ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 28. Santelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 29. Santelli.
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) l'articolo 32-ter, secondo comma, del codice penale è sostituito dal seguente: «Essa non può avere durata inferiore ad un anno e sei mesi né superiore a cinque anni».
1. 19. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la parola: sei.
1. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, dopo la lettera, a) inserire la seguente:
a-bis) All'articolo 32-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».
1. 11. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 1. Pagano.
Al comma sopprimere la lettera b).
*1. 33. Santelli.
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
L'articolo 32-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 12-quinquies. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). – Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».
1. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
1. 34. Santelli.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) All'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis».
1. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 35. Santelli.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.
1. 5. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) 1. All'articolo 316, primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni».
1. 21. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) All'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti».
1. 23. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1 sopprimere la lettera e).
1. 36. Santelli.
Alla lettera e) le parole: da uno a sei anni sono sostituite dalle seguenti: da due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.
1. 24. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1 sopprimere la lettera f).
1. 37. Santelli.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: da sei a dieci con le parole: sei a dodici.
1. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: da sei a dieci anni, con le seguenti: da quattro a dieci anni.
1. 2. Pagano.
Alla lettera f) dopo le parole: da sei a dieci anni sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.
1. 25. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
1. 38. Santelli.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: sei con la parola: otto.
1. 7. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire la parola: otto con la parola: dodici.
1. 8. Molteni, Caparini, Fedriga.
Alla lettera g), al numero 2) dopo le parole: da otto a venti sono aggiunte le seguenti: e della multa prevista degli articoli 318 e 319.
1. 26. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
1. 39. Santelli.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.
1. 9. Santelli.
Alla lettera h), dopo le parole: da sei anni a dieci anni e sei mesi sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.
L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà.
1. 27. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) 1. All'articolo 316-bis, primo comma le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».
1. 22. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) all'articolo 319-quater, il secondo comma è abrogato.
1. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) all'articolo 319-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite».
1. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1.
1. 3. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «uno» è sostituita dalle seguenti: «da uno a tre» e la parola: «tre» è sostituita dalle seguenti: «da due a cinque».
1. 17. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
i-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «uno» è sostituita dalle seguenti: «da uno a tre» e la parola: «tre» è sostituita dalle seguenti: «da due a sei».
1. 18. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, lettera l), capoverso comma 1, sostituire le parole: da un terzo a due terzi con le parole: fino a due terzi».
1. 10. Molteni, Caparini, Fedriga.
ART. 1-bis.
(Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite).
1. (Operazioni di infiltrazione). Al fine di indagare i reati di concussione, corruzione attiva o passiva, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo a tali reati, il procuratore della Repubblica competente autorizza le operazioni di infiltrazione di cui al comma 2.
2. Ai fini della presente legge, per operazioni di infiltrazione si intende l'attività di raccolta e di successiva analisi di notizie e di dati dalla cui elaborazione sono ricavate informazioni utili in cui l'identità dell'agente o ufficiale deve rimanere segreta o dissimulata sotto diversa apparenza, tramite operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1 volte all'ottenimento di elementi di prova e consistenti:
a) nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i reati di cui al comma 1, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentono l'impiego;
b) nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o di entrare in contatto con soggetti o con siti nelle reti di comunicazione;
c) in attività propedeutiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e di concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3.
3. (Procedura). L'esecuzione delle operazioni di infiltrazione, previa autorizzazione dei procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale tali operazioni, ovvero la loro parte prevalente, devono essere effettuate può essere disposta:
a) dal dirigente dell'ufficio della squadra mobile della Polizia di Stato;
b) dal dirigente della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Polizia di Stato;
c) dal comandante del nucleo regionale di polizia tributaria;
d) dal comandante provinciale o dal comandante della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri;
e) dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza;Pag. 57
f) dal direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia (DIA).
4. Il medesimo procuratore può autorizzare le operazioni di cui al comma 2, qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito di un soggetto o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o in quelle relative alla stipula dei contratti e all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera c), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.
5. Nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 il procuratore della Repubblica competente indica, altresì, il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.
6. Per l'esecuzione delle operazioni di infiltrazione il procuratore della Repubblica competente autorizza l'utilizzo di beni mobili e immobili e di documenti di copertura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 12.
7. (Consumazione del reato). I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliario a lui collegato, autorizzati ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.
8. (Ritardo od omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia). Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o per la cattura dei responsabili dei reati di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di infiltrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione o sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica competente, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.
9. Il procuratore della Repubblica competente impartisce all'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione di infiltrazione le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, di beni mobili, ovvero di altre utilità.
10. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 possono essere richieste o impartite anche oralmente; i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia devono comunque essere emessi entro le ventiquattro ore successive all'emanazione delle disposizioni citate.
11. (Condizione di segretezza). Chiunque, nel corso di operazioni di infiltrazione, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati ovvero con il suo comportamento e operato mette a repentaglio la loro incolumità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da cinque a sette anni.
12. (Cause di non punibilità). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito di operazioni di infiltrazione, pongono in essere le attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
13. Nell'ambito delle operazioni di infiltrazione gli ufficiali di cui al comma 12 Pag. 58possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.
1. 01. Caparini.
Inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Operazioni sotto copertura e agente provocatore).
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», inserire le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».
1. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Operazioni sotto copertura e agente provocatore).
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti titolo II, libro II del codice penale».
1. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Agente provocatore).
1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità,
2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.
1. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 2.
Sopprimere l'articolo 2.
2. 1. Santelli.
Dopo l'articolo 2, inserire l'articolo 2-bis.
Art. 2-bis.
1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo l'articolo 2-bis, inserire l'articolo 2-ter.
Art. 2-ter.
1. Al delitto previsto dagli articoli 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 02. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo l'articolo 2-ter, inserire l'articolo 2-quater.
Art. 2-quater.
1. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 03. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo l'articolo 2-quater, inserire l'articolo 2-quinquies.
Art. 2-quinquies.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 04. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire l'articolo 2-sexies.
Art. 2-sexies.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 05. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo l'articolo 2-sexies, inserire l'articolo 2-septies.
Art. 2-septies.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 06. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo l'articolo 2-septies, inserire l'articolo 2-octies.
Art. 2-octies.
1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 07. Molteni, Caparini, Fedriga.
ART. 3.
All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 317, sostituire le parole: da sei anni a dodici anni con le parole: da otto a quattordici anni.
3. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo le parole: da sei a dodici anni sono aggiunte le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta».
3. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. L'articolo 319-quater del codice penale è sostituito dai seguente:
«Art. 319-quater.
(Induzione indebita a dare o promettere utilità).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.
L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà».
3. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 346-bis.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 10.000.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
Si applica la sanzione amministrativa da euro 7.500 ad euro 15.000 se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 20.000 se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa da euro 2.500 ad euro 5.000.
3. 01. Pizzolante.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: Dopo l'articolo 322-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 322-quater» aggiungere il seguente:
Art. 322-quinquies.
(Interdizione perpetua dai pubblici uffici).
Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
4. 1. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «non inferiore a due volte l'ammontare».
4. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, aggiungere, alla fine, dopo le parole risarcimento del danno, le seguenti parole: anche erariale.
4. 3. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Lombardi.
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 346 e 346-bis in materia di traffico di influenze illecite).
1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
Art. 346-bis.
(Traffico di influenze illecite).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.
La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'articolo 346 è abrogato.
4. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo.
ART. 5.
Al comma 1, capoverso articolo 416-bis, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici con le parole da dodici a sedici.
5. 2. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici anni con le parole: da sette a quattordici anni.
5. 10. Santelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto anni, con le seguenti: da nove a sedici anni.
5. 11. Santelli.
Al comma 1, capoverso articolo 416-bis, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto, con le parole: da quattordici a venti.
5. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei anni, con le seguenti: da dodici a ventiquattro anni.
5. 12. Santelli.
Al comma 1, capoverso articolo 416-bis, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei, con le parole: da diciotto a ventotto.
5. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 416-ter del codice penale le parole: «da quattro a dieci anni,» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni».
5. 1. Mattiello.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 648-ter. 1. del codice penale in materia di autoriciclaggio).
1. L'articolo 648-ter. 1 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 648-ter. 1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
5. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa Pag. 63di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 4-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma»».
5. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater e 322 del codice penale».
5. 05. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis»».
5. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni»».
5. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 6.
Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le seguenti parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.
*6. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.
Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le seguenti parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.
*6. 4. Santelli.
Al comma 1, dopo le parole: e 322-bis, inserire le seguenti: nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile.
6. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, dopo le parole: e 322-bis, inserire le seguenti: nonché 648-ter. 1.
6. 3. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione).
1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».
6. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Corruzione tra privati).
1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.
La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.
La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legate, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudizi aria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».
2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.
3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-bis» sono inserite le seguenti: «e 5-ter»».
6. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 7.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione).
1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».
7. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Introduzione dell'articolo 322-quinquies del codice penale).
1. Dopo l'articolo 322-quater è inserito il seguente:
«Articolo 322-quinquies. – (Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione) Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado»».
7. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 8.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto infine il seguente periodo:» La Commissione, previa diffida nel confronto con l'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole della trasparenza.
8. 4. Santelli.
Al comma 2, capoverso «32-bis», sostituire la parola: Commissione, con le seguenti: Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.).
7. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, è individuata nell'Anac l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
Disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
8. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).
a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
Art. 6-bis.
(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo Pag. 66da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»
2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
Art. 6-ter
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.
3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
Art. 6-quater
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.» Pag. 67
4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.
5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Art. 8.
(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.
b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.Pag. 68
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
Art. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)
1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
8. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.
ART. 9.
L'articolo è sostituito dal seguente:
1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2621.
(False comunicazioni sociali).
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle Pag. 69relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti o informazioni materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da un due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nei bilanci» inserire le seguenti: «in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti».
b) sopprimere le parole: «previste dalla legge».
c) sopprimere le parole: «materiali rilevanti,» ovunque ricorrano, e dopo la parola fatti» inserire le seguenti: «o informazioni».
d) sopprimere la parola: «consapevolmente».
e) sopprimere la parola: «concretamente».
9. 12. Bonafede.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, al primo comma, sopprimere le parole: previste dalla legge.
9. 08. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, al primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: rilevanti la cui con le seguenti: espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.
9. 02. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, al primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*9. 01. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, al comma 1, la parola consapevolmente è soppressa.
*9. 07. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, al primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*9 09. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole da: fatti materiali fino a: rilevanti la cui con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.
9. 03. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sopprimere la parola: fatti materiali, ovunque ricorra, e dopo la parola rilevanti inserire le seguenti: anche se oggetto di valutazioni.
9. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sopprimere le parole: materiali rilevanti, ovunque ricorrano.
9. 10. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sopprimere la parola: materiali, ovunque ricorra.
9. 11. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, dopo le parole: materiali rilevanti, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: o informazioni.
9. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso Art.2621, primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: ancorché oggetto di valutazioni.
9. 20. Santelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo periodo, sopprimere la seguente parola: concretamente.
*9. 05. Paglia, Daniele Farina.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*9. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole: uno a cinque anni, con le seguenti: due a sei anni.
9. 04. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.
All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 2621, sostituire la parola cinque con la parola sei.
*9. 06. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
*9. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
9. 17. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 10.
Al capoverso Art. 2621-bis codice civile, il comma 1, è soppresso.
Conseguentemente al comma 2:
sostituire la frase: si applica la stessa pena di cui al precedente comma con la frase: si applica la pena la pena da sei mesi a tre anni.
10. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», primo comma, sopprimere le parole: delle dimensioni della società e.
10. 5. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il secondo comma.
10. 6. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 262-bis», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
10. 8. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: all'articolo 2621, con le seguenti: al primo comma.
