TESTO AGGIORNATO AL 28 GENNAIO 2015
Pag. 9INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.
La seduta comincia alle 11.55.
Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.
(Deliberazione).
Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di martedì 13 gennaio scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Atto del Governo n. 130).
Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di docenti universitari esperti della materia e di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura.
La Commissione approva la proposta del presidente.
La seduta termina alle 12.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.
La seduta comincia alle 12.
Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.
Audizione di Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.
(Svolgimento e conclusione).
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.
Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco PALAZZO, Ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Beniamino MIGLIUCCI, Presidente dell'Unione camere penali italiane e Francesco PETRELLI, Segretario dell'Unione camere penali italiane.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nicola MOLTENI (LNA), Alfonso BONAFEDE (M5S), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Sofia AMODDIO (PD), Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) e Donatella FERRANTI, presidente.
Rispondono ai quesiti posti Francesco PALAZZO, Ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, Beniamino MIGLIUCCI, Presidente dell'Unione camere penali italiane e Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.
Donatella FERRANTI, presidente, dopo avere formulato alcune osservazioni, ringrazia Pag. 10gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 13.40.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.
La seduta comincia alle 13.45.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Atto n. 130.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.
Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, secondo quanto stabilito nella seduta del 22 gennaio scorso, oggi – al termine dello svolgimento delle audizioni del professor Palazzo e dei rappresentanti di Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, acquisite le osservazioni delle associazioni (ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV) che avevano chiesto l'audizione di loro rappresentanti, ma che non è stato possibile sentire per la ristrettezza dei tempi a disposizione, e tenuto conto delle indicazioni trasmesse eventualmente dai deputati – il relatore presenterà una proposta di parere che sarà posta in votazione domani. Precisa che la proposta sarà presentata oggi prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, convocata alle ore 16.
Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che non sussistano assolutamente le condizioni perché la Commissione domani esprima il parere. Rileva, in primo luogo, come dalle audizioni siano emersi elementi nuovi e rilevanti, che meritano approfondimento, e come alcuni auditi abbiano preannunciato l'invio di documentazione a corredo di quanto illustrato nel corso dell'audizione, ritenendo che tale documentazione debba essere attentamente esaminata prima di procedere alla votazione del parere. Ritiene, inoltre, che nell'organizzare i tempi dei lavori della Commissione si debba necessariamente tenere conto di come, proprio in questi giorni, i Gruppi siano impegnati in una serie di importanti riunioni prodromiche alle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ribadisce, inoltre, come l'istruttoria svolta dalla Commissione appaia incompleta, ritenendo che sarebbe essenziale audire il Capo della Polizia ed anche compiere alcuni approfondimenti di diritto comparato. Chiede quindi alla Presidente di riesaminare la decisione di procedere domani all'espressione del parere e di utilizzare tutto il tempo a disposizione della Commissione, pur nel rispetto del termine di scadenza della delega legislativa.
Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di valutare quanto richiesto dal collega Molteni, anche tenendo conto di quali spazi saranno eventualmente riservati al lavoro delle Commissioni nei giorni in cui si riunirà il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Avverte che, in ogni caso, oggi il relatore presenterà una proposta di parere.
Sottolinea, peraltro, come nel corso dell'indagine conoscitiva, la cui pubblicità è assicurata anche tramite la redazione di un resoconto stenografico, gli auditi abbiano fornito elementi di valutazione chiari e immediatamente utilizzabili ai fini dell'espressione del parere. Ricorda, inoltre, come la documentazione trasmessa in un secondo momento dagli auditi sia un atto di cortesia e contenga in genere una sintesi di quanto illustrato durante l'audizione Pag. 11e come, comunque, l'espressione del parere da parte della Commissione non possa essere sospensivamente condizionato alla trasmissione di tale documentazione.
Nicola MOLTENI (LNA) considera di fondamentale importanza un accurato esame della documentazione che sarà trasmessa dagli auditi.
Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la compressione dei tempi per l'espressione del parere non consenta lo svolgimento di un dibattito democratico all'interno della Commissione e che la Presidente, assumendo la decisione di porre domani in votazione la proposta di parere che sarà presentata dal relatore, stia superando i limiti dei poteri a lei concessi. Ritiene evidente che la Commissione non possa esprimere il parere domani e, quindi, inutile che il relatore presenti una proposta di parere oggi.
David ERMINI (PD), relatore, ritiene che il collega Bonafede non abbia ben compreso le ragioni, oggettive e pratiche, alla base delle determinazioni organizzative della Presidente. Ricorda come i tempi a disposizione per esprimere il parere, di per sé oggettivamente ristretti, siano resi ancora più stringenti dai gravosi impegni che il Parlamento dovrà affrontare nei prossimi giorni. Conferma che oggi presenterà una proposta di parere, alla quale potranno eventualmente essere apportate delle modifiche.
