CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Oblazione).

  1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente: “162. – (Oblazione nei reati puniti con pena pecuniaria). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o dell'ammenda, il reo è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita per il delitto ovvero alla terza parte dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
  Il pagamento estingue il reato”.

  2. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente: “162-bis.(Oblazione nei reati puniti con pene alternative). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la pena alternativa della reclusione o della multa, ovvero dell'arresto o dell'ammenda, il reo può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente ai due terzi del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto ovvero alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
  L'oblazione non è ammessa quando il reo è già stato condannato per un reato della stessa indole.
  L'oblazione non è comunque ammessa quando permangono conseguenze dannose pericolose del reato eliminabili da parte del reo.
  Il pagamento delle somme indicate nel primo comma del presente articolo estingue il reato”.».
1. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimerlo.
1. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, le parole: sentite le parti e la persona offesa, sono sostituite dalle seguenti: sentite le parti e se la persona offesa vi consente,.
1. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, aggiungere dopo la parola: offesa, le seguenti: la quale ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto anche.
1. 2. Molteni, Fedriga.

Pag. 58

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, aggiungere il seguente periodo: Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche di seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
1. 3. Parisi, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, comma 2, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: sei mesi.
1. 4. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
1. 5. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, dopo il terzo comma, inserire il seguente: L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, e l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.
1. 6. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 2.
1. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, la lettera a) è soppressa.
*1. 8. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, la lettera a) è soppressa.
*1. 9. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: 2).
**1. 10. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, secondo comma, lettera a), sopprimere la parola: 2).
**1. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, lettera a), sopprimere le parole: e 8-bis.
1. 12. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, la lettera c) è soppressa.
1. 13. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   «d) delitto previsto dall'articolo 640 ove non ricorrano le aggravanti dell'articolo 61, n. 7 c.p. ovvero 61 n. 11 c.p.».
1. 14. Parisi, Occhiuto.

  Al comma 2, capoverso Art. 649-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   «d) delitto previsto dall'articolo 646 ove ricorrano le aggravanti dell'articolo 61, n. 7 c.p. ovvero 61 n. 11 c.p.».
1. 15. Parisi, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 624-bis.

  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al Pag. 59fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da duecento a milleduecento euro.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro.
  La pena è della reclusione da sei a dodici e della multa da trecentocinquanta euro a duemila euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.”».
1. 02. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 624-bis c.p. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032.»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549.»;
   c) dopo il terzo comma inserire il seguente: «Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
1. 03. Pagano, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  Al comma 1 dell'articolo 624-bis del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1032».
1. 04. Pagano, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-ter.

  Al terzo comma, dell'articolo 624 del codice penale le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1549.».
1. 05. Pagano, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

  Dopo il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale, inserire il seguente:
  3-bis. «Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
1. 06. Pagano, Buttiglione.

Pag. 60

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  L'articolo 628 è sostituito dal seguente:
  Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da seicento euro a tremila euro.
  Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
  La pena è della reclusione da sei anni e sei mesi a venti anni e della multa da millecinquanta euro a cinquemila euro:
   1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
   2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;
   3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
   3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
   3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
   3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
   3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
1. 07. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per i reati di cui all'articolo 624 e 628 del codice penale, anche a seguito di diminuzioni di pena a seguito di procedimenti alternativi, non è applicabile la sospensione condizionale della pena salvo per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
1. 08. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 2.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 649-bis.
2. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.
3. 1. Il Relatore.

Pag. 61

  Sopprimerlo.
3. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Le parole: da sei a dieci sono sostituite dalle seguenti: da cinque a sette.
3. 3. Parisi, Occhiuto.

  All'articolo 3 pretermettere il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

  1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975» n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
3. 01. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 3 pretermettere il seguente:

Art. 3-bis.

  Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 669-bis.
(Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate).

  Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
  La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
3. 02. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di limiti di pena).

  Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   1. All'articolo 412 le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;
   2. All'articolo 414-bis le parole: «da un anno e sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;Pag. 62
   3. All'articolo 416 le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
   4. All'articolo 416-bis le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni»;
   5. All'articolo 423 le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
   6. All'articolo 426 le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   7. All'articolo 580 le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   8. All'articolo 583 le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni» e le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a dodici anni»;
   9. All'articolo 589, comma 2, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni» e al comma 3, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
   10. All'articolo 605 le parole: «da sei mesi a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;
   11. All'articolo 609-bis le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   12. All'articolo 628 le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;
   13. All'articolo 629 le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
   14. All'articolo 644 le parole: «da due a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».
3. 03. Cirielli.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 04. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:

Art. 3-ter.

  Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 05. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3-ter, inserire il seguente:

Art. 3-quater.

  Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale,.
3. 06. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3-quater, inserire il seguente:

Art. 3-quinquies.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice Pag. 63penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 07. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, inserire il seguente:

Art. 3-sexies.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 08. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3-sexies, inserire il seguente:

Art. 3-septies.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 09. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3-septies, inserire il seguente:

