SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.
La seduta comincia alle 14.05.
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Nuovo testo C. 1129 Molteni.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), relatrice, osserva che la proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione giustizia, modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti. Il provvedimento si compone di 3 articoli con i quali, oltre come detto a modificare l'articolo 438 del codice di procedura penale, è inserito, per coordinamento, l'articolo 134-ter nelle disposizioni di attuazione del medesimo codice.
L'articolo 1 novella l'articolo 438 del codice di procedura penale, prevedendo che quando il procedimento penale riguarda specifici gravi delitti, è escluso che Pag. 108l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato (nuovo comma 1-bis). I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale sono i seguenti: sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis del codice penale); strage (articolo 422 del codice penale); omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (articolo 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1)); omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (articolo 577, primo comma, n. 1); omicidio premeditato (articolo 577, primo comma, n. 3)) omicidio per motivi abbietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (articolo 577, primo comma, n. 4)); tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (articoli 601 e 602 del codice penale); sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (articolo 605, quarto comma, del codice penale); sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (articolo 630, terzo comma, del codice penale). Si tratta di fattispecie non necessariamente punite con l'ergastolo.
È altresì previsto che, se si procede per tali delitti, l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti (nuovo comma 6-bis) e che, se la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a tale diversa qualificazione, ovvero la richiesta di abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, viene rigettata, l'imputato potrà rinnovare la richiesta di rito speciale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (nuovo comma 6-ter).
L'articolo 2 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, inserendo un comma 5-bis ai sensi del quale quando il procedimento penale riguarda un reato di competenza della Corte d'assise (articolo 5 del codice di procedura penale), il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione. La modifica delle disposizioni di attuazione del codice di rito (articolo 134-ter) prevede che la fissazione della data di comparizione delle parti sia il frutto di un dialogo, anche telematico, tra il Presidente della Corte d'assise e il giudice (articolo 132 disposizioni attuative del codice di procedura penale).
Infine, l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento non reca una disciplina transitoria. Segnala, al riguardo, che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3173 del 2000, ha precisato che «poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio «tempus regit actum», esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo».
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», di competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.
La seduta comincia alle 14.10.
Pag. 109Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che la Presidente Boldrini ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata inviato dalla Ministra per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento in data 23 luglio 2015. Informa che tale parere è stato inviato a tutti i componenti della Commissione. Nella medesima lettera la Presidente Boldrini informa di aver segnalato alla Ministra Boschi l'opportunità che il Governo concordi con le competenti Commissioni della Camera tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare, nel rispetto del termine previsto dalla legge per l'esercizio della delega.
Andrea GIORGIS (PD), relatore, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 2), che tiene conto, non soltanto del parere della Conferenza unificata, ma anche di quello già deliberato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nonché delle indicazioni fornite dal gruppo di Sinistra Ecologia Libertà e dal gruppo Movimento 5 Stelle. Giudica opportuno concedere ai gruppi un tempo congruo per la valutazione della sua proposta di parere affinché nella seduta di domani possa svolgersi un adeguato dibattito.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.
Atto n. 189.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il Governo ha trasmesso la documentazione sull'attività svolta dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 6 maggio 2015, n. 52. La relazione della Commissione è stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione. Sono invece depositati e consultabili presso la segreteria della I Commissione gli allegati relativi all'elenco dei comuni dei collegi plurinominali e all'elenco delle sezioni di censimento dei collegi plurinominali dei comuni di Torino, Milano, Roma e Napoli.
Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che la documentazione utilizzata per addivenire alla definizione dei collegi plurinominali, di cui si è avvalsa la Commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica – documentazione che era stata richiesta al Governo a più riprese nel corso dell'esame del provvedimento – è stata trasmessa al suo gruppo soltanto nella tarda serata di lunedì scorso, peraltro con modalità tali da renderne difficoltosa la lettura.