10. 7. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis» al secondo comma sopprimere il secondo periodo; e dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
10. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma sopprimere l'ultimo periodo.
10. 2. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, dopo le parole: dei creditori inserire le seguenti: , dei risparmiatori e della Pubblica Amministrazione.
10. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale caso, i termini per proporre querela di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale sono raddoppiati.
10. 11. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter», con il seguente:
Art. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del codice penale.
*10. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente:
Art. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale.
*10. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter:
a) dopo le parole: «il giudice valuta», inserire le seguenti: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di rilevante entità del patrimonio netto, nonché»;
b) sopprimere le parole: «in modo prevalente».
10. 17. Santelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il giudice valuta», inserire le seguenti: «se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché»;
b) sopprimere le seguenti parole: «in modo prevalente»;
c) aggiungere in fine il seguente comma: «la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento».
10. 16. Santelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter»:
a) dopo le parole: «il giudice valuta», inserire le seguenti: «se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi o proventi dell'attività caratteristica, nonché»;
b) e sopprimere le parole: «in modo prevalente».
10. 18. Santelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter» dopo la parola: creditori inserire le seguenti: ovvero al sistema economico.
10. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso « 2621-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma: in ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.
10. 19. Santelli.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale anche nel caso in cui i dipendenti della società non superino le 15 unità.
10. 1. Pagano, Pizzolante.
ART. 11.
L'articolo è sostituito dal seguente:
1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti o informazioni rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono Pag. 73irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità».
11. 30. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «dell'Unione europea», ovunque ricorrano.
b) dopo le parole: «nei bilanci» inserire le seguenti: «, in violazione delle relative norme di redazione e dei princìpi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti,».
c) sopprimere le parole: «, previste dalla legge,».
d) sopprimere le parole: «materiali rilevanti», ovunque ricorrano, e dopo la parola: «fatti» inserire le seguenti: «o informazioni»;
e) sopprimere la parola: «consapevolmente».
f) sopprimere la parola: concretamente.
11. 7. Bonafede.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», sopprimere le parole: dell'Unione europea, ovunque ricorrano.
11. 8. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: rilevanti la cui con le seguenti: espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.
11. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», al primo comma, sopprimere la seguente parola: consapevolmente.
*11. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.
Al comma 1, capoverso articolo 2622, al comma 1, la parola: consapevolmente è soppressa.
*11. 5. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*11. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sostituire le parole da: fatti materiali fino a: rilevanti la cui con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni rilevanti la cui.
11. 3. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la parola: materiali ovunque ricorra.
11. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: espongono fatti materiali, inserire le seguenti: o informazioni e dopo le parole: omettono fatti rilevanti inserire le seguenti: o informazioni.
11. 10. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: ancorché oggetto di valutazioni.
11. 31. Santelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo periodo, sopprimere la seguente parola: concretamente.
11. 4. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere la seguente parola: concretamente.
11. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso articolo 2622, al comma 1, la parola tre è sostituita con la parola: quattro.
11. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni,.
11. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art.2622», dopo il primo comma inserire il seguente: In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.
11. 32. Santelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo».
11. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 2622», aggiungere, in fine, il seguente comma: Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà.
11. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).
1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
Art. 2622-bis.
(Circostanza aggravante).
Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene ivi previste sono aumentate.
11. 01. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare).
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. L'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2625.
(Impedito controllo).
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
2. L'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2626.
(Indebita restituzione dei conferimenti).
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
3. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2627.
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
4. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2628.
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.
La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
5. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2629.
(Operazioni in pregiudizio dei creditori).
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei Pag. 76creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.
6. L'articolo 2629-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2629-bis.
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000. Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000.
7. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2630.
(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.
8. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2632.
(Formazione fittizia del capitale).
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
9. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2633.
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il reato è estinto qualora il reo provveda Pag. 77all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.
10. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2634.
(Infedeltà patrimoniale).
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da; vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
11. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2635.
(Corruzione tra privati).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
12. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2636.
(Illecita influenza sull'assemblea).
