ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.
La seduta comincia alle 14.40
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Atto n. 202.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Enzo LATTUCA (PD), relatore per la I Commissione, fa presente che lo schema di regolamento in esame detta misure relative al funzionamento e all'organizzazione della banca dati nazionali del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del DNA, istituiti dalla legge n. 85 del 2009, la legge di ratifica del Trattato di Prüm), con particolare riferimento alle modalità di prelievo del DNA, alla gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili del DNA; disciplina, inoltre, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile e alle competenze tecnico-professionali del personale addetto.
Evidenzia che, come relatore per la I Commissione, illustrerà il quadro normativo di riferimento del provvedimento, mentre il collega relatore per la II Commissione ne illustrerà il contenuto.
Al riguardo, segnala che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 85 del 2009. Ricordo che nella XVI legislatura, con l'approvazione della citata legge n. 85 del 2009, l'Italia ha aderito al Trattato di Prüm, firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, e volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al Pag. 9terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (vale a dire le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.
Il capo II della legge n. 85 del 2009 ha istituito la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), con la finalità di rendere più agevole l'identificazione degli autori di delitti, in particolare permettendo la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato. L'aver creato due strutture presso amministrazioni diverse consente di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, come i R.I.S. di Parma).
L'articolo 7 della legge istitutiva dispone che la banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA: dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, indicati all'articolo 9 della legge; relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, con le modalità disciplinate dall'articolo 10 della legge; di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati. Alla banca dati nazionale è assegnato, inoltre, il compito di raffronto del DNA a fini di identificazione.
L'articolo 8 dispone invece che le funzioni del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono le seguenti: tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti indicati dalla legge; conservazione dei relativi campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.
È inoltre stabilito che le forze di polizia dovranno custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, solo i dati relativi ai profili del DNA, mentre al Ministero della giustizia viene riservata l'estrazione del profilo del DNA, che provvederà successivamente a trasmettere per via informatica alla banca dati nazionale. Il laboratorio centrale svolge le sue funzioni solo con riferimento alle sostanze biologiche prelevate dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Individuati dall'articolo 9 della legge istitutiva. Il prelievo sarà possibile esclusivamente qualora nei confronti dei citati soggetti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (salvo per alcune fattispecie di reato specificamente indicate). L'articolo 12 della legge disciplina il trattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni e, in particolare, stabilisce che i profili ed i relativi campioni non devono contenere le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. L'accesso alle banche dati si configura di secondo livello: la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzate a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Inoltre, si introduce la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni.
L'articolo 13 disciplina, infine, specificamente i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico e vengono posti limiti temporali massimi per la conservazione Pag. 10nella banca dati nazionale del profilo del DNA (quarant'anni) e del campione biologico (venti anni). La legge n. 85 del 2009, all'articolo 15, punisce con la reclusione da uno a tre anni il pubblico ufficiale che usa i dati in modo improprio e affida al Garante per la protezione dei dati personali il controllo sulla banca dati nazionale del DNA.
Il Capo IV della legge n. 85 del 2009 modifica, infine, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, al fine di consentire accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
Il medesimo articolo 16 demanda a un regolamento di delegificazione, sino ad oggi non emanato, la disciplina attuativa della legge. Attraverso tale atto – che doveva essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge – devono essere regolamentati: il funzionamento e l'organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale; le modalità di trattamento, di accesso e di comunicazione dei dati; le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici; i tempi di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici; le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale; le competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale; le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie; le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici.
L'articolo 19 della legge pone inoltre a carico del Governo l'obbligo di inviare periodicamente al Parlamento una relazione sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati nonché sullo stato di attuazione delle norme che li prevedono. In merito si segnala la recente relazione, presentata dal Ministro della giustizia lo scorso 16 settembre (CLXI, n. 3), relativa all'attività nel secondo semestre 2014 e nel primo semestre di questo anno.
Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore per la II Commissione, fa presente, passando al contenuto specifico dello schema, che questo si compone di 36 articoli, ripartiti in otto capi. Il Capo I (articoli 1-2) definisce l'oggetto della regolamentazione e detta le principali definizioni. Quanto a queste ultime, il regolamento riproduce quelle già date dalla legge (in particolare DNA, profilo del DNA, campione biologico, reperto biologico, trattamento, accesso, dati identificativi, tipizzazione) e scioglie alcuni acronimi tecnici; descrive i codici essenziali ai fini dell'identificazione dei campioni e dei reperti e definisce alcune espressioni scientifiche che ricorrono nel testo. Il Consiglio di Stato, nel parere allegato allo schema, evidenzia l'esigenza di definire anche cosa intenda il legislatore con le espressioni «log» e «file di log»; in particolare, suggerisce al Governo di sostituire l'espressione «file di log» con «registro degli accessi e delle operazioni (file di log)».
Il Capo II (articoli 3-10) disciplina invece l'organizzazione e il funzionamento della banca dati del DNA e del laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni e di tipizzazione del DNA, oltre al trattamento e all'accesso ai dati.