Evidenzia, quindi, che la I Commissione non è stata posta nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo considerato il margine temporale ristretto per l'espressione del parere, che dovrà essere reso entro il prossimo 1o agosto. Si chiede se non convenga, paradossalmente, concludere oggi stesso i lavori, visto che il Governo non appare disposto a confrontarsi e che la I Commissione sarà chiamata a ratificare un parere – peraltro non vincolante – da esso già preconfezionato. Entrando nel merito delle questioni, fa notare che, da una prima lettura della Pag. 110documentazione trasmessa, sembra emergano alcuni vizi sostanziali nella determinazione di taluni collegi. Si riferisce, in particolare, al collegio di Saronno, nell'ambito della Lombardia nonché ai due collegi della regione Toscana, nell'ambito dei quali il Governo si discosterebbe dai criteri delineati dalla Commissione istituita dalla legge n. 52 del 2015.
Ritiene opportuno, pertanto, che su tali questioni, sulle quali si riserva comunque di svolgere adeguati approfondimenti, il Governo intenda fornire chiarimenti. Chiede, da ultimo, delucidazioni alla presidenza circa le modalità di prosecuzione dell'esame, considerato che il calendario dei lavori dell'Assemblea sembra particolarmente fitto e il tempo a disposizione della Commissione appare molto ridotto.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, pur rilevando che i tempi sono necessariamente stretti, a fronte dell'imminente scadenza dei termini previsti dalla legge, assicura che l’iter di esame proseguirà con modalità tali da consentire un adeguato approfondimento degli argomenti in gioco, in vista dell'espressione di un parere realmente efficace.
Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, osserva, che, in base alle informazioni in suo possesso, non risultano modifiche apportate dal Governo nell'ambito della regione Lombardia, pur riservandosi di svolgere opportuni accertamenti al riguardo. Quanto ai collegi del comune di Firenze, fa notare di aver già illustrato nella seduta precedente la modifica principale introdotta dal Governo, che ha riguardato il rapporto tra Arezzo e la provincia di Firenze nonché la cessione di collegi da parte della provincia di Arezzo in luogo di quella di Firenze. Fa presente che, alla base di tale modifica, vi è stata la volontà di porre particolare attenzione ai territori compresi nella città metropolitana, garantendo il criterio di integrità provinciale.
Andrea CECCONI (M5S) chiede al Governo di integrare la documentazione fornita, spiegando analiticamente il percorso logico seguito nei casi in cui si sia discostato dalle indicazioni della Commissione istituita ai sensi della legge n. 52 del 2015.
Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che nella precedente seduta ha già fornito esaurienti chiarimenti al riguardo.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.
La seduta comincia alle 14.25.
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.
C. 2799 Boccadutri.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle della I Commissione hanno inviato una lettera alla Presidente della Camera in merito alla valutazione di ammissibilità di alcuni commi dell'emendamento 1.100 della relatrice.
Avverte altresì che, la Commissione per poter procedere nell’iter del provvedimento, dovrà attendere le decisioni che la Presidente della Camera adotterà in merito alla questione posta.
Danilo TONINELLI (M5S) osserva che la lettera dei deputati del suo gruppo alla Presidente della Camera nasce dal fatto che la valutazione di ammissibilità dell'emendamento 1.100 della relatrice, effettuata dal Presidente della I Commissione, costituisce un precedente di una certa rilevanza.
Sottolinea, infatti, come la proposta di legge C. 2799 riguardi solamente l'incremento dell'organico della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e il collocamento in posizione di fuori ruolo dei suoi componenti. Ricorda come già uno dei primi due emendamenti della relatrice si poneva del tutto al di fuori del contesto della proposta di legge; un emendamento che non esita a definire «osceno», visto che eliminava le sanzioni previste dalla legge. Anche gran parte dell'emendamento 1.100, con la sola esclusione del comma 1, è a suo avviso da ritenersi inammissibile, dato che riguarda l'attività e non l'organizzazione della Commissione. Con la giustificazione dell'impossibilità della Commissione di effettuare il proprio lavoro, si sposta l'obbligo per i partiti di certificazione delle spese agli esercizi successivi al 2014 e viene estesa la tutela della cassa integrazione speciale. Non riesce proprio a comprendere quali giustificazioni possono essere addotte per la valutazione di ammissibilità di tutto l'emendamento 1.100 della relatrice e si chiede quale sarebbe stato il giudizio se il medesimo emendamento fosse stato presentato da esponenti dell'opposizione. Ricorda, inoltre, che tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo si sono mantenuti all'interno dell'ambito circoscritto della proposta di legge e non hanno riguardato profili diversi.
