già destinate al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, hanno consentito di provvedere agli investimenti necessari per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale, nonché alle attività propedeutiche per l'operatività degli stessi, quali anche l'acquisizione di hardware, software e servizi necessari per la realizzazione delle strutture;Pag. 41
   con riferimento all'articolo 3, relativo alla Banca dati nazionale del DNA, il criterio della stima del valore del 15 per cento a regime per le spese necessarie al mantenimento del sistema Banca dati è stato individuato sulla base delle variazioni e degli aumenti dei costi rilevati per analoghi acquisti effettuati negli anni precedenti;
   le spese relative allo sviluppo delle misure di sicurezza della medesima Banca dati, pari a 200 mila euro, sono oneri già sostenuti e pertanto non stimati;
   con riferimento all'articolo 4, relativo al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, si conferma la congruità delle specifiche percentuali indicate dalla relazione tecnica ai fini del computo della spesa prevista, in ragione annua, per la manutenzione delle dotazioni già esistenti, giacché tali percentuali sono state desunte sulla base di esperienze storiche consolidate e sulla base di dati ed elementi forniti dagli uffici tecnici del Dipartimento della amministrazione penitenziaria;
   con riferimento agli articoli 5 e 6, relativi all'acquisizione del campione biologico, la gamma di spese prevista è contenuta nel solo 15 per cento della spesa già sostenuta nel quadriennio 2010-2013;
   le dotazioni in conto “capitale” degli stanziamenti richiamati dalla relazione tecnica potranno assicurare le disponibilità per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione del laboratorio, dell'arredo e per la agibilità della struttura, anche rispetto ai fabbisogni di spesa eventualmente già previsti;
   i pertinenti capitoli di bilancio recano le necessarie disponibilità rispetto ai fabbisogni di spesa di cui all'articolo 10, che individua i criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA;
   le risorse già previste dalla legislazione vigente sono adeguate alla copertura degli oneri relativi agli articoli da 19 a 25, in materia di tecniche e modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e dei tempi di conservazione dei medesimi campioni;
   gli articoli 26 e 27, in materia di attribuzioni del responsabile della Banca dati e del laboratorio centrale, e gli articoli da 29 a 32, in materia di cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici, non recano ulteriori oneri, in quanto gli stessi sono già previsti come aspetti trattati in altri articoli del regolamento;
   alla copertura delle spese per le quali la relazione tecnica evidenzia l'impossibilità di procedere al momento ad una stima puntuale potrà comunque farsi fronte nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015.
Doc. LVII, n. 3-bis.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pag. 42

  La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Rocco PALESE (FI-PdL), osservando come le audizioni svolte dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato confermino le critiche alla politica del Governo già avanzate dal suo gruppo in occasione dell'esame del Documento di economia e finanza 2015, sottolinea che gli aspetti sui quali si concentrano le criticità, come evidenziato anche dai competenti uffici della Camera e del Senato e dai soggetti auditi, riguardino la veridicità e la sostenibilità delle ipotesi sulle quali si fonda l'impianto della Nota di aggiornamento in esame.
  Esprime innanzitutto perplessità sulle modalità di attuazione della spending review, i cui risultati appaiono ancora incerti e inconsistenti non solo a livello centrale ma anche locale. Un discorso a parte deve essere poi fatto per le province, sulla cui riforma ricorda di essersi espresso negativamente già in occasione della discussione parlamentare del relativo disegno di legge. La mancata realizzazione effettiva di questa riforma, che avrebbe dovuto comportare un risparmio di un miliardo di euro, a suo avviso, rappresenta una frode nei confronti delle istituzioni europee e dei cittadini italiani.
  Aggiunge inoltre che le province, tuttora di fatto esistenti, operano in uno stato di totale illegalità contabile e gestionale, agendo sulla base di bilanci provvisori. Ciò rappresenta un pessimo esempio che lo Stato italiano offre ai propri cittadini, abituandoli a considerare accettabile una simile forma di gestione amministrativa. Lamenta infine l'aumento spropositato delle tasse provinciali, ovvero dell'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli e dell'imposta sulle assicurazioni RC-auto, e l'incertezza in cui si trovano circa 20 mila dipendenti provinciali, anche a causa di carenze della legislazione regionale che avrebbe dovuto ripartire le funzioni precedentemente spettanti alle province. Esprime forti timori sui danni che emergeranno a consuntivo in conseguenza di questa gestione dissennata e che renderanno inutili i sacrifici imposti dalla spending review.
  Accenna quindi all'aumento del debito pubblico, riservandosi di intervenire più approfonditamente su tale tema nel corso del dibattito che si svolgerà in Aula.
  Osserva poi che, nonostante tutti concordino sulla necessità di una maggiore crescita e di un incremento degli investimenti, come si evince anche dalle cifre riportate nella Nota di aggiornamento, in tale documento non vi sia traccia delle problematiche legate all'utilizzo dei fondi strutturali. Al riguardo lamenta ritardi nell'utilizzo delle risorse relative ai fondi strutturali 2014-2020 e evidenzia carenze in relazione all'operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale e all'utilizzo dei Piani di sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca, soprattutto da parte delle regioni del Mezzogiorno.
  Conclude chiedendo maggiore chiarezza al Governo in merito alla situazione delle province, all'utilizzo dei fondi strutturali e alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno.