In particolare, in base allo schema (articolo 3), la Banca dati nazionale del DNA è collocata presso il Servizio per il sistema informativo interforze della direzione centrale della polizia criminale (Dipartimento di PS), ma i suoi sistemi informatici sono tenuti separati da quelli gestiti dal CED del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il software della banca dati è strutturato dal regolamento in due livelli, il primo destinato alle indagini nazionali e il secondo alla cooperazione internazionale di polizia, con la garanzia di una continuità di funzionamento (sistema secondario remoto), in casi critici.
Il Laboratorio centrale per la banca dati del DNA è istituito, come già previsto dalla legge, presso il DAP – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il laboratorio dovrà essere dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le varie fasi di tipizzazione del DNA, avvalendosi Pag. 11di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro del laboratorio (LIMS), che garantisca la tracciabilità di tutte le operazioni svolte. Anche in relazione al laboratorio, l'accesso al sistema è consentito solo ai soggetti autorizzati, con memoria ventennale, mentre la registrazione delle operazioni svolte dagli autorizzati è conservata per dieci anni (articolo 4). Lo schema di regolamento disciplina quindi (articolo 5) le modalità di acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 85 del 2009.
L'acquisizione del campione biologico negli altri casi previsti dalla legge (ovvero nell'ambito di un'indagine penale e in caso di denuncia di scomparsa) avviene in base all'articolo 6 dello schema di regolamento. In particolare, quando viene presentata denuncia di scomparsa di una persona, il profilo del DNA viene estratto dagli oggetti personali dello scomparso o, se consenzienti, dai suoi consanguinei (con conservazione del loro profilo in un sottoinsieme della banca dati nazionale); in caso di cadaveri non identificati o di reperti biologici rinvenuti nell'ambito di indagini penali, la tipizzazione può essere effettuata dai laboratori delle forze di polizia e dai laboratori delle forze di alta specializzazione (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) che trasmettono i dati alla banca dati nazionale.
L'alimentazione della banca dati avviene dunque da parte del laboratorio centrale e dei laboratori delle forze di polizia, nel rispetto di specifiche cautele (articoli 7 e 8) e seguendo modalità tecniche certificate (articolo 10). Ulteriori cautele presiedono alla consultazione dei dati e al raffronto tra i profili di DNA conservati nella Banca dati nazionale; ogni richiesta di consultazione della banca dati dovrà essere motivata dalle forze di polizia che la presentano, con specifico riferimento al reato per il quale si indaga (articolo 9).
Il regolamento disciplina i presupposti tecnici che consentono di concludere il raffronto tra i profili con una concordanza positiva o con una quasi concordanza (articolo 10).
Il capo III del regolamento (articoli 11-18) disciplina lo scambio di informazioni sui profili del DNA con le autorità straniere nell'ambito dalla cooperazione transfrontaliera. Il punto di contatto nazionale è individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale del Dipartimento di pubblica sicurezza (articolo 11); specifiche credenziali di autorizzazione e autenticazione saranno forniti ai punti di contatto esteri abilitati a consultare, in via informatica, il secondo livello della nostra banca dati nazionale (articolo 12). Parallelamente, la nostra polizia giudiziaria potrà ricercare un profilo del DNA anche in ambito internazionale, consultando le diverse banche dati nazionali attraverso un'applicazione della nostra banca dati (articolo 13). Una specifica sezione di questo capo del regolamento è dedicata alla tutela dei dati personali nell'ambito della cooperazione internazionale (articoli 14-15), prevedendo, in particolare, la cancellazione dei dati ultronei, che non avrebbero dovuto essere trasmessi o rispetto ai quali è scaduto il termine massimo di conservazione (articolo 16); l'adozione di specifiche misure di sicurezza, come la registrazione delle operazioni in appositi file di log (articolo 17); il controllo sulla trasmissione e ricezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione transfrontaliera da parte del Garante, con conservazione per 18 mesi delle risultanze del controllo (articolo 18).
Il Capo IV (articoli 19-25) regolamenta le modalità di estrazione del DNA, le modalità e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA. In particolare, l'estrazione deve avvenire con sistemi quanto più automatizzati, per ridurre al minimo l'errore umano; sono poi disciplinate la quantificazione e l'amplificazione del DNA e i criteri minimi standard per la lettura e l'interpretazione del profilo di DNA (articoli 19-23). Il Consiglio di Stato, nell'allegato parere sullo schema, invita il Governo a chiarire Pag. 12sul piano tecnico-scientifico cosa si intende per «amplificazione del DNA».
Quanto ai tempi di conservazione, il regolamento prevede (articoli 24-25): che i campioni biologici non utilizzati devono essere conservati per 8 anni, per poi essere distrutti; che i profili del DNA ottenuti dalle persone soggette a restrizione della libertà personale (articolo 9 della legge n. 85/2009) sono conservati per 30 anni; il termine è protratto a 40 anni se tali soggetti sono stati condannati e ritenuti recidivi e per i profili di condannati per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o per uno dei gravi delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p., per i quali il legislatore consente una particolare durata delle indagini preliminari.
