CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1) al testo base C. 3008.
  Sono da considerare inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli Pag. 41aggiuntivi: 2.01 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale ai delitti di violenza privata, atti persecutori, violazione di domicilio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale; 2.02 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale ai delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale; 2.03 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale al delitto di atti persecutori; 2.04 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone; 2.05 Molteni: inapplicabilità della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone; 2.06 Molteni: inapplicabilità del patteggiamento e della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa; 2.07 Molteni: inapplicabilità della sospensione condizionale a tutti i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed al delitto di truffa; 8.01 Molteni: DASPO per le manifestazioni pubbliche; 12.020 Colletti: modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza degli atti amministrativi; 12.09 Colletti: modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, in materia delle spese in giudizio presso il giudice amministrativo.
  Considerato il numero di emendamenti presentati (155) e che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio prossimo, ritiene che occorra regolamentare il loro esame affinché possa essere rispettata la programmazione dell'Assemblea.
  A tale proposito comunica che la Commissione dovrà concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta convocata domani alle ore 8.30. Ricorda che oggi la Commissione è convocata anche al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Una volta terminato l'esame degli emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Giovedì, quindi, una volta acquisiti i pareri la Commissione Giustizia potrà conferire il mandato al relatore.
  Avverte che, qualora se ne riscontrasse la necessità, si avvarrà di tutti gli strumenti previsti dal Regolamento per rispettare la programmazione dell'Assemblea.
  Fa presente che nella medesima giornata di venerdì è iscritta nel calendario dell'Assemblea la proposta di legge C. 1335 (azione di classe), i cui emendamenti (77) devono essere ancora esaminati dalla Commissione. Per poter rispettare anche in questo caso la programmazione dei lavori dell'Assemblea è necessario terminare l'esame degli emendamenti entro la seduta di domani, per poter poi trasmettere il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni per l'espressione del parere. La Commissione giustizia, acquisiti i pareri, terminerebbe l'esame in sede referente nella giornata di giovedì prossimo. È evidente che si potrà passare all'esame del testo base in materia di azione di classe ove nel frattempo sia terminato l'esame degli emendamenti del provvedimento in materia di anticorruzione.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che debba essere meglio valutata l'ammissibilità del suo articolo aggiuntivo 12.020, ritenendo evidente la connessione tra la trasparenza del procedimento amministrativo e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

  Donatella FERRANTI, presidente, evidenzia come l'articolo aggiuntivo in questione, prevedendo una modifica alla legge n. 241 del 1991 in materia di procedimento amministrativo, determini una notevole estensione dell'oggetto dell'esame, confermandone l'inammissibilità. Nel merito, considerando la rilevanza della materia, ritiene che si potrebbe iniziare l'esame di un autonomo provvedimento presso la I Commissione, competente in tema di procedimento amministrativo.

  Alessandro PAGANO (AP) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati Pag. 42preannunciando di ripresentarli anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Commissione.

  David ERMINI (PD), relatore, invita al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme al relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 1.28 e 1.29, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.19.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.11 e ne raccomanda l'approvazione ritenendo che potrebbe essere un punto qualificante si un testo che per ora non prevede disposizioni realmente significative per contrastare la corruzione, considerato che il Senato ha fortemente depotenziato la proposta di legge S. 19 presentata dal senatore Grasso. In particolare l'emendamento è volto a introdurre una sorta di DASPO nei confronti delle persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione. Nel caso di specie, si prevede l'incapacità perpetua di contrarre con la pubblica amministrazione. L'importanza di un divieto del genere emerge chiaramente se ci si sofferma sulle vicende corruttive in relazione all'EXPO 2015. Non riesce a comprendere come si possano coniugare le dichiarazioni «spot» del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla lotta contro la corruzione con il parere contrario del governo sull'emendamento in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.11.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.33, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.20, che ha la stessa ratio dell'emendamento 1.11, avendo ad oggetto l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica a seguito di una condanna per un tempo non inferiore ad un anno per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.20.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.34, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.12.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.35 e 1.5, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.21.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.23 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede spiegazioni al Governo ed al relatore di come si possa essere contrari all'aumento di pena per il reato di indebita percezioni di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-ter del codice penale.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.23.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.36, si intende che questo vi abbia rinunciato.