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
13. L'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2637.
(Aggiotaggio).
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i Pag. 78quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000.
14. Dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:
Art. 2637-bis.
(Divulgazione di notizie sociali risentite).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio.
15. L'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2640.
(Circostanza attenuante).
Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.
11. 06. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati).
1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «da due a sei anni»;
b) al secondo comma le parole: «fino a un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
11. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni specifiche in materia di interdizione per reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali).
1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1, nonché 26121 e 2622 del codice civile conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
11. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di false comunicazioni sociali).
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
f-quinquies) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
11. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ART. 12.
Al capoverso articolo 25-ter, alla lettera b), sostituire le parole: da duecento a quattrocento con le parole: da trecento a cinquecento.
12. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», lettera b), capoverso a) sostituire la parola: quattrocento, con la seguente: seicento.
Conseguentemente:
a) alla lettera c) sostituire la parola: «duecento», con la seguente: «trecento»;
b) alla lettera d) sostituire la parola: seicento, con la seguente: «ottocento».
12. 4. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
All'articolo 12, capoverso articolo 25-ter, alla lettera c), sostituire le parole: da cento a duecento con le parole: da duecento a trecento.
12. 2. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al capoverso articolo 25-ter, alla lettera d), sostituire le parole: quattrocento a seicento con le parole: da seicento a ottocento.
12. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2»».
12. 5. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 29, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,del presente decreto».
12. 6. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale).
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria Pag. 80della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.
3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.
6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».
12. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «con l'arresto fino a un anno» con le seguenti: «con la reclusione da uno a sei anni».
b) al comma 2, sostituire le parole: «da uno a quattro con le seguenti»: da tre a otto
c) al comma 3, sostituire le parole: «da uno a cinque con le seguenti»: da tre a otto.
12. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale).
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni».
b) al comma 2, sostituire le parole: «da uno a quattro» sono sostituite con le seguenti: «da due a sei».
c) al comma 3, sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da due a sei».
12. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di responsabilità per la revisione legale).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione Pag. 81di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» sono soppresse;
b) Al comma 2, dopo le parole: «destinatari delle comunicazioni» inserire le seguenti: «o i risparmiatori».
12. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Corruzione dei revisori e compensi illegali dei responsabili della revisione legale).
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sino a tre anni» con le seguenti: «da uno a sei anni»;
b) all'articolo 28, comma 2, primo periodo sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da tre a otto»;
c) all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: «da uno a tre» con le seguenti: «da uno a cinque» e le parole: «euro mille» con le seguenti: «euro diecimila».
12. 05. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Potenziamento delle misure di contrasto alla criminalità finanziaria).
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);
b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monito raggio fiscale;
c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;
d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;
e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza è per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;
g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine – SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria Pag. 82e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;
h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;
i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;
l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere.
12. 06. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale).
1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. A coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».
12. 07. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di norma, gli appalti di lavori pubblici non sono soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati»;Pag. 83
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».
12. 08. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo il Capo I aggiungere il seguente:
Capo I-bis.
Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti modifiche alla legge 7 agosto del 1990, n. 241.
1. All'articolo 22 (Definizioni e principi in materia di accesso) della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti parole: «diretto, concreto e attuale,»;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;
2. All'articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso) sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
3. All'articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso) sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 3 è soppresso.
4. All'articolo 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 5 aggiungere il seguente;
«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio».
5. All'articolo 29 (Ambito di applicazione della legge) sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;Pag. 84
al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali».
12. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo)
All'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
3. In ogni caso, anche in caso di compensazione delle spese, il giudice ordina alla parte soccombente la refusione del costo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.
