CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2015
430.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1o aprile 2015.

  Donatella FERRANTI presidente, avverte che la Commissione Bilancio, alla quale il provvedimento è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, ha espresso i propri rilievi sul medesimo valutandolo favorevolmente.
  Per quanto attiene al prosieguo dell'esame del provvedimento, dopo aver ricordato che il parere si sarebbe dovuto esprimere entro il 12 aprile scorso e che comunque la delega scade il 4 settembre 2015, comunica che il Governo ha dato la propria disponibilità ad attendere il parere che le Commissioni esprimeranno la prossima settimana.

  Vittorio FERRARESI (M5S), osserva che le sanzioni contenute nello schema di decreto legislativo sono comminate – ad eccezione di eventuali monitoraggi motu proprio dell'Autorità sui trasporti sull'attuazione del Regolamento UE – a seguito di una valutazione positiva di un reclamo pervenuto, per cui è evidente che un punto decisivo per una corretta implementazione di un regolamento a tutela dei passeggeri più svantaggiati risieda proprio nella garanzia per questi ultimi di poter sporgere in maniera chiara e libera reclami sui disservizi causati dal vettore;
  Dopo aver ricordato che l'articolo 16, comma 1, prevede che il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trattamento Pag. 4dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti all'articolo 24 del regolamento siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 ad euro 25000, ritiene che l'importo minimo della sanzione appare troppo contenuto ed inefficace ai fini di una concreta deterrenza della norma, anche considerando che, nel caso del simile recente decreto legislativo in tema di trasporti ferroviari l'analoga sanzione pecuniaria viene configurata tra i 5000 e 20000 euro.
  Conclude invitando i relatori ad inserire nella proposta di parere una osservazione volta a chiedere che sia specificato che la sanzione minima di cui all'articolo 16, primo comma, del dlgs sia aumentata perlomeno di una volta e che, a maggior tutela del consumatore soggetto a disservizio, si espliciti che l'accesso al sistema per la ricezione ed il trattamento dei reclami sia, per il passeggero, totalmente gratuito.

  Donatella FERRANTI presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.