ATTI DEL GOVERNO
Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.
La seduta comincia alle 14.30.
Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
Atto n. 180.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, ricorda che lo schema definisce i criteri di ripartizione della quota premiale del Pag. 71Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR per l'anno 2014, pari ad euro 99.495.475, tema su cui la Commissione peraltro si è già espressa con un parere del 29 ottobre 2014, come avrà modo di illustrare oltre. Al riguardo, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009 – con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR – aveva disposto che, a decorrere dal 2011, una quota non inferiore al 7 per cento del FOE, con progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. La definizione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della predetta quota premiale era rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre, il comma 1 dell'articolo 4 disponeva che la ripartizione dell'intero FOE dovesse essere effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 213 del 2009), nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR.
Aggiunge che, successivamente, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 (c.d. Carrozza) ha novellato il citato articolo 4 così che si fa ora riferimento ai risultati della VQR solo per la ripartizione del finanziamento premiale e che quest'ultima tiene conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. La novella ha, invece, confermato le modalità per l'adozione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione di tale quota.
Rileva poi che lo schema di riparto in esame è il secondo che prende quindi in considerazione i risultati della VQR. A questo proposito ricorda, peraltro, che il 27 giugno 2015 sono state emanate le Linee guida per la nuova VQR 2011 – 2014 (con decreto ministeriale n. 458) i cui risultati saranno disponibili tra molti mesi e quindi non potranno essere utilizzati per il riparto in oggetto che, invece, potrà tener conto solo dei risultati della VQR 2004-2010, relativa quindi ad un periodo molto antecedente all'attuale.
Segnala inoltre che l'importo che ha precedentemente indicato in euro 99.495.475 è stato accantonato dal decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 851 (registrato dall'organo di controllo il 24 dicembre 2014), con il quale è stato ripartito il FOE per il 2014 e con il quale sono stati individuati – per la prima volta nello stesso decreto generale di riparto – alcuni dei criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale, sui quali la VII Commissione si trovò a riflettere nell'ottobre scorso. In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 851 del 2014 – che ha dato seguito, nel testo finale, ad alcune condizioni formulate dalla Commissione cultura nel parere espresso il 29 ottobre 2014 sul relativo schema – ha affidato ad un apposito Comitato di valutazione (invece che al CEPR, come indicato al punto 2 del parere del 29/10/2014) – poi nominato con decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 38, non trasmesso a questa Commissione – l'elaborazione di una proposta di ripartizione tra gli enti tenendo conto dei seguenti criteri: a) il 70 per cento della quota è assegnata in base ai risultati della VQR 2004-2010, «non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di Struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva di ciascun ente», e tenendo conto, nella predisposizione della graduatoria, della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente; b) il 30 per cento della quota è assegnata sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti (punto 5 del parere del 29/10/2014). Si è anche previsto che, con decreto ministeriale da emanare entro l'anno 2014 – che è quello all'esame odierno – dovessero essere definiti: a) i criteri per la distribuzione del 70 per cento della quota premiale agli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR (punto 8 del parere del 29/10/2014); b) i criteri di assegnazione e i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative al 30 per cento della quota Pag. 72premiale; c) termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione (dell'intera quota premiale) da parte del Comitato di valutazione. Inoltre, è stato previsto che: 1) l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale doveva avvenire entro il 28 febbraio 2015; 2) ogni ente non poteva presentare più di due programmi o progetti come capofila e non poteva partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante (punto 7 del parere del 29/10/2014). Da ultimo, è stato stabilito che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere effettuata con (ulteriore) decreto ministeriale, dando seguito alla condizione al punto 1 del parere del 29/10/2014, nel quale ricorda che la VII Commissione aveva incluso anche la necessità del parere parlamentare sul decreto ministeriale di assegnazione, come previsto dalla legge.
Andando alla descrizione dello schema di decreto in esame, rileva che l'articolo 1 riepiloga la somma complessivamente disponibile per il finanziamento premiale. Segnala poi che, sotto il profilo della corretta formulazione del testo, l'articolo 1 dovrebbe essere riformulato nei termini cui si fa riferimento nel dossier di documentazione degli uffici.
