COMITATO DEI NOVE
Martedì 19 maggio 2015.
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994-A Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.
Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 10.10, indi dalle 19.45 alle 20.05 e dalle 20.50 alle 21.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.
La seduta comincia alle 15.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004 Manlio Di Stefano ed altri.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, osserva che il progetto di legge di ratifica, di iniziativa parlamentare, inerisce all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia Pag. 68di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. Esso è composto di 4 articoli ed è stato assegnato alla III Commissione affari esteri in sede referente. Il provvedimento riprende il contenuto del disegno di legge A.S. 3600, presentato l'11 dicembre 2012, e non approvato a seguito della fine anticipata della XVI legislatura.
In linea generale, ricorda che il suddetto Accordo si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra l'Italia e la Repubblica ceca. Aggiunge che l'Accordo in esame intende sostituire le precedenti intese in materia, ossia l'Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971 e l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 30 novembre 1990, ormai obsolete sia a seguito dei cambiamenti politici intervenuti presso la controparte, sia in ragione delle recenti evoluzioni della collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico: va rammentato, in proposito, che la Repubblica ceca, in quanto membro dell'Unione europea dal 2004, partecipa a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite nell'ambito dell'Unione europea. Precisa quindi che la necessità di un nuovo Accordo – come ci ricorda la relazione illustrativa – è conseguenza, tra l'altro, del crescente interscambio bilaterale e delle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico che necessitano di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo, pertanto, mira da un lato a favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali, anche reagendo con efficacia alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca, e, dall'altra, ad incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale quale quello della ricerca scientifica e tecnologica.
Con riferimento al contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di un Preambolo, che evidenzia le ragioni sottese alla stipula dell'Accordo e 20 articoli suddivisi in quattro parti incentrate sull'individuazione delle finalità e dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2), sugli ambiti di collaborazione culturale, nell'istruzione, scientifica e tecnologica (articoli 3-14), sulle modalità di esecuzione di tali collaborazioni (articoli 15 e 16) e sulle clausole finali (articoli 17-20). Andando nel dettaglio dei singoli articoli dell'Accordo, ricorda che l'articolo 1 enuclea le sue finalità, consistenti nella promozione di attività che favoriscano la cooperazione bilaterale negli ambiti in esso previsti, nel rispetto sia delle legislazioni nazionali, sia delle Convenzioni internazionali di cui i due Paesi contraenti siano parte.
Aggiunge che, con l'articolo 2, si specificano i campi di collaborazione previsti dall'Accordo, che sono: istruzione a livello universitario e cooperazione tra Università e istituzioni di livello universitario; istruzione scolastica e insegnamento della lingua; cultura e arte; istituzioni culturali, musica, teatro, danza letteratura, cinema, festival, mostre; diritto d'autore e diritti a esso collegati; archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio culturale. Precisa, inoltre, che le parti si impegnano a collaborare in attuazione degli obblighi derivanti dalle Convenzioni UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale a livello mondiale, e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; le parti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi della Convenzione UNESCO 2005 sulla promozione e protezione delle diversità delle espressioni culturali. L'articolo 3 dell'Accordo riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, in campo sia scolastico sia universitario, che prevede la promozione dello studio della lingua dell'altra parte contraente, lo scambio di docenti, scienziati e ricercatori e lo Pag. 69scambio di informazioni su metodi didattici, materiali e programmi. L'articolo 4 del medesimo Accordo riguarda la comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea (quali Lifelong learning Programme ed Erasmus Mundus) sia a quelli promossi da organismi internazionali regionali, in particolare dall'INCE; le parti, inoltre, favoriranno la collaborazione bilaterale anche a livello di enti locali e regioni. L'articolo 5 concerne la cooperazione fra istituzioni universitarie, incluse le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, mediante la stipula di accordi diretti, lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi. L'articolo 6 riguarda le forme di cooperazione in ambito culturale e artistico, incluse l'architettura, la musica, la danza, le arti figurative (visive e applicate), il teatro, il cinema e la cultura popolare, anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre e rassegne, la traduzione di opere letterarie e scientifiche e lo scambio di artisti ed esperti. Le spese correlate alla realizzazione di scambi in tale ambito saranno di volta in volta concordate tra le Parti. Sarà favorita, inoltre, la realizzazione – con modalità organizzative e finanziarie da definire per via diplomatica oppure nell'ambito dei Protocolli di cooperazione previsti dall'articolo 16 dell'Accordo – di eventi espositivi; sarà favorita, altresì, la collaborazione tra le istituzioni bibliotecarie. Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 7, viene incoraggiata la costituzione e l'attività di organizzazioni culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale, e viene favorito lo sviluppo di attività comuni tra gli istituti di ciascuna parte e le associazioni culturali. L'articolo 8 riguarda la collaborazione in campo archeologico, operata anche favorendo lo scambio di missioni archeologiche, e la cooperazione nelle attività di salvaguardia, conservazione, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante scambio di informazioni, esperienze e visite di esperti. L'articolo 9 prevede l'impegno delle Parti contraenti nel contrasto del traffico illecito dei beni culturali secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali. Con l'articolo 10 si indicano gli strumenti di cooperazione nel campo della letteratura didattica e scientifica, dell'archivistica, nonché fra musei, biblioteche e nel settore dell'educazione fisica e dello sport. Precisa quindi che tale cooperazione si attuerà attraverso scambi di visite di esperti e di documentazione.
L'articolo 11 è finalizzato allo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù con scambi di informazioni ed esperienze, anche attraverso contatti diretti tra le reciproche organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale, nonché mediante la partecipazione al programma dell'Unione europea denominato GIOVENTÙ. L'articolo 12 prevede l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalla Parti contraenti. L'articolo 13 enumera gli strumenti della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che verranno considerati prioritari dalle parti e che saranno espressamente enunciati nei Protocolli esecutivi dell'Accordo. Le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati avranno luogo mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, organizzazione di conferenze, simposi e seminari, realizzazione di ricerche comuni e in ogni altra forma concordata fra le Parti contraenti. L'articolo 14 riguarda il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i diritti connessi, nell'ambito delle norme giuridiche, interne ed internazionali, vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti. Il Ministero italiano per i beni e le attività culturali (secondo la vecchia denominazione dell'attuale MIBACT) e il Ministero ceco della cultura sono le amministrazioni governative Pag. 70competenti per la materia. Con l'articolo 15 è istituita una Commissione mista per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, incaricata di redigere programmi esecutivi pluriennali ed eventuali proposte di modifica dell'Accordo; la vigilanza sulla corretta esecuzione dei programmi e l'andamento generale della cooperazione sono responsabilità della Commissione.
L'articolo 16 prevede la facoltà degli organi competenti delle Parti di stipulare protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla commissione mista, volti a fissare azioni e iniziative concrete di cooperazione. L'articolo 17 stabilisce che l'Accordo entri in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; da tale data cesseranno di avere effetto le disposizioni dei precedenti Accordi del 18 maggio 1971 e del 30 novembre 1990.
L'articolo 18 specifica le procedure da adottare per apportare modifiche all'Accordo, consistenti nello scambio di Note per via diplomatica. L'articolo 19 indica la consultazione e il negoziato quali modalità di risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo. L'articolo 20, infine, dispone la durata indeterminata dell'Accordo e stabilisce, per l'eventuale denuncia, il ricorso alle vie diplomatiche con effetto a sei mesi dalla data di notifica alla controparte.
Con riferimento al contenuto del progetto di legge di ratifica, ricorda che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso.
Aggiunge quindi che l'articolo 3 del progetto di legge reca la copertura degli oneri finanziari (da aggiornare per quanto concerne la decorrenza temporale degli stessi, in quanto il progetto di legge è stato presentato nel 2014) derivanti dall'attuazione dell'Accordo: sono quindi previsti oneri per spese di missione – derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo medesimo – valutati in 33.840 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in 37.740 euro annui a decorrere dal 2016; è previsto, inoltre, per le rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13 dell'Accordo, un onere di 443.500 euro annui a decorrere dall'anno 2014. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva, inoltre, che il medesimo articolo 3 dispone la consueta clausola di salvaguardia degli oneri, previo monitoraggio degli stessi da parte dei Ministri competenti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009). L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.
La Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
La seduta termina alle 15.20.