Il Capo V (articoli 26-27) designa i responsabili della banca dati (Direttore del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento PS) e del laboratorio centrale (Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), anche ai fini del trattamento dei dati in base al Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003). Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.
Il Capo VI (articolo 28) individua i compiti del Comitato di bioetica (CNBBSV, Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita) al quale già la legge n. 85 attribuisce il compito di garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e degli altri laboratori delle forze di polizia che alimentano la banca dati.
Il Capo VII (articoli 29-32) dà attuazione all'articolo 13 della legge n. 85 del 2009, che prevede la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei seguenti casi: assoluzione del soggetto al quale era stato prelevato il DNA in base all'articolo 9 della legge. L'articolo 29 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica demanda ad un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità di cancellazione dei profili e di distruzione dei campioni biologici; identificazione del cadavere e ritrovamento della persona scomparsa. In base all'articolo 30 dello schema il personale del laboratorio, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, procede alla cancellazione e alla distruzione; prelievo eseguito in violazione di legge; la polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, procede alla distruzione (articolo 31); spirare del termine di conservazione. L'articolo 32 precisa che, quando i termini d conservazione del profilo e del campione sono scaduti, automaticamente la Banca dati procede alla cancellazione del dato.
Il Capo VIII (articoli 33-36) detta le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 33 riconosce agli interessati il diritto di chiedere alla Direzione centrale della polizia criminale se nella banca dati del DNA esistano dati personali che lo riguardano; esperiti i necessari accertamenti, la Direzione dovrà rispondere entro 30 giorni. La stessa Direzione può omettere di provvedere alla richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge quando «ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità», dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali» (articolo 10, legge n. 121 del 1981). L'interessato può anche chiedere che del suo esercizio del diritto di accesso alla banca dati sia data evidenza nella banca dati stessa, nei casi in cui i dati debbano essere trasmessi ad autorità estere. I consanguinei che abbiamo consentito al prelievo e alla tipizzazione del DNA per finalità di ricerca di una persona scomparsa possono sempre chiedere ed ottenere la cancellazione dalla banca dati. L'articolo 34 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica demanda a un successivo decreto la determinazione della dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa. L'articolo 35 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i profili del DNA già acquisiti nel corso di Pag. 13procedimenti penali sono inseriti nel primo livello della banca dati nazionale del DNA, se relativi a soggetti rientranti nelle categorie dell'articolo 9 della legge n. 85 del 2009. Nelle more dell'inserimento, che dovrà rispettare alcuni requisiti tecnici, i profili conservati dalle forze di polizia possono essere utilizzati a fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'Analisi di impatto della regolamentazione quantifica in oltre 50.000 i profili del DNA già acquisiti sulla «scena del crimine» o prelevati da indagati; essi sono custoditi presso gli archivi di polizia scientifica istituiti presso i tre Gabinetti di polizia scientifica della Polizia di Stato (Roma, Napoli e Palermo) e i quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) dell'Arma dei Carabinieri (Roma, Parma, Messina, Cagliari).
L'articolo 36 del regolamento contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiede alle Commissioni di valutare in sede di predisposizione del parere relativo allo schema di decreto in oggetto le seguenti ipotesi di modifica: all'articolo 6, comma 8 (numerazione provvisoria dei commi), inserire dopo le parole «Forze di polizia» le seguenti: «e dal Laboratorio centrale», al fine di fugare ogni dubbio in merito alla equiparazione del Laboratorio centrale a quello delle Forze di polizia ai fini della determinazione delle modalità di conservazione degli elettroferogrammi. Il testo finale del comma 8 dell'articolo 6 sarebbe pertanto il seguente: «8. L'elettroferogramma utilizzato da laboratori accreditati diversi da quelli delle Forze di polizia e dal Laboratorio centrale per estrapolare il profilo del DNA viene conservato, a fini di verifica e qualità del dato, agli atti del medesimo laboratorio che ha proceduto alla tipizzazione del profilo del DNA in forma non consultabile con modalità di ricerche automatizzate e trasmesso alla Banca dati in formato elettronico attraverso un'applicazione del medesimo portale ai fini di verifica e qualità del dato riservata ai soli operatori specificatamente abilitati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.».
Inoltre, in ragione del riconosciuto ruolo del punto di contatto nazionale nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, propone una modifica meramente formale dell'articolo 10-quater, comma 1 (ora comma 1, articolo 13) come segue: le parole da «La polizia giudiziaria» fino a «attraverso» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite».
Il testo finale, pertanto, del comma 1 citato, sarebbe il seguente: «La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite un'applicazione del portale della Banca dati, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati in conformità agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della decisione 2008/616/GAI, nonché in base ai protocolli e ai canali di comunicazione internazionali e successive modificazioni.».
Vittorio FERRARESI (M5S), fa presente che il suo gruppo si riserva di trasmettere le proprie osservazioni nel merito del provvedimento in esame.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.