Aggiunge che l'articolo 2 riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale. Per gli enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010, il medesimo articolo 2 dispone che l'assegnazione sia calcolata esclusivamente sulla base della «performance rispetto ai programmi e progetti realizzati nel biennio 2012-2013». Al riguardo, osserva che occorrerebbe esplicitare se l'intenzione sia quella di riferirsi (come nel riparto della quota premiale 2013) al valore medio delle quote di premialità assegnate nei due anni precedenti e con quali modalità. Rileva inoltre che lo stesso articolo 2, per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, dispone che la ripartizione prenda in considerazione «principalmente» i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, «tenendo conto» del valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013. Inoltre, prevede che gli enti siano classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro «consistenza e grandezza scientifica». Osserva, pertanto che, rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM 851/2014, viene introdotto un nuovo elemento di storicità (peraltro già utilizzato, nel riparto della quota premiale 2013, per parametrare i risultati della VQR) e, di converso, viene esclusa la «valutazione complessiva dell'ente», ritenendo che sarebbe opportuno conoscere le motivazioni di tale scelta. Inoltre, poiché il decreto ministeriale n. 851 del 2014, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, stabilisce che termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione dell'intera quota premiale, da parte del Comitato di valutazione, siano fissati con decreto ministeriale, le appare necessario esplicitare – nello schema in esame del decreto in questione – le modalità di utilizzazione del valore medio della premialità 2012-2013 (lettera a), della numerosità dei prodotti valutati con la VQR e della «consistenza e grandezza scientifica» degli enti (lettera c).
Aggiunge che gli articoli da 3 a 6 riguardano i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale. In particolare, l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi, preferibilmente, i programmi e i progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, riproponendo quanto già previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric (recante i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota premiale per il 2012). Nello specifico, si tratta degli ambiti di intervento in materia di ricerca e sviluppo prioritari per l'Italia, inseriti nel programma per la ricerca e l'innovazione nell'Unione europea Horizon 2020, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali nelle seguenti aree di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica: salute, evoluzione demografica e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima Pag. 73e sulle acque interne; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi ed integrati; azioni per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, innovative e riflessive (nella declinazione di tale area si fa riferimento anche allo studio e all'analisi del patrimonio culturale, artistico e documentale, nonché alla sua conservazione, fruizione, piena accessibilità, valorizzazione, come generatore di attività economiche); sicurezza (intesa come sviluppo di tecnologie a contrasto di possibili emergenze riguardanti il cittadino e le infrastrutture di interesse vitale per il Paese, fra cui sono inclusi scuole e beni culturali); fabbrica del futuro e made in Italy; ICT e dispositivi sensoriali; aeronautica e spazio; chimica verde. Il medesimo articolo 3 specifica, inoltre, anche in tal caso in analogia con il DM di riparto della quota premiale 2012, che, per quanto riguarda le tematiche inerenti l'eccellenza scientifica di Horizon 2020, si debba far riferimento ai 3 ambiti progettuali del Consiglio europeo delle ricerche, ossia Scienze fisiche e ingegneria (PE), Scienze della vita (LS), Scienze sociali e umanistiche (SH).
Rileva poi che l'articolo 4 individua i criteri di valutazione dei programmi e dei progetti, da utilizzarsi da parte del Comitato di valutazione. Essi dovranno rispondere ai seguenti obiettivi: a) sviluppo delle competenze; b) grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (inclusi università ed enti pubblici internazionali); c) attrazione degli investimenti (in modo prioritario, a valere su programmi europei), impatto socio-economico (sul territorio e sul tessuto produttivo), sostenibilità economico-finanziaria (in particolare, i programmi e progetti pluriennali sono valutati favorevolmente se indicanti fonti di finanziamento per i successivi anni); d) team di programma o progetto (con riferimento alla qualità dello stesso) e governance (con riferimento a qualità e specificità del modello di governance applicato).
