CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, osserva che il disegno di legge C. 3027, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 11 del Protocollo III allegato all'Accordo, valutati in 6.360 euro annui a decorrere dal 2016.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  La strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldova, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan. Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.
  Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Moldova a cercare una soluzione praticabile alla questione della Transnistria, regione secessionista moldova sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciuta dal governo di Chisinau né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.
  In merito alle competenza della Commissione, si segnala che l'articolo 2, impegna le parti a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.
  Il Titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia) dell'Accordo comprende gli articoli 12-20. Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli, con particolare riguardo all'indipendenza della magistratura e alla possibilità di effettivo ricorso alla giustizia (articolo 12). Le Parti ribadiscono inoltre (articolo 14) l'importanza di una congiunta gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani. In tale quadro le Parti (articolo 15) assicureranno la piena attuazione dell'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Moldova in vigore dal 1o gennaio 2008 e dell'Accordo di facilitazione nel rilascio dei visti tra la CE e la Moldova nella versione da ultimo modificata del 27 giugno 2012. A condizione di una mobilità sicura e ben gestita le Parti stabiliscono l'obiettivo comune, a tempo Pag. 74debito, di una liberalizzazione dei visti. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, osserva che il disegno di legge A.C. 3053 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  L'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina. In riferimento alle finalità, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti; la creazione di una DCFTA per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.
  L'Accordo si inscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.
  La competenza della Commissione giustizia si concentra sul Titolo III (Giustizia, libertà e sicurezza), che comprende gli articoli 14-24. Le disposizioni attribuiscono particolare importanza, nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, al consolidamento dello Stato di diritto ed al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli (articolo 14); stabiliscono la cooperazione nella protezione dei dati personali (articolo 15); dispongono (articolo 16) la cooperazione in materia di migrazioni, asilo e gestione delle frontiere. L'articolo 17 riguarda il trattamento non discriminatorio dei lavoratori e l'art. 18 la mobilità dei medesimi. Con l'articolo 19 si dispone l'attuazione degli accordi bilaterali – ossia l'accordo di riammissione e l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, entrambi datati 18 giugno 2007 – nonché l'adozione di iniziative finalizzate ad accrescere la mobilità dei cittadini in vista, a tempo debito, dell'adozione di un regime di esenzione dal visto. Disposizioni a contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono contenute nell'articolo 20. Gli artt. da 21 a 24 dispongono rispettivamente in materia di cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori ed alle sostanze psicotrope, alla criminalità ed alla corruzione, nella lotta al terrorismo e, infine, in ambito giudiziario civile e penale. Propone pertanto di esprimere parere favorevole con un'osservazione.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nell'ultima seduta la relatrice, l'onorevole Giuditta Pini, ha fornito tutti i chiarimenti richiesti nella seduta precedente dalla deputata Donatella Agostinelli. Ritiene, pertanto, che possa essere messa in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, si sofferma sulle parti di competenza della legge di delegazione europea 2014. Osserva, in particolare, che rientrano nella competenza della Commissione Giustizia gli articoli da 18 a 21.
  L'articolo 18, al comma 1, delega il Governo a dare attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e in base alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, a sette decisioni quadro.
  Le decisioni quadro che il Governo è delegato ad attuare attraverso l'emanazione di decreti legislativi sono le seguenti:
   a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
   b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
   c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
   d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
   e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
   f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;Pag. 76
   g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