Art. 3-octies.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 010. Molteni, Fedriga.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a):
   dopo le parole; 325, aggiungere le seguenti: 346-bis;
   dopo le parole: 629, aggiungere le seguenti: 640, 640-bis, 640-ter, 640-ter, primo comma.
4. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 325, giungere le seguenti: 346-bis.
4. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso lettera a), dopo l'articolo 600-quinquies, aggiungere: 624, 624-bis, 625,.
4. 4. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 629, aggiungere le seguenti: 640, 640-bis, 640-ter, 640-ter, primo comma.
4. 5. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dichiarato ai fini delle imposte sul reddito alla fine del capoverso con le parole: o alla propria attività economica.
4. 6. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento Pag. 64o reimpiego di provento dell'evasione fiscale.
4. 7. Bazoli.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che la confisca può avere ad oggetto esclusivamente beni dei quali si dimostri la provenienza dal dante causa.
4. 8. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Al Titolo I recante: «modifiche al codice penale» dopo il Capo I aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
CODICE PENALE E LEGGI COMPLEMENTARI: ABROGAZIONI E MODIFiCAZIONI

Art. 4-bis.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogati gli articoli 266, limitatamente all'ipotesi di cui al comma 4, numero 3), 270, 342, 415, 565, 636, 637, 645, 655, 661, 665, 668, 690, 691, 707, 716, 723 del codice penale.
  2. Sono abrogati gli articoli 57, 125, 139, 258 del regio decreto luglio 1934, n. 1265.

Art. 4-ter.
(Modificazioni al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 527 è sostituito dal seguente:
  «527. – (Atti osceni). – È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque compie atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.»;

   b) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:
  «528. – (Pubblicazioni e spettacoli pornografici). – Chiunque espone o mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti di natura pornografica, in modo tale che i minori di anni quattordici possano prenderne visione, è punito con la reclusione fino a due anni.
  Alla stessa pena soggiace chiunque, organizzando spettacoli pornografici o esercitando il commercio degli oggetti di cui al comma precedente, consente l'accesso ai minori di anni quattordici.
  Non è pornografica l'opera d'arte o di scienza.»;

   c) l'articolo 529 è sostituito dal seguente:
  «529. – (Atti osceni; nozione). – Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.»;

   d) l'articolo 689 è sostituito dal seguente:
  «689. – (Determinazione dello stato di ubriachezza in minori, infermi di mente, persone manifestamente ubriache). – Chiunque cagiona l'ubriachezza di un minore di anni sedici o di persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica, oppure somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto fino ad un anno.
  Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio.»;

   e) nel paragrafo 1 della sezione 1, capo I, titolo I del Libro terzo del codice penale le parole: «sediziose e» sono soppresse.

Pag. 65

Art. 4-quater.
(Modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

  1. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:
   a) gli articoli 18, comma 2, 21, 85, 104, 105, 112, 114, comma 3, 154, comma 1, 157 sono abrogati;
   b) sopprimere, nell'articolo 18, comma 4, le parole: «di moralità,»;
   c) sopprimere nell'articolo 20 le parole: «o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità»;
   d) sopprimere nell'articolo 69 le parole: «, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto»;
   e) sostituire l'articolo 100 con il seguente:
  «Art. 100. – Il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che comunque costituisca un pericolo per la sicurezza dei cittadini».
4. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge.;
   sopprimere il comma 2.
5. 1. Il Relatore.

  L'articolo 5 è soppresso.
5. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, capoverso articolo 159, al numero 4), sostituire ove ricorra la parola: sessantesimo con: ottantesimo.
5. 3. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso articolo 159, comma 5, dopo la parola: giorno aggiungere la parola: successivo.
5. 4. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 5 premettere il seguente:

Art. 05.
(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis.
(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano Pag. 66in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica».

  2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter.
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro».

  3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quater.
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».

Pag. 67

  4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater».

  5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera e), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018».

  b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater.
(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le Pag. 68lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

   e) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».

  d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 01. Molteni, Fedriga.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 610 (Violenza privata):
    1) al primo comma le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro Pag. 69anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
    2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «, e si procede d'ufficio,»;
    3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;

   b) all'articolo 612 (Minaccia) al secondo comma le parole: «Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
   c) all'articolo 660 (Molestia o disturbo alle persone), dopo le parole: «è punito» sono aggiunte le seguenti: «, a querela della persona offesa,».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega al per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale)».
6. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6. 3. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contro la persona e.
6. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contro la persona si aggiungano le seguenti: eccetto per il reato di violenza privata previsto all'articolo 610 codice penale.
6. 5. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 6. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al primo comma lettera b), sostituire le parole: anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere con le seguenti: con riferimento specifico e in senso rigoristico alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere.
6. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: bb) previsione di una maggior trasparenza nella gestione, da parte del DAP, del regime del 41-bis, dei circuiti di Alta Sicurezza e delle declassificazioni, favorendo l'integrazione di interrati e detenuti in uscita dal regime del 41-bis e limitando il circuito di Alta Sicurezza ai casi più gravi, motivati da pareri circostanziati delle Direzioni Antimafia.
6. 8. Zan.

  Sopprimere il comma 2.
6. 9. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Pag. 70

  Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: novanta.
6. 11. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: sessanta.
6. 10. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
6. 13. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 7.

