SEDE REFERENTE
Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 13.10.
Modifiche al codice penale e al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche.
C. 2595 Dambruoso.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, dopo aver ricordato che la proposta di legge in esame è stata presentata da circa un anno ed aver sottolineato l'urgenza di prevedere particolari misure per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche, come è dimostrato dagli ultimi eclatanti episodi di violenza a Roma, da parte di tifosi olandesi, e a Milano il primo maggio scorso, osserva che la proposta di legge in esame ha come obiettivo primario quello di salvaguardare il diritto – sancito dall'articolo 17 della Carta costituzionale – di riunirsi liberamente e di preservare, con ogni mezzo, la dignità e l'incolumità dei manifestanti pacifici e di tutti i cittadini coinvolti in cortei o altre manifestazioni pubbliche. Troppo spesso accade che riunioni assolutamente legittime vengano impedite o compromesse da piccoli gruppi di facinorosi.
Al fine di porre rimedio alla lesione di un diritto fondamentale per uno stato democratico, quale è quello di riunione, si può in primo luogo fare ricorso all'esperienza estendendo alle manifestazioni pubbliche alcune disposizioni, già in vigore nel nostro ordinamento, per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi e garantire il corretto svolgimento delle competizioni calcistiche. Si tratta di misure Pag. 51che hanno fortemente contribuito alla riduzione della violenza negli stadi, la cui valenza è stata quindi già testata nella pratica. Come si vedrà, il provvedimento contiene anche disposizioni nuove dirette sempre a contrastare la violenza nelle manifestazioni pubbliche. In particolare, la proposta di legge C. 2595, composta da 11 articoli (l'ultimo dei quali riguarda l'entrata in vigore), prevede l'estensione alle manifestazioni pubbliche della disciplina: delle lesioni gravi e gravissime, del danneggiamento di cose e della comparazione delle circostanze, contenuta nel codice penale (artt. 1-3); del cosiddetto DASPO (articolo 4), il divieto di accesso temporaneo alle manifestazioni sportive; degli illeciti consistenti nel lancio di materiale pericoloso e al possesso di artifizi pirotecnici (artt. 5 e 6); dell'arresto in flagranza e dell'arresto differito (articolo 7); del rito processuale (giudizio direttissimo, articolo 8). La proposta prevede, inoltre: una modifica al Codice antimafia volta alla possibile applicazione della disciplina sulle misure di prevenzione (articolo 9); l'obbligo di dotare di telecamere le divise degli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nel mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive (articolo 10).
Passando all'esame dei singoli articoli, l'articolo 1 estende al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche la disciplina sanzionatoria di maggior rigore (rispetto a quella dell'articolo 583 c.p. sulle circostanze aggravanti del reato di lesioni personali), attualmente prevista dall'articolo 583-quater c.p. in caso di lesioni personali gravi o gravissime subite dallo stesso pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive.
L'articolo 6-quinquies della legge 401/1989 prevede identica disciplina sanzionatoria in caso di lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Il nuovo testo non muta la cornice edittale attualmente prevista dall'articolo 583-quater: le lesioni gravi al pubblico ufficiale sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; quelle gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni. Con la stessa finalità dell'articolo 1, viene integrata la formulazione dell'articolo 635 c.p. in materia di danneggiamento, per contemplare l'ipotesi di commissione del reato nel corso di manifestazioni pubbliche. Analogamente a quanto previsto per il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi, l'articolo 2 aggiunge un numero 5-ter) al secondo comma dell'articolo 635 c.p., che punisce il danneggiamento di cose mobili o immobili allo scopo di impedire o interrompere il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche.
L'articolo 3 detta una disposizione speciale in tema di bilanciamento delle circostanze nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni), volta a impedire un eccessivo affievolimento della sanzione penale.
Si prevede, infatti, che nei casi di cui all'articolo 337 c.p., ove ricorrano specifiche aggravanti, le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti non possano essere ritenute prevalenti o equivalenti.