  Il comma 2 dell'articolo stabilisce che tali decreti siano adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della citata legge del 2012. I princìpi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 32 e richiamati dalla norma in esame sono:
   a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
   e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
   f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
   g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Infine, il comma 4 dell'articolo reca la copertura finanziaria. Tale disposizione prevede che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Solo in relazione alla attuazione della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni, la disposizione prevede una quantificazione degli oneri (310.000 euro a decorrere dall'anno 2015), ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento del Ministero della Giustizia. L'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio è quindi demandata al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ricorda che il complessivo tema dell'assistenza giudiziaria in materia penale è affrontato dalla proposta di legge 1460-A recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la Pag. 77sua attuazione nonché delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvata d alla Camera dei deputati.
  L'articolo 19 delega il Governo all'attuazione, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, della decisione quadro 2009/315/GAI finalizzata all'organizzazione ed al contenuto degli scambi tra gli Stati membri delle informazioni estratte dai casellari giudiziali nazionali. L'articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959 (ratificata dall'Italia con la legge 215/1961) ha previsto che ciascun Paese aderente «comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale». La disposizione stabilisce che I Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere. Tale disposizione è stata attuata con il sistema Ecris – European Criminal Records information System, il sistema informativo del Casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri, in un formato standard comune a tutti.
  L'articolo 19 in esame detta una serie di principi e criteri direttivi specifici (oltre quelli generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012) cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI. Tali principi e criteri sono enucleati dalle lettere da a) a r) del comma 1.
  Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro, il comma 2 dell'articolo 19 prevede il parere delle Competenti commissioni parlamentari Il comma 3 riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 19 in esame.
  L'articolo 20, complementare all'articolo 19 del disegno di legge, delega il Governo ad attuare, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, la decisione quadro 2009/316/GAI che, in applicazione della decisione quadro 2009/315/GAI, istituisce il sistema informativo del Casellario europeo (ECRIS – European Criminal Records information System). Come già detto, il sistema ECRIS è già operante nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea sulla base delle previsioni contenute nella Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 1959 (v. ante, articolo 19).
  L'articolo 20, comma 1, detta una serie di specifici principi e criteri di delega (lettere a), b) e c)) volti a dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce ECRIS, in conformità delle previsioni tecniche di cui all'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
  In particolare: – la lettera a) prevede l'introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci col sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 (par. 1-6) della decisione quadro (articolo 1-3, decisione quadro). – la lettera b) affida all'autorità centrale istituita presso il ministero della giustizia la responsabilità della gestione del citato sistema informatizzato (articolo 3, par. 4, decisione quadro); – la lettera c) prevede una serie di formati standard di trasmissione delle informazioni dei casellari giudiziali, in riferimento (articolo 4 e 5, decisione quadro): – alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili (n. 1); – al contenuto della condanna (in particolare la pena), alle eventuali pene accessorie e misure di sicurezza e alle decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena (n. 2); – alla possibilità di realizzare una comparazione tra Pag. 78reati e pene nazionali con quelli contenuti negli allegati A e B della decisione quadro (relativi a reati e pene europee) (n. 3); – alla possibilità di fornire le informazioni sul livello di realizzazione del reato e sulla partecipazione ad esso del condannato nonché l'eventuale sussistenza di recidiva, di cause di esonero (anche parziale) della responsabilità e ulteriori notizie sull'esecuzione della pena o misura inflitta (n. 4); – ai limiti di comunicazione di informazioni relative a decisioni non penali (n. 5).
  Anche il comma 2 dell'articolo 20 prevede che sul decreto legislativo di recepimento della decisione quadro vada acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 3 riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo in esame.
  L'articolo 21 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, un decreto legislativo che dia attuazione alla decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale. Il 29 novembre 2000 il Consiglio europeo aveva adottato il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. Tale programma prevede «l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili». In attuazione del citato programma, è stata adottata dal Consiglio la decisione quadro 2008/675/GAI. La decisione quadro 2008/675/GAI stabilisce i criteri in base ai quali le precedenti decisioni di condanna, pronunciate da qualsiasi Stato membro, devono essere prese in considerazione in occasione di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona, ma per fatti diversi.
  Il comma 1 dell'articolo 21 detta alle lettere a), b) e c) specifici principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi in sede di attuazione della delega. Con la lettera a) si prevede che la definizione di «condanna» fornita dal decreto legislativo coincida con quella dell'articolo 2 della decisione quadro (per «condanna» si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato). Dalla lettera b) è stabilito che siano prese in considerazione le precedenti sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti di una stessa persona, sottoposta a processo penale per fatti diversi (rispetto a quelli oggetto della condanna) e di cui siano ottenute informazioni in virtù di reciproca assistenza giudiziaria; gli effetti giuridici da attribuire a tale precedenti condanne devono essere equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali (es. la recidiva), conformemente al diritto nazionale (articolo 3, par. 1 e 2, decisione quadro). La lettera c) esclude ai sensi della decisione quadro (articolo 3, par. 3, 4 e 5) che tale presa in considerazione possa interferire con le decisioni già assunte comportandone la revoca o il riesame o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.
  Sullo schema di decreto legislativo di attuazione della decisione quadro, il comma 2 dell'articolo 21 prevede il rilascio del parere delle Competenti commissioni parlamentari.
  Il comma 3 riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo in esame.
  Per quanto attiene alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014), osserva che questa è articolata in quattro grandi capitoli.
  Il primo capitolo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione euro- Pag. 79pea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di due parti aventi contenuto eterogeneo. Nella prima, concernente le questioni istituzionali, si illustrano brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014 (Grecia e Italia); nella seconda si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-2019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei; nella terza parte, intitolata «il coordinamento delle politiche macroeconomiche», si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.
  Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  Nell'ambito di tale capitolo una sezione (pag. 109 e seguenti) è dedicata alla giustizia, suddividendola tra il settore civile ed il settore penale. In particolare, sono descritti gli atti ed i progetti di atti adottati nel 2014 nonché le negoziazioni in corso, facendo riferimento al lavoro svolto dalla Delegazione italiana.
  Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.
   Il quarto ed ultimo capitolo concerne il coordinamento delle politiche europee. Nella prima parte, sono illustrate le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE, con particolare riguardo al ruolo del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e al meccanismo di «informazione qualificata» sulle iniziative legislative europee.

   Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge 3123 (legge di delegazione europea) è fissato domani alle ore 11. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Atto n. 166.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole Amoddio, ha svolto la relazione e che la Commissione dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo entro il 21 giugno prossimo.