Osserva che si tratta degli stessi criteri di valutazione indicati nell'articolo 4 del citato DM 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric, con la differenza che quest'ultimo prevedeva anche il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino ad un massimo complessivo di 100 punti. Inoltre, lo stesso decreto ministeriale prevedeva che «particolare attenzione» dovesse essere riservata alla partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore ai 35 anni e alla presenza di una «significativa» componente di ricercatrici. Aggiunge quindi che, come sottolineato per l'articolo 2, anche per l'articolo 4 sarebbe opportuno specificare meglio i termini e le modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione da parte del Comitato di valutazione, con riguardo, ad esempio, al range di punteggi attribuibili per ciascun obiettivo.
Rileva poi che l'articolo 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro interno (tra i quali, titolo e settore di afferenza, nome del coordinatore ed elenco dei partecipanti, ruolo di ogni unità operativa, abstract, tempi di realizzazione, costo complessivo con evidenziazione delle spese generali e di personale, obiettivi finali, risultati attesi dalla ricerca, elementi per la verifica dei risultati). L'articolo 6 indica il termine e le modalità per la presentazione delle domande. In particolare, prevede che gli enti sono tenuti a trasmettere i programmi e progetti al MIUR, esclusivamente con modalità telematiche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del MIUR. Ribadisce, inoltre, quanto già indicato nell'articolo 3 del DM 851/2014 circa il numero massimo di programmi o progetti che ogni ente può presentare come capofila o a cui può partecipare. L'articolo 7 dispone che, a rettifica di quanto previsto dall'articolo 3 del DM 851/2014, l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale avverrà entro il 15 luglio 2015 (essendo già trascorso il termine precedentemente fissato del 28 febbraio 2015). Segnala quindi che il termine indicato appare incongruo in relazione ai tempi richiesti dagli adempimenti preliminari (in particolare: espressione del parere parlamentare sullo schema in Pag. 74esame; presentazione della domanda da parte degli enti; elaborazione della proposta da parte del Comitato di valutazione; espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto per l'assegnazione della (intera) quota premiale).
Si riserva, infine, di predisporre una proposta di parere al termine del dibattito che si terrà sul provvedimento.
Francesco D'UVA (M5S), dopo aver ringraziato la collega Ghizzoni per la disamina puntuale e critica dello schema di decreto, ricorda che il presente schema – pur attenendo a una quota detta “premiale” che dovrebbe essere distinta da quella ordinaria – non comporta l'assegnazione di risorse aggiuntive per la ricerca. Per questo il suo gruppo si esprimerà in senso contrario. Tale contrarietà trova ulteriore ragione nel fatto che lo schema prevede che il 70 per cento della quota premiale sia attribuita agli enti in base alla valutazione della qualità della ricerca svolta nell'ormai lontano periodo 2004-2010. Ricorda, infine, che non tutte le indicazioni contenute nel citato parere espresso dalla VII Commissione il 29 ottobre 2014 sono state recepite dall'Esecutivo.
Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, auspicando anch'ella che la quota premiale per gli enti di ricerca si possa trasformare in risorse aggiuntive, osserva che oggi la Commissione si sta occupando dei criteri per l'assegnazione della quota premiale, mentre le questioni sollevate dal collega D'Uva potranno essere proficuamente affrontate nel corso del prossimo esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 (atto del Governo n. 186).
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.
La seduta comincia alle 14.40.
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta plenaria del 15 luglio 2014 e proseguito in sede di comitato ristretto.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il comitato ristretto ha terminato i propri lavori il 23 giugno scorso, con l'elaborazione di un testo unificato (vedi allegato 1) che è in distribuzione.