Le diminuzioni di pena, inoltre, vanno calcolate sulla quantità di pena determinata dopo avere applicato le aggravanti. Le specifiche aggravanti, rispetto a cui le attenuanti non possono prevalere o essere considerate equivalenti, sono quelle: di cui all'articolo 339 c.p. (ove cioè la violenza o minaccia con cui si ci si oppone al pubblico ufficiale avvenga con l'uso di armi o da persona travisata, o da parte di più persone riunite o, ancora, mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici); di cui all'articolo 583-quater c.p. (introdotto dall'articolo 1 della p.d.l.) ovvero in caso di lesioni personali gravi o gravissime subite da un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive; di cui all'articolo 635, secondo comma, nn. 5-bis e 5-ter, c.p. (quest'ultimo introdotto dall'articolo 2 della p.d.l.) ovvero in caso di danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi per impedire Pag. 52o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché di danneggiamento di cose mobili o immobili per impedire o interrompere il regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche. Sono stabilite peraltro due sole ipotesi in cui le attenuanti possono prevalere o essere considerate equivalenti: articolo 98 c.p. (diminuzione di pena dovuta alla minore età); articolo 114 c.p. (diminuzione di pena per coloro che sono concorsi nel reato e hanno avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato medesimo; per coloro che sono stati determinati a commettere il reato o a cooperarvi, essendo soggetti all'altrui autorità, direzione o vigilanza ovvero essendo minori di anni diciotto o in stato di infermità o di deficienza psichica ovvero essendo stati determinati a commettere il reato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale).
L'articolo 4 estende al settore delle manifestazioni pubbliche la disciplina del cd. DASPO, la misura di prevenzione attualmente vigente in materia di violenza negli stadi, che consente di interdire temporaneamente l'accesso alle manifestazioni sportive a soggetti che siano stati denunciati o condannati per specifici reati o che abbiano preso parte ad episodi di violenza prima, durante e dopo le citate manifestazioni. La disciplina del DASPO (come da ultimo modificata dal decreto-legge 119/2014 (L. 146/2014) è dettata dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive».
La disposizione in esame prevede dunque che il questore possa disporre a carico di determinati soggetti (evidentemente considerati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica) il divieto temporaneo di accesso ai luoghi di svolgimento di determinate manifestazioni pubbliche nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano a dette manifestazioni.
La disciplina introdotta è in gran parte analoga a quella del DASPO previsto dalla legge 401/1989.
Le differenze tra la disciplina introdotta dall'articolo 4 in esame e quella vigente relativa al DASPO per le manifestazioni sportive, di cui all'articolo 6 della legge 401/1989 sono le seguenti: in relazione ai presupposti applicativi, l'articolo 4 non include tra i reati presupposto quello di cui all'articolo 2-bis del DL 8/2007 (il divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce); alcuni delitti contro l'ordine e l'incolumità pubblica di cui ai titoli V e VI, capo I, del Libro secondo del codice penale, i reati di rapina, estorsione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lett. f) ed h), c.p.p.); l'articolo 4 prevede che il questore, nel disporre il divieto di accesso alla manifestazioni pubbliche, debba considerare l'attività lavorativa dell'interessato; la pena della reclusione per le eventuali violazioni (ovvero l'accesso alle manifestazioni pubbliche nonostante il DASPO o la mancata comparizione personale presso gli uffici di polizia), ai sensi dell'articolo 4, è compresa tra 2 e 6 anni (da 1 a 3 anni nella legge 401, per le manifestazioni sportive); nell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza per violazione del DASPO; l'articolo 4 prevede che possano essere disposti dal giudice sia l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (articolo 282 c.p.p.) sia il divieto e l'obbligo di dimora (articolo 283 c.p.p.), anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280; non è riprodotta dall'articolo 4 la disposizione sul DASPO estero ovvero la possibilità che il divieto riguardi manifestazioni che si svolgano fuori dall'Italia (alle autorità italiane non sarà possibile, quindi, impedire ad un cittadino, pur condannato per uno dei reati-presupposto, di prendere parte a manifestazioni pubbliche all'estero), né sarà possibile applicare un DASPO in relazione a violenze commesse in occasione di manifestazioni svoltesi all'estero; l'articolo 4 non prevede la durata minima di 3 anni del DASPO per i capi («coloro che ne Pag. 53assumono la direzione») in caso di condotta di gruppo; analogamente, l'articolo 4 in esame non prevede una disciplina di maggior rigore per i recidivi (coloro cui è già stato irrogato un DASPO); l'articolo 6 della legge 401 stabilisce, invece, che sia sempre applicato in tali casi l'obbligo di comparizione e che la durata minima del nuovo DASPO e del citato obbligo debba essere almeno di 5 anni (ma non superiore a 8).