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  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.24 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva che l'emendamento è diretto ad incrementare la pena del reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni che anche nel testo trasmesso dal Senato appare essere troppo esigua. Anche in questo caso è inspiegabile il parere contrario del relatore e del Governo che si rifiutano addirittura di dare una spiegazione al loro incomprensibile atteggiamento.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene non dignitoso per il Parlamento esaminare una legge tanto importante come quella contro il fenomeno della corruzione in tempi così ristretti, non trattandosi di un decreto legge, e rigettando tutti gli emendamenti presentati, molti dei quali di buon senso, senza alcun adeguato approfondimento.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti 1.24 e 1.13 Colletti.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.37, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 1.6 e Colletti 1.25.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.38, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 1.7 e 1.8 e Colletti 1.26.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.39, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.9.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.27 volto a correggere le storture della legge Severino in relazione al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, evidenziate peraltro dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Anche in questo caso sarebbe utile conoscere le ragioni della contrarietà del Governo e del relatore sul provvedimento in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.27.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.22.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.14 e 1.15.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.16, diretto ad aumentare la pena per il reato di abuso di ufficio, che peraltro è un reato proprio dei politici, come è testimoniato anche dalla circostanza che il candidato del partito democratico alla presidenza della Regione Campania è stato condannato in primo grado proprio per questo reato. Ribadisce di essere in attesa di una risposta dal Governo e dal relatore in merito alla contrarietà ad emendamenti che hanno come obiettivo il rafforzamento di un testo che non ha alcuna efficacia preventiva e repressiva rispetto al fenomeno della corruzione.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.16 e Sannicandro 1.3.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.17 diretto ad aumentare la pena del reato di traffico di influenze illecite, volto a punire un fenomeno estremamente grave come è emerso anche nelle ultime vicende giudiziarie relative all'EXPO 2015.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.17, Pag. 441.18 e 1.10, nonché l'articolo aggiuntivo Caparini 1.01, sottoscritto dal deputato Molteni.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.02, in materia di operazioni sottocopertura e di agente provocatore, la cui approvazione darebbe un contenuto sostanziale ad un provvedimento che è in realtà un mero manifesto di propaganda politica.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.02, 1.03 ed 1.04.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.1, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 3.1 e Colletti 3.2 nonché l'articolo aggiuntivo Colletti 3.02.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1, in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici di coloro che siano stati condannati per alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione, rilevando come la contrarietà del Governo e del relatore Ermini che è uno dei deputati più vicini politicamente al Presidente del Consiglio, contrasti in maniera eclatante con le dichiarazioni che lo stesso Presidente del Consiglio rilascia quotidianamente agli organi di informazione ed ai social-network.

  David ERMINI (PD), relatore, replica al deputato Colletti che la contrarietà all'approvazione di emendamenti e quindi, alla modifica del testo approvato dal Senato non è in alcun modo in contrasto quanto affermato Presidente del Consiglio che proprio oggi ha espresso l'auspicio che il provvedimento in esame diventi legge prima entro il 31 maggio prossimo. Una modifica al testo non consentirebbe l'approvazione del testo nei tempi delineati dal Presidente del Consiglio.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.3 che è diretto a migliorare la disposizione sulla riparazione pecuniaria contenuta nel testo, che il suo gruppo comunque condivide nella sostanza. Si tratta, in particolare, di precisare che rimane impregiudicata la giurisprudenza esclusiva della Corte dei Conti in relazione al danno erariale nel caso in cui vi sia stata la riparazione pecuniaria da parte del reo.

  Vittorio FERRARESI (M5S) interviene per stigmatizzare quanto appena dichiarato dal relatore, osservando che la contrarietà a molti degli emendamenti presentati dal Gruppo M5S si traduce in un non mantenimento di promesse fatte dal Governo e dalla maggioranza ai cittadini in relazione al contrasto della corruzione. Inoltre, ritiene che sia estremamente grave che il Presidente del Consiglio imponga delle date al Parlamento, impedendo in tal modo allo stesso di poter esaminare in maniera compiuta il testo approvato dal Senato dopo un esame durato due anni, che ha visto depotenziare fortemente in testo di partenza. Ritiene che l'Italia non abbia bisogno di leggi, quanto piuttosto di buone leggi.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 4.3.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.01 diretto ad aumentare, tra l'altro, le pene del reato di traffico di influenze illecite. Anche in questo caso è forte da parte sua lo stupore della contrarietà e del silenzio sia del Governo che del relatore.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 4.01 e l'emendamento Molteni 5.2.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 5.10 e Pag. 455.11, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 5.3.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 5.12, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 5.4.

