ATTI DEL GOVERNO
Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 15.25.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Atto n. 134.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.
Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 27 gennaio 2015, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).
Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (atto n. 134),
preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
qualora le disposizioni in esame riguardino soggetti che, pur operando in regime privatistico, appartengono al comparto della pubblica amministrazione, i suddetti soggetti continueranno ad erogare le indennità risarcitorie, in quanto già sottoposti a regime di tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo;
le nuove offerte di conciliazione si configurano come rinuncia a maggior gettito;
per quanto riguarda le ipotesi utilizzate per la stima per la perdita di gettito derivante dall'effetto sostituzione delle nuove offerte di conciliazione rispetto a quelle vigenti, sono stati presi in considerazione i dati relativi alle conciliazioni di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966 (come modificato dalla legge n. 92 del 2012) riferiti all'anno 2013, disponibili dall'ultimo rapporto del Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del lavoro, mentre il far riferimento a tali dati deriva dal fatto che il «tendenziale», ad oggi, non considera eventuali riduzioni del numero di conciliazioni negli anni successivi, a causa della loro aleatorietà;
la distribuzione per classe di anzianità aziendale del lavoratore è stata ricostruita sulla base di proporzioni fornite dall'INPS, mentre l'aliquota media considerata tiene conto delle diverse classi di anzianità aziendali e gli effetti sono stati valutati considerando la loro esplicitazione graduale nel corso degli anni;
appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo, posto che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri sono legate a scenari connessi all'andamento del mercato del lavoro, che potrebbero subire variazioni nel corso del tempo, nonché modificare la disposizione in modo da prevedere esplicitamente che l'onere di 37,2 milioni di euro si intenda come annuo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutate in e dopo le parole 37,2 milioni di euro aggiungere la seguente: annui».
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Pag. 27Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Atto n. 135.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.
Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Fa presente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2 [lettera b)], 3 e 4 [lettera p)], della legge n. 183 del 2014 (Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro).
Con riferimento agli articoli da 1 a 14, in materia di nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), prende atto dei dati riportati nella relazione tecnica nonché di quelli inclusi nella documentazione presentata presso il Senato che esplicitano ulteriormente gli elementi sottostanti le stime formulate in ordine all'ampliamento del numero dei beneficiari ed alla durata della prestazione. Osserva in proposito che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell'onere recato dalle norme, utilizza dati amministrativi relativi all'anno 2013 e li proietta agli anni successivi al 2015, formulando a tal fine specifiche ipotesi circa l'evoluzione del quadro macroeconomico. In merito al numero di disoccupati, la relazione tecnica adotta per il 2015 un tasso di disoccupazione pari al 13 per cento. Riguardo alla norma che prevede la possibilità di liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità, di cui all'articolo 8, rileva che la Nota tecnica depositata al Senato afferma che le valutazioni degli effetti finanziari hanno tenuto conto di tale possibilità; non viene peraltro precisato in quali termini e secondo quali importi tali effetti siano stati considerati. Osserva, in proposito, che appaiono utili chiarimenti, tenuto conto che il ricorso a tale strumento, se attivato da un numero significativo di soggetti, sembrerebbe suscettibile di determinare un'accelerazione della spesa, con conseguenti effetti sulla modulazione temporale dell'onere. Segnala in proposito che l'articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 – che prevede la possibilità in via sperimentale, limitatamente al periodo 2013-2015, di richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione delle mensilità dell'ASpI non ancora percepite – dispone un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio.