Tra gli elementi comuni alle due discipline si segnala, in particolare, anche per le manifestazioni pubbliche, la possibilità dell'arresto in flagranza differita degli autori di violenze nel corso di dette manifestazioni (v. ultra, articolo 7 della p.d.l.).
Tale disciplina, a differenza di quella prevista per le manifestazioni sportive, (che cessa di avere efficacia il 30 giugno 2016) è, tuttavia, introdotta a regime.
L'articolo 5 introduce una nuova figura di reato, esterna al codice penale, relativa al lancio di materiale pericoloso durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.
Infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque atti a offendere.
La condotta deve essere posta in essere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, o comunque nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa.
La sanzione prevista è la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
La nuova figura di reato è analoga a quella già prevista con riguardo alle manifestazioni sportive.
L'articolo 6 riprende i contenuti della analoga disposizione (articolo 6-ter della legge n. 401/1989) concernente le manifestazioni sportive e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, o comunque nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o comunque atti ad offendere.
La sanzione è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 2.000 a 5.000 euro.
Per le corrispondenti condotte in occasione di manifestazioni sportive, l'articolo 6-ter della legge n. 401/1989 prevede invece la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 1.000 a 5.000 euro.
Anche il contenuto dell'articolo in esame è mutuato dalla legge 401/1989 che, all'articolo 8, individua i casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, disciplina il c.d. arresto in flagranza differita e dispone che all'interessato dalla misura possa essere altresì imposto il DASPO.
L'articolo 7, comma 2, riproduce – con riferimento alle manifestazioni pubbliche – il contenuto dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 401/1989, da cui si differenzia con riguardo all'elenco dei reati-presupposto che consentono l'arresto in flagranza e in flagranza differita (che qui, per il Pag. 54differente ambito operativo, solo parzialmente coincidono con quelli indicati dal citato articolo 8).
Il comma 2, infatti, oltre che per reati commessi con violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto in flagranza ex artt. 380 e 381 c.p.p., prevede che l'arresto sia altresì consentito – anche nel caso in cui il divieto di accesso a manifestazioni pubbliche non sia accompagnato dalla prescrizione di comparire negli uffici di polizia – in riferimento ai reati di cui all'articolo 4, comma 1 e 8, della proposta di legge ovvero:
porto d'armi od oggetti atti ad offendere (articolo 4, commi 1 e 2, della L. 110/1975);
uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (articolo 5 della L. 152/1975);
esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti (articolo 2, comma 2, del DL 122/1993);
lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici (artt. 6-bis e 6-ter della L. 401/1989);
accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 2, comma 2, DL 122/1993);
violazione del divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche e violazione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia.
Lo stesso articolo 7, comma 2, al secondo periodo ribadisce – analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, della legge 401 – che l'arresto è inoltre consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, disposto dal giudice con la sentenza di condanna per uno dei reati in occasione di manifestazioni pubbliche, richiamati dall'articolo 4, comma 9.