  Davide MATTIELLO (PD) interviene in merito al suo emendamento 5.1 volto ad adeguare la pena del reato di scambio elettorale politico-mafioso a seguito dell'aumento di pena previsto nel testo relativo al reato di associazione di stampo mafioso. Pur essendo consapevole dell'esigenza di tale adeguamento, prende atto della volontà della maggioranza di non apportare modifiche al testo in esame, affinché questo possa essere approvato senza una ulteriore lettura da parte del Senato e, pertanto, ritira l'emendamento impegnandosi personalmente a ripresentarlo quanto prima in relazione ad un altro progetto di legge.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 5.01.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 5.02 diretto a riformulare la fattispecie del reato di scambio elettorale politico-mafioso che nel corso dell'esame parlamentare svoltosi in questa legislatura quando si è riscritta la fattispecie è stato riformulato a seguito di interventi da parte di Matteo Renzi e di Silvio Berlusconi. Il testo risultante da tale modifica è di fatto inapplicabile, come peraltro risulta da una recente sentenza della Corte di cassazione che ha annullato una sentenza di condanna per il reato in questione proprio a causa della contraddittoria formulazione dello stesso.

  Donatella FERRANTI, presidente, replica al deputato Colletti sottolineando come le ragioni dell'annullamento da parte della Cassazione non siano riconducibili alla formulazione della fattispecie. Invita il deputato Colletti ad essere più preciso nelle sue affermazioni come quella relativa al Presidente del Consiglio, per poter consentire agli altri deputati di controbatterle in maniera adeguata.

  Andrea COLLETTI (M5S) replica alla Presidente di essere libero di fare le osservazioni che ritiene più opportune in Commissione e che, qualora queste siano considerate offensive, la Presidenza della Commissione potrà anche rivolgersi alla magistratura.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 5.02, 5.05, 5.03 e l'emendamento 5.04 nonché gli emendamenti Sannicandro 6.1, Colletti 6.2 e 6.3 nonché l'articolo aggiuntivo Colletti 6.01.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 6.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.02 in materia di corruzione nel settore privato, considerato che questa riguarda spesso i servizi pubblici.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 6.02.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 7.01, che rappresenta l'ennesimo emendamento sul DASPO ai corrotti.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 7.01.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 8.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

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  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 8.1 e 8.2.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.20, che, riproducendo quanto previsto nella proposta di legge a sua firma n. 1205, supera l'attuale disposizione vigente nonché quanto previsto dal testo del Senato che suscita serie perplessità in più punti. Tra questi richiama la parte in cui si prevede che il reato consista nella consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, quando, al fine di evitare restrizioni applicative del reato, si sarebbe dovuta individuare la condotta nella esposizione di fatti o informazioni materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni. Ricorda che critiche al testo approvato dal Senato sono emerse anche nel corso delle audizioni.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 9.20, Bonafede 9.12, Colletti 9.8 e Paglia 9.2.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.9 diretto a sopprimere l'avverbio «consapevolmente», che determina una eccessiva caratterizzazione dell'elemento soggettivo del reato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Paglia 9.1, Molteni 9.7 e Colletti 9.9 nonché gli emendamenti Paglia 9.3 e Colletti 9.10.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.13 diretto a prevedere che la condotta del reato di falso in bilancio possa consistere anche in errate valutazioni di beni, evidenziato anche nel corso delle audizioni.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 9.13, 9.11 e 9.14.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 9.20, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Paglia 9.5 e Colletti 9.15 nonché l'emendamento Paglia 9.4.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 9.6, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Colletti 9.16 e 9.17.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 10.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.5 che interviene sulla attenuante relativa ai fatti di lieve entità eliminando il parametro della dimensione della società, al quale il giudice dovrebbe riferirsi nel determinare se il fatto sia di lieve entità. Ritiene che il riferimento alle dimensioni della società così come quello alla natura della medesima possa suscitare gravi dubbi interpretativi determinando anche delle storture applicative consentendo di considerare di lieve entità delle falsità oggettivamente rilevanti ma di poco conto se considerate in relazione alle concrete dimensioni della società. Come già sottolineato, non risulta chiaro neanche il contenuto del parametro relativo alla natura della società. Chiede pertanto chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo sui dubbi interpretativi da lui evidenziati.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 10.5, 10.6, gli identici emendamenti Colletti 10.8 e Paglia 10.2, nonché l'emendamento Colletti 10.7.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 10.15, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 10.9 e 10.11, nonché gli identici emendamenti Paglia 10.3 e Colletti 10.12.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 10.17, 10.16 e 10.18, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 10.13.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 10.19, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 11.30, Bonafede 11.7, Colletti 11.8, Paglia 11.2, gli identici emendamenti Sannicandro 11.1, Molteni 11.5 e Colletti 11.9, gli emendamenti Paglia 11.3 e Colletti 11.12 e 11.10.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 11.31, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Paglia 11.4 e Colletti 11.13 nonché l'emendamento Molteni 11.6.

