INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.
La seduta comincia alle 13.55.
Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.
(Deliberazione di una proroga del termine).
Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera in merito alla proroga di ulteriori cinque mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale, spirato il 10 febbraio scorso.
Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.
La Commissione approva la proposta del Presidente.
La seduta termina alle 14.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.
La seduta comincia alle 14.
Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.
Audizione del professor Franco Gallo.
(Svolgimento e conclusione).
Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale Pag. 119satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Franco GALLO, professore emerito di diritto tributario presso l'università Luiss Guido Carli, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, presidente, Filippo BUSIN (LNA), Marco CAUSI (PD), a più riprese, Giovanni PAGLIA (SEL), Carla RUOCCO (M5S) e Ernesto CARBONE (PD), ai quali replica, di volta in volta, Franco GALLO, professore emerito di diritto tributario presso l'università Luiss Guido Carli.
Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il professor Gallo e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
Atto n. 148.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Sara MORETTO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148).
Rammenta innanzitutto che, anche alla luce delle vicende connesse con la recente crisi finanziaria, nel corso degli ultimi anni l'Unione europea ha adottato una serie di interventi in materia di agenzie di rating, determinati dalla necessità di assicurare che l'attività delle agenzie stesse, la quale è volta a misurare la qualità del credito delle società e degli strumenti di debito e quindi la loro capacità di adempiere agli obblighi di rimborso del debito, offra giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità.
A tale proposito, ricorda che un primo intervento in merito è stato realizzato con il regolamento (CE) n. 1060/2009, che ha, tra le altre cose, imposto alle agenzie di rating di rispettare le norme di comportamento per attenuare possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. Un secondo intervento è stato operato con il regolamento (UE) n. 513/2011, che, modificando il predetto regolamento n. 1060/2009, ha attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA, secondo l'acronimo inglese) – una delle tre nuove autorità europee di vigilanza istituite dal regolamento (UE) n. 1095/2010 – la competenza sulle registrazione e la vigilanza sulle agenzie di rating del credito. Mentre tale ultimo regolamento era ancora in corso di esame è emersa, a fronte dell'acuirsi della crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri e delle iniziative assunte in ambito al G20, la Pag. 120necessità di un ulteriore intervento legislativo europeo per rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e procedurali, nonché i tempi di pubblicazione inerenti ai rating sovrani. A tal fine è stato approvato un ulteriore pacchetto di proposte relativo alle agenzie di rating, comprendente:
il regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di rating, che modifica il richiamato Regolamento (CE) n. 1060/2009;
la direttiva (UE) n. 2013/14 (il cui termine di recepimento è scaduto il 21 dicembre 2014), la quale modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito.
Evidenzia quindi come la nuova disciplina derivante dal combinato disposto tra la direttiva 2013/14 e gli appena citati Regolamenti – la quale è entrata in vigore il 20 giugno 2013 – preveda, tra le altre cose, in estrema sintesi:
la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di rating emessi da agenzie con sede in Paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo (regolamento n. 513/2011);
il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei rating di credito a fini regolamentari da parte di singole entità controllate a livello nazionale, quali istituti di credito o imprese di assicurazione (regolamento n. 462/2013);
la pubblicazione dei rating non richiesti sul debito sovrano, in date prestabilite, solo tre volte l'anno, e solo dopo la chiusura dei mercati europei, o almeno un'ora prima dell'apertura (regolamento n. 462/2013);
la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia di rating, sia in caso di dolo sia per colpa grave (regolamento n. 462/2013);
l'obbligo per le agenzie di rating del credito, al fine di prevenire i conflitti di interesse, di astenersi dal pubblicare un rapporto, o informare il pubblico sull'esistente conflitto d'interessi, nel caso in cui un azionista o un socio, in possesso di almeno il 10 per cento dei diritti di voto, abbia investito nel soggetto valutato; inoltre, nessun soggetto potrà possedere più del 5 per cento di diverse agenzie (allegato I del regolamento n. 462/2013);
l'obbligo per le istituzioni finanziarie (enti creditizi; imprese di investimento; imprese di assicurazione e riassicurazione; enti pensionistici; organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM; fondi di investimento alternativi – FIA) di non basarsi esclusivamente o automaticamente sui rating esterni per valutare il merito di credito ma di sviluppare sistemi interni di analisi: a tal fine la direttiva 2013/14 interviene rispettivamente sul dettato della direttiva 2003/41/CE (in materia di enti pensionistici aziendali o professionali – EPAP), della direttiva 2009/65/CE (in materia di OICVM) e della direttiva 2011/61/UE (in materia di FIA).
