CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2015
510.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 9 ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esprimere il parere sul testo unificato della proposta di iniziativa popolare A.C. 9 e delle proposte di legge abbinate, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.
  Rileva che il predetto testo unificato, che reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede l'introduzione di nuove forme di attribuzione della cittadinanza in favore di minori stranieri, volte a superare i caratteri di discrezionalità che attualmente connotano la concessione della cittadinanza per cosiddetta «naturalizzazione».
  In particolare, segnala che l'articolo 1, nel recare modifiche alla legge n. 91 del 1992, prevede, alla lettera b) del comma 1, tra i casi di acquisto della cittadinanza italiana, la nascita nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nelle predette ipotesi, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione Pag. 54di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. Qualora non sia stata resa la predetta dichiarazione di volontà, la cittadinanza si acquista su richiesta del diretto interessato all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La lettera c) del medesimo comma 1, dispone inoltre che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, specifici percorsi di istruzione o di formazione professionale, possa acquistare la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà espressa entro il compimento della maggiore età da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la potestà genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Anche in questo caso, qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La lettera e bis) del comma 1, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ove non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana. È stato soppresso il requisito della convivenza, previsto espressamente dal testo vigente dell'articolo 14 da ultimo richiamato. La lettera f) del comma 1, del citato articolo 1, nel novellare l'articolo 23 della legge n. 91 del 1992, dispone che, per le finalità del provvedimento in discussione, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risieda avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo di soggiorno, purché vi abbia seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano, inoltre, la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di aver continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
  Infine sottolinea che l'articolo 2 del testo unificato, al comma 2-bis, nel recare modifiche all'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede che i documenti relativi al soggiorno non debbano essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di provvedimenti inerenti agli atti di stato civile.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul testo unificato in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri della I e della XII Commissione. In particolare, fa presente che entrambe le Commissioni hanno espresso un parere favorevole con osservazioni, delle quali potrà eventualmente tener conto il costituendo Comitato dei nove nel corso dell'esame in Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o aprile scorso, il relatore ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 7.8, 20.3, 21.14, 22.10, 27.2 e 28.2.
  Avverte altresì, che il relatore ha presentato il subemendamento 0.1.3.100 all'emendamento Bindi 1.3, il subemendamento 0.1.4.100.1 all'emendamento Bindi 1.4, il subemendamento 0.1.5.101 all'emendamento Bindi 1.5, nonché i subemendamenti 0.4.1.100.1, 0.4.1.101 e 0.4.1.102 all'emendamento Bindi 4.1 (vedi allegato 1).
  Fa presente, infine, che l'onorevole Berretta ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Bindi.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, ritira gli emendamenti a sua firma 1.29, 5.3 e 5.4. Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione, esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.1, raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.3.100, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.3. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.4.100.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.4. Raccomanda, altresì, l'approvazione dei propri subemendamenti 0.1.5.100 e 0.1.5.101 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 1.5 e Sarti 1.8. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.6.100, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 1.6 e Ferranti 1.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.7, purchè riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 2.1 e Ferranti 2.100, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.10, identico all'emendamento Sarti 3.2.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 3.4 e sul subemendamento Ferranti 0.4.1.100. Raccomanda l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.4.1.100.1, 0.4.1.101, 0.4.1.102 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 4.1. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Bindi 5.1, purchè riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Con riferimento all'articolo 7, preannuncia la presentazione di un emendamento a sua firma volto a modificare, al comma 4, dell'articolo 41-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dal medesimo articolo 7, la copertura finanziaria relativa alle spese di funzionamento del Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro e confisca. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.4, nonché dell'emendamento a sua firma 7.5 come riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 8.10. Sulle Pag. 56restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 8 del provvedimento formula un invito al ritiro.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, il collega Berretta ha ritirato tutti gli emendamenti a sua prima firma riferiti agli articoli da 1 a 8 del provvedimento.
  Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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