  Gianni MELILLA (SEL), nel condividere alcune delle criticità segnalate dall'onorevole Palese, preannuncia la presentazione, da parte del gruppo Sinistra Ecologia Libertà, di una relazione di minoranza.

  Vincenzo CASO (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

  Maino MARCHI (PD), nell'auspicare che sulle questioni complessivamente affrontate dalla Nota di aggiornamento 2015 possa avere luogo in Assemblea un ampio ed approfondito dibattito, sottolinea come tale documento sia caratterizzato da un elemento di novità assai rilevante, consistente nel fatto che per la prima volta, Pag. 43rispetto agli anni passati, le stime del PIL contenute nel DEF presentato ad aprile del 2015 vengono ora riviste al rialzo, tanto per il 2015 quanto per il 2016, evidenziando altresì come tali valutazioni siano state validate anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio. A suo giudizio, ciò testimonia la bontà delle politiche intraprese dal Governo a sostegno della ripresa economica nel corso degli ultimi anni. Osserva, inoltre, come per l'anno 2015 il rapporto tra deficit e PIL, nonostante il basso tasso dell'inflazione, viene confermato dalla Nota di aggiornamento ad un valore pari al 2,6 per cento, attestandosi così ad un livello che pone l'Italia tra i Paesi più virtuosi, da questo punto di vista, tra quelli europei. Ritiene, altresì, del tutto condivisibile la proposta del Governo – contenuta nella Relazione presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ed allegata alla presente Nota di aggiornamento – di differire al 2018 il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, pur nel quadro di un percorso di progressivo avvicinamento all'obiettivo programmatico di medio termine, in ciò approfittando appieno dei margini di flessibilità previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio scorso, la quale è stata il frutto anche dell'intensa azione in tale direzione sviluppata dal Governo italiano.
  Fa presente che nella citata Relazione vengono altresì prefigurati taluni degli interventi che saranno realizzati con la manovra di finanza pubblica contenuta nella prossima legge di stabilità, tra i quali ricorda a titolo di esempio quello volto alla eliminazione della tassazione sulla prima casa, fermo rimanendo che il Parlamento potrà indicare ulteriori linee di intervento già con le risoluzioni di approvazione dei documenti in esame.
  Nel ricollegarsi infine alla questione relativa al comparto delle province in precedenza richiamata dal vicepresidente Palese, ricorda come la soppressione di tali enti richieda necessariamente l'approvazione di una legge costituzionale, evidenziando tuttavia come proprio sul fronte più complessivo delle riforme costituzionali attualmente all'esame delle Camere il gruppo parlamentare cui appartiene il collega Palese non sempre abbia fornito il contributo sperato.
  Nel ricordare come nel corso del 2015 siano stati comunque adottati provvedimenti ad hoc in materia di funzioni delle province e di personale impiegato presso di esse, in un'ottica finalizzata ad un processo di sempre maggiore responsabilizzazione delle regioni, ritiene che su tale delicata problematica si dovrà nuovamente intervenire nell'ambito della prossima legge di stabilità.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Tancredi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.
C. 3240 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, esaminando i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia gli elementi di analisi e le richieste di Pag. 44chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, e che la relativa stima appare coerente sulla base dei dati e dei parametri utilizzati dalla stessa relazione tecnica. Rileva altresì che, qualora gli oneri dovessero risultare superiori alle previsioni, troverebbe applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica.
  Riguardo agli incontri operativi da tenere in Italia, la relazione tecnica afferma che non si prevede di ospitare sul territorio italiano personale della Controparte in esecuzione dell'articolo 2 dell'Accordo e che, pertanto, non si è provveduto alla quantificazione delle relative spese di permanenza sul territorio italiano. Inoltre, in caso di richiesta della Controparte di consultazioni da tenersi in Italia, la stessa sarebbe accolta – in deroga al regime di ripartizione delle spese di cui all'articolo 6 dell'Accordo – solo previo rimborso, da parte del Paese richiedente, delle eventuali spese aggiuntive sostenute e, dunque, non comporterebbe oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. In ordine alla compatibilità di tale criterio indicato nella relazione tecnica a quanto espressamente previsto dall'Accordo, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Ritiene altresì che analogo chiarimento andrebbe acquisito con riferimento al complesso delle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, rispetto alle quali la relazione tecnica afferma che le richieste della Controparte saranno accolte solo previo rimborso delle spese da sostenere e, quindi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  Con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo, concernente la cooperazione nell'industria della difesa e nello scambio di armamenti, prende atto delle precisazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, in base alle quali lo svolgimento delle attività previste dal testo e i relativi oneri sono rinviati a futuri accordi tra le Parti mentre le spese per il funzionamento degli organismi previsti dal medesimo articolo sono già state considerate nella relazione tecnica nell'ambito delle stime relative all'articolo 2.2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 671 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015 – reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, ritiene necessario che il Governo assicuri che le citate dotazioni finanziarie, al di là del tenore letterale della disposizione, siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e che la loro eventuale riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni finanziarie.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica, chiarisce che le dotazioni finanziarie cui si riferisce la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009. Assicura, infine, che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare Pag. 45la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni in essa contenuta.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3240 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   sono confermate le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica;