In merito all'articolo 15, concernente l'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporti di collaborazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, utilizza dati amministrativi, elaborati in base alla loro evoluzione storica e ai vincoli introdotti dal provvedimento in esame. Rileva che la quantificazione degli oneri appare quindi coerente sulla base di tali dati e dei parametri utilizzati. Ciò premesso, prende atto di quanto affermato nella documentazione presentata nel corso dell'esame parlamentare, circa il carattere prudenziale del riferimento alla platea potenziale dei beneficiari, come definito in base ai dati 2013, tenuto conto che il numero degli assicurati si è successivamente ridotto. Ritiene che andrebbe acquisita una conferma anche con riguardo alla prudenzialità dell'ipotesi riferita alla percentuale di adesione (definita al 25-26 per cento). Per quanto riguarda la durata media della fruizione e l'importo medio mensile della prestazione, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica e di quanto riferito nella documentazione presentata al Senato. In merito ai profili Pag. 28di copertura finanziaria, osserva che il comma 15, nel prevedere che all'eventuale estensione del rifinanziamento dell'indennità di disoccupazione mensile per gli anni successivi al 2015, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all'attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all'estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall'articolo 15, appare opportuno, a suo avviso, riformulare il comma 15 del medesimo articolo sostituendo le parole: «All'eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015», con le seguenti: «All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015». In proposito, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 16, in materia di assegno di disoccupazione, rileva che le norme in esame prevedono che la concreta erogazione dell'assegno di disoccupazione avvenga nell'ambito di specifici limiti, la cui puntuale definizione è demandata anche all'emanazione di un decreto interministeriale. La relazione tecnica non fornisce peraltro i dati e i parametri sottostanti la definizione del limite di spesa previsto (pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), la cui ripartizione su base annua – come specificato nella stessa relazione tecnica – deriverà dagli effetti conseguenti alla prestazione riconosciuta mensilmente per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal maggio 2015. Sul punto non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni specificano che l'INPS riconoscerà il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e che l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, una volta esaurite le risorse a disposizione. Ciò premesso, ritiene che andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dei limiti di spesa suddetti, atteso che il meccanismo di fruizione previsto sembrerebbe non escludere la possibilità che si determinino asimmetrie nella ripartizione tra i due esercizi degli effetti finanziari dal lato della cassa.
Con riferimento alla previsione di un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, l'adesione al quale costituisce la condizione per la fruizione del beneficio da parte del soggetto interessato, considera necessario acquisire conferma che detti servizi siano in grado di sostenere gli adempimenti in questione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, analogamente a quanto previsto esplicitamente dalle disposizioni in esame per gli adempimenti in capo all'INPS.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8, nel prevedere che all'eventuale estensione del rifinanziamento dell'assegno di disoccupazione per gli anni successivi al 2015 si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all'attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, appare opportuno, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all'estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall'articolo 16, ritiene opportuno riformulare il comma 8 del medesimo articolo sostituendo le parole: «All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015», con le seguenti: «All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015». In proposito, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
In merito all'articolo 17, relativo al contratto di ricollocazione, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non definisce i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri, che vengono Pag. 29configurati come limiti di spesa per l'applicazione delle norme in esame. In base alla documentazione presentata al Senato, osserva che i criteri applicativi saranno definiti nell'ambito di un successivo decreto legislativo relativo alle politiche attive per il lavoro e, quindi, in una fonte legislativa distinta dal provvedimento in esame. Pur prendendo atto che, secondo la predetta documentazione, il meccanismo complessivo che scaturirà dall'attuazione della delega garantirà il rispetto dei limiti di spesa previsti, andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione circa l'effettiva riconducibilità delle spese entro i limiti predefiniti. Ciò in considerazione del fatto che le prestazioni previste dal provvedimento in esame sono testualmente definite come «diritti».