Bruno MOLEA (SCpI), relatore, espone che il testo unificato elaborato dal comitato ristretto ha sintetizzato e ordinato in modo organico varie finalità, sottese alla proposta di legge 1680 e all'abbinata proposta 1425, tenendo conto, in particolare, delle audizioni informali che si sono svolte e raccogliendo – sullo scopo di riconoscere e promuovere la funzione sociale dello sport – il consenso del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. Osserva che il settore dello sport, similmente ad altre attività, vive diverse gradazioni e sta quindi a cavallo tra l'attività sociale e di volontariato e quella professionistica e di profitto. La disciplina sportiva muove da esigenze di benessere psico-fisico per tutti e prende due strade diverse, talora non Pag. 75incompatibili. La prima è evidentemente la generalizzata pratica dello sport, a prescindere dal risultato agonistico e dall'aspetto competitivo, che porta risultati sul piano della salute individuale e del benessere collettivo, sotto il profilo sia della sanità generale sia della bonifica sociale, poiché attraverso lo sport si veicolano i valori della lealtà, della correttezza e del rispetto delle regole e dell'avversario, che sono essenziali – a esempio – per combattere il bullismo e il doping. La seconda strada, viceversa, è quella della coltivazione mirata dei talenti, dell'allenamento per la competizione, fino al professionismo e allo sfruttamento economico delle manifestazioni sportive. Rileva quindi che il testo di legge, come uscito dagli approfondimenti del comitato ristretto, intende rivolgersi prevalentemente al primo aspetto, con lo scopo di dare una più marcata dignità legislativa alle associazioni sportive dilettantistiche, che sono il vero vivaio sociale sia dello sport in quanto tale, sia – in chiave più ampia – il luogo della formazione della persona ai valori civici, di solidarietà e di perseguimento collettivo di finalità utili per tutto il tessuto sociale. In tale contesto, il testo affronta essenzialmente tre problemi normativi: a) anzitutto, esso definisce, sul piano generale – che spetta alla competenza statale – l'oggetto e le finalità della promozione sportiva e le caratteristiche delle associazioni dilettantistiche (quelle che si propongono lo sviluppo della pratica sportiva di base senza scopo di lucro), disciplinando altresì il riconoscimento del volontariato sportivo e i requisiti in presenza dei quali le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere sia le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato, sia – ove sussistano ulteriori requisiti – l'iscrizione al relativo albo. Il progetto di legge prevede anche norme civilistiche sulla responsabilità per le obbligazioni contratte; b) in secondo luogo affronta il problema delle royalties, tutelando anche i marchi, loghi e simboli delle associazioni sportive dilettantistiche e le iniziative da queste promosse; c) infine, affronta il problema delle agevolazioni fiscali e delle conseguenti coperture finanziarie. A tale ultimo riguardo, ricorda che la quantificazione degli oneri del provvedimento, valutati in 40 milioni di euro annui e la conseguente copertura finanziaria hanno comportato un'approfondita istruttoria in sede di comitato ristretto. Il testo unificato che si propone prevede quindi, all'articolo 14, l'innalzamento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 – già contemplato per tutte le scommesse – limitatamente a quelle a base sportiva. Ricorda, dunque, che l'aliquota prevista nel citato decreto-legge è del 13,5 per cento e che la proposta del comitato ristretto prevede di portarla a quell'aliquota maggiorata che consenta di coprire la spesa necessaria. Propone quindi che la Commissione adotti quello presentato come testo base.
Filippo FOSSATI (PD), si associa a quanto esposto dal collega Molea. Sottolinea, inoltre, che la presente proposta di legge, per la prima volta definisce i concetti di sport e di sport di base, applicabili anche oltre le finalità della proposta di legge. Osserva come il testo vuole attribuire alla Repubblica la responsabilità politica – non gestionale che è svolta dai singoli attori del settore – di fornire obiettivi e indirizzi per la diffusione della pratica sportiva.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare il testo unificato – elaborato dal comitato ristretto – quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente (vedi allegato 1).
