SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 13.15.
Sui lavori della Commissione.
Pierpaolo VARGIU, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno della Commissione nel senso di passare subito alla relazione introduttiva sulla proposta di legge C. 3008, da esaminare in sede consultiva.
La Commissione concorda.
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), della proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio», adottata come testo base dalla Commissione Giustizia, presso la quale è in corso l'esame degli emendamenti.Pag. 188
Ricorda, altresì, che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio e che presso la Commissione Giustizia è in via di conclusione l'esame degli emendamenti.
Da, quindi, la parola al relatore Monchiero per lo svolgimento della relazione.
Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, osserva che il testo approvato dal Senato non presenta aspetti di rilievo in relazione alle competenze della Commissione. Ricorda, in proposito che l'assegnazione del provvedimento alla Commissione in sede consultiva è determinato dal fatto che una delle proposte abbinate reca una disposizione che riguarda il settore sanitario. Propone, quindi, che la Commissione esprima un nulla osta sul provvedimento in esame.
Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
Testo unificato C. 784 Bossa e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, il 7 maggio 2015.
Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa Cirielli e abb., recante «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità», quale risultante dagli emendamenti approvati.
Avverte che nella seduta odierna si proseguirà il dibattito, al termine del quale la relatrice Miotto potrà illustrare una proposta di parere.
Lorenzo BECATTINI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed osserva che il testo in esame, che risponde anche una sentenza della Corte costituzionale, nonché a rilievi avanzati in sede di Corte europea dei diritti dell'uomo, rappresenta un mutamento notevole rispetto alla normativa vigente. Tale mutamento va nella giusta direzione, in quanto si afferma il diritto soggettivo di conoscere la propria storia parentale da combinare con il diritto all'anonimato delle madri. Rileva che il bilanciamento tra tali diritti va attuato con molta cautela, augurandosi che la Commissione affari sociali possa dare un apporto in tal senso.
Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.
Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), rilevando che occorre considerare le ricadute delle modifiche che si vogliono introdurre sia sulle scelte delle potenziali famiglie adottive che su quelle delle madri che ipotizzano di ricorrere al parto anonimo.
In relazione alla prima osservazione, chiarisce che il legale rappresentante dovrebbe poter chiedere solo l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario, posto che la ricerca delle origini biologiche dovrebbe rientrare tra i diritti personalissimi che non sono sostituibili. Sottolinea che la seconda osservazione mira ad escludere che il decesso della madre anonima possa essere equiparato alla volontà di revocare una decisione assunta, osservando che tale previsione non coincide con quanto richiesto dalla Corte costituzionale, e che la terza osservazione ha lo scopo di riservare ai servizi sociali, che hanno le necessarie competenze, le procedure di Pag. 189interpello della madre anonima. Segnala, infine, che la richiesta, contenuta nella quarta osservazione, di prevedere una norma transitoria è motivata dall'esigenza di una maggiore tutela delle madri anonime che hanno effettuato una scelta in un diverso contesto normativo.
Pierpaolo VARGIU, presidente, esprime apprezzamento per l'operato della relatrice che ha saputo recepire, e trasfondere in un testo, molte dei rilevi emersi nel corso del dibattito.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) dichiara di rispettare il lavoro svolto dalla relatrice ma di non riconoscersi nelle osservazioni proposte, giudicando equilibrato il testo approvato dalla Commissione giustizia ed eccessive le preoccupazioni per il possibile impatto delle modifiche legislative proposte.
Donata LENZI (PD), nell'osservare che su temi etici di tale portata vi è una necessaria autonomia di giudizio, che è spesso condizionato dal proprio vissuto o di quello di persone vicine, dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice, trovando particolarmente condivisibile la previsione di una disciplina differenziata per le madri anonime che hanno effettuato la loro scelta prima delle modifiche che si vogliono introdurre, anche alla luce del mutato contesto culturale.
Massimo Enrico BARONI (M5S) suggerisce una modifica formale del parere proposto dalla relatrice per assicurare una maggiore chiarezza del testo.
Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, accoglie il suggerimento del collega Baroni.
Eugenia ROCCELLA (AP) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere, osservando che ormai il diritto alle origini, che pure investe aspetti assai delicati, è ampiamente riconosciuto. Comprende le considerazioni della collega Lenzi sull'esigenza di differenziare le situazioni delle madri che hanno già effettuato la scelta del parto anonimo, pur rilevando che tale opzione può non apparire agevole dal punto di vista giuridico.
Lorenzo BECATTINI (PD) preannuncia un voto favorevole sul complesso del parere, mantenendo alcune perplessità in merito all'osservazione relativa alle madri decedute.