  Andrea COLLETTI (M5S), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.14 diretto a punire anche le false valutazioni in relazione al delitto di falso in bilancio relativo alle società quotate.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 11.14.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 11.32, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 11.15 e 11.16 e l'articolo aggiuntivo Paglia 11.01.

  Andrea COLLETTI (M5S), raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 11.06 e 11.02 volti ad aumentare le pene rispettivamente dei reati societari e tributari contenuti nel codice civile e del reato di corruzione tra privati.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 11.06, 11.02, 11.03 e 11.04, nonché gli emendamenti Molteni 12.1, Colletti 12.4, Molteni 12.2 e 12.3, Colletti 12.5 e 12.6 nonché gli articoli aggiuntivi Colletti 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07 e 12.08.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015 — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame emendamenti e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione prosegue l'esame dell'articolo aggiuntivo 7.05 relativo al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

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  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati di esprimere il parere anche a seguito di una valutazione relativa non tanto al merito dell'articolo aggiuntivo in esame quanto alla questione di affrontare il tema estremamente complesso della corruzione nel settore privato nell'ambito della Legge europea.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, dichiara di confermare le proprie perplessità di natura metodologica rispetto all'articolo aggiuntivo in esame, per cui esprime parere contrario sullo stesso, auspicando che quanto prima la Commissione possa affrontare l'esame di un provvedimento che abbia per oggetto esclusivo proprio il tema della corruzione tra privati.

  Il viceministro Enrico COSTA, esprime parere conforme al relatore anche in merito alle motivazioni dallo stesso addotte.

  Andrea COLLETTI (M5S), fa presente che un emendamento proprio in materia di corruzione nel settore privato è stato appena respinto dalla Commissione in relazione al testo sull'anticorruzione approvato dal Senato. Ritiene che proprio questo testo dovrebbe essere la sede opportuna per affrontare il tema della corruzione tra privati.