  Sopprimere il comma 2.
7. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: novanta.
7. 3. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, la parola: quarantacinque è sostituita con la parola: sessanta.
7. 2. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
7. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimerlo.
*8. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie o con pena alternativa e la conseguente riforma della disciplina sanzionatoria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) trasformare da illecito penale in illecito amministrativo, i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, nonché le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda;
   b) prevedere che gli illeciti amministrativi, di cui alla lettera a), siano soggetti a una sanzione pecuniaria il cui ammontare è così determinato:
    1) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per la violazione stessa, e comunque non inferiore a euro 258;
    2) se la violazione è punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.000 né superiore a euro 30.000, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti; qualora l'importo dell'ammenda, prevista per la contravvenzione, sia superiore nel massimo Pag. 71a euro 30.000, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere prevista in misura non superiore al doppio;
    3) se la violazione è punita con una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, se prevista in via esclusiva; detta somma è aumentata di un terzo, ove le pene della multa e dell'ammenda siano previste in alternativa alla reclusione o all'arresto;
   c) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, se necessario, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire ulteriori violazioni;
   d) la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo dei reati puniti con pene pecuniarie non può essere operata nelle seguenti materie:
    1) delitti previsti dal Libro II del codice penale;
    2) contravvenzioni previste dagli articoli 650, 651, 658, 660, 673, 674, 677, 679, 682, 683, 685, 697, 703, 712, 720, 727, 727-bis, commi 1 e 2, 728, 733, 734 del codice penale;
    3) reati in materia di edilizia e urbanistica, salvo che si tratti delle contravvenzioni previste dagli articoli 44, comma 1, lettera a), 73, commi 1 e 2, 82, camma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    4) reati in materia di tutela dell'ambiente, beni culturali, territorio e paesaggio, salvo che si tratti della contravvenzione prevista dall'articolo 137, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    5) reati in materia di alimenti e bevande;
    6) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    7) reati in materia di immigrazione;
    8) reati previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che per le contravvenzioni di cui agli articoli 17 e 32, comma 3;
    9) reati previsti dai decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie, compresi nell'elenco allegato alla presente legge.
8. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di cause di estinzione dei reati derivanti dall'adempimento di prescrizioni o di debiti tributari).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di cause estintive del reato legate all'adempimento di prescrizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che, per contravvenzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, consistenti nella violazione delle prescrizioni contenute in atti autorizzativi, il reato si estingua quando il contravventore ha ottemperato alle prescrizioni degli organi di vigilanza, dirette ad eliminare la violazione, e ha versato una somma pari ad un terzo della ammenda stabilita per la contravvenzione;
   b) prevedere che, nei casi previsti dalla precedente lettera a), l'adempimento delle prescrizioni e il versamento della somma vengano comunicati dall'organo di Pag. 72vigilanza al pubblico ministero e che si proceda allo stesso modo nel caso di inadempimento; qualora il pubblico ministero prenda notizia della contravvenzione di propria iniziativa o la riceva da privati o da altri organi pubblici, ne dà immediata comunicazione agli organi competenti per le determinazioni inerenti alle prescrizioni che si rendano necessarie allo scopo di eliminare la violazione;
   c) prevedere, nei casi dei delitti di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, l'estinzione del reato, quando il reo, entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, estingue i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
8. 02. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 9.

  Premettere il seguente comma:
  01. All'articolo 34, comma 2-bis, codice procedura penale dopo le parole: decreto penale di condanna sono inserite le seguenti:, il decreto che dispone il giudizio immediato.
9. 1. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 2, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile, aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.
9. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, è aggiunto infine il seguente comma:
  2. Alla sentenza di non doversi procedere poiché l'imputato è incapace di partecipare coscientemente al procedimento si applica l'articolo 345 commi 1 e 2, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato.
9. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1.
10. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
10. 2. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 1 le parole: 51, comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: 51 commi 3-bis e 3-quater.
10. 3. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, sostituire le parole: , e 372, comma 1-bis con le seguenti: e 3-quater.
10. 4. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: della persona sottoposta ad indagini o sono soppresse;
   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole: ed attuale;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: della persona sottoposta ad indagini o Pag. 73 sono soppresse, dopo le parole: sussiste pericolo sono aggiunte le parole ed attuale, e le parole: non inferiore nel massimo sono sostituite dalle parole superiore nel massimo;
   d) Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta solamente dalla gravità del reato e dalle modalità del fatto per cui si procede, e la personalità della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato.
10. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 1-bis e 2-ter sono soppressi;
   b) il 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive ed interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articolo 270 e 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari».
10. 6. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  All'articolo 280 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole «non inferiore al massimo» sono sostituite dalle seguenti: «superiore nel massimo»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Se il delitto per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a otto anni di reclusione, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;
   c) al comma 3, le parole: «La disposizione del comma 2 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2 e 2-bis non si applicano.».
10. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:
  Dopo il comma 1 dell'articolo 287 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65.
  1-ter. La richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessa sono depositati nella cancelleria del giudice, con facoltà del difensore di estrarne copia. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, viene dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».
10. 8. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Pag. 74

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  All'articolo 289 del codice di procedura penale, comma secondo, sopprimere il secondo periodo.
10. 51. Santelli, Parisi, D'Alessandro, Bazoli.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) nella rubrica, la parola personale è sostituita dalla parola coercitiva;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare coercitiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.».
10. 52. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  All'articolo 308 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo le parole: «custodia cautelare» sono inserite le seguenti: «e misure interdittive»;
  b) il comma 2 è soppresso;
  c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, qualora le misure interdittive siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre i limiti previsti dal comma 1, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso il periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303».
10. 53. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 315, dopo il comma 2 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
  2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza.
10. 9. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.».
10. 10. Santelli, Parisi, d'Alessandro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. Ai fini del computo del termine vale in ogni caso la prima iscrizione.».
10. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Pag. 75

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, nel comma 3 dopo le parole «alla persona offesa» sono aggiunte le seguenti «, alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,».
10. 12. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data entro quando si sarebbe dovuto provvedere. La medesima norma vale anche nel caso di cui all'articolo 415 in cui viene applicato il disposto di cui all'articolo 405, comma 2. Gli atti compiuti in seguito alla scadenza dei termini previsti per gli adempimenti di cui all'articolo 335 sono inutilizzabili.
10. 13. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 355 codice di procedura penale, inserire il seguente:
  3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato deve essere documentalmente informata, a cura dell'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato delle indagini, nonché sulle attività svolte per la individuazione del responsabile o dei responsabili.
10. 14. Pagano, Buttiglione.