La Commissione approva. Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella Pag. 76seduta plenaria del 7 ottobre 2014 e proseguito in sede di comitato ristretto.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente e relatrice, illustra la proposta di testo unificato elaborato dal comitato ristretto (vedi allegato 2). Ricorda che oggi si discute di un provvedimento, da molto tempo all'esame della Commissione Cultura, volto a dare un quadro di riferimento e di sostegno alla promozione della lettura nel nostro Paese, favorendo l'accesso e la diffusione della conoscenza a tutti i cittadini. È un progetto di legge di particolare rilievo perché si colloca all'interno di un solco di politiche culturali per la conoscenza, promosse dal Parlamento dall'inizio di questa legislatura, che hanno l'obiettivo rispondere agli scarsi livelli di partecipazione culturale, agli inadeguati livelli di istruzione, alle troppo deboli competenze della popolazione adulta, che non ci consentono di affrontare le sfide di una società knowledge based. Questo convincimento ha motivato anche i lavori su questa proposta di legge per la promozione della lettura che la Commissione ha incardinato nell'agenda dei lavori anche su sollecitazione del Forum per il Libro, che ha coinvolto nei mesi precedenti le elezioni del 2013 molti parlamentari, appartenenti a schieramenti diversi, accomunati dall'attenzione per il mondo delle biblioteche e della lettura e preoccupati dai dati sempre più allarmanti legati al crollo del mercato del libro, alla crisi delle librerie, alle difficoltà degli editori. Espone che per fotografare la gravità della situazione bastano pochi articoli pubblicati in questi giorni sui giornali. Il numero di lettori è sceso nel 2014, rispetto al 2010, di 5,4 punti percentuali: dal 46,8 per cento al 41,4 per cento. La fascia di età in cui si legge di più continua ad essere quella tra gli 11 ed i 14 anni, ma tutte le fasce di lettori sono in diminuzione. Continuano a leggere di più le donne (48 per cento) rispetto agli uomini (34,5 per cento). L'8,7 per cento dei lettori ha dichiarato di aver scaricato e letto anche libri digitali. I lettori di libri sono anche lettori di quotidiani, nel senso che c’è una correlazione, crescente, al crescere dei lettori di quotidiani (e viceversa).
Il mercato del libro, relativamente ai soli canali trade (librerie, librerie online, grande distribuzione, escluso Amazon) nei primi quattro periodi dell'anno (da gennaio al 18 aprile), ha fatto segnare un –2,6 per cento a valore (fatturato) e un –4 per cento a volume (copie), dimezzando i valori negativi dello stesso periodo del 2014. Questo significa in valori assoluti che si sono vendute in questa prima parte dell'anno circa 1 milione di copie in meno (1.039.000 per la precisione) per un minor fatturato di 8,4 milioni di euro.
L'editoria digitale, cresce ma pesa ancora molto poco. Considerando solo la produzione «culturale» (sia narrativa che saggistica, ma non professionale o banche dati), tra il 2013 ed il 2014 il fatturato è salito del 25 per cento (addirittura del 95 per cento sul 2012), sul totale (escluso scolastico educativo): è passato dal 2,5 al 3,4 per cento circa (40 mln euro). Sta aumentando, però, la disponibilità di titoli in formato digitale: 1 libro su quattro ha anche l'edizione digitale; l'88 per cento dei libri cartacei che hanno anche la versione digitale sono pubblicati da grandi editori.
È evidente, quindi, che affrontare i temi della diffusione della lettura in tutte le sue forme, compresa quella che si realizza in ambiente digitale, investe questioni essenziali per la coesione sociale e culturale della società italiana, con ricadute importanti sulle potenzialità di crescita economica e sulla vita della comunità nazionale.
