CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 aprile 2015
417.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o aprile 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione Pag. 41a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e Doc. XXII, n. 39 Lorefice.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

  Giuseppe GUERINI, relatore, osserva che il testo in esame, composto da 6 articoli, è volto ad istituire, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. La Commissione dovrà inoltre indagare sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate. Oggetto di indagine sarà anche l'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero. Saranno poi indagate le componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale nonché le modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari). La Commissione, infine, dovrà verificare i rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio, l'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio sopra indicate. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La competenza della Commissione giustizia attiene ai poteri che la Commissione d'inchiesta può esercitare. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ma non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, così come previsto per altre Commissioni d'inchiesta. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi nonché stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, Pag. 42anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Si tratta di disposizioni previste già per altre Commissioni di inchiesta, per cui propone di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o aprile 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che i relatori, gli onorevoli D'Alessandro e Morani, illustreranno ciascuno una parte del provvedimento all'ordine del giorno.

  Alessia MORANI (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio. Si tratta di una seconda lettura, che ha per oggetto le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera il 29 maggio scorso. Il testo approvato dal Senato modifica la legge n. 898 del 1970, in modo da anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio, anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi e stabilire una disciplina transitoria. L'articolo 1 – nel testo modificato dal Senato – modifica l'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge sul divorzio (n. 898/1970) e nelle separazioni giudiziali: conferma la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; fa decorrere tale termine – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
  Lo stesso articolo 1, nelle separazioni consensuali riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali; fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Nelle separazioni giudiziali, il testo approvato dalla Camera faceva, invece, decorrere il termine annuale dalla notifica della domanda di separazione (ricorso), riducendo ulteriormente i tempi per ottenere il divorzio (si ricorda che l'articolo 706 c.p.c. stabilisce che l'udienza di comparizione dei coniugi debba essere tenuta entro 90 gg. dal deposito del ricorso); lo stesso testo, nelle separazioni consensuali, prevedeva che il termine di sei mesi decorresse dalla data del deposito del ricorso ovvero – qualora esso fosse presentato da uno solo dei coniugi – dalla data della sua Pag. 43notificazione. Il ripristino del dies a quo originario, secondo la relatrice del provvedimento al Senato, deriverebbe dalle «troppe perplessità suscitate dal diverso termine previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati, foriero di problematiche applicative ed interpretative». Il Senato ha soppresso poi la disposizione in base a cui, ove alla data di instaurazione del giudizio di divorzio fosse ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della separazione personale. La motivazione della soppressione di tale disposizione, che rispondeva a motivi di economia processuale (avere uno stesso giudice che conosca sia le questioni personali che quelle economiche dei coniugi), è stata ricondotta dalla relatrice in Assemblea alla mancata modifica delle regole sulla competenza; di conseguenza, tale disposizione appariva di dubbia costituzionalità alla luce della sentenza n. 169/2008 e della non coincidenza del foro di separazione con quello del divorzio, ad esempio in caso di trasferimento di uno dei coniugi. La Consulta con sentenza del 23 maggio 2008 n. 169 ha, infatti, statuito che la competenza sulla domanda di divorzio appartiene al giudice del luogo di residenza del coniuge convenuto. Secondo la Corte, in relazione all'art, 4 della legge 898/1970, ovvero «la previsione con la quale, qualora i coniugi abbiano avuto per il passato una residenza comune, occorre far riferimento, ai fini dell'individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, al Tribunale del luogo ove detta residenza si trova, e ciò anche allorché al momento dell'introduzione in giudizio, nessuna della parti abbia alcun rapporto con quel luogo, ipotizza un criterio di competenza che è manifestamente irragionevole...». Dopo l'intervento della Consulta, l'articolo 4 della legge 898/1970 va letto con esclusione dell'inciso «...del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi...», per cui ritorna competente ex novo il giudice del luogo ove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio e, qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda va proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, o se anche questi è residente all'estero, a qualsiasi Tribunale della Repubblica.

  Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL), relatore, osserva che analoga soppressione da parte del Senato ha riguardato la modifica dell'articolo 189, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice processuale civile (articolo 2 del testo della Camera). La disposizione vigente stabilisce, al secondo comma, che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. La modifica introdotta all'articolo 189 chiariva l'ultrattività della citata ordinanza presidenziale anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 del testo in esame (articolo 3 del testo della Camera) – modificato dal Senato – interviene sull'articolo 191 del codice civile per anticipare il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. L'articolo 191 prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica «ex nunc», solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'articolo 708, terzo comma, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'articolo 177, primo comma, lett. Pag. 44a), c.c., dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall'articolo 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno «ex nunc» con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto. L'articolo 2 aggiunge, dopo il primo comma, un nuovo comma all'articolo 191 c.c. che anticipa lo scioglimento della comunione legale: nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v. articolo 711 c.p.c.), purché omologato. È poi aggiunta una disposizione di natura procedurale secondo cui – in caso di comunione dei beni – l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di matrimonio). Il Senato ha inoltre soppresso la disposizione, presente nel testo approvato dalla Camera, che prevedeva anche la comunicazione allo stato civile della domanda di separazione ai fini dell'annotazione. L'articolo 3 della proposta di legge – anch'esso modificato dal Senato – contiene, infine, una disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto. Diversamente, il testo-Camera, sul punto prevedeva che la riforma dovesse applicarsi alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda nonché non conteneva una disposizione transitoria con riferimento alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

  Alessia MORANI (PD), relatore, invita la Commissione a valutare se sia necessario soffermarsi sul coordinamento del testo trasmesso dal Senato con la normativa introdotta dal decreto-legge n. 132 del 2014 in materia di negoziazione assistita e accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che il coordinamento possa essere fatto in via interpretativa, evitando un ulteriore passaggio parlamentare al Senato, che sarebbe necessario in caso di modifica al testo.

  Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL), relatore, sottolinea l'esigenza di evitare superflue modifiche al testo che avrebbero unicamente il risultato di rallentare ulteriormente l'approvazione finale di un provvedimento atteso da anni.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che occorre verificare se realmente il coordinamento con il decreto-legge n. 132 del 2014 possa essere compiuto in via interpretativa. In caso contrario si potranno apportare le necessarie modifiche al testo, che verrebbe riesaminato dal Senato unicamente per tali modifiche e, quindi, in tempi celeri.

  Donatella FERRANTI, presidente, si sofferma sulla questione inerente all'organizzazione dei lavori. Ricorda che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 21 aprile. La Commissione, pertanto, dovrà concluderne l'esame entro giovedì 16 aprile, avendo acquisito il parere della I Commissione. Per determinare la programmazione dei lavori in merito, occorre tenere conto che dal 27 aprile è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea anche il provvedimento sui reati ambientali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Si tratta di un testo sicuramente complesso che ha bisogno di Pag. 45un adeguato tempo per l'esame degli emendamenti, per cui non ritengo di iniziare il loro esame solo dopo che si sia concluso (il 16 aprile) l'esame del provvedimento in materia di divorzio e separazione.
  Per assicurare tempi adeguati d'esame ai due provvedimenti e tenuto conto delle date in cui è prevista la loro discussione in Assemblea, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame alle ore 14 di mercoledì 8 aprile, per esaminarli giovedì 9 aprile.
  Per il provvedimento in materia di reati ambientali il termine per la presentazione di emendamenti potrebbe essere fissato alle ore 14 di lunedì 13 aprile, per avviare il loro esame a partire da mercoledì 15 aprile. Il mandato al relatore sarebbe conferito giovedì 23 aprile.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ricordato che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea dal 27 aprile, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di lunedì 13 aprile.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore, onorevole Mattiello, ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 7.8, 20.3, 21.14, 22.10, 27.2 e 28.2 (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 3 marzo 2015).
  Comunica che lunedì 13 e martedì 14 aprile si svolgeranno audizioni che avranno ad oggetto le materie oggetto della proposta di legge C. 2737 Bindi, da ultimo abbinata alle proposte di legge C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi, che non sono state esaminate nel corso dell'istruttoria relativa a queste ultime proposte di legge.
  Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 20 aprile, è prorogato alle ore 12 di lunedì 27 aprile.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o aprile 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Atto n. 141.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 31 marzo 2015.

Pag. 46

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che ieri si è svolta la relazione. In sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 1o aprile 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e delle abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano.
Audizione di Daniele Vicoli, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Bologna.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.
  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Daniele VICOLI, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Bologna.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Alessandro ZAN (PD).

  Risponde ai quesiti posti Daniele VICOLI, professore di procedura penale presso l'Università degli studi di Bologna.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.