L'articolo 7, comma 1, prevede che, nei casi di arresto in flagranza o in flagranza differita per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
Il comma 3 e 4 dell'articolo 7 estendono alle manifestazioni pubbliche la disciplina dell'arresto in flagranza differita e quella sull'applicazione delle misure coercitive in deroga ai limiti di pena, riproducendo quella in vigore per le manifestazioni sportive (articolo 8, commi 1-ter e 1-quater, L. 401).
Unica significativa differenza è che tali discipline derogatorie, per le manifestazioni pubbliche sono previste a regime. Come accennato, nelle manifestazioni sportive, invece, le disposizioni dei citati commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 401 rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2016.
L'articolo 8 prevede che – analogamente a quanto già accade ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 401/1989 per le manifestazioni sportive – per specifici reati commessi nel corso o in occasione di manifestazioni pubbliche, salva la necessità di speciali indagini, si procede sempre con giudizio direttissimo.
Il catalogo dei reati che comportano il rito direttissimo comprende: quelli per i quali il questore può irrogare il divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche (articolo 4, comma 1); la violazione dell'obbligo di comparizione (articolo 4, comma 3); i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni pubbliche (articolo 7, comma 1).Pag. 55
L'articolo 9 integra il contenuto degli articoli 4 e 16 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
In particolare, la disposizione in esame (comma 1), con la modifica dell'articolo 4, aggiorna l'elenco dei destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria comprendendovi «le persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno commesso atti di violenza durante manifestazioni pubbliche».
L'articolo 9, comma 2, integrando la formulazione dell'articolo 16, comma 2, del Codice antimafia, prevede la possibilità di applicare la confisca dei beni nella disponibilità delle persone che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche. Analoga possibilità è già prevista dall'articolo 16 in relazione alle manifestazioni sportive.
Come per queste ultime, il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione della violenza nelle manifestazioni pubbliche deve essere convalidato entro 30 giorni dal tribunale.
L'articolo 10 stabilisce che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le forze dell'ordine impegnate in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni pubbliche o sportive dovranno essere dotate di telecamere, atte a registrare le stesse manifestazioni.
Si prevede che le relative registrazioni siano parte integrante dell'atto pubblico con cui il pubblico ufficiale attesta i fatti avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti; tali registrazioni costituiscono piena prova, fino a querela di falso ,della provenienza delle stesse dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile (comma 1).
Per la dotazione delle telecamere è autorizzata una spesa di 200 mln di euro per ogni anno del triennio 2014-2016 (il triennio di riferimento è evidentemente collegato alla data di presentazione della proposta di legge).
Il relativo onere finanziario è sostenuto mediante riduzione delle dotazioni iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili nelle missioni di spesa di ciascun Ministero (comma 2).
L'articolo 11 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di un provvedimento che tocca uno dei degli snodi più rilevanti per uno Stato democratico, quale la libertà di riunirsi per manifestare pubblicamente. Tocca questo snodo per tutelare e garantire il diritto a riunirsi e non certamente per comprimerlo, come potrebbe sostenere chi vede nelle disposizioni della proposta di legge una limitazione dei diritti dei manifestanti. Ciò che viene limitata è la manifestazione violenta di coloro (spesso una minoranza sparuta) che approfittano delle manifestazioni pubbliche del tutto lecite per compiere atti di violenza. Naturalmente il testo sarà valutato con profonda attenzione dalla Commissione in considerazione alla delicatezza del tema trattato, al fine di escludere il rischio che le disposizioni in esso previste possano essere strumentalizzate attraverso applicazioni distorte, in quanto non corrispondenti alle finalità del provvedimento. Un primo spunto di riflessione potrebbe essere il seguente: è opportuno prevedere una definizione di manifestazione pubblica, non prevista dal testo, ovvero è meglio continuare a lasciare alla giurisprudenza il compito di delineare questa nozione ? Altra questione è quella della esclusione della delimitazione temporale di alcune misure (DASPO e arresto in flagranza differita) al contrario di quanto invece previsto per le manifestazioni sportive. Si tratta solo di alcuni spunti di riflessione che vengono sottoposti alla Commissione in vista di una istruttoria che sarà sicuramente approfondita senza, tuttavia, dimenticare l'urgenza di introdurre nell'ordinamento delle specifiche misure volte a garantire il diritto di riunione che la Costituzione riconosce a ciascuno.