Rammenta che il provvedimento in esame è un testo coordinato risultante dall'unificazione delle proposte di legge Giordano ed altri, AC 1504 «Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura», Zampa ed altri, AC 2267 «Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole», nonché dalle proposte di autorevoli rappresentanti delle della filiera della lettura, che hanno arricchito il Pag. 77dibattito con analisi puntuali e suggerimenti di particolare peso. Prima di cominciare l'esame del provvedimento l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha stabilito di svolgere un ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati dal provvedimento per approfondire le problematiche cui il testo intende dare risposta. Sono intervenuti esperti, enti, rappresentanze sindacali e associazioni di categoria. Complessivamente sono stati ascoltati 26 relatori, rappresentativi di 25 soggetti del settore, auditi in complessive otto giornate distribuite da giovedì 27 marzo 2014 a mercoledì 02 luglio 2014. In passato uno dei gravi problemi che abbiamo dovuto affrontare è stata proprio la difficoltà di coordinamento degli interessi individuali dei soggetti coinvolti, che seppur legittimi, rendevano estremamente complicato se non impossibile elaborare una linea univoca di intervento. Come noto, suscitò molto clamore il tentativo del Parlamento di inserire nel decreto legge «destinazione Italia» del dicembre 2013 un incentivo fiscale per promuovere l'acquisto di libri, e l'on. Causi che tentò una proposta di sintesi senza riuscirci, fu duramente attaccato. In quell'occasione fu presto evidente la difficoltà se non l'impossibilità di fare rete degli attori della filiera del libro che privi di una logica di sistema non riuscivano a far convergere gli interessi dei librai, che in quel caso erano i soggetti coinvolti, con quelle degli editori, grandi e piccoli attestati su posizioni diverse, ed ancora con quelli dei bibliotecari, degli autori, etc. Senza si riuscisse a catalizzare una linea d'intervento. Dopo quella infruttuosa esperienza la Commissione Cultura ha ritenuto imprescindibile mettere insieme tutti i soggetti coinvolti nella filiera del libro e della lettura.
Offerti ulteriori ragguagli sull’iter sinora svolto, ritiene che oggi il testo appare modificato in maniera significativa. Il testo unificato della proposta di legge in esame si compone di 12 articoli che vertono su tematiche particolarmente importanti per la filiera del libro. Si parla di libro cartaceo ma anche di e-book (un libro è un libro), perché quello che fa il libro è il contenuto, al di là del tipo di supporto, cartaceo oppure elettronico sui cui viene letto. È una grande occasione per aumentare gli indici di lettura nel nostro Paese che apre nuove opportunità di sviluppo nel campo della produzione e della distribuzione. Il digitale non implica affatto il venir meno dell'esigenza del lavoro di mediazione editoriale o di distribuzione e vendita, anzi l'esigenza di competenze specifiche cresce con il passaggio all’e-book. La filiera va avanti, si rinnova nei prodotti e si internazionalizza, accoglie le opportunità che il digitale offre e percorre nuove strade per la promozione della lettura e per allargare il mercato. In particolare si prevede: un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura; dei Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro»; una riorganizzazione delle Biblioteche pubbliche basata su una cooperazione tra sistemi bibliotecari; la digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti; la promozione della lettura a scuola; incentivi fiscali per promuovere la lettura e l'acquisto di libri; alcune misure per il sostegno delle librerie indipendenti; l'istituzione di un fondo per la promozione della lettura cui attingere per lo svolgimento delle varie attività stabilite per legge. Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, si segnala che l'articolo 1 riporta i principi e le finalità della norma, precisando che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, in base al principio di leale cooperazione (comma 3), promuovono interventi volti a sostenere e incentivare la lettura ed il libro (comma 2) quale strumento insostituibile per lo sviluppo della conoscenza e della cultura nonché per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico del cittadino (comma 1).