   le dotazioni finanziarie cui si riferisce la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;
   l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni in essa contenuta,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
C. 2711 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in esame dispone la ratifica e l'esecuzione di due Accordi tra Italia e Cipro, il primo relativo alla collaborazione nel campo dell'istruzione, il secondo riguardante il reciproco riconoscimento dei titoli di studio.
  Esaminando sinteticamente i contenuti delle disposizioni degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge, che rileva ai fini della determinazione dell'ammontare annuo degli oneri medesimi. In merito alle indicazioni della relazione tecnica, non ha rilievi da formulare nel presupposto che le spese derivanti dall'Accordo – diverse da quelle di missione che sono configurate come previsioni di spesa – siano effettivamente riconducibili entro il limite massimo di 116.460 euro annui, come indicato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene necessaria una conferma che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica costituiscano limiti inderogabili per l'attuazione dell'Accordo.
  In merito alle spese di missione, rileva che l'articolo 10 dell'Accordo di collaborazione Pag. 46culturale prevede oneri di soggiorno e vitto, oltre a quelli per spese di viaggio, per l'invio di due funzionari dell'area della dirigenza, diversamente da quanto disposto con riferimento agli altri articoli, che prevedono l'invio di esperti, con oneri limitati alle sole spese di viaggio. Su tale aspetto considera opportuno un chiarimento. Inoltre, andrebbe esclusa la corresponsione di diarie, non considerate dalla relazione tecnica. Con riferimento alle altre spese di missione, non formula osservazioni, sulla base delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica riguardo alle modalità di attuazione dell'Accordo e tenuto conto altresì della presenza di apposite clausole di salvaguardia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento – reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità, nonostante il provvedimento in esame sia incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, di posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015 e, conseguentemente, di aggiornare la relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali 2015-2017, giacché gli effetti finanziari degli accordi si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore degli stessi. Su tale aspetto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, ravvisa l'opportunità di indicare che gli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno cadenza annuale e di aggiornare la denominazione del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Con riferimento alle clausole di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 considera necessario che il Governo confermi che l'eventuale attivazione delle medesime non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle missioni e i programmi interessati.
  Infine, con riferimento al comma 3, evidenzia che la denominazione della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato modificato, nella legge di bilancio per il 2015, in «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel confermare le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica, ritiene opportuno, in considerazione della natura della spesa, posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015, aggiornando la relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali 2015-2017.
  Segnala, altresì, l'opportunità di precisare che gli oneri derivanti dall'Accordo di collaborazione culturale, indicati all'articolo 3, comma 1, hanno cadenza annuale, e di aggiornare la denominazione del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Assicura, inoltre, che l'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle missioni e i programmi interessati.
  Evidenzia, infine, che all'articolo 3, comma 3, appare opportuno modificare la denominazione della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria», conformemente alla nuova denominazione risultante dalla legge di bilancio per il 2015.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2711 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, Pag. 47scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   sono confermate le quantificazioni e le ipotesi ad esse sottostanti risultanti dalla relazione tecnica;
   appare opportuno, in considerazione della natura della spesa, posticipare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015, aggiornando la relativa copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali 2015-2017;
   appare opportuno precisare che gli oneri derivanti dall'Accordo di collaborazione culturale, indicati all'articolo 3, comma 1, hanno cadenza annuale, e aggiornare la denominazione del Ministero degli affari esteri in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   l'eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle missioni e i programmi interessati;
   all'articolo 3, comma 3, appare opportuno modificare la denominazione della missione “Istruzione universitaria” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, conformemente alla nuova denominazione risultante dalla legge di bilancio per il 2015,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
   All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: “Istruzione universitaria” con le seguenti: “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 settembre 2015.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che, nella seduta del 10 settembre scorso, la Commissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame, fissando il termine di quindici giorni per la sua trasmissione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica, impegnandosi tuttavia affinché la stessa possa essere predisposta già per la prossima settimana.

  Vincenzo CASO (M5S), nel prendere atto delle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Governo, auspica che la relazione tecnica possa quanto prima essere trasmessa alla Commissione, al fine di consentire il prosieguo dell’iter del provvedimento.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

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