Giovanni MONCHIERO (SCpI) si complimenta con la relatrice per la formulazione del parere, sul quale preannuncia un voto favorevole, rilevando che con le osservazioni proposte si delinea un approccio più approfondito di quanto proposto con il testo all'esame della Commissione.
Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa ai complimenti alla relatrice e preannuncia, a nome del suo gruppo, un voto favorevole sul parere proposto, osservando che il superamento della contrapposizione tra la famiglia nella quale si è cresciuti e le proprie origini corrisponde ad una tendenza ormai prevalente in ambito psicologico.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Nuovo testo C. 2994 Governo, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla VII Commissione (Cultura), del nuovo testo del disegno di legge, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni Pag. 190legislative vigenti (C. 2994 Governo, e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati.
Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da giovedì 14 maggio 2015.
Da, quindi, la parola alla relatrice Piazzoni per lo svolgimento della relazione.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva alla VII Commissione sulle parti di competenza del disegno di legge del Governo n. 2994: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti». Il provvedimento in questione rappresenta un intervento normativo di estrema importanza andando a riformare compiutamente l'intera disciplina riguardante il sistema nazionale d'istruzione e avendo lo scopo di disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dotando le scuole delle risorse umane, materiali e finanziarie, nonché della flessibilità, necessarie a realizzare le proprie scelte formative e organizzative.
Fa presente che le disposizioni sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sono rispettivamente l'articolo 2, comma 3, lett. i), che tra gli obiettivi che le scuole devono considerare per il fabbisogno di posti dell'organico introduce le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione, del bullismo e cyberbullismo e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; l'articolo 2, comma 5, volto a promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente attraverso appositi criteri di priorità nelle gare inerenti il servizio mensa; l'articolo 2, comma 10, capoverso Art. 3, comma 20, relativo all'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità; l'articolo 17 che modifica la disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i destinatari del beneficio; l'articolo 23, comma 2, lett. c), che delega il Governo ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione di alunni e studenti con disabilità e bisogni indicativi speciali, indicando appositi principi e criteri direttivi; l'articolo 23, comma 2, lett. e), che delega il Governo ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, indicando anche in questo caso appositi criteri e principi direttivi.
Fa presente che tutte le disposizioni hanno subito importanti modifiche o sono state introdotte ex novo durante l'esame in sede referente.
L'articolo 2, relativo all'autonomia scolastica e all'offerta formativa, al comma 3, nell'elencare gli obiettivi formativi che le scuole devono tenere presenti nella individuazione del fabbisogno di posti dell'organico, tenuto conto dell'autonomia dei curricoli, include alla lett. i) (come modificata dalla VII Commissione) le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e cyberbullismo e, a garanzia della più ampia inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali e le associazioni di settore.
L'articolo 2, comma 5 – disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente – prevede che al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente e che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possano prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da Pag. 191filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari biologici o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Le categorie di tali prodotti saranno definite con successiva regolamentazione secondaria.
% L'articolo 2, comma 10, capoverso articolo 3, comma 20, è stato anch'esso introdotto dalla VII Commissione e prevede che l'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità sia assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 17 modifica la disciplina del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione (ovvero, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 62 del 2000 le scuole statali, paritarie private e degli enti locali) alla possibilità di godere del beneficio a partire dall'esercizio finanziario 2016.
Fa presente che il comma 1, novella quindi in questa direzione e in più parti la normativa vigente in materia, recata dai commi 4-novies e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 2010, e poi estesa con apposite norme ai successivi esercizi. La lett. a) del comma 1 dispone dunque l'inclusione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i soggetti che possono beneficiare del riparto della quota del 5 per mille IRPEF in base alla scelta dei contribuenti; la lett. b) dello stesso comma sancisce l'inclusione di diritto delle istituzioni di cui sopra tra i soggetti ammessi al predetto riparto, attraverso apposite liste stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto in questione, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze e di concerto con il Ministro dell'università e ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della salute stabilisce inoltre le modalità di richiesta e i termini del recupero delle somme non spettanti; la lett. c) è stata profondamente modificata durante l'esame nella Commissione referente. La versione originaria si limitava a stabilire la facoltà per i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di indicare l'istituzione scolastica alla quale devolvere la somma. In questo modo la quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme complessivamente assegnate per il finanziamento del 5 per mille – che l'articolo 1 comma 154 della legge di stabilità per il 2015 ha stabilito in 500 milioni di euro annui – era semplicemente iscritta al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e destinata alle istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse. Una quota delle somma complessiva, pari al 10 per cento veniva vincolata alle istituzioni scolastiche poste in zone a basso reddito, da individuare sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto del MIUR.
Osserva che la norma oggi posta all'esame della XII Commissione tiene ferma la possibilità per i contribuenti di destinare quota del 5 per mille alle istituzioni scolastiche, ma prevede, a tal fine, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il riparto di detto fondo dovrà avvenire mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 novembre 2016 e ha destinazione vincolata al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Fa presente che con ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 novembre 2016, sono stabiliti i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche in misura proporzionale alle scelte espresse, ma nel limite dell'80 per cento delle disponibilità iscritte nel Fondo. È stata infatti innalzata al 20 per cento (10 milioni di euro) la quota da destinare alle istituzioni scolastiche presso le quali l'attribuzione di cui sopra determina un'assegnazione per alunno inferiore ad una Pag. 192soglia stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ritiene che le modifiche apportate dalla VII Commissione hanno contribuito oggettivamente a precisare il senso della disposizione. Per la quota del 5 per mille da devolvere alle istituzioni scolastiche non si fa più riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 1 comma 154 della L. n.190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) destinato principalmente al sostegno delle organizzazioni del Terso settore (volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché ricerca scientifica e sanitaria) ma ad un Fondo ad hoc con una dotazione di 50 milioni di euro.
A copertura di tale onere vengono rimodulati i commi 2 e 3 dell'articolo 26, recanti la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare al comma 3 dell'articolo citato viene espressamente indicato l'articolo 17, comma 1, lett. c) tra le disposizioni onerose, oggetto di quantificazione.
Il 5 per mille destinato alle scuole sembra trovare autonomo canale di finanziamento all'interno degli oneri finanziari complessivi del disegno di legge. Ciò permette il mantenimento della destinazione al «non profit» dello stanziamento annuale di 500 milioni di euro stabilizzato con la disposizione sopra citata della legge di stabilità per il 2015.
Osserva, poi, che tale modifica rende la disposizione in esame più coerente anche considerando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lett. c) della legge di Riforma del Terzo settore (A. C. 2617) approvata in prima lettura dalla Camera e in discussione al Senato in forza del quale si delega il Governo al completamento della riforma strutturale del finanziamento del 5 per mille in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti delineati dall'articolo 1 della legge delega, ovvero gli enti del Terzo settore.
Ritiene che rimangono da chiarire le modalità operative per i contribuenti e il funzionamento di quest'ultimo, affinché non si ingeneri confusione con il meccanismo attualmente vigente. Se lo spazio per indicare la scelta per la destinazione del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi restasse unico, ciò renderebbe alternativa la destinazione alle istituzioni scolastiche o al «non profit». Opportuno sarebbe anche specificare con più chiarezza che le scelte dei contribuenti a favore delle istituzioni scolastiche concorrono soltanto fino al raggiungimento dello stanziamento indicato del disegno di legge.
Fa presente che l'articolo 23, comma 2, lett. c) contiene una delega al Governo in materia di diritto all'istruzione e alla formazione di alunni e studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. A riguardo occorre precisare che la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2010, recante «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica» ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà (disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) il diritto alla personalizzazione dell'insegnamento.
La delega è stata precisata durante l'esame della VII Commissione, sia nella portata sia riguardo i principi e criteri direttivi.
All'originaria delega per l'adeguamento, semplificazione e riordino delle norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali è stata sostituita la più puntale delega per favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
Fa presente che i principi e criteri direttivi indicati per l'attuazione della delega, come detto, anche essi precisati sono i seguenti: la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria (ambito attualmente disciplinato con regolamento ministeriale). Pag. 193
Al riguardo ricorda, preliminarmente, che i docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla verifica delle attività di competenza degli altri docenti. Con riferimento alla formazione, l'articolo 13 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 ha disposto, da ultimo, che, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili si consegua solo presso le università, con la partecipazione a un corso di durata almeno annuale, comprensivo di almeno 300 ore di tirocinio e articolato distintamente per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la secondaria di primo grado e quella di secondo grado. Al termine del corso un esame finale consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sui relativi posti disponibili. Criteri e modalità per lo svolgimento dei suddetti corsi di formazione sono stati definiti con il decreto ministeriale 30 settembre 2011, in forza del quale il corso si ritiene superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari. Occorre, peraltro, ricordare che con decreto direttoriale 16 aprile 2012, n. 7, sono stati istituiti corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno destinati al personale docente in esubero. I corsi sono attivati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 crediti formativi universitari, corrispondenti ai livelli base, intermedio ed avanzato; la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione.
