ALLEGATO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. (Atto n. 202).
PARERE APPROVATO
Le Commissioni riunite I e II,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (Atto n. 202);
rilevata l'opportunità di apportare alcune modifiche e integrazioni al provvedimento finalizzate, tra l'altro, a garantire il coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo nelle procedure previste dallo schema di decreto in oggetto;
evidenziata, al riguardo, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: «nei casi di denuncia di scomparsa di una persona formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA e dà contestuale comunicazione al Prefetto competente per il tempestivo e diretto del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988; nonché, all'articolo 9, comma 2, di aggiungere, infine, il seguente periodo: «Dell'esito del raffronto, sentita l'autorità giudiziaria, è data comunicazione al Prefetto competente per il successivo coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;
preso atto delle considerazioni, in merito al provvedimento in esame, svolte dal rappresentante del Governo nella seduta delle Commissioni riunite del 24 settembre 2015;
osservato, al riguardo, che, all'articolo 6, comma 8, al fine di chiarire l'equiparazione del Laboratorio centrale a quello delle Forze di polizia per la determinazione delle modalità di conservazione degli elettroferogrammi, sarebbe opportuno aggiungere dopo le parole «Forze di polizia» le seguenti: «e dal Laboratorio centrale»;
rilevato, altresì, che, all'articolo 13, comma 1, in ragione del riconosciuto ruolo del punto di contatto nazionale nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, sarebbe opportuno sostituire le parole da «La polizia giudiziaria» fino a «attraverso» con le seguenti: «La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite»;
sottolineata l'opportunità, con riferimento all'articolo 7, comma 3, di sostituire le parole: «dell'identificazione della persona scomparsa» con le seguenti: «della riconducibilità dei predetti cadaveri e resti cadaverici a persona scomparsa»,Pag. 10
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo con il seguente: «nei casi di denuncia di scomparsa di una persona formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA e dà contestuale comunicazione al Prefetto competente per il tempestivo e diretto del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;
2) all'articolo 6, comma 8, si valuti l'opportunità dopo le parole: «Forze di polizia» di aggiungere le seguenti: «e dal Laboratorio centrale»;
3) all'articolo 7, comma 3, sia valutata l'opportunità, di sostituire le parole: «dell'identificazione della persona scomparsa» con le seguenti: «della riconducibilità dei predetti cadaveri e resti cadaverici a persona scomparsa»;
4) all'articolo 9, comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere, infine, il seguente periodo: «Dell'esito del raffronto, sentita l'autorità giudiziaria, è data comunicazione al Prefetto competente per il successivo coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;
5) all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da «La polizia giudiziaria» fino a «attraverso» con le seguenti: «La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite.