ALLEGATO 1
5-05019 Fedriga: Iniziative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulle iniziative che il Governo intende adottare affinché possano essere ridotte le aliquote contributive a carico dei soggetti iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che l'ENPAF è una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'articolo 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, e conseguentemente assoggettati all'onere contributivo, tutti gli appartenenti alla categoria professionale iscritti agli albi provinciali dell'Ordine dei farmacisti, cui l'ENPAF eroga trattamenti pensionistici e assistenziali.
Trattasi, dunque, di un ente ad appartenenza obbligatoria che non assolve a una funzione di previdenza integrativa.
Ciò premesso, per quanto concerne più specificamente i quesiti sollevati nel presente atto parlamentare, evidenzio che la rimodulazione dei contributi rientra nella primaria competenza dell'Ente stesso.
Più precisamente, in virtù dell'autonomia contabile, organizzativa e gestionale riconosciuta all'ENPAF dalla legge (articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994) e dalla normativa regolamentare e statutaria, la misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale dell'ENPAF e la relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze).
Faccio presente, altresì, che un'eventuale riduzione delle entrate contributive soggettive e di solidarietà deve trovare copertura finanziaria nel conto economico dell'Ente. Sottolineo, infatti, che l'Ente ha l'obbligo di mantenere in equilibrio il saldo corrente tra entrate contributive e uscite per prestazioni pensionistiche.
Ricordo, inoltre, che il contributo individuale obbligatorio – stabilito per ciascun anno, in misura fissa, dal Consiglio nazionale dell'ENPAF – non è dovuto, per intero da tutti gli iscritti, posto che il regolamento dell'ENPAF prevede la possibilità di chiedere la riduzione del 33,33 per cento o del 50 per cento o dell'85 per cento, – con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante – per gli iscritti che esercitino attività professionale e siano soggetti per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, oppure si trovino nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione o che siano titolari di pensione diretta ENPAF e non esercitino attività professionale o che, infine, limitatamente alla riduzione del 33,33 per cento e del 50 per cento, non esercitino attività professionale.
Il medesimo regolamento prevede, inoltre, che agli iscritti è riconosciuta la facoltà di contribuire in misura pari a due o tre volte il contributo previdenziale intero, con una proporzionale maggiorazione della pensione.
A decorrere dal 2004, per i neo-iscritti è riconosciuta la facoltà, per un periodo massimo di cinque anni, di versare, in Pag. 182luogo del contributo ordinario, la cosiddetta «contribuzione di solidarietà», che è pari al 3 per cento del contributo soggettivo fisso, ridotto all'1 per cento per i soggetti disoccupati.
Sul punto, segnalo che l'ENPAF intende prolungare fino a sette anni la possibilità di versare il contributo di solidarietà per gli iscritti disoccupati. A tale proposito, sono in corso le verifiche attuariali che devono accompagnare, a norma di legge, tutte le modifiche normative interne che hanno effetto sulla gestione finanziaria dell'Ente da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
Per quanto concerne l'ultimo quesito, faccio presente che la restituzione dei contributi previdenziali è contemplata dall'articolo 24 del regolamento di previdenza ed assistenza dell'ENPAF, in base al quale, a partire dal 1o gennaio 1995, gli iscritti che abbiano compiuto l'età pensionabile e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si cancellano dall'Albo, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati fino al 2003, decurtati di una certa aliquota percentuale.
Inoltre voglio ricordare che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento dell'Ente, è previsto che l'iscritto colpito da infortunio o da malattia, con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e l'iscritto disoccupato involontariamente, possano richiedere che il contributo obbligatorio, corrisposto per la sezione previdenza, sia rimborsato dalla sezione assistenza per i periodi di malattia o disoccupazione.
Da ultimo, faccio presente che anche per l'ENPAF sono applicabili gli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione.
ALLEGATO 2
5-04677 Burtone: Erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni a dipendenti della società Ferrosud.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'Onorevole interrogante con il presente atto parlamentare richiama l'attenzione del Governo sui tempi di erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in favore dei dipendenti della società Ferrosud di Matera.
A tale proposito, faccio presente che, con decreto n. 82518 del 20 giugno 2014, gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno approvato il programma di riorganizzazione aziendale della Ferrosud spa per il periodo dal 23 dicembre 2013 al 22 ottobre 2014.
Con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, per il periodo dal 23 dicembre 2013 al 22 giugno 2014, in favore di 93 lavoratori occupati presso la sede di Matera e di 7 presso quella di Vicenza.
Gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle verifiche effettuate dalla Direzione territoriale del lavoro (DTL) di Matera il 23 giugno 2014 – entro, cioè, il termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 200 –, in relazione all'attuazione, da parte della Società, del programma di riorganizzazione, hanno riscontrato l'esiguità degli investimenti effettuati e la modesta attività formativa posta in essere dalla Ferrosud. In particolare, al termine del primo semestre la Società, a fronte di 390.312 euro di investimenti programmati, aveva sostenuto un impegno di spesa di soli 100.320 euro. Inoltre, la Società aveva realizzato un'attività formativa nei confronti 22 unità lavorative di cui solo 11 interessate dalla CIGS.
Gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno, pertanto, richiesto specifici chiarimenti alla società. A tale proposito, nell'ottobre del 2014, la Ferrosud, nel rappresentare che i ritardi nell'attuazione del programma erano dovuti alla mancanza di adeguate risorse finanziare, ha reso noto di aver sostenuto un impegno di spesa per euro 288.862.
Al fine di verificare quanto dichiarato dalla società, gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno richiesto alla DTL di Matera ulteriori accertamenti. Sulla base di tali ulteriori accertamenti, effettuati dalla DTL di Matera nel gennaio 2015, gli uffici del Ministero che rappresento hanno richiesto alla Ferrosud, nello scorso mese di marzo, ulteriori chiarimenti riguardo il personale occupato alla data della richiesta di CIGS ed il numero di lavoratori interessati dalla medesima procedura di CIGS.
Acquisiti tali elementi, gli uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto ad autorizzare, con decreto n. 88955 del 25 marzo 2015, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno al 22 ottobre 2014.
L'INPS ha reso noto, inoltre, di aver completato il pagamento diretto di tale trattamento lo scorso 3 aprile.
Tanto premesso, preciso che il tempo trascorso prima dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale per il periodo 23 giugno/22 ottobre 2014 è stato Pag. 184necessario agli uffici interessati (Direzione territoriale, Direzione generale ed INPS) per compiere le verifiche in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Per quanto concerne, invece, il bonus di 80 euro l'INPS – in attuazione della propria circolare n. 67 del 29 maggio 2014 e della circolare n. 9/E dell'Agenzia delle entrate – ha reso noto di averlo erogato, in un'unica soluzione, con riferimento alla CIGS relativa a periodo dal 23 dicembre 2013 al 22 giugno 2014.
L'INPS ha, altresì, reso noto che non ha richiesto e non richiederà la restituzione di tali somme.
ALLEGATO 3
5-03713 Albanella: Licenziamenti collettivi di lavoratori della società Palma s.r.l. di Catania.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Albanella – inerente allo svolgimento da parte dell'impresa Palma srl di Catania del servizio recapiti per conto Gruppo Poste Italiane spa – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso il Ministero dello sviluppo economico e la competente Regione Siciliana.
L'agenzia di recapito Palma srl di Catania ha ricevuto in affidamento, da parte di Poste italiane spa, il servizio di distribuzione ed invio raccomandate e corrispondenza ordinaria per la zona di Catania. All'approssimarsi della scadenza del contratto di affidamento e in assenza di notizie certe in ordine ad un suo eventuale rinnovo, Palma srl ha dato avvio – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – alla procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività nei confronti dell'intero organico aziendale, pari a 42 unità lavorative.
La predetta procedura si è conclusa il 19 settembre 2014, con la sottoscrizione, presso i competenti uffici della Regione Siciliana, di un verbale di mancato accordo tra le Parti, a seguito del quale sono state avviate – con decreto dirigenziale del 16 dicembre 2014 – le procedure per l'inserimento dei 42 lavoratori nelle liste provinciali di mobilità.
La vicenda evidenziata con il presente atto parlamentare, dunque, non ha interessato il Ministero che rappresento in considerazione della sua rilevanza meramente locale e della conseguente competenza esclusiva della Regione Siciliana nella gestione della stessa.
Ciò posto, è opportuno precisare che la predetta vicenda si inscrive nell'ambito del più generale processo di riorganizzazione e di internalizzazione, avviato da Poste Italiane spa in conseguenza della forte crisi economica che ha colpito il nostro Paese con gravi ripercussioni sul piano occupazionale.
Più precisamente, attraverso l'Accordo nazionale sui servizi postali sottoscritto il 28 febbraio 2013, e le successive intese regionali, Poste Italiane spa ha definito un efficace strumento per procedere, in un quadro di condivisione con le Parti Sociali, alla riorganizzazione del settore, apportando al modello introdotto con l'Accordo del 27 luglio 2010, correttivi finalizzati a garantire efficienza, sviluppo e qualità. In siffatto contesto, la decisione di Poste Italiane spa di non procedere al rinnovo dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di recapito è riconducibile a ragioni di complessiva convenienza economica e non può, pertanto, essere valutata disgiuntamente dall'andamento del mercato postale.
In ogni caso, pur non avendo una diretta responsabilità sulle ricadute occupazionali dei lavoratori delle agenzie di recapito, Poste Italiane spa si è fatta parte, attiva per la stipula con le organizzazioni sindacali di accordi di responsabilità sociale che costituiscono una importante novità nel panorama delle responsabilità sociali d'impresa.
In particolare, il 10 dicembre 2013, Poste Italiane spa ha siglato con tutte le organizzazioni sindacali una intesa per l'assunzione con contratti a tempo determinato, nel limite massimo di 596 unità, Pag. 186dei dipendenti delle agenzie di recapito rimasti privi di occupazione (ovvero destinatari di ammortizzatori sociali) in conseguenza dei processi di internalizzazione delle attività di recapito posti in essere dal Gruppo fino a quel momento. I contratti a tempo determinato, che hanno riguardato 107 unità lavorative, hanno avuto una durata massima di dodici mesi.
Poste Italiane spa ha, inoltre, proposto un ulteriore contratto a tempo determinato, della durata di quattro mesi, ai lavoratori impiegati fuori dalla regione ove avevano prestato attività lavorativa per le agenzie di recapito.
Le predette assunzioni hanno riguardato, in particolare, le regioni del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna.
Successivamente, il 15 ottobre 2014, Poste Italiane spa – all'esito di un incontro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori – si è impegnata, previa verifica gestionale, a proporre ai lavoratori assunti nell'ambito della precedente intesa un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 6 mesi. Contestualmente, Poste Italiane spa ha sottoscritto con le rappresentanze sindacali una nuova intesa che ha previsto l'assunzione – con contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi e nel limite massimo di 290 unità – dei lavoratori rimasti privi di occupazione per effetto dei predetti processi di internalizzazione e che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze delle agenzie di recapito sulla base di contratti con scadenza nel periodo gennaio – ottobre 2014.
Anche in questo caso, l'impresa si è impegnata a proporre ai lavoratori impiegati fuori dalla regione ove avevano prestato attività lavorativa per le agenzie di recapito un ulteriore contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi.
Da ultimo, Poste Italiane spa ha reso noto di aver avviato – a decorrere dallo scorso mese di febbraio – ulteriori assunzioni per lo svolgimento delle attività di recapito nelle regioni del Piemonte e della Lombardia ove permangono possibilità occupazionali a tempo determinato.
ALLEGATO 4
5-05225 Ferraresi: Autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori della società J Colors.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ferraresi ed altri inerente all'autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria in favore dei lavoratori della J Colors, società industriale che produce e commercializza prodotti vernicianti per applicazioni edili e industriali, rappresento che la società ha due stabilimenti produttivi: il primo a Lainate – dove sono occupati 130 dipendenti – e l'altro a Finale Emilia dove, alla data del sisma che ha colpito la regione nel 2012, erano in forza 61 dipendenti.
A causa degli eventi sismici del 20 maggio 2012, lo stabilimento di Finale Emilia ha subito ingenti danni, tanto che i lavoratori sono stati impossibilitati a prestare attività lavorativa. La società, pertanto, ha presentato per i lavoratori impiegati nella sede di Finale Emilia istanza di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per «evento sismico».
Al riguardo, giova ricordare che le ipotesi di richiesta di CIGO con causale «sisma», benché soggette ad una disciplina differente rispetto alle ipotesi ordinarie di cassa integrazione – in quanto non soggette al limite ordinario delle 52 settimane nel biennio mobile e non soggette al versamento del contributo addizionale, – ciò non di meno restano sottoposte, per gli altri aspetti, alle consuete regole vigenti in materia di integrazione salariale.
La richiesta presentata nel 2012 è stata accolta dalla Commissione provinciale costituita presso l'INPS e pertanto i lavoratori dello stabilimento di Finale Emilia hanno usufruito del trattamento di cassa integrazione ordinaria fino al 29 marzo 2014.
Le successive richieste per periodi dal 31 marzo 2014 al 27 dicembre 2014 sono state invece respinte dalla Commissione provinciale in quanto – secondo quanto rappresentato dall'INPS – «dalla documentazione prodotta non si ravvisano elementi certi e inoppugnabili per un giudizio prognostico positivo di effettiva ripresa», che anche per cause collegate ad «eventi naturali diversi dalle intemperie» rappresenta la condizione per la concessione del beneficio.
Contro tale decisione, la società ha presentato ricorso al Tar di Bologna, dove la causa è tuttora pendente.
Dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale del lavoro, la società che lo scorso 22 aprile ha ottenuto dal Comune il permesso di costruire sta proseguendo i lavori di ricostruzione dello stabilimento di Finale Emilia.