  Il comma 2 è soppresso.
10. 15. Parisi, Occhiuto.

  Al comma 2, il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente: La richiesta di incidente probatorio deve essere presentata entro cinque giorni dalla riserva, a pena d'inammissibilità. La riserva divenuta inefficace non può essere nuovamente formulata.
10. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 2, capoverso comma 4-bis, la parola cinque è sostituita con la parola trenta.
10. 17. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, capoverso comma 4-bis, la parola cinque è sostituita con la parola quarantacinque.
10. 18. Molteni, Fedriga.

  Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: del quale deve essere dato loro avviso almeno 10 giorni prima.
10. 19. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 362-bis.

  Qualora il pubblico ministero o la polizia giudiziaria su delega stiano procedendo ad interrogatorio di persona informata dei fatti e nell'ambito dello stesso sorga la necessità dell'iscrizione al registro indagati, l'interrogatorio deve essere immediatamente fermato e rinviato ad altra data».
10. 20. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 386, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: Pag. 76«comprensibile,» aggiungere le parole: «ed in caso ciò si rivelasse impraticabile in lingua inglese».
10. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. L'ordinanza deve specificare le motivazioni in fatto ed in diritto per le quali si ritiene, dopo un anno, di concedere ulteriori mesi d'indagini.
10. 22. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 406 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero sino al termine di durata massima. Le richiesta di proroga successive alla prima devono però essere specificamente motivate dalla natura delle indagini che vengono compiute, devono essere indicati i motivi che portano alla necessità di richiesta suppletiva.
10. 23. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
  
3-bis. 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 407, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;
  b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente:
  Il procuratore generale presso la corte d'appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dal l'articolo 407, comma 3-bis, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare.
10. 24. Rossomando.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. All'articolo 407 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».
*10. 26. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente capoverso:
  3-bis. All'articolo 407 del codice di procedura penale, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
*10. 27. Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 408 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona Pag. 77offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.
10. 28. Colletti.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  3-bis). All'articolo 408, al comma 3, alla fine, dopo le parole: «prosecuzione delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «o di formulazione dell'imputazione».
10. 29. Colletti.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. All'articolo 408, sono apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
   al comma 3-bis, le parole: «ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni» sono soppresse.
10. 30. Colletti.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. All'articolo 408, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».
10. 31. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il Pubblico Ministero ovvero il Procuratore Generale nei casi di cui all'articolo 412, insistano nella richiesta di archiviazione, il Giudice provvede in tal senso con decreto.
10. 32. Ermini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale le parole: «fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori di casi previsti dai comma 4 e 4-bis».
10. 33. Ermini.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 410, al comma 1, le parole: «a pena di inammissibilità» sono sostituite dalla parola: «eventualmente».
10. 34. Colletti.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 410 del codice di procedura penale al comma 1, dopo le parole: «persona offesa dai reato» sono aggiunte le parole: «e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono».
10. 35. Colletti.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 408 ovvero prima che il termine di cui al comma 3 del Pag. 78medesimo articolo sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione.
10. 36. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, capoverso «Art. 410-bis», comma 1, sostituire le parole: al comma 2 dell'articolo 408 con le seguenti: ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411.
10. 37. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso «Art. 410-bis», comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.
*10. 38. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso «Art. 410-bis», comma 1, sopprimere le parole: In tali ipotesi si applica il procedimento di cui all'articolo 130.
*10. 39. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, al comma 3, sopprimere le parole: Nei casi di nullità previsti dal comma 2.
10. 40. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.
10. 41. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: impugnazione davanti alla corte di appello con le seguenti: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4:
   1) sostituire al primo periodo le parole: La corte di appello, se l'impugnazione è fondata con le seguenti: Il giudice, se il reclamo è fondato;
   2) sostituire al secondo periodo le parole: il provvedimento impugnato con le seguenti: oggetto di reclamo;
   3) sopprimere al secondo periodo la parola: impugnato;
   4) sostituire al secondo periodo le parole: l'appello con le seguenti il reclamo;
   5) sostituire al secondo periodo la parola: impugnante con le seguenti: che lo ha proposto.
10. 42. Il Relatore.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 3, la parola: quindici sostituita con la parola: trenta.
10. 43. Molteni, Fedriga.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, comma 3, sopprimere le seguenti parole: senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione delle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

  Conseguentemente dopo le parole: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile aggiungere il seguente periodo: La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
10. 44. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Pag. 79

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 408, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione».
10. 45. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, capoverso Art. 410-bis, al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.
10. 46. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2».
10. 47. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:
  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2».
10. 48. Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  «6-bis. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Nessun altro atto investigativo potrà essere svolto tolta la deroga prevista dal precedente comma 4».
10. 49. Sottanelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al comma 3, dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, le parole: «venti giorni», sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».
10. 50. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  7. All'articolo 407, comma 3 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
  8. All'articolo 415, comma 2 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2».
10. 51. Bazoli.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimerlo.
*11. 2. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*11. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 1.
11. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Pag. 80

  Sopprimere il comma 2.
11. 6. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1 sostituire le parole da: «anche d'ufficio» fino alla fine del comma con le seguenti: «sopprimere: ovvero a norma dell'articolo 421-bis,».
11. 1. Il Relatore.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.
12. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
12. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
   All'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    «c) persona offesa costituita parte civile».
12. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso comma 4, le parole da: Quando l'imputato chiede sino alla fine del periodo sono soppresse.
13. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole il termine inserire le seguenti: non superiore a sessanta giorni
13. 2. Il Relatore.