Ribadisce che la valutazione di ammissibilità dell'emendamento 1.100 costituisce un precedente e, nel fare presente che non crede che la risposta della Presidente Boldrini andrà nel senso da lui auspicato, si aspetta, invece, dal Presidente della I Commissione lo stesso metro di valutazione, in situazioni future, di fronte a proposte emendative presentate dall'opposizione e che esuleranno dal contenuto specifico di un progetto di legge.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, non concorda con le osservazioni del collega Toninelli. Ricorda come l'articolo 89 del Regolamento della Camera e il punto 5.1 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 stabiliscono che il Presidente debba dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi affatto estranei al contenuto del provvedimento in esame. Osserva che nel caso specifico la proposta di legge ha come oggetto la funzionalità della Commissione e in questo perimetro sono, quindi, da ritenersi ammissibili disposizioni, come quelle dell'emendamento 1.100 della relatrice, che hanno come effetto quello di ridurre gli adempimenti posti dalla legge a carico della Commissione medesima.
Ricorda, infine, che i criteri applicati sono quelli previsti per l'esame delle proposte di legge, meno restrittivi di quelli previsti per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Si tratta di criteri ai quali intende senz'altro attenersi anche per le future valutazioni di ammissibilità.
Andrea CECCONI (M5S) sottolinea come nella fase di redazione e presentazione degli emendamenti ci si era attenuti alle indicazioni fornite, per cui il loro contenuto doveva essere rigorosamente conforme al titolo della proposta di legge; in sostanza gli emendamenti dovevano riguardare il solo incremento dell'organico, al fine di favorire la funzionalità della Commissione.
Osserva che uno dei precedenti emendamenti della relatrice – su cui il precedente Presidente della I Commissione aveva sospeso il giudizio di ammissibilità e che erano poi stati ritirati – non andava sicuramente in questa direzione.
Prende atto del mutato atteggiamento da parte dell'attuale Presidente della I Commissione in merito alla valutazione di ammissibilità. Visto che, quindi, l'esame Pag. 112della proposta di legge C. 2799 è avvenuto a cavallo di un cambio di Presidenza della Commissione, ritiene che debbano essere riaperti i termini per la presentazione di proposte emendative da parte dei deputati, per dare modo ai deputati di redigere tali proposte in base ai diversi criteri usati per la valutazione delle disposizioni dell'emendamento 1.100 della relatrice.
Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ribadito che l'ammissibilità dell'emendamento 1.100 della relatrice attiene a criteri squisitamente regolamentari, non ritiene ci siano gli estremi per la riapertura dei termini per la presentazione di proposte emendative. Ricorda, altresì, come tutti i gruppi abbiano avuto la possibilità di presentare subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.
La seduta comincia alle 14.45.
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
Emendamenti C. 3055, Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Emendamenti C. 3027 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Pag. 113Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Emendamenti C. 3131-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.
Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.