Al fine di garantire la continuità nel tempo delle politiche di promozione della lettura, all'articolo 2 si stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) rimane il Ministero di riferimento con il compito di prevedere e indicare adeguate azioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati, in particolare Pag. 78quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. In particolare, al comma 1, prevede che il Mibact adotti ogni 3 anni il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione. Al comma 2, si stabilisce che negli obiettivi generali del Piano d'azione si tenga conto: della valorizzazione dell'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, di garantire un accesso ampio rimuovendo gli squilibri territoriali, promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, promuovere le buone pratiche di promozione della lettura, promuovere la formazione continua e specifica degli operatori coinvolti nella realizzazione del piano, promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura. Al fine di prevenire fenomeni di esclusione sociale, al comma 3, si prevedono interventi mirati su specifiche fasce di lettori: lettura nella prima infanzia, lettura nei luoghi di detenzione e negli ospedali a favore dei minori. Il Centro per il Libro e la Lettura è riconfermato, al comma 4, come centro autonomo e di coordinamento per le politiche di sostegno, promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura della lettura e la produzione editoriale italiana. All'articolo 3, si dispone al comma 1 che le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. L'obiettivo, comma 2, è di realizzare interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento. Il comma 3 assegna al Centro per il Libro e la Lettura compiti di raccolta di dati sull'attuazione dei Patti locali per la lettura, mentre ai commi 4 e 5 affida la competenza di rilasciare la qualifica di «città del libro», un titolo/premio di validità biennale concesso alle amministrazioni locali che abbiano acquisito le seguenti caratteristiche: un Patto locale per la lettura, il sostegno delle librerie indipendenti, attivato programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare o di persone a rischio di esclusione sociale, un festival letterario di rilievo nazionale. Si punta sulle biblioteche di pubblica lettura, che sono garanti delle pari opportunità di accesso alla conoscenza, all'istruzione, alla libertà di ricerca scientifica, e sulle biblioteche scolastiche che, come recita il Manifesto IFLA UNESCO, «forniscono le idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza ... offrono agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili». I dati del Mibact affermano che, anche se in Italia sono calate le vendite in libreria, però sono nettamente aumentati gli utenti delle biblioteche.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche. Al comma 1, si dispone che le biblioteche, identificate quali luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali, hanno il dovere di garantire a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati. Al comma 2, si prevede che la gestione delle biblioteche sia affidata a professionisti competenti del settore bibliotecario in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge Madia del 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali. Il comma 3, dispone il prestito interbibliotecario di libri, parti di libri ed articoli provenienti da periodici, anche in formato digitale. I commi 4, 5 e 6 affidano al Mibact il compito di fissare con decreto le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche Pag. 79adeguano l'erogazione dei propri servizi in forma singola o associata attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari (comma 5): orario, dotazione documentaria, possibilità di accesso a distanza, servizi di alfabetizzazione informatica dell'utente, avviamento alla lettura, consulenza informativa e documentaria. A tal fine, comma 8, le biblioteche accedono alle risorse del fondo per la promozione della lettura con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.
Al fine di massimizzarne i risultati, le attività delle biblioteche possono essere organizzate in rete, come detta l'articolo 5, commi 1 e 2, attraverso la creazione di sistemi bibliotecari condividendo strutture e risorse e coordinando attività e servizi, a prescindere dalla titolarità, dalla tipologia e dall'ambito territoriale di riferimento dei singoli istituti. Il comma 3 stabilisce che l’ ICCU individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale, mentre il comma 4 raccomanda alle regioni di individuare gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria.
Per assicurare la conservazione a lungo termine, promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio custodito da biblioteche, archivi, musei e scuole si investe sulla digitalizzazione, prevedendo, all'art. 6 comma 1, l'utilizzo di standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico. Alla digitalizzazione provvede, comma 2, il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità dei progetti ai finanziamenti pubblici. Fondamentale l'affido al Servizio bibliotecario nazionale del compito di assicurare l'accesso aperto, la possibilità del «riuso» per qualsiasi finalità del patrimonio digitalizzato, anche su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, nonché il finanziamento dei progetti di digitalizzazione (commi 3, 4, 5). Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, comma 6, si istituisce un apposito capitolo nello stato di previsione del Mibact che viene arricchito con una percentuale del 70 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.
Una particolare attenzione viene riservata alla lettura per l'infanzia e gli studenti. All'articolo 7 comma 1, si punta sulla promozione della lettura a scuola attraverso l'implementazione delle biblioteche scolastiche, coordinate tra loro in sistemi bibliotecari territoriali, che rispettano (comma 2) degli standard minimi di servizio previsti dal Mibact, incentivando (comma 4) la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione. Per implementare la conoscenza e la diffusione dei servizi delle biblioteche scolastiche, al comma 5, si prevede l'organizzazione di attività di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.