  Sopprimere il comma 2.
*13. 3. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 2.
*13. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  All'articolo 441 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  6-ter. Dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta l'eccezione di incompetenza precedentemente respinta.
  6-quater. Nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare l'imputato, una volta ammesso il giudizio abbreviato, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell'articolo 444, altrimenti procede oltre nel giudizio. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 441, comma 4, il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Nello stesso modo il giudice provvede all'esito del giudizio abbreviato o nel giudizio di impugnazione Pag. 81quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
13. 5. Il Relatore.

  Al comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente comma:
  6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice.
13. 6. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 6-bis, con il seguente:
  6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
13. 7. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere le seguenti parole: , e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
13. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  3. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
13. 9. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 458 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
13. 10. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
13. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  All'articolo 13, in fine, aggiungere i seguenti commi:
  3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.

Pag. 82

  4. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.
13. 12. Molteni, Fedriga.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente sopprimere il comma 9.
14. 3. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 1. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 2. Pagano, Buttiglione.

  I commi 3 e 4 sono soppressi.
14. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 4.
14. 5. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 4, le parole: e 322-bis sono sostituite dalle seguenti: 322-bis e 346-bis.
14. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Il comma 5 è soppresso.

  Conseguentemente sono soppressi i commi 6 e 7.
14. 7. Molteni, Fedriga.

  Il comma 5 è soppresso.
14. 8. Molteni, Fedriga.

  Il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».
14. 9. Pagano, Buttiglione.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».
14. 10. Pagano, Buttiglione.

  Il comma 6, è soppresso.
14. 11. Molteni, Fedriga.

  Il comma 7, è soppresso.
14. 12. Molteni, Fedriga.

  Il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. All'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «due anni», sono sostituite dalle parole: «tre anni».
14. 13. Pagano, Buttiglione.

Pag. 83

  Sopprimere il comma 8.
14. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3, 5, 6, 7 e 10.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Nuova forma di definizione anticipata del processo.
14. 16. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Marzano, Bazoli, Zan.

  I commi 9 e 10 sono soppressi.
*14. 15. Molteni, Fedriga.

  I commi 9 e 10 sono soppressi.
*14. 18. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 9.
14. 17. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 9, capoverso Art. 448-bis, comma 2, dopo le parole: per tendenza aggiungere: o recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.
14. 19. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 453 del codice di procedura penale, comma 1-bis le parole: «dall'esecuzione della misura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale»;
14. 20. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 453 del codice di procedura penale, sopprimere il comma 1-ter.
14. 21. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. La richiesta del pubblico ministero è notificata, a cura del giudice, all'imputato, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione
14. 22. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 455 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole: «cinque giorni» sono inserite le seguenti: «dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie accordato all'imputato dall'articolo 454, comma 2-bis».
14. 23. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 455 del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole: «o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «annullata ovvero la misura è altrimenti divenuta inefficace».
14. 24. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 455 c.p.p., dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  1-ter. Il decreto che dispone il giudizio immediato è nullo se emesso in violazione Pag. 84dei termini previsti dagli articoli 453, comma 1-bis, 453, comma 1-ter e 454, comma 1;.
14. 25. Pagano, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  Alla Parte Seconda, Libro VI, Titolo IV del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 453, comma 1-bis le parole: «dall'esecuzione della misura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p.»;
   b) all'articolo 453, sopprimere il comma 1-ter;
   c) all'articolo 454, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. La richiesta del pubblico ministero è notificata, a cura dei giudice, all'imputato, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione;
   d) all'articolo 455, comma 1, dopo le parole: «cinque giorni» sono inserite le seguenti: «dalla scadenza del termine per la presentazione di memorie accordato all'imputato dall'articolo 454, comma 2-bis».
   e) all'articolo 455, comma 1-bis, le parole: «o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» sono sostituite dalle seguenti: «annullata ovvero la misura è altrimenti divenuta inefficace.»;
   f) all'articolo 455, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  1-ter. Il decreto che dispone il giudizio immediato è nullo se emesso in violazione dei termini previsti dagli articoli 453, comma 1-bis, 453, comma 1-ter e 454, comma 1;.
14. 01. Pagano, Buttiglione.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15. 1. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimerlo.
*15. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza, rilevanza e conformità all'articolo 190 delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, espongono concisamente I fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove;.
15. 3. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione, aggiungere le seguenti: senza fare riferimento a specifici atti formati nell'indagine o nell'udienza preliminare.
15. 4. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Pag. 85

  Sopprimerlo.
*16. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*16. 2. Pagano, Buttiglione.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche in materia di decreto penale di condanna).

  Dopo il comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.
16. 01. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica in materia di ragguaglio delle pene).

  1. All'articolo 135 del codice penale, le parole «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti «euro 60 o frazione di euro 60».
16. 02. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
*17. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*17. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 1.
17. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 581.
(Forma dell'impugnazione).

  1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità:
   a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
   b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione;
   c) delle richieste, anche istruttorie;
   d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Pag. 86

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 7, sopprimere la lettera h).
17. 4. Il Relatore.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*17. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*17. 8. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*17. 7. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*17. 9. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 2.
17. 5. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 3.
17. 10. Pagano, Buttiglione.