  La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sull'articolo aggiuntivo Pini 7.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatore, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul testo del disegno di legge C. 2994 con riferimento alle disposizioni che attengono alla propria sfera di competenza.
  In primo luogo, l'articolo 2, comma 3, lett. i), inerenti agli obiettivi formativi prioritari della scuola. In particolare, il comma 3 stabilisce che le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari. Il testo, quindi, prevede un elenco entro il quale devono essere individuati gli obiettivi formativi prioritari. Tra questi, la lettera i) prevede, tra l'altro, le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo. Si condivide pienamente tale scelta, considerato che per tali fenomeni una risposta meramente sanzionatoria è sicuramente insufficiente.
  Così come si condivide la scelta contenuta nell'articolo 3, comma 8-bis, relativa all'inserimento nel Piano triennale dell'offerta formativa, dell'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199, in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.
  Altra disposizione di competenza della Commissione giustizia è il comma 2 dell'articolo 4. Tale articolo intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro e, in particolare, introduce Pag. 49nell'ordinamento una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, mettendo a regime la possibilità di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipula di contratti di apprendistato. Il comma 2, novellando l'articolo 1, co. 2, del d.lgs. 77/2005, introduce la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e specifica che le convenzioni possono essere stipulate anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale.
  L'articolo 4-bis reca disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari. In realtà, non si incide sull'ambito dell'insegnamento nelle carceri, ma sul trattamento giuridico ed economico degli insegnanti. In particolare, si prevede che, per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e di uno specifico titolo di specializzazione. Inoltre, i docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria.
  L'articolo 5, comma 3, nel prevedere gli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale individua la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali.
  Il comma 2 dell'articolo 12 prevede che nello stato di previsione del MIUR è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  L'articolo 14 prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola gestito dal MIUR, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali.
  Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, si potrebbe esprimere un parere favorevole nel quale viene condivisa la scelta di prevedere tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola anche le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo, nonché di inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, in quanto si tratta di fenomeni che non possono essere contrastati unicamente attraverso le sole norme penali, poiché questi fenomeni si basano principalmente sulla mancanza di formazione a partire dalle istituzioni scolastiche; preso atto dell'attenzione al tema dell'insegnamento presso gli istituti penitenziari, sottolineando come l'istituzione ed il lavoro siano strumenti imprescindibili sia per garantire la funzione rieducativa della pena sia per ridurre sensibilmente la recidiva di coloro che abbiamo scontato la pena; preso inoltre atto della disincentivazione del precariato legato ai contratti a termine, sia della tutela della riservatezza dei dati personali.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) osserva come l'impianto complessivo della riforma sia caotico e confuso. Diverse parti del testo in esame sono incongruenti e di difficile interpretazione come dimostrato anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale non sempre sono sciolti i dubbi sulla portata normativa delle varie disposizioni. Per tale ragione esprime la contrarietà del proprio gruppo al disegno di legge in esame e presenta una Pag. 50proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

  Donatella FERRANTI, presidente, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che qualora questa dovesse essere respinta sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2).