Inoltre, al comma 6, si sottolinea che alla scuola, di ogni ordine e grado, spetta il compito di promuovere la lettura quale strumento per la piena realizzazione del percorso didattico dello studente. A tale fine, comma 8, il Mibact istituisce anche un'iniziativa dedicata alla promozione della lettura dedicata agli alunni: la Settimana della lettura a scuola, periodo in cui ogni scuola, comma 9, in rete con le altre scuole del territorio, organizza iniziative di promozione della lettura in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.
Per promuovere la lettura, l'acquisto di libri e sostenere il mercato del libro è prevista all'articolo 8, uno sconto fiscale per l'acquisto di libri di lettura, non testi scolastici. Il comma 1, infatti, novellando il testo unico delle imposte sui redditi, offre la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi la somma spesa per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN fino all'importo annuo di spesa di 800 euro. Il comma 2, lascia ad una successiva iniziativa legislativa del MEF la definizione delle procedure e le caratteristiche della documentazione fiscale da allegare alla dichiarazione per ottenere lo sgravio. Per Pag. 80offrire l'opportunità di acquistare libri anche a coloro che non possono usufruire dello sconto fiscale, perché persone economicamente svantaggiate, quali i lavoratori in cerca di occupazione, si dispone che il Centro per il libro e la lettura, comma 4, attraverso accordi con la filiera del libro, rilasci dei buoni acquisto di libri secondo le modalità e i requisiti stabiliti dal Mibact e dal Ministro delle politiche sociali. L'articolo 9, comma 1, istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una somma di 2 milioni di euro (comma 4), nell'ambito dello stato di previsione del Mibact, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge. Il comma 2 ne affida la gestione al Centro per il libro e la lettura. Inoltre, il comma 3, dispone che al fondo possano accedere i sistemi bibliotecari che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali, nonché le istituzioni scolastiche per l'organizzazione della settimana della lettura.
Si precisa poi che l'articolo 10 concerne il sostegno alle cosiddette «librerie indipendenti», quelle librerie non controllate da gruppi di società della distribuzione, che attraversano un periodo storico di forti difficoltà anche perché non godono delle stesse condizioni e dei benefit offerti alle librerie collegate alle grandi catene distributive ed editoriali e soffrono di difficoltà di gestione, in termini economici, organizzativi e logistici. Per il loro sostegno, il comma 2, prevede uno sgravio fiscale sul contratto di locazione dell'immobile, riducendone per 4 anni il reddito imponibile al 30 per cento. Inoltre, il comma 3, riconosce alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro. Si lascia a successivi interventi normativi del MEF la definizione dei criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra.
I successivi commi 5 e 6 attribuiscono al Centro per il libro e la lettura il compito di assegnare alle librerie indipendenti il titolo onorifico di «libreria di qualità», riconosciuto agli esercizi che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.
L'articolo 11 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Il comma 1, novellando la manovra economica di luglio 2011, precisa che agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge determinati in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle seguenti abrogazioni normative: la detrazione fiscale sui contratti di mutuo per i nudi proprietari; la detrazione prevista dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni o di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; la detrazione prevista dall'imposta opzionale sostitutiva su deduzioni extracontabili.
Al fine di consentire al Centro per il libro e la lettura di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge, l'articolo 12, che detta le disposizioni finali del provvedimento, stabilisce che il Mibact adotti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto che ne ottimizzi l'organizzazione.
Propone quindi che la Commissione adotti come testo base – per il prosieguo dell'esame del provvedimento in sede referente – il predetto testo unificato elaborato dal comitato ristretto.
Maria MARZANA (M5S) chiede che l'adozione del testo base sia rinviata a una prossima seduta.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente e relatrice, non ha difficoltà ad accogliere la richiesta della collega Marzana. Preso atto che la sottosegretaria Francesca BARRACCIU Pag. 81si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame e constatato che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte quindi che il comitato dei nove sul disegno di legge C. 2994-C – già convocato per le ore 15 – avrà luogo successivamente, previo tempestivo avviso ai componenti dello stesso, a seguito della trasmissione degli emendamenti da parte dell'Assemblea.
La seduta termina alle 15.20.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 7 luglio 2015.
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 19.30 alle 19.35.
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