  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, si sofferma sulle questioni di maggiore rilevanza dello schema di decreto legislativo, invitando i membri della Commissione ad intervenire anche ion vista della proposta di parere che presenterà entro il 16 giugno prossimo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stai presentati subemendamenti (vedi allegato 1) all'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta) (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni di giovedì 4 giugno 2015). I pareri da parte del relatore e del Governo sui subemendamenti e, da parte del Governo, sull'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta), saranno dati quando, secondo l'ordine di votazione degli emendamenti, la Commissione procederà al loro esame.
  Ricorda che sugli altri emendamenti il relatore ed il governo hanno espresso il parere nella seduta del 19 maggio scorso e che nella medesima seduta è stata pronunciata l'irricevibilità di alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi. Ricorda, inoltre, che i deputati Marzano e Vazio hanno ritirato gli emendamenti a propria firma sui quali il relatore ed il governo hanno espresso parere contrario o l'invito al ritiro e che i presentatori degli emendamenti sui quali il relatore ed il Governo hanno proposto una riformulazione hanno accettato tale riformulazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Marzano 1.20 (nuova formulazione) e Daniele Farina 1.31 (nuova formulazione), gli identici emendamenti Marzano 1.21 (nuova formulazione) e Fava 1.16 (nuova formulazione), Ermini 1.13, Marzano 1.22 (nuova formulazione), Ermini 1.11, Marzano 1.23 (nuova formulazione), gli identici emendamenti Marzano 1.24 (nuova formulazione) e Fava 1.17 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).
  Respinge l'emendamento Businarolo 1.39 ed approva gli emendamenti Ermini 1.10 e Marzano 1.29 (vedi allegato 2), respinge gli emendamenti Sannicandro 1.32, Farina 1.33, Liuzzi 1.36, Fava 1.18, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina, approva l'emendamento Pagano 1.1 (vedi allegato 2), respinge gli emendamenti Fava 1.19 e D'Alessandro 1.2, approva l'emendamento Businarolo 1.41 (nuova formulazione) (vedi allegato 2), respinge Businarolo 1.40, Marzano 2.8, Ermini 2.5, Chiarelli 2.3 e Pagano 2.7.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'onorevole Pagano ha ritirato il suo emendamento 2.7 e che l'emendamento 2.3 non verrà posto in votazione, in quanto si intende ritirato considerata l'assenza del presentatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 2.4, Businarolo 2.13, Sannicandro 2.10 e Marzano 2.9 (vedi allegato 2).

  Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda di aver ritirato l'emendamento 2.6 avente ad oggetto la materia trattata dalla disposizione relativa alla responsabilità per scritti anonimi che era contenuta nel comma soppresso dagli emendamenti appena approvati. Come già preannunciato, ripresenterà l'emendamento in Assemblea qualora fosse necessario alla luce del testo che verrà approvato dalla Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'emendamento Businarolo 2.11 non sarà posto in votazione a seguito Pag. 81dell'approvazione degli identici emendamenti Ermini 2.4, Businarolo 2.13, Sannicandro 2.10 e Marzano 2.9. Invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sui subemendamenti presentati all'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta).

  Il Viceministro Enrico COSTA avendo fatto presente che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto soltanto oggi alle ore 10 e che l'emendamento 2.500 (versione corretta) investe questioni particolarmente delicate, chiede l'accantonamento di tale emendamento al fine di poterne meglio approfondire le conseguenze giuridiche.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sarebbe utile conoscere il parere del Governo almeno in riferimento all'emendamento del relatore, che è stato presentato il 4 giugno scorso.

  Il Viceministro Enrico COSTA replica al deputato Colletti che a suo parere è opportuno dare il parere contestualmente sull'emendamento del relatore e sui relativi subemendamenti.

  Walter VERINI (PD), relatore, preso atto della richiesta del Governo, invita la Commissione a proseguire l'esame dei restanti emendamenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, tenuto conto di quanto richiesto dal Governo e della precisazione del relatore, ritiene che l'emendamento del relatore possa essere accantonato senza pregiudicare l'esame dei restanti emendamenti.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 3.1, Marzano 3.2, Businarolo 3.11 e Sannicandro 3.4 (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ermini 3.1, Marzano 3.2, Businarolo 3.11 e Sannicandro 3.4 non saranno posti in votazione tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ermini 4.1, Pagano 4.4 e Businarolo 4.9 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ermini 4.1, Pagano 4.4 e Businarolo 4.9 (nuova formulazione) non saranno posti in votazione tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

  La Commissione respinge gli emendamenti Fava 6.2, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina e Daniele Farina 6.8. Approva l'emendamento Ermini 6.3 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Businarolo 6.5, Sannicandro 6.7, Businarolo 6.4 e Sannicandro 6.6.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che domani la Commissione esaminerà l'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta) ed i relativi subemendamenti. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.10.

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