C. 3249 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, fa presente che il decreto-legge in esame trae origine dalla decisione PESC/2015/778 del 18 maggio scorso ed è volto ad assicurare, per il periodo 27 giugno-30 settembre 2015, la partecipazione del personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. Tale operazione ha l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il comando operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma. La missione ha una durata iniziale di 2 mesi per la fase preparatoria e 12 mesi per quella operativa. La missione EUNAVFOR MED è condotta in 3 fasi: in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale; in una seconda fase, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani e procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani; in una terza fase adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso. Per operare pienamente e, in particolare, per la seconda e la terza fase della missione sarà necessario un mandato internazionale attraverso una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Oltre all'Italia, partecipano alla missione i seguenti Pag. 114Stati membri: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Il controllo politico e la direzione strategica della missione è esercitato dal Comitato politico di sicurezza, organo preparatorio del Consiglio per le materie relative alla della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica sicurezza e di difesa comune (PSDC). La missione coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri e prevede un meccanismo di coordinamento con le agenzie dell'Unione: Frontex, Europol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni PSDC.
Rileva che il decreto legge è costituito da due articoli. L'articolo 1, al comma 1, prevede l'autorizzazione, dal 27 giugno al 30 settembre 2015, della spesa di 26 milioni di euro (reperiti a valere sul fondo missioni per 19 milioni e sui rimborsi ONU per 7 milioni) per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare all'operazione militare oggetto del provvedimento e per l'impiego di mezzi navali e mezzi aeromobili. Il comma 2 richiama le disposizioni da applicare all’ operazione militare in questione. Nello specifico si prevede espressamente che alla suddetta operazione militare si applichino sia le disposizioni in tema di personale, sia quelle in materia penale e in materia contabile già previste per le altre missioni internazionali autorizzate da precedenti decreti-legge. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, previsti nel limite di una spesa pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di riserva per il finanziamento delle Missioni internazionali di pace) e, quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 2620 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Marilena FABBRI (PD), relatrice, osserva che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese è finalizzato a migliorare ed ottimizzare, nel settore giudiziario penale, l'azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i paesi esterni all'area UE. Si rammenta che il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 7 ottobre 2010, contestualmente ad un altro Trattato bilaterale con la Repubblica popolare cinese, quello in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 64 del 29 aprile 2015. La necessità di una disciplina puntuale della materia dell'estradizione contenuta nel Trattato ora all'esame della Commissione è correlata anche allo sviluppo di fenomeni criminali inevitabilmente derivanti dall'ampiezza ed intensità delle relazioni bilaterali in una pluralità di ambiti (economico, finanziario, commerciale, migratorio). Pag. 115
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese firmato a Roma 7 ottobre 2010, approvato dal Senato il 3 settembre 2014, si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento: il comma 1 prevede un onere di 9.944 euro annui a decorrere dal 2014, al quale si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014- 2016 nel Programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.
C. 3085 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Matteo RICHETTI (PD), relatore, osserva che l'Accordo italo-francese del 3 dicembre 2012 in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, sulla base dell'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, mira a creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare questa forma di collaborazione operativa, nel rispetto della normativa esistente a livello europeo nella stessa materia, riconducibile alle Decisioni del Consiglio dell'Unione europea 615 e 616 del 2008 – rispettivamente dedicate al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto a nella lotta al terrorismo e alla criminalità, e all'attuazione della prima –, a loro volta collegate al Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85. L'Analisi tecnico-normativa, peraltro, ricorda come l'Accordo in esame, seppur sottoscritto antecedentemente, trovi un suo immediato collegamento con l'articolo 7-bis del decreto legge n. 93 del 2013, articolo che ha previsto la possibilità di disporre operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia, disciplinando alcuni aspetti pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale. Va poi ricordato, sempre in base all'Analisi tecnico-normativa, che l'Accordo si pone sulla scia delle attività svolte in passato con i cosiddetti Commissariati europei, servizi svolti senza armi tra il 2008 e il 2011 da personale di polizia italiano e francese sulla base di un'intesa tecnica, ma interrotti nel 2012 per i rischi che il servizio non armato comportava, non disponendo peraltro allora di strumenti giuridici atti a configurare