In particolare, rileva come, sotto quest'ultimo profilo, le modifiche apportate dal Regolamento n. 462/2013 al Regolamento n. 1060/2009 attribuiscano alle autorità di vigilanza settoriali compiti di monitoraggio sull'adeguatezza dei processi di valutazione adottati e sull'utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating da parte delle istituzioni finanziarie. È prevista, inoltre, la progressiva eliminazione, da completarsi entro il 1o gennaio 2020, dei Pag. 121riferimenti ai rating contenuti nei vari atti legislativi dell'Unione Europea (a condizione che siano state identificate adeguate alternative per la valutazione del rischio di credito), nonché l'eliminazione dei riferimenti ai rating contenuti negli orientamenti, nelle raccomandazioni e nei progetti di norme tecniche emanati dalle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), qualora detti riferimenti rischino di produrre un affidamento esclusivo o meccanico sui giudizi di rating.
In tale quadro sintetizza le ulteriori modifiche recate dal Regolamento n. 462/2013, le quali riguardano:
misure tese a migliorarne la trasparenza e la qualità dei rating sul debito sovrano, anche al fine di minimizzare gli effetti sui mercati, in termini di maggiore volatilità, collegati alla diffusione di tali giudizi, prevedendosi in tale ambito: l'obbligo di predisporre un calendario annuale delle date in cui i giudizi o gli outlook dovranno essere emessi; l'obbligo di pubblicare tali rating o outlook a mercati chiusi e di venerdì; la limitazione a tre giudizi l'anno nel caso di rating non sollecitati; il divieto di annunci di revisioni del rating di tipo collettivo non accompagnati dai report individuali; il divieto di inserire, all'interno dei giudizi di rating, raccomandazioni o prescrizioni di politica economica rivolte agli Stati membri; il divieto di basare le comunicazioni pubbliche relative a potenziali cambiamenti del rating su informazioni private provenienti dall'entità oggetto di rating, se non previo consenso della stessa; l'obbligo di accompagnare ogni rating o outlook da un rapporto dettagliato che ne spieghi le assunzioni, i parametri, i fattori di incertezza e gli altri elementi presi in considerazione nella valutazione;
la presentazione, entro il 2014, da parte della Commissione europea, di una relazione (non ancora presentata) in merito all'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito creditizio per il debito sovrano, nonché, entro la fine del 2016, la presentazione di una relazione sull'opportunità e la fattibilità di istituire un'agenzia di rating europea sul debito sovrano degli Stati membri e/o una fondazione europea di rating del credito per tutti gli altri rating;
misure volte a rendere trasparenti i conflitti di interessi collegati alla struttura dell'azionariato delle agenzie di rating, introducendosi il divieto di detenere una partecipazione superiore al 5 per cento nel capitale di più di un'agenzia di rating (o delle società controllanti), qualora non facciano parte dello stesso gruppo, e l'obbligo di disclosure per le partecipazioni pari o superiori a tale soglia, nonché il divieto di emettere rating nel caso in cui l'entità oggetto del rating, ovvero un suo azionista rilevante o amministratore, possegga una partecipazione pari almeno al 10 per cento nell'agenzia di rating o in una società che la controlla;
un regime di responsabilità civile a carico delle agenzie di rating, sulla base del quale può essere chiesto il risarcimento del danno, nel caso in cui nell'elaborazione o diffusione di un giudizio l'agenzia abbia commesso, per dolo o colpa grave, una violazione del Regolamento e detta violazione abbia avuto un impatto sul rating emesso;
specifici obblighi informativi per i prodotti finanziari strutturati, nonché l'obbligo, nel caso di rating sollecitato, di affidare l'incarico ad almeno due agenzie che emettano il giudizio sul merito di credito indipendentemente l'una dall'altra;
l'istituzione, da parte dell'ESMA, di una piattaforma europea dei rating (European rating platform), che includerà tutti i rating e gli outlook prodotti da agenzie di rating registrate, allo scopo di consentire al pubblico di confrontare agevolmente tutti i giudizi emessi in relazione a una determinata entità;
l'obbligo per le agenzie di rating di informare preventivamente l'ESMA dell'adozione di nuove metodologie o di cambiamenti delle stesse, nonché di svolgere una consultazione pubblica sulle novità o sui cambiamenti introdotti;Pag. 122
incentivi a una maggiore concorrenza nel mercato dei giudizi di rating, prevedendo, qualora gli emittenti o terzi a essi collegati intendano richiedere un rating a due o più agenzie, che tra le agenzie selezionate ve ne deve essere almeno una detentrice di una quota complessiva di mercato non superiore al 10 per cento e che sia giudicata dall'emittente o dal terzo in grado di emettere un rating relativo all'emissione o alla stessa entità.
