CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2015
493.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 71

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa preliminarmente presente che il decreto-Pag. 72legge 19 giugno 2015, n. 78, reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali, dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e TASI, cui si aggiungonoulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo ed in favore di altre zone colpite da calamità naturali.
  Segnala che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dal Senato, che ha consistentemente ampliato i contenuti del testo iniziale e ne ha terminato l'esame il 28 luglio scorso. Rileva, altresì, come una delle finalità del provvedimento nel suo complesso, la cui adozione è stata peraltro sollecitata da parte degli enti territoriali, sia quella di apprestare una soluzione ad una pluralità di questioni attinenti la realtà dei medesimi enti territoriali che erano rimaste ancora aperte a seguito dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità. Passando quindi ad una illustrazione più puntuale dei contenuti qualificanti del provvedimento, ribadisce come esso intervenga su un ampio e diversificato novero di materie concernenti principalmente gli enti territoriali, ivi compresi gli enti sanitari, recando disposizioni che possono articolarsi secondo i seguenti principali settori.
  In riferimento al patto di stabilità interno, con l'articolo 1 vengono resi meno stringenti gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni per gli anni 2015-2018, concedendo agli stessi maggiori spazi finanziari per circa 100 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di stabilità per il 2015. Tali spazi sono destinati a sostenere spese per eventi calamitosi e interventi di messa in sicurezza (10 milioni), per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio (40 milioni), per l'esercizio della funzione di ente capofila (30 milioni) e per oneri derivanti da alcune tipologie di sentenze passate in giudicato (20 milioni). Vengono inoltre ridotte le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, rapportandole non più all'intero ammontare dello sforamento del patto, bensì ad una quota parziale dello sforamento stesso. Per gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, le sanzioni in questione vengono invece del tutto escluse: in tale caso si fa riferimento alle sanzioni per mancato rispetto del patto per gli anni 2012 e precedenti, stante la finalità di evitare che decurtazioni di risorse relative ad annualità pregresse compromettano per tali enti il risanamento finanziario in corso.
  Con l'articolo 1-bis in materia di patto di stabilità delle regioni, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si è disposto che ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per l'anno 2015 nel calcolo del saldo in termini di competenza non si tiene conto degli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale: ciò per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato soddisfacenti indicatori annuali di tempestività dei pagamenti. È stato altresì previsto, all'articolo 1-ter, in evidente riferimento al completamento del processo di riordino istituzionale in corso, che per l'esercizio 2015 le province e le città metropolitane predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.
  In materia di armonizzazione contabile, vengono introdotte dall'articolo 2 alcune disposizioni volte ad agevolare nei confronti degli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011 con riguardo in primo luogo, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui, il cui termine viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno del 2015. Pertanto gli enti locali che, pur avendo approvato il rendiconto entro il previsto termine del 30 aprile, non abbiano effettuato il riaccertamento suddetto potranno provvedervi entro il nuovo termine. Inoltre, sempre al fine di una maggiore sostenibilità del passaggio al nuovo sistema contabile da parte degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, Pag. 73si prevede che gli stessi – che in virtù di tale partecipazione hanno necessariamente già operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1o gennaio 2015 – possano procedere ad un nuovo riaccertamento. Infine gli enti in questione potranno utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura della parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo derivante dalla nuova disciplina sull'armonizzazione). Nell'articolo in esame è stata altresì inserita presso il Senato una disposizione tesa a consentire l'accesso alle procedure di riequilibrio finanziario per gli enti locali anche a quegli enti che non abbiano presentato nei termini il piano di risanamento.
  Per quanto concerne il Fondo di solidarietà comunale 2015, all'articolo 3 viene disciplinata a decorrere dal 2016 l'erogazione delle anticipazioni annuali in favore dei comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, prevedendosi che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dell'interno disponga il pagamento in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un primo acconto delle risorse del Fondo, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'8 per cento delle risorse di riferimento. Si interviene poi sulla modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire, secondo la disciplina vigente, sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard; viene quindi modificata tale disciplina per l'anno 2015 – in particolare mediante l'introduzione del criterio della «differenza» tra capacità fiscali e fabbisogni standard – allo scopo di realizzare una perequazione più graduale per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard. Rileva, inoltre, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito, al medesimo articolo 3, il comma 4-bis, volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o dicembre 2014, recante la definizione e la ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2014, non utilizzate per tale finalità.
  In tema di personale delle province, di cui agli articoli 4 e 5, si dispone in favore degli enti locali la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previste da una serie di disposizioni vigenti, al fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, conseguente al riordino delle stesse dettato dalla legge n. 56 del 2014, presso regioni ed enti locali, secondo le procedure di mobilità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015. Si stabilisce, inoltre, che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Il transito avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dovendosi comunque garantire il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Con una modifica al comma 7 dell'articolo 1, approvata nel corso dell'esame presso il Senato, si consente alle province e alle città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per il 2014 di stipulare per l'anno in corso contratti a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, e comunque a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente.
  Il provvedimento reca inoltre misure in favore di determinati territori. In particolare, l'articolo 6 attribuisce agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, da restituire in un massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019. L'articolo 7, comma 9-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza il comune di Pag. 74Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere connesse ad Expo 2015.
  Per quanto riguarda i territori del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma medesimo, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Sono, inoltre, dettate misure per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati, si istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma e viene attribuito al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il citato articolo è stato oggetto di numerose integrazioni presso il Senato, volte a prevedere quanto segue: che il termine di inizio dei lavori decorre trascorsi 30 giorni dalla concessione del contributo indipendentemente dal reale avviamento del cantiere; che i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori su immobili privati danneggiati dal sisma in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo; che le chiese e gli edifici dedicati alle attività di religione o di culto sono equiparati ai beni culturali pubblici, ai soli fini delle opere di ricostruzione o riparazione finanziate con risorse pubbliche; che agli Uffici speciali per la ricostruzione è attribuita l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati; infine, che la possibilità per il comune de L'Aquila di prorogare o rinnovare talune tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato viene estesa al 2016 e al 2017.
  Sempre all'articolo 11, con il comma 16-quater introdotto dal Senato, si interviene sul programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sia con riguardo alla figura del commissario straordinario, da nominarsi entro il 30 settembre 2015 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata, sia in ordine al soggetto attuatore per il comprensorio medesimo, disponendosi che esso sia individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia), sia infine procedendosi all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia per coordinare le iniziative e gli interventi relativi al risanamento ambientale e al recupero urbano dell'area.
  All'articolo 13-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, sono altresì dettate misure per Venezia, inserendo anche il Ministro dell'economia e delle finanze nel Comitato che cura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e stabilendo che il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale possono essere riconfermati per non più di due volte, invece che per una sola volta come ora previsto.
  Quanto ai territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 12 prevede, in presenza di determinate caratteristiche degli enti interessati, l'istituzione una «zona franca» ai sensi della disciplina in materia. Le microimprese con sede all'interno della zona franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali, nel periodo di imposta in corso e in quello successivo, finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stata altresì autorizzata, ai sensi dell'articolo 13-bis, la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013.
  All'articolo 13 sono dettate ulteriori disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia, Veneto ed Emilia-Pag. 75Romagna, per le quali inoltre il Senato ha prorogato – con il comma 01 dell'articolo 13 – al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi in questione, attualmente fissato al 31 dicembre 2015.
  Presso il Senato sono state infine inserite, con il comma 1-bis dell'articolo 16, disposizioni relative al sito archeologico di Pompei, con le quali, da un lato, viene fissata in ventiquattro mesi, in luogo dei dodici attualmente previsti, la durata massima degli incarichi di collaborazione che possono essere conferiti ai componenti della segreteria tecnica di progettazione entro il limite di spesa di 900 mila euro annui, dall'altro, si prevede che lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite di spesa di 100 mila euro annui. Infine, con la predetta disposizione si stabilisce che dal 1o gennaio 2016 il direttore generale di progetto e le relative competenze confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di «Soprintendenza Pompei».
  Quanto al tema relativo al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 8 dispone, ai commi da 1 a 9, nuove risorse per il pagamento dei debiti pregressi delle regioni e delle province autonome, stabilendone contestualmente anche le modalità per l'utilizzo. L'incremento è pari a 2 miliardi euro per il 2015 ed è destinato ad una delle tre Sezioni – vale a dire quella destinata al pagamento dei debiti non sanitari delle regioni e province autonome – in cui è articolato il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013. Le risorse stanziate sono concesse a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alle richieste trasmesse entro il termine, stabilito a pena di nullità delle richieste medesime, del 30 giugno 2015. La norma prolunga altresì di un ulteriore anno – dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 – il termine di maturazione dei crediti per l'ammissione al pagamento. L'incremento di 2 miliardi è disposto utilizzando le risorse disponibili sulla base delle somme non erogate all'esito delle richieste di pagamento avanzate dagli enti per il pagamento dei debiti in questione. Vengono altresì introdotte norme per consentire da parte degli enti locali l'utilizzo delle somme già disponibili, ma non utilizzate, per assicurare il pagamento dei debiti medesimi, prevedendosi 850 milioni di euro per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli debiti maturati alla data del 31 dicembre.
  Nel corso dell'esame al Senato sono inoltre intervenute alcune misure finanziarie in favore di alcuni enti territoriali, finanziate a valere sull'importo dei 2 miliardi di euro stanziato dall'articolo 8, con riferimento alla quota delle risorse disponibili in quanto non richieste dalle regioni e province autonome entro il previsto termine del 30 giugno 2015. Si tratta in particolare dei commi da 13-ter a 13-quinquies dell'articolo 8 suddetto, che dispongono in favore della città metropolitana di Milano e delle province, in relazione a specifiche esigenze finanziarie delle stesse, un contributo per l'anno 2015 pari rispettivamente a 50 milioni e a 30 milioni di euro, prevedendo altresì, per il medesimo anno, un ulteriore contributo di 30 milioni di euro alle province e città metropolitane per il sostegno degli alunni con handicap.
  I commi 13-octies e 13-novies dell'articolo 8 attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF. Sempre con riferimento alla Regione Siciliana, inoltre, gli ulteriori commi 13-decies e 13-undecies del medesimo articolo 8 recano disposizioni in tema di assegnazione di gettito IRPEF che fanno riferimento alla disciplina sull'equilibrio finanziario della regione stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Una ultima disposizione a valere sulle suddette risorse concerne la Valle d'Aosta, Pag. 76di cui riduce per circa 60 milioni di euro l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione per il 2015, provvedendo inoltre in ordine al subentro della regione medesima allo Stato – con l'assunzione dei relativi oneri – nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia SpA) a far data dal 1o gennaio 2011, corrispondendo a tal fine alla regione un contributo per il 2015 di circa 120 milioni.
  Con riferimento alle risorse a compensazione dei gettiti IMU e TASI ed alle altre disposizioni finanziarie per gli enti locali, l'articolo 8, commi da 10 a 13, prevede che per l'anno 2015 sia attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. La quota di tale contributo – cosiddetto fondo IMU/TASI, atteso che analoga operazione è stata effettuata per un importo lievemente superiore anche per l'anno 2014 – di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014. Con una modifica introdotta dal Senato al comma 10 dell'articolo 8 si è stabilito che quota parte del suddetto importo, pari a 57,5 milioni di euro, sia ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli. Le somme attribuite agli enti interessati non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Si dispone inoltre l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Nel corso dell'esame al Senato per l'anno 2015, è stato inserito il comma 13-bis dell'articolo 8, con il quale si consente il pagamento, entro il 30 ottobre dello stesso anno, della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
  L'articolo 7 prevede che gli enti locali possano realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui, consentite dalla legge di stabilità 2015 – tra cui, ad esempio, le rinegoziazioni già effettuate relative a passività da emissione di strumenti obbligazionari – anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo per i citati enti di effettuare le relative iscrizioni nel bilanci di previsione. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione possono essere utilizzate dagli enti senza vincoli di destinazione. Si estende poi anche al tributo comunale sui rifiuti e su servizi (TARES) la facoltà per i comuni, ora prevista per la TARI, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la riscossione del tributo medesimo ai soggetti ai quali risultava affidato alla data del 31 dicembre 2013. Viene inoltre differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, superando la scadenza del 30 giugno 2014, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le relative attività. In materia di tassa sui rifiuti, infine, si dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a talune tipologie di crediti risultati inesigibili.
  Tra le varie modifiche intervenute al Senato sul suddetto articolo 7, possono segnalarsi rispettivamente, ai commi 2-bis ed 8-bis, l'intervento sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, con sui si prolunga di un anno il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e vi si includono anche le province e città metropolitane e la previsione che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.
  Con riferimento alle disposizioni finanziarie per le regioni, di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 9, in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri Pag. 77equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica, si riduce da 2.005 a 1.720 milioni di euro, per il solo anno 2015, con un corrispondente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 285 milioni, il concorso di determinate voci alla determinazione degli equilibri che le regioni a statuto ordinario devono conseguire tra le entrate finali e le spese finali, nonché tra le entrate correnti e le spese correnti. Viene altresì consentito che le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato, pari a 802 milioni ai sensi del comma 484 della legge di stabilità 2015, siano utilizzate in riduzione del contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si prevede inoltre che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, possa essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo. Vengono, infine, modificate diverse disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, rinviando dal 2013 al 2017 l'operatività di alcuni meccanismi di finanziamento, con riguardo in particolare al termine di decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nonché alla decorrenza della definizione della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario ed ai termini iniziali relativi alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo.
  Nel corso dell'esame presso il Senato, con l'articolo 1-quater si è disposto che, in relazione alle nuove regole sull'armonizzazione dei bilanci, per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015, che verranno poi reimputate agli esercizi in cui sono esigibili, costituendosi a tal fine il Fondo pluriennale vincolato previsto dalla nuove regole suddette. Inoltre, con l'articolo 1-bis è sta introdotta una norma volta ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica previsto dalla legge di stabilità per il 2015, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.
  Venendo alle disposizioni in materia sanitaria e farmaceutica, gli articoli da 9-bis a 9-octies sono finalizzati a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. I risparmi, come concordato in sede concertativa Stato-regioni, sono pari a 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, e determinano una corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato. La riduzione consegue al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni possono conseguire le economie necessarie anche adottando misure alternative a quelle disposte dagli articoli da 9-bis a 9-sexies, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.
  Le misure in ambito sanitario rafforzano quelle precedentemente introdotte ad opera del decreto legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto spending review) e, per quanto riguarda la farmaceutica, le misure del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), le quali restano ancora efficaci. I risparmi sono ottenuti attraverso misure di razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, di dispositivi medici e di farmaci, nonché attraverso la riduzione delle prestazioni inappropriate e la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente.
  Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, gli enti del SSN devono rinegoziare i contratti in essere con l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i Pag. 78volumi di acquisto. La misura della riduzione è fissata su base annua al 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere. Anche per i contratti in essere aventi ad oggetto i dispositivi medici è stata prevista una procedura di rinegoziazione. Nel caso dei dispositivi, però, non è fissata una misura di riduzione ma viene introdotto il meccanismo del ripiano in caso di sforamento del tetto di spesa nazionale, riconfermato al 4,4 per cento, o regionale. L'eventuale superamento del tetto è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017.
  Per quanto riguarda il settore farmaceutico, l'AIFA è incaricata di rinegoziare, in riduzione, il prezzo di rimborso dei farmaci a carico del SSN nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, il prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici e il prezzo dei farmaci soggetti a rimborsabilità condizionata. Per quanto riguarda, invece, la riduzione delle prestazioni inappropriate, un decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dovrà individuare le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito. In caso di comportamenti prescrittivi non conformi, si applicano delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici. La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale. Allo stesso tempo, regioni ed enti del SSN sono tenuti a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate.
  In ambito sanitario vengono altresì previste misure inerenti il potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute, l'autorizzazione, per l'anno 2016, di un contributo di circa 33,5 milioni a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, nonché la determinazione a 630 unità della dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 – per consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015.
  L'articolo 10 del provvedimento, in materia di anagrafe della popolazione e carta d'identità elettronica, modificala disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituendosi nel suo ambito un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni e prevedendo che la ANPR renda disponibili i dati ed i servizi per l'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza dei comuni medesimi. Si dispone, inoltre, il superamento del Documento digitale unificato, attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica demandando ad un decreto del Ministro dell'Interno la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, emissione e rilascio della carta di identità medesima, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.
  Con riferimento alle ulteriori disposizioni in materia di personale, segnala che tali misure sono state introdotte durante l'esame presso il Senato. La prima delle suddette misure, di cui all'articolo 4-bis, concerne le agenzie fiscali, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, e prevede che queste possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stessa agenzie possono delegare a funzionari della terza area le Pag. 79funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Un secondo intervento, volto a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impiego previsto inizialmente dal decreto-legge n. 78 del 2009 e da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2015 dal decreto-legge n. 7 del 2015, è contenuto nell'articolo 5-bis, che riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85 in tema di sicurezza e controllo del territorio. Un terzo intervento, previsto dai commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies dell'articolo 7, dispone la soppressione, con effetto dal 1o dicembre 2015, del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, cosiddetto Fondo Gas. Dalla suddetta data, oltre a cessare ogni contribuzione al Fondo Gas e a non venire liquidata alcuna nuova prestazione, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo allo stesso, a carico della quale sono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti.
  Un quarto intervento, previsto dall'articolo 16-ter, autorizza in deroga alle procedure di reclutamento vigenti, l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La disposizione è finalizzata all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione all'imminente inizio del Giubileo.
  Un ultimo intervento, previsto dall'articolo 16-quater, estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste dalla disciplina vigente, che consentono di procedere alla stabilizzazione con contratti a tempo determinato anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, stabilendo che la copertura finanziaria sia disposta a carico del bilancio regionale mediante apposita legge della regione Calabria, che nel contempo assicuri la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
  In ordine alle istituzioni universitarie, con l'articolo 9, commi 10 e 11, viene modificata la normativa sulle università non statali che gestiscono policlinici universitari, estendendo la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università. Nel corso dell'esame al Senato sono state inoltre introdotte, con i commi da 11-bis a 11-quater del medesimo articolo 9, disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA, mediante le quali si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati e a tutti i soggetti consorziati si affida sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi, e si stabiliscono, con una previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  In materia ambientale, il comma 16-bis dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato reca una modifica alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alle definizioni di «produttore di rifiuti», «raccolta» e «deposito temporaneo», per adeguarla a una recente interpretazione della Corte di cassazione (n. 5916/2015), in ordine ad una vicenda che interessa i cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri, mentre il comma 16-ter del medesimo Pag. 80articolo 11, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e riproduttivo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di esame alla Camera, reca talune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.
  All'articolo 14 viene inoltre differito dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  In materia di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro, l'articolo 15 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo e le regioni per un piano di rafforzamento dei servizi medesimi, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Si consente, inoltre, che le convenzioni con le regioni prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui, poi aumentati a 90 milioni presso il Senato, che ha altresì aggiunto una disposizione in base al quale le province e le città metropolitane possono stipulare, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. All'articolo 16 si prevede, infine, che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare per i servizi di assistenza e di ospitalità da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica possano avvalersi della Consip quale centrale di committenza.
  Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia alla apposita documentazione predisposta dagli uffici.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.
C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 28 luglio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Rileva pertanto che, avendo la Commissione di merito, in data 29 luglio 2015, successivamente concluso l'esame del provvedimento senza apportare ad esso alcuna modifica, è da intendersi confermato, Pag. 81sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole sul medesimo già espresso nella citata seduta.
  Comunica, inoltre, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Scotto 1.10, che autorizza, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare a una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti. Osserva tuttavia che l'emendamento non appare correttamente formulato sul piano finanziario, poiché viene soppresso il comma 2, recante tra l'altro disposizioni sul trattamento economico del personale e in materia contabile, su cui si basano le quantificazioni riportate nella relazione tecnica;
   Ciprini 1.55 e Spadoni 1.60, che estendono la partecipazione all'operazione EUNAVFOR MED al personale civile, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere e alla corrispondente copertura finanziaria;
   Lombardi 1.68 e Chimienti 1.70, che sono volte a sopprimere disposizioni del comma 2, relative al trattamento economico del personale e in materia contabile, su cui si basano le quantificazioni riportate nella relazione tecnica;
   Sarti 1.71, che riconosce – nei casi in cui il militare faccia uso ovvero ordini di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari –, in favore delle eventuali vittime del reato commesso, una somma a titolo di risarcimento danni, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere e alla corrispondente copertura finanziaria;
   Silvia Giordano 1.111, che riduce di 250 mila euro la copertura posta a carico dell'articolo 1, comma 3, lettera b), concernente l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, provvedendo alla conseguente compensazione degli oneri mediante l'ulteriore riduzione, rispetto a quanto già previsto dal comma 361 della legge n. 190 del 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000, relativa ai limiti di impegno connessi alla concessione del contributo straordinario al comune di Reggio Calabria. Osserva, in proposito, come la copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame appaia inidonea, trattandosi dell'utilizzo di risorse di conto capitale a fronte di oneri correnti.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Tofalo 1.67, che è volta a prevedere che, dal 1o settembre 2015, le unità navali della Marina Militare italiana attualmente impegnate nella missione Active Endeavour, entrano a tutti gli effetti a far parte della missione EUNAVFOR MED.Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Sorial 1.80, Crippa 1.81, Castelli 1.82, Micillo 1.83, Fantinati 1.84, Da Villa 1.85, Grillo 1.86, Colonnese 1.87, Brescia 1.88, Parentela 1.89, Dieni 1.90, Dell'Orco 1.91, Cecconi 1.92, Pesco 1.93, Massimiliano Bernini 1.94, Terzoni 1.95, Mantero 1.96, Villarosa 1.97, Nuti 1.98, Fraccaro 1.99, De Lorenzis 1.100, De Rosa 1.101, Carinelli 1.102, Vignaroli 1.103, Zolezzi 1.104, Toninelli Pag. 821.105, Pisano 1.106, Ferraresi 1.107, D'Ambrosio 1.109, Gagnarli 1.110, Cariello 1.112, Brugnerotto 1.114 e Caso 1.115, le quali riducono, a vario titolo, la copertura posta a carico dell'articolo 1, comma 3, lettera b), concernente l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, provvedendo alla conseguente compensazione degli oneri mediante riduzione, per l'anno 2015 e per gli importi corrispondenti, di autorizzazioni di spesa specificamente richiamate dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità delle coperture finanziarie individuate dalle singole proposte emendative, in considerazione anche dello stadio avanzato dell'esercizio finanziario in corso.

  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Tofalo 1.67, sul quale il parere del Governo è di nulla osta. Esprime, altresì, nulla osta anche sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.55, 1.60, 1.68, 1.70, 1.71, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.114 e 1.115, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
Nuovo testo C. 2799.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, modificata dalla I Commissione in sede referente, reca disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.Pag. 83
  In merito agli articoli 1 e 2, che istituiscono la Commissione di garanzia, osserva che, qualora le unità di personale collocate fuori ruolo appartenessero ai ruoli dei dirigenti, le amministrazioni di provenienza potrebbero trovarsi nella necessità di sostituire le medesime unità di personale per provvedere allo svolgimento di funzioni ritenute indefettibili, con conseguenti maggiori oneri. Ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti in proposito, valutando altresì se, in caso di utilizzazione di personale dirigenziale, debba essere prevista l'indisponibilità del posto ricoperto presso l'amministrazione di provenienza.
  In merito alla corresponsione al personale collocato fuori ruolo, da parte delle amministrazioni di provenienza, del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, ritiene inoltre che andrebbero acquisiti chiarimenti, tenuto conto che la norma non specifica il contratto collettivo di riferimento applicabile al personale in questione.
  Con riguardo alla possibilità per i partiti politici non iscritti nel registro di accedere al beneficio, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale accesso venga assicurato nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista a normativa vigente dal medesimo articolo 16. In proposito ritiene comunque utile una conferma anche in considerazione dell'applicazione della previsione in esame dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2014.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo e terzo periodo, i partiti politici non iscritti nel registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici potranno accedere al beneficio di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 16.
  Segnala poi la necessità di prevedere, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'indisponibilità, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale interessato, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2799, recante Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i partiti politici non iscritti nel registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici potranno accedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo e terzo periodo, al beneficio, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 16;
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), appare necessario prevedere l'indisponibilità, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale interessato, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente Pag. 84dal punto di vista finanziario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
    All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Vincenzo CASO (M5S), pur non essendo contrario all'aumento dei dipendenti destinati alla Commissione di garanzia, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo nei confronti della proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo non opportuno apportare deroghe alla legge n. 96 del 2013, di riforma del finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici.
  Osserva poi come la stessa celerità manifestata dal Parlamento in questa occasione non si registri in occasione di interventi nei confronti delle imprese italiane in difficoltà.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Rocco PALESE (FI-PdL) esprime prioritariamente una critica generale nei confronti del decreto-legge in esame, il quale, come già avvenuto con altri provvedimenti, si è trasformato in una manovra di finanza pubblica. Osserva al riguardo che sarebbe opportuno ripristinare le modalità operative adottate sino a qualche anno fa, quando, nel mese di gennaio, subito dopo l'approvazione dell'allora legge finanziaria, il Governo presentava un unico provvedimento annuale in materia di finanza locale. Prosegue esprimendo una critica nei confronti del Governo e dei singoli Ministri, che hanno avallato l'approvazione di emendamenti peggiorativi del testo iniziale, nel corso dell'esame parlamentare.
  Sottolinea poi la mancanza di una linea politica chiara da parte dell'Esecutivo, citando come esempio la riforma della tassazione locale, costantemente annunciata, ma non realizzata nemmeno con questo provvedimento, che avrebbe potuto essere la sede opportuna per tale riforma.
  In relazione alla legge n. 56 del 2014 di riforma delle province, cosiddetta «riforma Delrio», registra il mancato adeguamento di quasi tutte le regioni, con poche eccezioni, alle prescrizioni di tale provvedimento legislativo e sottolinea la Pag. 85necessità di introdurre sanzioni in caso di inadempimento, misura opportuna, a suo parere, per indurre una maggiore adesione alla riforma. Sempre con riferimento al passaggio dalle province agli enti di area vasta, propone un azzeramento, dal punto di vista contabile, della vecchia gestione delle province, da affidare a commissari liquidatori, e la costituzione di una nuova gestione, che dovrebbe ripartire da zero, per gli enti di area vasta.
  Biasima poi la politica di continue deroghe e proroghe in riferimento alla mobilità del personale delle province. Quest'ultimo, a suo giudizio, potrebbe essere trasferito immediatamente alle strutture territoriali delle amministrazioni centrali, come scuole e tribunali.
  Osserva poi che le modalità utilizzate per la decurtazione del Fondo sanitario nazionale produrranno un inevitabile contenzioso, poiché le regioni non condividono le modalità dei tagli operati e, in particolare, la scelta del Governo di produrre risparmi su fronti diversi dall'acquisto di beni e servizi. Ritiene che l'unico strumento veramente efficace per la realizzazione di risparmi nel settore sanitario sia l'utilizzo della Consip come centrale unica di committenza, mentre il Governo continua a non perseguire adeguatamente tale modalità di acquisto di beni e servizi, ciò che potrebbe produrre risparmi annuali dell'ordine di circa 10 miliardi, ma piuttosto si limita a prevedere, con una norma apparentemente di risparmio, la conferma dei fornitori attuali, a patto che questi riconoscano uno sconto del 5 per cento sul costo delle forniture di beni e servizi. In questo modo si rinvia l'indizione di nuove gare di appalto con il possibile inserimento di nuovi soggetti come fornitori.
  Osserva che la prevista riduzione delle prestazioni sanitarie e, in particolare, delle indagini di laboratorio e diagnostiche, se anche potrebbe comportare un risparmio nell'immediato, condurrà sicuramente, a causa della riduzione della prevenzione, a un aumento dei casi di malattia nel futuro, vanificando i buoni risultati che sono stati conseguiti negli ultimi decenni. Ritiene, quindi, che si stia andando in direzione contraria a quella verso la quale si muovono gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con la genetica molecolare e la diagnostica predittiva.
  Conclude auspicando un cambio di passo del Governo, affinché si preoccupi maggiormente della salute, presente e futura, degli italiani, effettuando tagli non alle prestazioni bensì alla spesa per beni e servizi del Servizio sanitario nazionale.

  Marco CARRA (PD), soffermandosi sull'articolo 13 del provvedimento, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, osserva come tale disposizione costituisca l'attuazione degli impegni presi, nei confronti delle suddette popolazioni, dal Presidente del Consiglio nello scorso mese di aprile. Menziona in particolare i 205 milioni di euro destinati alla provincia di Mantova, la proroga dello stato di emergenza per l'anno 2016, la sospensione delle imposte sulle abitazioni inagibili e gli interventi di tutela delle DOP locali.
  Segnala poi due aspetti problematici, che non sono stati risolti nel corso dell'esame presso il Senato, nonostante la presentazione di proposte emendative in tal senso. Si tratta delle disposizioni, applicabili ai soli comuni della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma, relative all'istituzione di zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 12 del provvedimento, e alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, in misura pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni relativi ai propri edifici pubblici, di cui all'articolo 13, comma 3. Evidenzia al riguardo che gli interventi sopra illustrati sono stati limitati alla regione Emilia-Romagna in quanto gli amministratori di tale regione avevano già predisposto progetti per le zone franche ed elenchi degli edifici pubblici assicurati colpiti dal sisma, mentre i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto non avevano ancora provveduto a fare altrettanto. Pag. 86
  Si augura pertanto che gli amministratori delle regioni Lombardia e Veneto provvedano al più presto agli adempimenti necessari per ottenere gli stessi benefici riconosciuti alla regione Emilia-Romagna e che il Governo riconosca le indicate misure previste nel provvedimento in esame anche in favore delle altre due regioni colpite dal sisma del 2012.

  Maino MARCHI (PD) evidenzia preliminarmente la particolare rilevanza del provvedimento in discussione, il quale recepisce in buona parte le sollecitazioni provenienti dagli enti territoriali in relazione ad una pluralità di questioni che impattano direttamente sulla realtà delle predette amministrazioni, dando altresì seguito alle proposte contenute in specifici atti di indirizzo parlamentare approvati nel corso della legislatura.
  Ciò posto, intende, in primo luogo, ringraziare sia il relatore Misiani per la puntuale esposizione dei contenuti maggiormente qualificanti dell'articolato, sia il Governo per il proficuo lavoro svolto nel corso dell'esame presso il Senato, che ha consentito di migliorare ulteriormente il testo iniziale, in particolare in tema di province e città metropolitane, e di portare a compimento il quadro delle intese tra lo Stato ed enti territoriali, in particolare in ambito sanitario.
  Ricollegandosi alle considerazioni svolte in precedenza dal deputato Palese, evidenzia l'esigenza di superare il carattere per certi versi eccezionale della situazione attuale, ripristinando gradualmente le condizioni affinché gli enti territoriali possano deliberare i bilanci di previsione prima dell'esercizio finanziario di riferimento. Ritiene tuttavia che – pur nel quadro della difficile situazione economico-finanziaria vissuta dal nostro Paese nel corso degli ultimi anni, che ha richiesto il rilevante concorso al risanamento della finanza pubblica anche da parte degli stessi enti territoriali – le politiche del Governo abbiano permesso nella presente legislatura di avviare comunque una progressiva riduzione della tassazione sui redditi da lavoro e di impresa, con positivi riflessi anche dal punto di vista occupazionale.
  Ritiene, altresì, che il provvedimento in esame rispecchia la decisa volontà di realizzare un graduale alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali, operazione che peraltro si presenta tutt'altro che agevole. Esprime apprezzamento per le misure del testo finalizzate ad assicurare piena attuazione alla legge n. 56 del 2014 in tema di riordino delle province, che rivelano la particolare attenzione posta alla questione della riallocazione del personale delle province stesse, fermo restando che su talune specifiche questioni occorrerà nuovamente tornare nell'ambito della prossima sessione di bilancio. Osserva come il provvedimento in discussione preveda altresì significativi interventi in favore dei comuni, tra cui la rinegoziazione dei mutui e le anticipazioni di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, ferma restando, a suo avviso, l'esigenza di impostare la riforma della tassazione locale, nella prospettiva, da più parti evocata, dell'introduzione della cosiddetta local tax, prima ancora della predisposizione della prossima legge di stabilità.
  Condivide, inoltre, l'estensione delle zone franche urbane anche al territorio della regione Sardegna pesantemente penalizzato dagli eventi alluvionali della fine del 2013. Con riferimento agli articoli concernenti le misure in ambito sanitario, concorda con le dichiarazioni rese al riguardo dal Ministro Lorenzin, secondo cui la riduzione per un importo pari a 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015 del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato non consiste propriamente in un taglio di risorse rispetto all'anno precedente, bensì più esattamente in una operazione di annullamento dell'incremento degli stanziamenti disposto, rispetto al livello del 2014, dalla ultima legge di stabilità. Fa presente come tale decisione recepisca, peraltro, l'intesa sottoscritta in proposito dallo Stato e dalle regioni medesime, le quali hanno manifestato la volontà di Pag. 87concorrere al risanamento della finanza pubblica, per la quota parte di loro competenza, attraverso misure di razionalizzazione della spesa sanitaria e di maggiore appropriatezza nelle prestazioni che, a suo giudizio, potranno meglio assicurare l'erogazione universale del servizio sanitario mediante un più selettivo utilizzo delle risorse pubbliche disponibili.

  Bruno TABACCI (PI-CD), pur esprimendo un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, ritiene che esso contenga svariate misure, molte delle quali apprezzabili, ma non sempre tenute insieme da una visione unitaria.
  Scendendo più nel particolare, tiene ad evidenziare alcune questioni problematiche non affrontate dallo stesso provvedimento e che appare necessario invece disciplinare quanto prima, in particolare nell'ambito della prossima legge di stabilità.
  La prima questione problematica attiene alla mancata soluzione della problematica relativa a un modello istituzionale efficiente e razionale per quanto riguarda il rapporto tra regioni, enti di area vasta e comuni. Difatti, pur essendo stato sempre favorevole alla soppressione delle province, ritiene che il superamento di tali enti territoriali realizzato non a livello costituzionale ma con la «riforma Delrio» abbia lasciato insoluti molti nodi problematici. Ritiene inoltre che le regioni previste attualmente non rispondano nel loro numero ad un modello organizzativo efficiente e razionale, e andrebbero pertanto riviste nella loro estensione territoriale.
  Si sofferma quindi sul problema della spesa sanitaria, la cui inefficienza è da imputare anche all'affidamento alle regioni della relativa competenza in maniera pressoché esclusiva, ciò che ha messo in difficoltà il modello universalistico delle prestazioni.
  Un altro nodo problematico, da risolvere quanto prima, attiene alla normativa relativa alla gestione delle calamità naturali, evidenziando che il passaggio dalla fase emergenziale a quella della ricostruzione presenta attualmente molte lacune ed incongruenze. Peraltro nella fase emergenziale, che talvolta si protrae eccessivamente, viene emanato una pletora di ordinanze che rischia di creare confusione per i cittadini e le imprese e di ritardare e complicare la ricostruzione. Reputa quindi necessario sì distinguere chiaramente le due fasi dell'emergenza e della ricostruzione, provvedendo al tempo stesso a raccordarle per renderle funzionali ed eliminare le attuali criticità.
  Si sofferma quindi sulla recente proposta relativa all'abolizione della TASI, cioè dell'imposta sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Non condivide tale proposta, ritenendo che l'autonomia dei comuni non possa prescindere dalla tassazione immobiliare, anche della prima casa, come del resto avviene nei maggiori paesi da prendere come esempio. Tiene ad evidenziare che invece l'imposizione sugli immobili adibiti ad abitazione principale andrebbe calibrata in base al valore degli immobili e alla capacità contributiva, prevedendo per i comuni un'autonomia impositiva volta a valorizzare la capacità amministrativa dei sindaci.
  In conclusione, ribadisce il proprio giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, auspicando che tali questioni problematiche non ancora risolte vengano adeguatamente disciplinate quanto prima.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente, avverte che l'esame degli atti del Governo n. 176, n. 177 e n. 179, all'ordine del giorno della seduta odierna, deve intendersi rinviato alla prossima settimana, in attesa di acquisire i pareri della Conferenza permanente Stato-regioni.

  La seduta termina alle 16.10.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 luglio 2015 — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
Atto n. 161-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese e che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (Delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), che all'articolo 12 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea.
  Ricorda che la Commissione Bilancio della Camera ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 161), sulla quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 17 giugno 2015. In particolare, la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con un'unica condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in base alla quale nella norma di copertura finanziaria (articolo 16 dell'Atto n. 161, ora articolo 17 dell'Atto n. 161-bis) gli oneri sono «valutati» nella misura indicata dalla norma medesima, in luogo della precedente formulazione che li indicava «pari a». Tale condizione è stata recepita dal Governo. La Commissione Bilancio del Senato non ha espresso il proprio parere. Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Finanze) di Camera e Senato ed ha predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 161-bis).
  Pertanto, in ottemperanza alla legge n. 23 del 2014, il provvedimento è stato nuovamente trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Ricorda che la legge n. 23 del 2014, infatti, prevede una procedura rafforzata in base alla quale il Governo, in caso di mancata conformità ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle competenti Commissioni per l'espressione dei pareri definitivi. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando le modifiche rispetto al testo dello schema di decreto n. 161 considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito all'articolo 3, che reca disposizioni sui dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ritiene che andrebbe acquisita conferma della compensatività finanziaria dei crediti d'imposta riconosciuti «per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente» rispetto alle derivanti dal rientro dei dividendi attualmente non distribuiti in considerazione del regime di tassazione applicato a normativa vigente.
  Riguardo all'articolo 4, in materia di interessi passivi, fa presente che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 fornisce il dato complessivo netto degli effetti finanziari riferiti a tre interventi, ed in particolare: effetti positivi Pag. 89(recati dal comma 1, lettera c)); effetti negativi (recati dal comma 1, lettera a), e dal comma 4).
  Pertanto, considerando che le modifiche introdotte interessano i due interventi ai quali sono ascritti effetti negativi, considera opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli effetti derivanti all'ampliamento dell'ambito applicativo di cui al comma 4. Per quanto riguarda la modifica al comma 1, lettera a), al fine di escludere effetti finanziari negativi, andrebbe chiarito se, in sede di valutazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica abbia utilizzato il dato relativo ai dividendi incassati.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di costi black list e di valore normale, evidenzia la necessità di chiarimenti in ordine ai seguenti profili. Andrebbe in primo luogo verificato se l'esclusione dalle disposizioni antielusive delle operazioni effettuate tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato sia suscettibile di determinare effetti negativi di gettito. Tali chiarimenti, riferiti al più ristretto ambito applicativo, appaiono necessari anche in considerazione degli effetti retroattivi della norma, configurata come norma interpretativa. Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, reputa utili chiarimenti riguardo ai criteri di individuazione delle «imprese localizzate nel territorio dello Stato».
  In merito all'articolo 11, che prevede la sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero, tenuto conto dell'effetto retroattivo della norma, che presenta natura interpretativa, considera necessario acquisire chiarimenti in merito ai relativi effetti finanziari, considerato che la relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 non attribuisce alla disposizione «effetti finanziari considerata l'assoluta trascurabilità delle fattispecie interessate».
  Riguardo all'articolo 13, in materia di perdite su crediti, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti attribuibili alla retroattività della modifica concernente la deducibilità automatica di alcune perdite su crediti. In merito allo slittamento di un anno dell'entrata in vigore di norme suscettibili di recare effetti positivi di gettito, non formula osservazioni, in considerazione del fatto che alle stesse la relazione tecnica non aveva attribuito, in via prudenziale, effetti finanziari positivi.
  In merito all'articolo 14, che reca disposizioni sull'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo diretto a confermare che la stima operata nella relazione tecnica riferita allo schema di decreto n. 161 non includa effetti finanziari attribuibili al regime transitorio, modificato dalla norma in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 16, che prevede un regime speciale per i lavoratori rimpatriati, rileva che, per i lavoratori aventi i requisiti previsti dalle norme in esame, che sarebbero comunque rientrati in Italia, la norma configura un'agevolazione fiscale, da cui discende una perdita di gettito. La neutralità finanziaria asserita dalla relazione tecnica presuppone quindi che detta perdita sia compensata comunque dal gettito aggiuntivo imputabile all'effetto incentivante di rientro in Italia, derivante dalla norma. In ordine a tale ipotesi ritiene utile acquisire una conferma. Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi e le relative conseguenze finanziarie, considera opportuno precisare se le agevolazioni previste dalla norma in esame e quelle previste dalla legge n. 238 del 2010 siano o meno cumulabili.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento delle finanze (vedi allegato).

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente, al fine di poter approfondire il contenuto della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Atto n. 177.

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