12. 09. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
ALLEGATO 2
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
condivisa la scelta di prevedere tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola anche le iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della discriminazione e del bullismo e cyber bullismo, nonché di inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa l'educazione alla parità di genere la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, in quanto si tratta di fenomeni che non possono essere contrastati unicamente attraverso le sole norme penali, poiché questi fenomeni si basano principalmente sulla mancanza di formazione a partire dalle istituzioni scolastiche;
preso atto dell'attenzione al tema dell'insegnamento presso gli istituti penitenziari, sottolineando come l'istituzione ed il lavoro siano strumenti imprescindibili sia per garantire la funzione rieducativa della pena sia per ridurre sensibilmente la recidiva di coloro che abbiamo scontato la pena, nonché alla questione della disincentivazione del precariato legato ai contratti a termine ed al tema della tutela della riservatezza dei dati personali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Pag. 86ALLEGATO 3
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo.
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
MOVIMENTO 5 STELLE
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 2994 Governo, come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione,
in riferimento agli articoli del provvedimento in oggetto rilevato che:
l'articolo 2, comma 3, lett. i) è stato introdotto con un emendamento della relatrice. Pone l'attenzione su una questione spinosa e che si ritiene sia meritevole di tutela quale la predisposizione di iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni sempre più gravi e diffusi della dispersione scolastica, della discriminazione, del bullismo e cyberbullismo;
l'articolo 4, comma 2 predispone modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
l'articolo 4-bis disciplina l'insegnamento presso gli istituti penitenziari apportando le modificazioni all'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e istituisce un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione;
l'articolo 5, comma 3, lett. G-ter) dispone che il piano nazionale scuola digitale abbia tra gli obbiettivi anche la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche;
l'articolo 12, comma 2 predispone l'istituzione del fondo per risarcimento danni per rinnovo contratti superiori a 36 mesi;
l'articolo 14, comma 3 prevede che il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, renda accessibili i dati del curriculum dello studente e del docente;
l'articolo 16, comma 5 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web.
Osservato che l'impianto complessivo della riforma è caotico e confuso. Diverse parti del testo in esame sono incongruenti e di difficile interpretazione come dimostrato anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale non sempre Pag. 87sono sciolti i dubbi sulla portata normativa delle varie disposizioni. Si sottolinea che il governo, per mezzo della legge di stabilità, ha operato delle riduzioni degli stanziamenti destinati all'istruzione. Si precisa che i dati attuali dimostrano che il livello della spesa per istruzione è inferiore alla media europea sotto qualsiasi aspetto la si consideri (rapporto percentuale tra spesa per istruzione e PIL, rapporto tra spesa per istruzione e spesa pubblica e spesa pro capite per ciascun alunno).
Per le parti di stretta competenza della commissione giustizia si nota come le disposizioni volte a contrastare fenomeni di cybergbullismo e bullismo nonché i diffusi fenomeni di dispersione scolastica rischiano di essere, alla luce dei tagli del settore, e al tenore letterale della norma che poco o nulla dice, meramente propagandistici e quindi illusori e vani e di dare risposte inadeguate.
Rilevato, inoltre, che alcune previsioni sono meramente ripetitive di disposizioni vigenti, come l'articolo 4 comma 2 che affianca ai soggetti che possono stipulare convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro gli ordini professionali e gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale: questi ultimi risultano già ricompresi fra gli «enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore» che la normativa attualmente in vigore già menziona.
Osservato che, per quanto riguarda la diffusione dei dati sul portale unico dei dati della scuola, come evidenziato anche nel dossier del servizio studi, alcuni dei dati trattati e diffusi potrebbero avere natura di dati sensibili Al riguardo, appare necessario individuare legislativamente almeno i limiti e le garanzie fondamentali per tali trattamenti di dati, nonché esplicitare se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati e da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni, dal momento che il decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice della tutela dei dati personali) attribuisce in più punti un'efficacia abilitativa particolare e rafforzata alle previsioni di legge sul trattamento dati. Si rileva inoltre che la disciplina del trattamento dei dati sarebbe differenziata – in modi, allo stato attuale, non dettagliatamente prefigurabili – fra le scuole pubbliche e quelle paritarie di natura privata in quanto alle due categorie risulterebbero applicabili, rispettivamente, il capo II e il capo III del titolo III del predetto codice,
esprime
PARERE CONTRARIO
AGOSTINELLI, FERRARESI, BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, SARTI.