In tale contesto ricorda come la Commissione Finanze abbia esaminato in «sede ascendente», nel corso della XVI Legislatura, la proposta di regolamento recante modifica del regolamento n. 1060/2009, successivamente approvata come regolamento n. 462/2013 e che, in tale occasione, la VI Commissione approvò, il 19 ottobre 2010, un articolato documento finale, che conteneva una serie di rilievi piuttosto puntuali che hanno trovato in larga parte corrispondenza nelle decisioni normative dell'UE in materia. In particolare rammenta che la Commissione rilevava l'esigenza di:
1) attribuire all'ESMA il potere di sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1060/2009;
2) assicurare, nel contesto del nuovo assetto di vigilanza centralizzato, la più stretta collaborazione tra l'ESMA e le autorità di vigilanza nazionali, valorizzando il patrimonio di conoscenze acquisito da queste ultime nel corso della quotidiana attività di vigilanza sul mercato finanziario;
3) rivedere il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di rating, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei rating emessi;
4) eliminare alcuni privilegi regolamentari attualmente riconosciuti alle agenzie di rating, in particolare per quanto riguarda la sostanziale esenzione delle agenzie dagli obblighi di trasparenza e di disclosure dei conflitti di interesse;
5) adottare gli interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di rating;
6) introdurre meccanismi di responsabilità in capo alle agenzie di rating;
7) individuare misure atte a favorire una maggiore apertura del mercato del rating, attraverso l'ingresso di nuovi operatori;
8) incentivare lo sviluppo di agenzie di rating a livello regionale/locale.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale si compone di 4 articoli, rileva come esso intenda, in linea generale, ridurre l'eccessivo affidamento ai rating del credito ed eliminare gradualmente ogni effetto automatico derivante dai rating stessi, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari, incentivando il ricorso, da parte dei soggetti vigilati che operano in maniera professionale nei settore dei fondi pensione e del risparmio gestito, a procedure interne di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi espressi dalle agenzie di rating.
In tale ambito, segnala come lo schema di decreto sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), il quale definisce i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella predetta direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.
In particolare fa presente che, ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il legislatore deve apportare alle disposizioni vigenti, emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva Pag. 1232013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito.
Il comma 1, lettera b), del citato articolo 4 stabilisce il miglior coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria. La lettera c) del medesimo comma 1 prevede altresì il rafforzamento, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, del ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.
Rammenta che, in forza del meccanismo previsto dalla disciplina di delega di per il recepimento della direttiva 2013/14, il termine di scadenza per l'esercizio della relativa delega è fissato all'11 maggio 2015.
Passa quindi a illustrare in dettaglio le singole disposizioni dello schema di decreto.
L'articolo 1 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF). Il comma 1 introduce, rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettere r-quater) e r-quinquies) del TUF, le definizioni di rating del credito e di agenzia di rating del credito, riprendendo le definizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. L'agenzia di rating viene definita una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale, mentre il rating del credito viene definito come un parere relativo del merito creditizio di un'entità, operando poi un rinvio alla definizione del Regolamento, che appare più dettagliata.
Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema, sostituisce l'articolo 4-bis del TUF, al fine di adeguarlo ai contenuti del regolamento n. 1060/2009, come modificato dal regolamento n. 462/2013. In particolare illustra il comma 1 del novellato articolo 4-bis, il quale individua la CONSOB quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento n. 1060/2009, cui viene affidata la responsabilità della vigilanza sull'applicazione del predetto regolamento n. 1060/2009, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni in ambito UE. Il comma 2 del predetto articolo 4-bis individua la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) come le autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di investimento, imprese di assicurazione, enti pensionistici, società di gestione). Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni utili alla vigilanza, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.
Illustra quindi il comma 3 dell'articolo 1 dello schema, il quale introduce nel TUF un nuovo articolo 35-duodecies, in materia di valutazione del merito di credito, al fine di recepire gli articoli 2 e 3 della direttiva 2013/14/UE. Il comma 1 del nuovo articolo 35-duodecies dispone l'obbligo per i gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR (sia Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM – sia Fondi di investimento alternativi – FIA), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui gli OICR investono, che non prevedano il ricorso esclusivo o meccanico ai rating del credito. Il comma 2 del nuovo articolo 35-duodecies affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate dai gestori e valutare se l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi dalle agenzie di rating sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi, mentre i commi 4 e 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto contengono le modifiche alla disciplina sanzionatoria del Pag. 124TUF necessarie all'applicazione del Regolamento n. 1060/2009, come modificato dal Regolamento n. 462/2013.
Passa a illustrare il comma 4, il quale introduce un nuovo comma 2-ter nell'articolo 190 del TUF – recante le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari – ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
a) in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, (vale a dire la possibilità di utilizzare a fini regolamentari solo i rating del credito emessi da agenzie di rating stabilite e registrate nell'Unione conformemente al Regolamento) e 5-bis del Regolamento n. 1060/2009 (vale a dire, l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario), nei confronti di SIM, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali;
b) in caso di violazione delle regole di condotta previste dal nuovo articolo 35-duodecies del TUF e dall'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del Regolamento n. 1060/2009, in precedenza illustrati.
Il comma 5 sostituisce il comma 1-quinquies dell'articolo 193 del TUF – in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale – ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:
a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione delle regole di condotta previste dall'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento, il quale stabilisce che l'emissione di un rating da parte di un'agenzia di rating stabilita e registrata nell'Unione si considera avvenuta quando il rating è stato pubblicato sul sito Internet dell'agenzia o con altri mezzi o distribuito previo abbonamento e presentato e reso pubblico, identificando chiaramente che il rating del credito è avallato secondo le norme del Regolamento;
b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione delle regole di condotta previste dall'articolo 8-ter del Regolamento, il quale stabilisce che l'emittente, il cedente e il promotore di uno strumento finanziario strutturato stabiliti nell'Unione pubblicano congiuntamente, sul sito Internet creato dall'AESM, le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell'operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti la cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti;
c) agli emittenti o ai terzi collegati in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 8-quater (doppio rating degli strumenti finanziari strutturati) e 8-quinquies (ricorso a più agenzie di rating) del predetto Regolamento.
In tale ambito, segnala inoltre l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale reca alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), al fine di recepire il Regolamento n. 1060/2009, come modificato dal Regolamento n. 462/2013. In particolare, la disposizione inserisce nell'articolo 144 del TUB un nuovo comma 2-bis, il quale dispone – in Pag. 125linea con quanto previsto per i gestori di OICR nel TUF – una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle regole di condotta previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del citato Regolamento n. 1060/2009, precedentemente illustrate (utilizzo dei soli rating emessi da agenzie stabilite e registrate nell'Unione e obbligo di non affidarsi esclusivamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario).
L'articolo 3 dello schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, al fine di recepire l'articolo 1 della direttiva 2013/14/UE e l'articolo 5-bis del Regolamento n. 1060/2009, come modificato dal Regolamento n. 462/2013. La disposizione, inserendo un nuovo comma 5-quinquies nell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 252, stabilisce l'obbligo per i fondi pensione di adottare procedure e modalità organizzative per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, evitando l'esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi dalle agenzie di rating. La norma specifica che nelle convenzioni di gestione devono essere indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito.
Sottolinea come la vigilanza sull'osservanza della norma spetti alla COVIP, cui è affidato anche il compito di verificare che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni provvedono in materia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta già prevista per la giornata di domani.
La seduta termina alle 15.25.