Inoltre, faccio presente che in data 12 febbraio 2015 la società ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali territoriali e con le RSU un accordo nel quale le parti hanno convenuto sulla necessità di continuare a ricorrere alla CIGO per evento sismico.
Al riguardo, l'INPS ha riferito che le successive richieste di CIGO presentate dalla società per periodi dal 5 gennaio al 28 marzo 2015 sono state esaminate e respinte ieri (5 maggio) dalla locale Commissione Provinciale, in quanto ancora una volta dalla documentazione prodotta Pag. 188«non si ravvisano elementi certi e inoppugnabili per un giudizio prognostico positivo di effettiva ripresa».
Tanto premesso, nel sottolineare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, voglio evidenziare l'attenzione rivolta anche da parte dell'Assessorato alle attività produttive e alla ricostruzione post-sisma della Regione Emilia-Romagna, nell'ottica di una maggiore collaborazione che possa condurre ad una soluzione positiva volta a tutelare i lavoratori e a rafforzare la competitività aziendale.
ALLEGATO 5
5-05336 Dall'Osso: Delocalizzazione delle attività di imprese italiane in Paesi esteri.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Dall'Osso ed altri inerente al fenomeno della delocalizzazione delle imprese italiane in Paesi esteri, preliminarmente, voglio evidenziare che l'assunzione, il trasferimento e il distacco dei lavoratori italiani per attività lavorativa da svolgere in Paesi extracomunitari, legati o meno all'Italia da accordi bilaterali di sicurezza sociale, sono disciplinati da una particolare procedura di avviamento al lavoro che prevede una specifica autorizzazione da parte del Ministero che rappresento. Al riguardo, è opportuno precisare che l'ambito applicativo delle predetta procedura – regolato dalla legge n. 398 del 1987 e dal decreto ministeriale 16 agosto 1988 – è circoscritto alle aziende che hanno sede in Italia e che svolgono attività lavorative all'estero o che inviano i propri lavoratori presso filiali o aziende terze.
Soggetti beneficiari della procedura sono, dunque, i lavoratori italiani e comunitari residenti in Italia, mentre quelli obbligati al rispetto della normativa richiamata sono i datori di lavoro italiani, le società costituite all'estero con partecipazioni italiana di controllo, nonché i datori di lavoro stranieri che conferiscono mandato ad assumere a società italiane.
Voglio, inoltre, evidenziare che – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 317 del 1987 – i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale sono obbligatoriamente iscritti, tra l'altro, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nonché all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a quella di maternità.
Inoltre, il successivo articolo 2 stabilisce che, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, ai lavoratori deve essere offerto un trattamento economico – normativo nel complesso non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia, per la categoria di appartenenza.
Per quanto riguarda lo strumento degli ammortizzatori sociali, è opportuno ricordare che essi costituiscono una fondamentale misura di sostegno al reddito dei lavoratori, e delle loro famiglie, nei casi di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, anche quando questi eventi si verifichino a seguito di scelte imprenditoriali di delocalizzazione dell'attività produttiva.
Da ultimo, voglio ricordare che il Governo ha adottato una serie di misure con il precipuo scopo di fronteggiare la difficile situazione economica che stiamo attraversando e di incrementare i livelli occupazionali nel nostro Paese, limitando quanto più possibile il fenomeno di quei lavoratori costretti a trasferirsi all'estero al fine di mantenere il proprio posto di lavoro. A tal proposito, ricordo, tra le più significative, le disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, che prevedono, per le assunzioni a tempo indeterminato, un significativo sgravio contributivo e tributario.
ALLEGATO 6
Legge-quadro sulle missioni internazionali (Testo unificato C. 45 e abb.).
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 45, 933, 952 e 1959, recante legge quadro sulle missioni internazionali, come risultante dall'esame degli emendamenti svoltosi in sede referente;
considerato che il provvedimento introduce un quadro di riferimento stabile per la deliberazione e l'autorizzazione delle missioni internazionali e indica in via permanente la disciplina applicabile al personale che vi partecipa, fornendo una cornice normativa unitaria per l'invio dei contingenti all'estero, allo stato regolamentato di volta in volta dai diversi provvedimenti che finanziano le missioni stesse;
valutate, con riferimento alle materie di propria competenza, le disposizioni relative al personale che partecipa alle missioni, contenute nell'ambito del Capo II, che sostanzialmente riprendono quelle previste nei provvedimenti di proroga adottati negli ultimi anni;
rilevato, in particolare, che l'articolo 14 stabilisce che al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del presente provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
anche al fine di escludere dubbi interpretativi in fase di attuazione del provvedimento, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare in modo espresso, nell'ambito dell'articolo 14, le disposizioni applicabili al personale civile che partecipa alle missioni internazionali, con particolare riferimento alle norme concernenti il trattamento economico e normativo.