Fa presente che tale secondo principio direttivo è strettamente connesso all'articolo 6 del disegno di legge, che definisce la composizione dell'organico dell'autonomia, aggiungendo alle categorie dei posti comuni e dei posti di sostegno la categoria dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Tornando al criterio direttivo in esame, la garanzia della continuità didattica appare sicuramente una modifica rispetto al testo originario da accogliere con favore; l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale.
Riguardo il terzo criterio direttivo elencato dal disegno di legge ricorda che il comma 1 dell'articolo 315 del d.lgs. n. 297 del 1994 dispone che l'integrazione scolastica della persona disabile nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizzi anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano accordi di programma finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche; la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica.
Riguardo tale criterio rammenta come l'Italia abbia partecipato, assieme ad altri 22 Stati membri, al progetto realizzato nel 2009 dall'Agenzia Europea per lo sviluppo dell'istruzione degli alunni disabili, su richiesta del Consiglio dei rappresentanti degli Stati membri, sul tema «come individuare una serie di indicatori – per una scuola inclusiva in Europa»; la revisione delle modalità e dei criteri per la certificazione di disabilità.
Si tratta di un ambito attualmente disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006 prevede che le Aziende Sanitarie dispongano, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale, appositi accertamenti collegiali, effettuati dalle unità sanitarie Pag. 194locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della L. 295 del 1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse ASL. Il verbale di accertamento, con la diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale e da costoro all'istituzione scolastica presso cui l'alunno deve essere iscritto. Alla diagnosi funzionale fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, (PEI) che descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno con disabilità, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione.
Fa presente che durante l'esame in VII Commissione è stata inserita apposita precisazione sulla necessità che la revisione delle modalità e dei criteri della certificazione di disabilità avvenga in modo da individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali; la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione.
Questo ambito è attualmente regolato a livello amministrativo e con la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 si è ritenuta necessaria la presenza di almeno un Centro Territoriale di Supporto (CTS) per Provincia.
Fa presente che sono inoltre stati introdotti due ulteriori criteri volti a prevedere obblighi di formazione in servizio: per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario riguardo alle specifiche competenze sull'assistenza di base e su aspetti educativi-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica; per i dirigenti e per i docenti si prevedono obblighi di formazione iniziale e in servizio sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica.
Importante e ultimo criterio aggiunto in sede referente è quello che stabilisce la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni minori disabili temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola (secondo le previsioni dell'articolo 12, comma 9 della legge n. 104 del 1992).
Fa presente che l'articolo 23, comma 2, lett. e), contiene anch'esso una delega al Governo per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia. I principi e i criteri direttivi individuati per l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione sono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo la generalizzazione della scuola dell'infanzia; la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254 del 2012).
Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla legge n. 328 del 2000 come strumento attuativo del sistema integrato di servizi sociali, l'idea di un Nomenclatore dei servizi e degli interventi sociali si affermò proprio per la loro mancata definizione e per la Pag. 195mancanza di una classificazione e di una definizione di servizi sociali. Nel 2009 il Nomenclatore venne proposto quale strumento di mappatura degli interventi e dei servizi sociali regionali, rendendo possibile il confronto su voci omogenee tra i diversi sistemi di welfare regionali.
Circa la previsione di qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, ricorda, che i requisiti ordinari di accesso del personale educativo sono i diplomi di laurea in Pedagogia, Scienze dell'educazione, Scienze della formazione primaria o equipollenti, mentre i requisiti transitoriamente validi sono: diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, diploma di liceo delle scienze umane, diploma di dirigente di comunità e i titoli equipollenti. Riguardo invece la qualificazione degli insegnanti nella scuola dell'infanzia, da ultimo, l'articolo 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 249 del 2010 ha previsto la frequenza di un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso.
Relativamente agli standard strutturali, organizzativi e qualitativi, ricorda che, per ogni tipologia di servizio socio educativo le leggi regionali fissano gli standard di qualità dei servizi: numero massimo di bambini per educatore, età minima e massima dei bambini cui viene erogato il servizio; ricettività minima e massima delle strutture; orario di servizio; coordinamento delle attività e collegamento con altre strutture e servizi operanti nel territorio; requisiti professionali del personale addetto; caratteristiche edilizie ed urbanistiche delle strutture dove viene svolto il servizio; modalità di elaborazione delle tabelle alimentari (es. approvazione della Asl). Seppure omogenei nel genere, tali standard sono molto differenziati e variano in funzione del territorio, del tipo di servizio e dell'età dei bambini destinatari. Molto diversa da regione a regione è anche la soglia minima indicata per la ricettività e l'orario di servizio.
La definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali, al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato è il secondo criterio direttivo dettato per l'attuazione della delega.
A legislazione vigente, il sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia vede la compresenza istituzionale di diversi livelli di governo (Stato, regioni, enti locali) secondo un quadro di competenze normative ed amministrative che impongono raccordi ispirati al principio di leale collaborazione e nel quale il ruolo maggiormente incisivo è rivestito dai comuni. Con la modifica del Titolo V previsto dalla riforma costituzionale in corso di esame dal Parlamento si dispone che la programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali sia di competenza delle regioni, rimanendo competenza esclusiva dello Stato, oltre la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali.
Fa presente che ulteriori criteri direttivi sono l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale.
Gli asili nido comunali rientrano nella gamma dei servizi a domanda individuale resi dal comune a seguito di specifica domanda dell'utente. L'articolo 3 del decreto-legge n. 786 del 1981 (L. n. 51 del 1982) ha stabilito che per i servizi a domanda individuale, i comuni richiedano il contributo degli utenti. Si intendono per «servizi a domanda individuale» tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che non siano state dichiarate gratuite. Allo stato attuale, le rette sono determinate nel 75 per cento dei casi in base all'ISEE, nel 20 per cento dei casi in base al reddito familiare e nel restante 5 per cento la retta è unica (il costo medio risulta essere di circa 309 euro al mese, con notevoli differenze territoriali fra nord, centro e sud). Per quanto concerne la scuola dell'infanzia, si ricorda che non è obbligatoria e accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di Pag. 196riferimento; l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.
Osserva che la realizzazione di poli educativi da 0 a 6 anni potrebbe sicuramente significare una passo avanti molto positivo a livello pedagogico-didattico e per la crescita dei bambini.
Fa presente che si prevede in ultimo l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
Su quest'ultimo punto sarebbe opportuno valutare un maggiore coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dell'apposito decreto legislativo.
Segnala infine come l'articolo 21, comma 2, lett. f), contenga delega al Governo con il fine di adottare provvedimenti volti a garantire l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Con apposita modifica introdotta in Commissione è stato, opportunamente, previsto che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni avvenga in riferimento ai servizi alla persona, con particolare attenzione alle condizioni di disagio, e anche in relazione ai servizi strumentali.
Pierpaolo VARGIU, presidente, segnala che la Commissione deve valutare i tempi di esame del provvedimento. Ricorda che normalmente la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in una seduta successiva a quella della relazione. Rileva, però, che alla luce della prevista calendarizzazione in Assemblea per la giornata di giovedì, una conclusione nella giornata di domani rischia di vanificare il parere espresso ove la Commissione di merito avesse già chiuso l'esame del provvedimento. Invita quindi i componenti della Commissione a valutare la possibilità di esprimere il parere già nella giornata odierna, eventualmente prevedendo una ulteriore seduta al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, ove non si esaurisse il dibattito prima delle ore 15, orario in cui è fissato l'inizio della seduta pomeridiana dell'Aula.
Donata LENZI (PD) ritiene preferibile che la Commissione esprima un parere nella giornata odierna, specie in considerazione della necessità di segnalare l'opportunità una correzione della disciplina prevista per il cinque per mille.
Giovanni MONCHIERO (SCpI) si associa alle considerazioni della collega Lenzi.
Massimo Enrico BARONI (M5S) concorda sul piano formale sull'opportunità che la Commissione esprima un parere in tempo utile, riservandosi di valutare i tempi necessari per l'esame del provvedimento dopo aver riflettuto sugli elementi emersi dalla relazione della collega Piazzoni.
Pierpaolo VARGIU, presidente, preso atto della disponibilità manifestata da più parti a concludere l'esame in sede consultiva nella giornata odierna, invita i colleghi ad intervenire nel dibattito.
Edoardo PATRIARCA (PD), esprimendo apprezzamento per le modifiche apportate dalla VII Commissione in relazione alla disposizione sul cinque per mille, osserva che per scongiurare definitivamente ripercussioni Pag. 197negative sul Terzo settore, sarebbe preferibile che la scelta di destinazione a favore della scuole fosse aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto ad altre opzioni.
Pierpaolo VARGIU, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire ai colleghi di valutare con attenzione quanto emerso dalla relazione svolta dalla collega Piazzoni.
La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.
Paolo BENI (PD), nel condividere le considerazioni del collega Patriarca, osserva che il parere potrebbe prevedere anche un richiamo ad un maggiore impegno nei confronti delle necessità degli alunni di origine straniera, anche in riferimento all'insegnamento della loro lingua madre, come già avviene in molte istituzioni scolastiche.
Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta per consentire alla relatrice di predisporre una proposta di parere.
La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.
Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.