i servizi in modo più appropriato. Ricordo che il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Il Pag. 116Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. In particolare gli articoli 24, 25 e 28 del Trattato riguardano proprio le situazioni di intervento comune di appartenenti a forze di polizia di diversi Stati – ovviamente Parti del Trattato di Prüm –, incluso il profilo assai delicato dell'utilizzazione delle armi di ordinanza e delle relative munizioni. La legge già ricordata di autorizzazione all'adesione italiana al Trattato di Prüm, agli articoli 22 e 23 ha ribadito disposizioni sullo status e sui poteri dei componenti di operazioni comuni, prevedendo anche le attribuzioni in caso di interventi d'urgenza sul territorio italiano. Si ricorda infine che profili di intervento delle forze di polizia di un paese nel territorio di un altro erano già presenti nella normativa in ragione dell'adesione (legge n. 388 del 1993) della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 1985 e alla relativa Convenzione applicativa del 1990: in particolare, l'articolo 41 di detta Convenzione applicativa prevede la possibilità – dettagliando minutamente la materia – di continuare l'inseguimento della persona colta in flagranza di commissione di alcuni specifici reati nel territorio nazionale, anche nel territorio di un'altra delle Parti contraenti della Convenzione applicativa Schengen, qualora non sia possibile avvertire tempestivamente le competenti autorità. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede invece, come di consueto, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3, comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-francese in esame: tali oneri, valutati, a decorrere dal 2015, in 76.554 euro annui per spese di missione e 500 euro per le rimanenti spese, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
C. 3056 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, osserva che l'Accordo del 13 dicembre 2013 tra Italia e Cile, sulla scorta di analoghi Accordi conclusi con altri Pag. 117Paesi – Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile e Argentina – disciplina la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso organizzazioni internazionali con sede in Italia o in Cile, o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente. Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi, e in secondo ordine i figli a carico dai 18 ai 21 anni – e dai 22 ai 25 anni solo se frequentano un corso di studi superiori –, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili. Viene specificato che il privilegio di poter svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata si estende anche ai familiari del personale tecnico-amministrativo in servizio nelle missioni diplomatiche e consolari, ma non ai familiari del personale reclutato con contratto locale. Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 15 giugno scorso, si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, che esclude dall'attuazione dell'Accordo italo-cileno qualsiasi aggravio sulla finanza pubblica, poiché l'Accordo non prevede nuove attività né minori entrate o maggiori spese per lo Stato. Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è altresì accompagnato da un'analisi tecnico-normativa, dalla quale tuttavia non emergono profili di rilievo. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.
C. 3155 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, evidenzia che l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 si propone di costituire, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in ambito scientifico e tecnologico, con l'obiettivo, da un lato, di consolidare ed armonizzare le relazioni bilaterali e, dall'altro, di fornire una efficace risposta alla domanda cilena di innovazione tecnologica. La relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario sottolinea la vivacità del quadro economico del Cile, considerato tra i paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali in ragione sia dell'elevato grado di sviluppo tecnologico, sia di un Pil pro capite medio-alto in rapporto alla media regionale, sia anche di una riconosciuta affidabilità giuridica. Con riferimento al PIL, il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale di aprile 2015, assegna al Pil cileno, che pure diminuisce sensibilmente rispetto agli anni precedenti, una crescita del 2.7 a fronte di un –0,2 del Sudamerica nel suo insieme. Quanto alle relazioni commerciali tra Italia e Cile, la relazione ne evidenzia l'intensità Pag. 118e sottolinea che l'Italia è importatrice di materie prime (rame e cellulosa in primis) cilene. Secondo l'Osservatorio economico del Ministero dello Sviluppo economico il valore dell'interscambio commerciale tra Italia e Cile nel 2014 si è assestato intorno ai 2.089 milioni di euro. In riferimento ai rapporti culturali, la cooperazione bilaterale è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991 (e ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo. Il settore della cooperazione scientifica e tecnologica è destinato ad avere nell'Accordo in esame il nuovo quadro di riferimento, in quanto il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, (anch'esso firmato a Roma il 18 aprile 1991 e ratificato con la legge 24 febbraio 1994, n. 159) decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, che rafforzerà la cooperazione già posta in essere con numerose università italiane, estendendola anche ai centri di ricerca ed alle loro reti e favorendone l'ampliamento all'ambito europeo ed internazionale. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 (modificato nel corso dell'esame presso il Senato) dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.