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.
Nuovo testo C. 2741 Scanu.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, osserva come la proposta di legge in esame sia diretta ad avviare d'ufficio il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati di cui ai capi III (reati in servizio), IV (disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione) V (diserzione) del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869. Il comma 4 stabilisce che dal provvedimento di riabilitazione sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate.
  La ratio della proposta di legge si può rinvenire nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge C. 2741, dove si legge come durante la prima guerra mondiale «la pena di morte fosse di regola irrogata non tanto in un'ottica individualizzante che avesse esclusivo riferimento alla gravità oggettiva del fatto e alla personalità o alla pericolosità del reo, bensì questi venisse «reificato», reso egli stesso strumento della volontà repressiva delle gerarchie in chiave di ammonimento e prevenzione generale di possibili comportamenti criminosi da parte di altri soggetti». Obiettivo della proposta di legge è restituire l'onore militare e riconoscere la dignità di vittime di guerra a quanti furono passati per le armi senza processo con la brutale pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori.
  Nel corso della prima guerra mondiale numerose furono le fucilazioni disposte nei confronti di militari italiani. Varie erano le ragioni e le procedure della sanzione capitale. La bibliografia più accreditata ha individuato tre distinte categorie: fucilazioni per sentenze emanate da tribunali militari, in base a processi regolari secondo le norme del tempo; fucilazioni costituenti esecuzioni sommarie da parte direttamente di ufficiali o per ordine degli stessi nella flagranza di particolari reati; fucilazioni eseguite con il metodo della «decimazione».
  In relazione alla prima di queste tre categorie secondo i dati statistici elaborati dall'Ufficio Disciplina del Ministero della Guerra furono circa tremila le condanne a morte per fucilazione emanate dai tribunali militari nel corso della prima guerra mondiale, di cui all'incirca settecentocinquanta ebbero esecuzione.
  Per quanto concerne, invece le esecuzioni sommarie, la Relazione sulle fucilazioni sommarie durante la guerra, redatta nel 1919 dall'Avvocato Generale Militare Donato Tommasi su incarico del Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, stima in circa trecento i casi di esecuzioni senza processo. Il fondamento giuridico di tali esecuzioni veniva individuato nell'articolo 40 del codice penale dell'esercito in base al quale nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzasse qualsiasi Pag. 51mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. «In virtù di tale norma, gli ufficiali, in particolare i comandanti di reparti o formazioni organiche, avevano non solo la facoltà, ma financo il dovere di uccidere o far uccidere immediatamente, sul posto, i soldati che si fossero resi responsabili di quei particolari reati, secondo l'inappellabile valutazione degli ufficiali stessi» (cfr. Dini, cit)». Rispetto alle pene capitali irrogate da un tribunale militare con la partecipazione, l'apporto e la valutazione condivisa di tre persone, nell'ipotesi di esecuzione sommaria la morte del militare poteva essere deliberata sulla base del giudizio di un singolo superiore, senza che venisse seguita alcuna regola, senza sentire le discolpe, senza intervento di un difensore, senza assunzione di prove, senza redazione di atti e/o verbali che potessero essere oggetto di controllo (ed eventualmente di sanzione) successivo sull'operato del superiore/giudice. Nell'esecuzione sommaria sia il giudizio che l'esecuzione erano sostanzialmente contestuali.
  Per quanto riguarda, infine, la pratica della decimazione, in forza dell'articolo 251 del codice penale per l'esercito, al Comandante Supremo era conferita la facoltà di emanare circolari e bandi aventi forza di legge nella zona di guerra, facoltà di cui si fece uso per legittimare la decimazione. In relazione al fenomeno della decimazione la bibliografia più accredita ha posto in evidenza come a tale pratica si faceva riferimento anche nell'ipotesi in cui non si riuscisse ad individuare i colpevoli. In alcuni casi, infatti, «si accettava il rischio di colpire degli innocenti sorteggiati casualmente fra gli appartenenti al reparto in cui si erano verificati i fatti. La pretesa funzione di questa decimazione era appunto quella di ricondurre all'obbedienza i soldati scampati all'estrazione, nonché tutti gli altri militari, mediante l'esempio intimidatorio della sorte toccata ai propri compagni» (Cfr. Dini cit)». In particolare con la circolare riservata nr. 2910 del 1o novembre 1916, (richiamata anche dall'articolo 2 della proposta di legge) il generale Cadorna affermava che: «(...) ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili, allorché l'accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte».
  Come espressamente specificato al comma 1 dell'articolo 1, si tratta di un procedimento in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace. Si ricorda che in base alla normativa vigente la riabilitazione militare ai sensi dell'articolo 412 cpmp può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la «riabilitazione» secondo la legge penale comune, la quale ai sensi dell'articolo 179 cp può a sua volta essere concessa solo ove «il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta « successivamente al commesso reato. Si tratta di condizioni che nel caso in esame non possono verificarsi in quanto si tratterebbe di riabilitare persone nei cui confronti è stata eseguita la pena capitale.. Si osserva, inoltre, che secondo la giurisprudenza in materia è solo con la «riabilitazione militare» che è possibile riacquistare lo «status di onore militare» perduto a seguito della sentenza di condanna.
  Per quanto attiene al procedimento, il comma 2 prevede che il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui sopra, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
  Per quanto attiene agli effetti della riabilitazione si prevede che sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, Pag. 52ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.
  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Emendamenti C. 219 Bragantini.
(Parere alle Commissioni Riunite I e VIII).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, Maria Gaetana Greco, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimersi sugli emendamenti approvati in linea di principio dalle Commissioni riunite I e VIII in sede legislativa in relazione al testo base C. 219 volto a modificare la normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
  Ricorda che su tale testo la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole quando esso si trovava ancora in sede referente presso le Commissioni di merito.
  La specificità dei predetti contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). La proposta C. 219 introduce modifiche nella disciplina di tali contratti che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo ai fini di tali contratti, e in particolare di quelli relativi ai lavori pubblici, la sussistenza del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti.
  Rispetto al testo sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole sono stati approvati in linea di principio alcuni emendamenti che, da un lato, non modificano l'impianto del testo, ma lo precisano, e, dall'altro, non attengono alla competenza della Commissione Giustizia, riguardano l'attività della corte dei Conti, che rientra esclusivamente nella competenza della I Commissione.
  Per tale ragione propone pertanto di esprimere il nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite I e VIII.
  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata.

  La seduta termina alle 15.15.

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