ART. 18.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599» sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il capoverso 1-ter.
18. 2. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», sopprimere il comma 2.
18. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al capoverso «Art. 599-bis», sopprimere il comma 2.
18. 4. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», comma 2, dopo le parole: per tendenza aggiungere: o recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del codice penale.
18. 3. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», sopprimere il comma 4.
*18. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 599-bis», sopprimere il comma 4.
*18. 7. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 2, al capoverso 602 del codice di procedura penale, sopprimere il comma 1-ter.
18. 5. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis, All'articolo 603 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   «3-bis. Ove in un giudizio di appello una sentenza di condanna ha contraddetto totalmente il giudizio del tribunale di primo grado, senza che vi sia stato rinnovo del dibattimento, tale circostanza costituisce motivazione per la richiesta di revisione del processo.».
18. 21. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimere il comma 3.
18. 8. Pagano, Buttiglione.

Pag. 87

  Al comma 3, le parole: per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa sono sostituite dalle seguenti: per motivi attinenti alla valutazione della prova.
18. 20. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: «, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,».
18. 9. Il Relatore.

  Al comma 3, capoverso «comma 4-bis», sostituire le parole da: attinenti a dichiarativa con le parole: di fatto.
18. 10. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 19.

  Sopprimere.
19. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere i commi 1, 3, 5, 6 e 7.
19. 4. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 1.
*19. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 1.
*19. 3. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 2 dopo la parola: parole:, aggiungere le seguenti:, se del caso,.
19. 5. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 6. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 7. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 4.
19. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
19. 9. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 5.
19. 25. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 6.
19. 10. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 7.
*19. 11. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 7.
*19. 12. Pagano, Buttiglione.

  Sopprimere il comma 8.
19. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Pag. 88

  Al comma 8, capoverso lettera l), la parola: superfluo sostituirla con le parole: non necessario.
19. 14. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 9.
19. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 9, le parole: e senza formalità sono soppresse.
19. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 9, sostituire le parole: di fatto con la seguente: materiale.
19. 17. Il Relatore.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.

  Conseguentemente all'articolo 25 sopprimere la lettera d).
19. 18. Bazoli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.
19. 19. Bazoli.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  L'articolo è sostituito dal seguente:
  1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata è da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione dei processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.
  2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.
  3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione».
20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Pag. 89

ART. 23.

  Sopprimerlo.
*23. 1. Bazoli.

  Sopprimerlo.
*23. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 24.

  Sopprimerlo.
*24. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimerlo.
*24. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimerlo.
*24. 1. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere, le parole: decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
24. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
25. 1. Molteni, Fedriga.

  La lettera a) è soppressa.
25. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: In conformità all'articolo 15 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: attuando i principi dettati dalla Raccomandazione n. 13/2003 del Comitato dei Ministri dei Consiglio d'Europa, in particolare riferimento alla presunzione di non colpevolezza.
25. 3. Bazoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento inserire le seguenti: anche attraverso la previsione di sanzioni adeguate.
25. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: in particolare alla fine del paragrafo con le parole: e prevedendo il divieto di intercettazione, ascolto o dati relativi a conversazioni o comunicazioni di difensori, investigatori privati autorizzati, incaricati in relazione al procedimento, consulenti tecnici e loro ausiliari, e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, anche nel caso in cui l'intercettazione sia eseguita su utenza diversa da quella in uso a tali soggetti
25. 6. Mazziotti Di Celso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 lettera a) dopo le parole: «in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito» sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque nello svolgimento della funzione difensiva».
   b) al comma 1, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti parole: «i-bis) prevedere che la omessa o tardiva iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero nell'apposito registro integri un'ipotesi di illecito disciplinare».

25. 7. Pagano, Buttiglione.

Pag. 90

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito sono aggiunte le seguenti parole: e comunque nello svolgimento della funzione difensiva.

25. 5. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis). Prevedere che chiunque effettui fraudolentemente riprese o registrazioni di comunicazioni o conversazioni svolte in sua presenza, al fine di diffonderle, sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e che la pena sia aumentata in caso di diffusione dei contenuti delle comunicazioni o conversazioni. Il delitto di cui al periodo precedente è perseguibile a querela della persona offesa e la punibilità è esclusa quando le riprese o le registrazioni di comunicazioni di cui al primo periodo siano utilizzate nell'ambito di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria al solo fine di esercitare il diritto di difesa.

25. 100. Pagano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b), h) e l).
25. 9. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*25. 8. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*25. 11. Bazoli.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
25. 10. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere la lettera c).
25. 12. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
25. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
25. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
25. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  La lettera g) è soppressa.
25. 16. Molteni, Fedriga.

  La lettera h) è soppressa.
*25. 17. Molteni, Fedriga.

  La lettera h) è soppressa.
*25. 18. Pagano, Buttiglione.

  La lettera h) è soppressa.
*25. 19. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  La lettera i) è soppressa.
25. 20. Molteni, Fedriga.

Pag. 91

  Al comma 1 sopprimere la lettera i).
25. 21. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) prevedere che la omessa o tardiva iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero nell'apposito registro integri un'ipotesi di illecito disciplinare.
25. 22. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 1 sopprimere la lettera l).
*25. 24. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera l).
*25. 23. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1 sopprimere la lettera l).
*25. 26. Pagano, Buttiglione.

  Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere:
   m) prevedere che la omessa o tardiva iscrizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero nell'apposito registro integri un'ipotesi di illecito disciplinare.
   n) effettuare ogni necessaria modifica al fine di coordinare la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150.0 dettata dal Decreto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, con le nuove previsioni di responsabilità disciplinare introdotte dalla Legge n. 18 del 27 febbraio 2015 «disciplina della responsabilità civile dei magistrati» che ha modificato la Legge n. 117 del 13 aprile 1988.
25. 27. Bazoli.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
26. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
26. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*26. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*26. 4. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale.
26. 100. Amoddio, Bazoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola magistrato sono aggiunte le seguenti: estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies O.P. e sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.
26. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1 lettera a), prima della parola: revoca, inserire le seguenti: concessione e alla.
26. 6. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 92

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alternative alla detenzione, inserire le seguenti: prevedere una diversa ripartizione delle competenze tra uffici di sorveglianza e tribunali di sorveglianza, con attribuzione ai primi di una giurisdizione di primo grado in ordine a tutte le materie di cui al Titolo 1 Capo VI della legge n. 354 del 1975, tranne che per le istanze concernenti l'ammissione a misure alternative da parte dei soggetti condannati per reati di cui all'articolo 4-bis, da attribuirsi in modo esclusivo ai Tribunali di sorveglianza, fermo restando la competenza in ordine alle impugnazioni delle decisioni assunte in primo grado dagli uffici di sorveglianza;.
26. 102. Amoddio, Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare.
26. 7. Daniele Farina, Fratoianni, Sannicandro.

  Al comma 1 sopprimere le seguenti lettere: b), c).
26. 9. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  La lettera b) è soppressa.
26. 8. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) revisione della disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che consente l'accesso all'affidamento in prova sia fissato in ogni caso a quattro anni; individuare quali comportamenti tenuti in libertà dal condannato siano valutabili al fine della concessione della misura; prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le precisazioni impartibili dalla magistratura di sorveglianza e ridivenire le funzioni degli uffici dell'esecuzione penale esterna, anche al fine di tener conto delle differenze del contesto di provenienza dei destinatari della misura, rendere più efficace il sistema dei controlli sugli affidati in prova, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria. Revisione della disciplina della detenzione domiciliare secondo i seguenti criteri direttivi: abrogare l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio; prevedere che il limite di pena che consente l'accesso alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47 comma 1-bis sia fissato a quattro anni; prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
   b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.
26. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sostituire l'articolo 26, comma 1, lettera b) con il seguente:
   b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione, Pag. 93sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, anche per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni purché non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei medesimi con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
26. 10. Bruno Bossio, Leva.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola revisione inserire le seguenti: delle modalità.
*26. 50. Il relatore.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola revisione inserire le seguenti: delle modalità e.
*26. 12. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: il ricorso alle stesse inserire il seguente periodo: prevedere una revisione delle attuali circoscrizioni del Magistrato di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza in modo da far coincidere l'ambito di competenza con quello del circondario;
26. 103. Amoddio, Bazoli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: anche con l'esclusione, per il Tribunale di Sorveglianza, della decisione sia sul provvedimento interinale del Magistrato di Sorveglianza concessivo della misura alternativa più ampia oggetto di richiesta che nei casi di arresti domiciliari ex articolo 656, comma 10 del codice di procedura penale salvo che il Magistrato ne disponga in corso di misura l'invio.
26. 13. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  La lettera c) è soppressa.
26. 14. Molteni, Fedriga.

  Sostituire l'articolo 26 comma 1, lettera c) con il seguente:
   c) eliminazione di rigidi automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina per l'accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative alla detenzione per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della Legge 26 Luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione dei predetti con la Giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della Legge medesima, non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla predetta collaborazione, che consentono la concessione dei benefìci e delle misure alternative in modo tale da permettere anche il superamento dell'ergastolo ostativo, cioè di numerose situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita, e a trasformare l'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa fermo restando che non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;.
26. 15. Bruno Bossio, Leva, Censore, Daniele Farina, Costantino, Melilla.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) eliminazione di automatismi che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati l'individualizzazione Pag. 94del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefìci penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.
26. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: eliminazione inserire le seguenti:, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità,.
26. 17. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: e revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo.
26. 19. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: revisione della disciplina di preclusione dei con le seguenti: l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della preclusione dei.
26. 18. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: per i condannati alla pena dell'ergastolo, aggiungere le seguenti: eccetto per i condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p.
26. 20. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;.
26. 21. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.
*26. 51. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.
*26. 22. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: momenti, fino alla fine della lettera, con le seguenti: sanzioni penali autonome.
26. 23. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima Pag. 95conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;.
26. 24. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera e), sostituire dalla parola: maggiore, fino alla parola: responsabilizzazione, con le seguenti: incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione.
26. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento.
26. 26. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;.
26. 27. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: un più ampio ricorso al con le parole: una maggior valorizzazione del.
*26. 28. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: un più ampio ricorso al, con le seguenti: una maggiore valorizzazione del;.
*26. 29. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi ai fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.
26. 30. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: sia a fini processuali, fino alla fine della lettera, con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.
26. 31. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:, nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.
26. 32. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) revisione dell'ordinamento penitenziario alla luce del trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie;.
26. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) riconoscimento del diritto delle persone detenute al mantenimento ed al miglioramento dei rapporti con le persone con le quali vi è un legame affettivo anche tramite la realizzazione all'interno degli Istituti Penitenziari di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree, senza controlli visivi e auditivi in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri, al Pag. 96fin di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente permettendo di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, di attenuare la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di custodia od espiazione della pena;.
26. 34. Bruno Bossio, Leva, Censore, Daniele Farina, Costantino, Melilla.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: all'affettività delle, fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.
26. 35. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: persone detenute e delle condizioni con le seguenti: persone detenute e internate e disciplina delle condizioni.
26. 36. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole:, consentendo a internati e detenuti una visita al mese di durata almeno tra le 6 e le 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui e predisponendo appositi locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi.
26. 37. Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) previsione di norme che considerino i diritti, bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;.
26. 38. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Costantino, Nicchi.

  Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   i) Adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
    1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità dei giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
    2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
    3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani-adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
    4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
    5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione dalla libertà;
    6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca e/o concessione dei benefici penitenziari, in contrasto col finalismo rieducativo della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
    7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
    8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale, funzione al reinserimento sociale.
26. 39. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Pag. 97

  Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente: previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative;.
26. 40. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale.
26. 41. Il Relatore.

  Dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) previsione per i soggetti detenuti e suoi difensori della ricezione delle notifiche telematiche, autorizzate dalla direzione del Carcere, per i soggetti liberi è obbligo indicare il domicilio eletto.
26. 42. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) previsione di un'ipotesi di incidente di esecuzione quando la pena debba essere rimodulata per effetto di declaratorie di illegittimità costituzionali.
26. 43. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;.
26. 44. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Costantino, Pannarale, Duranti, Ricciatti.

  Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   l) prevedere l'attribuzione ai direttori degli istituti di pena delle competenze in materia di ricoveri in luoghi esterni di cura e di autorizzazioni agli ingressi in istituto;.
26. 104. Amoddio.

  Al comma 1 dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:
   l) revisione dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche ed integrazioni in materia di visite agli Istituti Penitenziari per consentire anche ai Sindaci ai Presidenti delle Province ed agli Assessori delegati dei predetti Enti nel cui territorio siano situati gli Istituti Penitenziari, di farvi ingresso senza necessità di autorizzazione al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario.
26. 45. Bruno Bossio, Leva, Censore, Daniele Farina, Costantino, Melilla.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) concessione, ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta, di permessi premio della durata di dieci giorni per semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi.
26. 46. Zan.

ART. 27.

  Sopprimerlo.
*27. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*27. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

Pag. 98

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28. 1. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ufficio dell'Anagrafe dei reati).

  1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'Ufficio dell'Anagrafe dei reati, al quale il Parlamento e il Governo segnalano l'introduzione di ogni nuova fattispecie punita con sanzioni penali.
  2. L'Ufficio è incaricato di svolgere le apposite indagini statistiche e di promuoverne la diffusione.

  Elenco dei decreti legislativi attuativi direttive comunitarie esclusi dalla depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera l):
   1. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 (attuazione della direttiva CEE concernente l'impiego di microrganismi geneticamente modificati);
   2. decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (attuazione della direttiva CE in materia di immissione sul mercato di biocidi);
   3. decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (attuazione di altra direttiva CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati);
   4. decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (attuazione della direttiva CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
   5. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (attuazione della direttiva CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione di tessuti e cellule umane);
   6. decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (attuazione della direttiva CE in materia di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);
   7. decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (attuazione della direttiva CE relativa a misura comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria).
28. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Dopo il Titolo IV aggiungere il seguente:

TITOLO IV-BIS.
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, E AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che Pag. 99non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.

Art. 28-ter.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

  1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
   a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
   b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
   c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
   d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

  2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
  3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Art. 28-quater.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento;
   b) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;Pag. 100
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2;
   e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
   f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

Art. 28-quinquies.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
  2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
  3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello.
  Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3; Pag. 101
   c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
  5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
  6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti;
   d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
  6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127;
   e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
  8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

Art. 28-sexies.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
   c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».

Pag. 102

Art. 28-septies.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.

Art. 28-octies.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.

Art. 28-novies.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.

Art. 28-decies.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

Art. 28-undecies.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d)», sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

Art. 28-duodecies.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è abrogato;
   b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le Pag. 103parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

Art. 28-terdecies.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
  Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
  Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno;
   b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
   c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
  Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;
   d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;
   e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032.

Art. 28-quaterdecies.
(Introduzione dell'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

  1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  Art. 25-terdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.

Art. 28-quinquiesdecies.
(Abrogazione).

  1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

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Art. 28-sexdecies.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 20031 n. 196).

  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
  5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c);
   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
  5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
  5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284;
   c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: « 139, comma 5-bis,».

Art. 28-septiesdecies.
(Disciplina transitoria).

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
  2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, entrano in vigore il 1o gennaio 2014 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, l'articolo 25 è soppresso.
28. 02. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

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ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo C. 1129 Molteni.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 inserire il seguente comma: «5-bis. Quando si proceda per uno dei reati indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede ad indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».
  2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) è inserito il seguente: «Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438 comma 5-bis si applica l'articolo 132 di queste disposizioni».
1. 2. Vazio, Ermini, Amoddio.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 2. All'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale le parole «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.» sono sostituite dalla seguenti «Quando si debba applicare l'ergastolo, la pena rimane invariata, ma il termine previsto dall'articolo 176 del codice penale è ridotto a venti anni.».
2. 2. Vazio, Ermini, Amoddio.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

  Aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge si applicano soltanto ai procedimenti per reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge.
3. 2. Vazio, Ermini, Amoddio.