Donatella FERRANTI, presidente, esprime rammarico per il fatto che l'onorevole Bonafede stigmatizzi con toni tanto polemici una decisione di carattere organizzativo.
Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sul merito del provvedimento, in primo luogo ricorda che l'articolo 1, comma 1, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferisce delega al Governo per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»; e che l'articolo 1 dell'atto in esame reca l'introduzione di un nuovo articolo 131-bis al codice penale recante «Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto». A parere del suo gruppo, il decreto delegato proposto necessita di varie modifiche che rendano più determinato il concetto di tenuità del fatto e non abitualità del comportamento, e che adeguino la normativa processuale in modo sistematicamente più corretto. Osserva che, in attuazione della delega conferita al Governo, fra i reati interessati dall'introducendo articolo 131-bis c.p. rientrano oltre un centinaio di fattispecie capaci di destare particolare allarme sociale quali, ad esempio: atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi articolo 280-bis c.p., Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti articolo 435 c.p., Attentati alla sicurezza dei trasporti articolo 432 c.p., Attentato a impianti di pubblica utilità articolo 420 c.p., Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, Apologia della pedofilia e della pedopornografia 414-bis c.p., Pornografia minorile articolo 600-ter c.p., Corruzione di minorenne articolo 609-quinquies c.p., Adescamento di minorenni articolo 609-undecies c.p., Frode nelle pubbliche forniture articolo 356 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione articolo 318 c.p., Abuso d'ufficio articolo 323 c.p., Malversazione a danno dello Stato articolo 316-bis c.p., Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale articolo 615 c.p., Arresto illegale articolo 606 c.p., Istigazione alla corruzione (per l'esercizio delle funzioni) articolo 322 c.p., Traffico di influenze illecite c.p. 346-bis, False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale 374-bis c.p., Associazione per delinquere (partecipanti) articolo 416 c.p., Incendio boschivo colposo 423-bis c.p., Pag. 12Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute articolo 441 c.p., Procurata evasione articolo 386 c.p., Atti persecutori articolo 612-bis c.p., Violenza privata articolo 610 c.p., Evasione, articolo 385 c.p., Violazione di domicilio articolo 614 c.p., Commercio di sostanze alimentari nocive articolo 444 c.p., Autoriciclaggio articolo 648-ter c.p., Occultamento di cadavere articolo 412 c.p.. Divieto di combattimenti tra animali articolo 544-quinquies c.p., Furto articolo 624 c.p., Truffa articolo 640 c.p., Omicidio colposo articolo 589 c.p.. Sottolinea come l'obbligatorietà dell'azione penale sancita all'articolo 112 Cost. esige che ad una notizia di reato fondata segua un accertamento penale, e che rinunce all'azione o al processo che ne segue, come si configura la tenuità del fatto, invero molto discutibili in sé, debbano essere rigorosamente circoscritte da presupposti legali assai determinati, in modo da sottrarre al giudice ogni discrezionalità in merito all'an dell'accertamento, a fronte di una notitia criminis dotata di fondamento. Per tale motivo i presupposti della tenuità e della non abitualità non possono essere racchiusi in concetti fumosi o elastici, ma devono essere incasellati in prescrizioni normative rigide, per cui solo il legislatore, con previsione generale e astratta, può decidere delle sorti del processo, e non il giudice, con statuizioni concrete che marcherebbero inevitabilmente una diseguaglianza intollerabile nell'applicazione di una regola costituzionale. Effetto, questo, che inevitabilmente l'istituto in questione produce (rischiando, già nella delega, di porsi in conflitto con l'articolo 112 Cost.) ma che deve essere circoscritto quanto più è possibile, con una rigida previsione dei suoi presupposti applicativi. Dopo aver ricordato che il suo gruppo chiede in primo luogo il ritiro da parte del Governo dello Schema di decreto legislativo, coerentemente al voto contrario espresso sulla relativa legge delega n. 67/2014, formula una serie di osservazioni. Ritiene che la locuzione «il comportamento non sia abituale» necessita di essere specificato ulteriormente nei termini che seguono. È necessario sostituire la locuzione «il comportamento non risulta abituale» con la seguente: «l'indagato o l'imputato non sia stato precedentemente condannato o destinatario di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, o prosciolto per particolare tenuità del fatto per reati della stessa indole di quello per cui si procede, ovvero non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza». A suo parere la locuzione «Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale» va eliminata. La delega impone il limite dei cinque anni, che è assai elevato, riuscendo a comprendere anche reati molto gravi. L'eliminazione di tale locuzione è tesa a non allargare a dismisura