Daniele FARINA (SEL) ritiene che il provvedimento in esame tocchi temi estremamente delicati e complessi che richiedono congrui approfondimenti e, quindi, tutto il tempo necessario per verificare la reale portata delle disposizioni ivi previste, evitando quindi di legiferare sotto la spinta di emozioni che possono portare a facili errori.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Donatella FERRANTI, presidente, comunica che nella seduta di ieri si è conclusa l'indagine conoscitiva deliberata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, secondo quanto stabilito in sede di programmazione dei lavori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non sarà pertanto possibile procedere ad ulteriori audizioni. Naturalmente le associazioni che abbiano interesse potranno trasmettere alla Presidenza della Commissione eventuali osservazioni che verranno messe a disposizione dei deputati. Comunica che la prossima settimana si concluderà l'esame preliminare delle proposte abbinate e sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti.
Per quanto attiene all'esame del disegno di legge C. 2953 di riforma del processo civile, ricorda che è in corso una indagine conoscitiva. Nel frattempo ritiene opportuno segnalare, ai fini dell'istruttoria legislativa, che il Ministero della Giustizia ha pubblicato online il 14 maggio scorso il rapporto sulla performance dei tribunali nel settore civile, realizzata dall’«Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia». Il rapporto «Misurare la performance dei tribunali nel settore civile» è stato realizzato dall'Osservatorio del Ministero della Giustizia presieduto da Paola Severino, ed ha coinvolto tutti gli Uffici giudiziari italiani impegnati nella giustizia civile. Il documento presenta un'analisi dell'andamento del settore, focalizzandosi su dati relativi alle pendenze nazionali e al contenzioso. Il percorso analitico sulle performance si è sviluppato a seguito del documento denominato «Censimento speciale sulla giustizia civile», elaborato dalla Direzione Generale di Statistica (DG-Stat) del Ministero, nell'ambito dell'operazione trasparenza, che presenta un censimento selettivo dei 139 Tribunali, applicando 23 parametri di misurazione. Questo studio ha costituito la base per la realizzazione del Rapporto sulla Performance, che è suddiviso nei seguenti capitoli: 1. Le pendenze nazionali del settore civile; 2. Analisi della performance dei Tribunali italiani; 3. Comparazione con altri Paesi Europei; 4. Misure pratiche e organizzative per il miglioramento della performance dei Tribunali.
Invita i deputati a prendere visione di questo rapporto, del quale comunque ne chiederà la formale trasmissione alla Commissione Giustizia da parte del Ministero della Giustizia, ritenendo che possa essere un importante spunto anche in relazione alla successiva fase emendativa del disegno di legge.
Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che siano acquisiti dal ministero della Giustizia i dati statistici relativi al carcere al fine di valutare l'impatto delle diverse leggi approvate in materia dall'avvio della legislatura. Inoltre, sarebbe opportuno acquisire i dati relativi agli effetti deflativi, qualora vi siano stati, delle disposizioni sul processo civile che sono state finora approvate.
La seduta termina alle 13.15.
Pag. 57ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.
La seduta comincia alle 13.15.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Atto n. 166.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.
Donatella FERRANTI, presidente, chiede se vi siano interventi, avvertendo che la Commissione esprimerà il parere martedì 16 giugno prossimo.
Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara che il suo gruppo è favorevole allo schema di decreto, per quanto sia opportuno fare una precisazione all'articolo 6, comma 1, lettera d) laddove viene fatto riferimento ad «immunità e i privilegi» in grado di consentire de plano alla Corte d'appello di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca proveniente da altro Stato. Al fine di prevenire abusi, sarebbe opportuno stabilire dettagliatamente quali siano gli status e le circostanze contemplati da tale disposizione.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.20.