Quanto all'onere per il 2015, determinato in 32 milioni di euro, derivante dall'utilizzo del gettito relativo al contributo a carico dei datori di lavoro per i casi di interruzione del rapporto di lavoro (ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012), ritiene che andrebbero precisati i dati di gettito effettivamente registrati negli anni di applicazione della disposizione e le ipotesi inerenti i futuri versamenti al medesimo titolo, che giustificano l'indicazione del predetto importo. Infine, tenuto conto che la disposizione pone in capo alle agenzie per il lavoro una serie di attività – tra cui anche iniziative di ricerca, formazione e riqualificazione – e che l'erogazione del voucher è subordinata all'esito positivo del ricollocamento, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione dal Governo circa l'effettiva sostenibilità per le agenzie pubbliche delle predette attività ad invarianza di risorse, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra spese previste e risorse con cui farvi fronte.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 5, nel prevedere che all'estensione del rifinanziamento del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria per gli anni successivi al 2015 si provvede a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega della legge n. 183 del 2014, non specifica all'attuazione di quali specifici criteri di delega si intenda fare riferimento. In proposito, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, da un punto di vista formale, al fine di evitare dubbi interpretativi riguardo all'estensione meramente temporale e non anche della platea di riferimento delle misure previste dall'articolo 17, ritiene opportuno riformulare il comma 5 del medesimo articolo sostituendo le parole: «All'eventuale estensione del rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015», con le seguenti: «All'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015». In proposito, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento all'articolo 18, recante copertura finanziaria, osserva che il testo qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti di spesa (testualmente indicandoli come «pari complessivamente a (...)»). In proposito, andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo circa la compatibilità di tale definizione rispetto alla natura degli oneri, che, in alcuni casi – come segnalato nelle precedenti schede – sono collegati all'attribuzione ai soggetti destinatari della disciplina in esame di posizioni giuridiche espressamente definite come diritti o sono associati a prestazioni che potrebbero risultare difficilmente comprimibili nella loro entità. In ordine alla contabilizzazione di tali oneri sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero esplicitati i criteri che inducono a ritenere gli effetti sul fabbisogno identici a quelli sull'indebitamento, atteso che la tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica menziona soltanto questi ultimi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che clausola di copertura a valere sul fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e Pag. 30delle politiche sociali), presenta alcuni profili problematici in ordine ai seguenti aspetti: alla tipologia degli oneri da coprire; all'ammontare complessivo degli oneri oggetto di copertura.
In merito al primo aspetto, rileva che la clausola di copertura implicitamente qualifica tutti gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti massimi di spesa. In realtà, la qualificazione di limite massimo di spesa sembrerebbe spettare solo agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, che prevedono, rispettivamente, il riconoscimento dell'assegno di disoccupazione e l'istituzione del fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione volontaria. Rileva che gli oneri ascrivibili ai restanti interventi quali l'introduzione della Naspi e dell'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (articoli da 1 a 15) sembrerebbero, invece, riconducibili alla categoria delle previsioni di spesa – giacché derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi non comprimibili all'interno di un tetto di spesa – e richiederebbe pertanto l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia come previsto dalla legislazione contabile vigente. In merito al secondo aspetto, evidenzia che l'ammontare complessivo degli oneri oggetto di copertura viene indicato al netto della quota delle spese relative all'indennità di disoccupazione mensile imputate – ai sensi dell'articolo 15, comma 14 – alle risorse già previste a legislazione vigente per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi. In realtà, osserva che il citato ammontare potrebbe essere più correttamente indicato al lordo delle predette spese, evidenziando espressamente nella clausola di copertura, la parte di spesa imputata alle predette risorse. In merito ai citati aspetti nonché all'opportunità di indicare esplicitamente il carattere annuo dell'onere che decorre dall'anno 2024, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli.
Atto n. 139.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.
Giuseppe DE MITA (AP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto interministeriale in esame, che reca attuazione dell'articolo 2-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, si compone di 5 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Segnala che lo schema istituisce, presso la Prefettura di Napoli, la Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere composta di 13 membri e coordinata dal Prefetto di Napoli e prevede, inoltre, l'istituzione del Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI) presso il Dipartimento di pubblica sicurezza, che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere nonché con lo stesso Comitato di coordinamento.
Prosegue ricordando che la relazione tecnica evidenzia che la Sezione specializzata è destinata ad operare a supporto dell'attività del Prefetto e che essa sarà Pag. 31composta – in analogia con il modello di collaborazione istituzionale adottato per il Comitato grandi opere e per le altre Sezioni specializzate – dai rappresentanti delle Amministrazioni, a vario titolo interessate dall'attività di monitoraggio e di trasparenza degli interventi di bonifica sulle aree inquinate. Il GIMBAI, invece, è un organismo info-investigativo che agirà in stretto raccordo con la predetta Sezione specializzata e sempre a supporto del Prefetto di Napoli.
Fa presente che la relazione tecnica ribadisce che, nel rispetto della clausola di invarianza di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 163 del 2013, l'istituzione e il funzionamento delle due strutture saranno assicurati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione ribadisce, altresì, che ai componenti dei citati organismi non verranno corrisposte indennità o emolumenti, fermo restando il diritto al rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento del mandato e, in particolare, per quelle legate alle eventuali trasferte per recarsi a Napoli.
Conclude sottolineando che l'onere previsto può essere quantificato in via presuntiva come segue: invio in missione a Napoli, una volta al mese, di otto unità al costo medio forfettario di rimborso spese pari a 100 euro ciascuno per un totale di circa 800 euro mensili. I rimborsi per spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Stante l'esiguità dei rimborsi stimati, la relazione tecnica assume che gli stessi potranno essere ampiamente fronteggiati nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente dalle amministrazioni interessate.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che i rimborsi per le spese di missione che dovranno essere corrisposti ai componenti della Sezione specializzata del Comitato per l'alta sorveglianza delle Grandi opere e del GIMBAI per le eventuali trasferte da effettuare presso la prefettura di Napoli saranno a carico degli enti interessati, che vi provvederanno, anche in considerazione della loro ridotta dimensione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.
Giuseppe DE MITA (AP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo Schema di decreto del Ministro dell'interno recante istituzione di una sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Napoli (atto n. 139);
preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che i rimborsi per le spese di missione che dovranno essere corrisposti ai componenti della Sezione specializzata del Comitato per l'alta sorveglianza delle Grandi opere e del GIMBAI per le eventuali trasferte da effettuare presso la prefettura di Napoli, previste dallo schema di decreto ministeriale, saranno a carico dei diversi enti interessati, che vi provvederanno, anche in considerazione della loro ridotta dimensione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente;
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.45.
Pag. 32DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 15.45.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi.
Atto n. 129.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.
Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame e che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'apertura di una contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto, non determinerà alcun effetto per la tesoreria statale e che l'amministrazione finanziaria non utilizzerà, per far fronte agli eventuali oneri derivanti dai nuovi adempimenti gestionali, le risorse presenti sulla suddetta contabilità speciale, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 9.
Segnala poi che agli oneri derivanti dai nuovi adempimenti prescritti dallo schema di decreto in materia di gestione, accertamento e riscossione, dovuta dai soggetti passivi che optano per il regime speciale IVA denominato Mini one Stop Shop – MOSS, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti già previsti per gli investimenti informatici dell'Agenzia delle entrate e che l'adeguamento delle attività di gestione dei servizi fiscali, prevalentemente a carattere automatizzato, conseguenti l'implementazione del regime MOSS, saranno attivate, come previsto dall'articolo 9, avvalendosi delle dotazioni finanziarie già esistenti in bilancio.
Conclude facendo presente che non si prevedono nuovi oneri finanziari per gli investimenti relativi allo sviluppo dei sistemi informativi che verranno realizzati da un partner tecnologico, dal momento che si terrà conto dei limiti di spesa già fissati e si procederà ad una diversa programmazione e pianificazione negli esercizi successivi di alcune attività non ritenute urgenti.
Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (atto n. 129),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'apertura di una contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 3 dello schema di decreto, non determinerà alcun effetto per la tesoreria statale; Pag. 33
l'amministrazione finanziaria non utilizzerà, per far fronte agli eventuali oneri derivanti dai nuovi adempimenti gestionali, le risorse presenti sulla suddetta contabilità speciale in conformità alla clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 9;
agli oneri derivanti dai nuovi adempimenti prescritti dallo schema di decreto in materia di gestione, accertamento e riscossione dovuta dai soggetti passivi che optano per il regime speciale IVA denominato Mini one Stop Shop – MOSS, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti già previsti per gli investimenti informatici dell'Agenzia delle entrate;
l'adeguamento delle attività di gestione dei servizi fiscali, prevalentemente a carattere automatizzato, conseguenti l'implementazione del regime MOSS, saranno attivate, come previsto dall'articolo 9, avvalendosi delle dotazioni finanziarie già esistenti in bilancio;
non si prevedono nuovi oneri finanziari per gli investimenti relativi allo sviluppo dei sistemi informativi che verranno realizzati da un partner tecnologico, dal momento che si terrà conto dei limiti di spesa già fissati e si procederà ad una diversa programmazione e pianificazione negli esercizi successivi di alcune attività non ritenute urgenti,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.50.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 3 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 15.50.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
C. 2674 Governo e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.
Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA non disponendo ancora, allo stato, dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto.
Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2015.
Pag. 34Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 14 gennaio 2015 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di presentare, entro il termine di dieci giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.
Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA comunica che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.
Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).
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