un istituto che, si ricordi, è pur sempre una rinuncia all'azione penale, o alla sua prosecuzione, per un fatto comunque costituente reato. All'articolo 2 del progetto di decreto, la modifica dell'articolo 411 può senz'altro essere alleggerita delle parole «per particolare tenuità del fatto», essendo già richiamato l'articolo 131-bis c.p.. A suo parere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 va eliminata. Non vanno assolutamente confuse le cause di non procedibilità e l'estinzione del reato con questa particolare causa di non punibilità. Sono fenomeni molto distanti tra loro. L'articolo 469 c.p.p. (in modo assai discutibile, ma mitigato dalla clausola di salvezza sull'accertamento) permette il proscioglimento predibattimentale in presenza di cause di proscioglimento immediatamente diagnosticabili che, spesso, non necessitano di valutazioni sostanziali pregnanti (per esempio, manca la querela, esiste una decisione definitiva nei confronti del medesimo imputato per lo stesso fatto, è trascorso il tempo necessario alla prescrizione del reato, è morto l'imputato). Parificare a questi casi quello Pag. 13della tenuità è del tutto fuorviante. La valutazione della tenuità è probabilmente più difficile e impegnativa della stessa valutazione sull'esistenza del fatto di reato (affermare se il fatto è accaduto o no è certamente più facile di dover capire se è «tenue» o meno, essendo quest'ultima una valutazione di grado); nel predibattimento essa è impossibile, poiché l'organo giurisdizionale ha ancora un fascicolo che potrebbe verosimilmente essere vuoto. Come valuterà allora la tenuità del fatto alla luce della condotta e dell'evento, se di essi non sa nulla ? La decisione sulla tenuità non può quindi essere demandata a un giudice sprovvisto di un fascicolo esaustivo; i momenti in cui essa si può collocare sono quindi: chiusura indagini o udienza preliminare, o fine dibattimento, a istruzione dibattimentale conclusa o in stato avanzato. Anche la lettera C) del comma 1 dell'articolo 3 va eliminata. Questa disposizione viola la legge delega, fraintendendone la portata. La delega chiarisce che la tenuità va riconosciuta «senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile»: ciò significa che l'azione civile deve restare impregiudicata, ossia salva, pienamente esercitabile. Quindi basta ignorare il problema del processo civile, così esso procederà autonomamente, non toccato da quello penale, impregiudicato, appunto. Esattamente come accade per ogni statuizione sulla non punibilità, che non fa stato e lascia libero nelle sue valutazioni il giudice civile. Quella modifica che si propone di eliminare ha l'effetto opposto: ossia attribuisce alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio civile sull'esistenza del fatto ma anche (si deve presumere, sebbene il testo sia davvero poco chiaro) sulla sua tenuità, così pregiudicando la sede giurisdizionale propria della richiesta di danno, esattamente all'opposto di quanto la delega pretende. L'articolo 652 c.p.p. è concepito per bloccare le azioni civili, o per condizionarle nell'esito alla luce dell'accertamento penale; in questo caso va lasciato così com’è, e si realizzerà l'effetto per cui il danneggiato, dopo il proscioglimento dell'imputato per tenuità, potrà esercitare le sua pretese nella sede civile senza che la sentenza penale pesi minimamente sull'accertamento, così come l'articolo 24 Cost. invero pretende. Del resto l'articolo 652 c.p.p. oggi nulla dice su cause di non punibilità o procedibilità, proprio per lasciare libero il giudice civile in quei casi di proscioglimento in cui non si nega l'esistenza di un fatto che potrebbe costituire un illecito civile. Quello che la delega vuole è che il proscioglimento per tenuità non impedisca o non ostacoli il danneggiato nell'avanzare le sue pretese in sede civile. Non apportare alcuna modifica nell'articolo 652 c.p.p. è ciò che garantisce questo risultato. All'opposto, se l'intendimento del Governo era quello di far gravare l'accertamento del fatto, benché tenue, sull'azione civile, di modo che il giudice in quella sede non possa negarne l'esistenza, parimenti non possono tacersi le critiche: da un lato andava modificato l'articolo 651 c.p.p. e non l'articolo 652 c.p.p.: il primo infatti, e non il secondo, codifica i vincoli sull'azione civile quanto all'accertamento del fatto illecito, quindi negativo per l'imputato/convenuto. Inoltre, quest'operazione è comunque sbagliata, non potendosi trarre da una sentenza di proscioglimento vincoli equiparabili a quelli esplicati dalla condanna. Ciò è sconsigliabile (la motivazione sul fatto sarà meno accurata in una sentenza per tenuità rispetto a un provvedimento che condanna), ma soprattutto violerebbe la presunzione d'innocenza stabilita dall'articolo 27 Cost. e dalla Convenzione e Corte E.D.U. Dunque, l'obiettivo di preservare nella loro integrità i diritti d'azione della persona offesa danneggiata, che vede bloccato il processo penale dal proscioglimento per tenuità del fatto, è perseguito con successo lasciando invariato l'articolo 652 c.p.p., il quale pregiudica