C. 3157 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, osserva che l'Accordo di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda che ha avuto inizio con l'Accordo di collaborazione ed amicizia aggiuntivo del 1953 e che ha visto il suo ultimo atto con l'Accordo del 5 marzo 2008 ora all'esame della Commissione affari esteri della Camera. Atteso che da parte sanmarinese la ratifica dell'Accordo bilaterale è intervenuta già il 4 agosto 2008, la parte italiana ha provveduto, fino a tutto il 2012, ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del nuovo Accordo ovvero alla corresponsione a San Marino di un importo forfettario annuale di 3.098.000 euro per l'utilizzo di tre frequenze radiotelevisive mediante proroghe annuali della Convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio e la RAI, proroghe operate nell'annuale provvedimento di proroga termini. La Convenzione trae origine dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, il quale prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all'11 giugno 2007. In attesa della stipula del nuovo Accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 (legge n. 31 del 2008) ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Pag. 119Dopo la stipula dell'Accordo e la sua mancata ratifica da parte italiana ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, 2010 2011 e 2012 sono state disposte norme successive. Profilandosi poi la scadenza quinquennale dell'Accordo del 2008 al 31 dicembre 2013, si è provveduto a coprire gli oneri relativi a tale annualità, oltre a gran parte di quelli del 2014, in base all'articolo 1, comma 302 della legge di stabilità per il 2014: tale comma 302 istituisce un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili per l'anno 2014, e poco meno di un quarto delle risorse di tale fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, pari a 6 milioni di euro, sono state destinate alla proroga della collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – approvato dal Senato il 3 giugno scorso – si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura finanziaria, che prevede (comma 1) che l'onere di 3.098.000 euro a decorrere dal 2014 sia coperto per tale anno con i residui dello stanziamento già citato della legge di stabilità 2014, residui pari a 2.902.000 euro, e per la restante parte, ovvero 196.000 euro, nonché per la somma annua di 3.098.000 euro a decorrere dal 2015, si provveda con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014- 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, sottolinea che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Marilena FABBRI (PD), relatrice, ricorda che il Comitato deve esprimere il proprio parere alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera sul progetto di legge recante disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato). Ricorda, inoltre, che l'esame è limitato alle sole modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato l'articolo 2, che introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata e dalle cooperative sociali.
In particolare, la lettera a) del comma 1 indica le attività dirette all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. La formulazione originaria del testo approvato dalla Camera richiamava invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai Pag. 120sensi di un regolamento comunitario del 2008. La modifica è stata introdotta inaccoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea, in data 16 ottobre 2014: nel parere si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, entrato in vigore il 1o luglio 2014, che ha sostituito il precedente regolamento del 2008.
Alla lettera b), è stata soppressa la previsione che faceva rientrare nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali, elencate alla stessa lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Si consideri che le predette attività appaiono trovare ora sostanziale collocazione nella lettera d) del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. È stato altresì modificato l'articolo 3, che ora prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppresso il comma 2 dell'articolo, che disponeva che, in caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 1a Commissione Affari costituzionali in sede consultiva il 22 ottobre 2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venisse soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento in data 6 maggio 2015. Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome, secondo la specifica introdotta dal Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame. L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Al Senato è stato soppresso il comma 7, che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato. In particolare, la Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione che, per l'appunto, Pag. 121all'articolo 6, fosse soppresso il comma 7, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni ma anche le province autonome di Trento e di Bolzano. Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni alla data di entrata in vigore della legge.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 15.10.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 28 luglio 2015.
Audizione di esperti della materia in relazione allo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189).
L'audizione informale è stata svolta dalle 20.45 alle 21.
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