il processo civile quando l'accertamento penale riguarda l'insussistenza del fatto, la non riconducibilità all'imputato e l'esistenza della scriminante, ma non negli altri casi, in cui rientrerebbe il proscioglimento per tenuità. L'assenza di modifiche Pag. 14nell'articolo 652 c.p.p. garantisce che il giudice civile affronti la domanda della persona offesa danneggiata senza alcun vincolo, potendo statuire sulla sua fondatezza alla luce delle prove, senza alcun condizionamento proveniente dalla giurisdizione penale. Osserva che il decreto aggiungerebbe una nuova causa di archiviazione e una nuova formula nell'articolo 129 c.p.p., che sembrerebbero riconducibili alla non punibilità. Ma gli artt. 425 e 530 c.p.p. non hanno subito alcuna modifica. Occorre decidere: o siamo certi che si tratti di una causa di non punibilità come un'altra e allora non occorre alcuna modifica neppure negli artt. 411 e 129 c.p.p., o è una causa di non punibilità (o altro) per cui si decide che debba essere codificata tra le formule. Il punto è: si vuole o no che nel dispositivo della sentenza appaia la causa di proscioglimento della tenuità ? La risposta deve essere o «sì, sempre» o «no, mai». Non può essere, come ora, che appaia solo nelle sentenze di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. e non nelle altre. Se si condivide la scelta di recepire nel dispositivo la causa di proscioglimento specifica, onde permettere l'individuazione immediata del motivo della mancata condanna (essendo un proscioglimento che afferma la colpevolezza, in sostanza) allora devono essere modificati gli artt. 530 e 425 c.p.p. come segue: in entrambi, dopo le parole «non punibile» va aggiunta la seguente frase: «per particolare tenuità del fatto commesso ai sensi dell'articolo 131-bis codice penale». Si tratta di un adeguamento imprescindibile della disciplina processuale alla luce del nuovo. Osserva, infine, che contrariamente a quanto invece previsto dalla normativa relativa al processo penale avanti il Giudice di Pace articolo 34 del D. Lgs. 274/2000, lo schema di decreto legislativo in esame non garantisce alla persona offesa la possibilità di opporre il proprio veto alla definizione predibattimentale del giudizio con l'archiviazione per tenuità del fatto. È quindi necessario un raccordo con la disciplina relativa al processo penale avanti il Giudice di Pace articolo 34 del D. Lgs. 274/2000 atto a garantire i diritti ovvero l'interesse della persona offesa.
Donatella FERRANTI, presidente, sospende la seduta, che riprenderà alle 15.45, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, convocata alle ore 16.
La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1). Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.05.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.
La seduta comincia alle 14.
DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.
Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, l'onorevole Michela Rostan, ha svolto la relazione. Considerato che non vi sono richieste di intervento, chiede alla relatrice quale proposta di parere intenda formulare.
Michela ROSTAN (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge in esame.
Pag. 15Donatella FERRANTI, presidente, considerato che non vi è l'urgenza di esprimere oggi il parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.
La seduta comincia alle 14.05.
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.
Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che l'8 ottobre 2014 la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal relatore, onorevole Mattiello. Successivamente sono state assegnate le proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi, che vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge in esame e del testo unificato, sono state abbinate a queste.
Fa presente che la proposta C. 2786 presentata dal Presidente della Commissione Antimafia, onorevole Bindi, è il risultato di un approfondito lavoro svolto dalla medesima Commissione, così come peraltro la proposta di legge C. 2737 Bindi, che ha tuttavia un contenuto più ampio rispetto alle proposte in esame, trattandosi di una modifica complessiva del Codice Antimafia, e che, quindi, non viene abbinata a questa.
Fissa, quindi, il termine degli emendamenti al testo unificato alle ore 12 di venerdì 27 febbraio.
Giulia SARTI (M5S), ritiene che la Commissione Giustizia debba tenere conto, anche in considerazione del contenuto delle proposte di legge C. 2786 e C. 2737 presentate dal Presidente della Commissione Antimafia, della circostanza che gran parte dei temi affrontati dalle proposte di legge in esame e, quindi, dal testo unificato sono oggetto di un disegno di legge del Governo che al momento si trova all'esame del Senato.
Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.
Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo del provvedimento in esame (vedi allegato 2), rispetto ai quali si riserva il giudizio di ricevibilità secondo il principio di doppia conforme. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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