CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 gennaio 2015
366.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 14

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 gennaio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.
C. 1609 Dambruoso.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2014.

Pag. 15

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in oggetto (vedi allegato). Chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che da ultimo si sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti e che dal dibattito sono emerse alcune questioni di estrema delicatezza in ragione degli interessi e diritti di rilevanza costituzionale coinvolti. Una delle questioni è data dalla modalità con cui procedere al cosiddetto interpello della madre biologica. Vi sono diverse ed anche contrapposte esigenze da contemperare.
  Proprio in relazione al tema dell'interpello fa presente che ieri è stata trasmessa una nota dal Presidente del Comitato nazionale per il diritto alla conoscenza delle origini biologiche, Anna Arecchia, con la quale si chiede di sentire il presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, dottoressa Laura Laera, che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.278 del 2013, ha autorizzato la ricerca e l'interpello di una madre biologica. L'audizione servirebbe a venire a conoscenza delle modalità utilizzate, le quali peraltro avrebbero avuto esito favorevole.
  Chiede quindi al relatore il suo avviso a riguardo.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, ritiene molto utile procedere a questa ulteriore audizione, sottolineando come nelle more delle riflessioni del Parlamento i tribunali si stiano orientando in autonomia e come ciò confermi l'esigenza di intervenire con una disciplina che regoli in maniera uniforme l'interpello.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che ove si volesse effettuare un supplemento di istruttoria, questo dovrebbe svolgersi anche su altri aspetti e esperienze attinenti alla materia in esame, facendo emergere, ad esempio, anche le preoccupazioni delle donne in relazione all'interpello.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, evidenzia come il tema sul quale vi è interesse ad un ulteriore contributo istruttorio riguardi le modalità con le quali i tribunali per i minorenni, in seguito all'intervento della Corte costituzionale ed in attesa di una specifica regolamentazione normativa, stiano dando concretamente attuazione al cosiddetto interpello della madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata.

  Luisa BOSSA (PD) condivide l'intervento del relatore, ritenendo che le audizioni debbano svolgersi solo in relazione all'oggetto da lui indicato.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che il supplemento istruttorio debba essere circoscritto, sotto il profilo oggettivo, alle prassi che stanno emergendo presso i tribunali per i minorenni in ordine al cosiddetto interpello e, sotto il profilo soggettivo, disponendo che siano auditi solo magistrati e, preferibilmente, presidenti di tribunali per i minorenni.

  Walter VERINI (PD) concorda sull'opportunità di circoscrivere il supplemento istruttorio sotto il profilo oggettivo e soggettivo come precedentemente indicato.

  Antimo CESARO (SCpI) condivide anch'egli l'opportunità di un supplemento istruttorio con riferimento al tema ed ai soggetti indicati.

Pag. 16

  Daniele FARINA (SEL) si dichiara favorevole ad una pluralità di audizioni sui casi di applicazione concreta della disciplina in esame in seguito all'intervento della Corte costituzionale, senza soffermarsi sulla sola esperienza del tribunale per i minorenni di Firenze. Ritiene, inoltre, che si debba verificare se vi siano altre questioni applicative che abbiano trovato una soluzione giurisprudenziale. Si riferisce in particolare ai casi della madre deceduta, scomparsa o irreperibile.

  Nicola MOLTENI (LNA) si rimette alle decisioni che saranno assunte dalla Presidenza.

  Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL) si rimette alle decisioni della Presidente Ferranti.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta, ritiene utile che la Commissione svolga un supplemento istruttorio che abbia ad oggetto il regime applicativo transitorio giurisprudenziale relativo al cosiddetto interpello della madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata, procedendo all'audizione, oltre che del presidente del tribunale per i minorenni di Firenze, anche di altri presidenti di tribunali per i minorenni che abbiano sviluppato prassi applicative significative in materia. Precisa, quindi, che la Presidenza si riserva di verificare quali presidenti di tribunali per i minorenni sia utile sentire, invitando comunque i gruppi a formulare le proprie richieste istruttorie entro le ore 14 di lunedì 12 gennaio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 gennaio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.
C. 2752 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatore, osserva come l'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, firmato a Roma il 6 febbraio 2010, sia volto al rafforzamento delle relazioni italo-montenegrine accelerando le iniziative di collaborazione in settori quali infrastrutture, investimenti, energia, turismo, tutela dell'ambiente, lotta alla criminalità organizzata, cooperazione scientifica e tecnologica, istruzione, sanità nonché cooperazione regionale. Nel contesto di tale collaborazione, l'Italia continuerà a sostenere l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione all'Unione Europea ed alla NATO.
  L'Accordo impegna le Parti a sviluppare una collaborazione strategica bilaterale individuando tra le linee di sviluppo anche il rafforzamento della cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, al riciclaggio, alle attività di trafficking (tratta di esseri umani) e al cybercrime.
  Viene istituito il Comitato congiunto incaricato di coordinare, proporre e seguire la realizzazione dei singoli programmi e progetti di collaborazione, redigendo e trasmettendo dei rapporti alle Parti.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Pag. 17

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.
C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD) relatore, osserva come il disegno di legge sia diretto a ratificare e a dare esecuzione a due Accordi bilaterali con il Montenegro.
  I due provvedimenti in esame sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Montenegro in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.
  In particolare, con l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, le Parti intendono intensificare la lotta alla criminalità ed al terrorismo attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. L'intesa si rende necessaria in quanto il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (che è in vigore nel Paese dal 6 giugno 2006) non avendo tuttavia revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale di Jugoslavia del 30 settembre 1992 in relazione a taluni articoli della Convenzione, attualmente rifiuta l'estradizione ed il transito dei propri cittadini. Quanto all'Italia, il nostro Paese ha ratificato la Convenzione il 6 agosto 1963.
  Con riferimento al contenuto, l'Accordo sull'estradizione si compone di tre articoli preceduti da una breve introduzione.
  L'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso, la facoltà di estradare i cittadini è prevista solo per quei reati sanzionabili con una pena detentiva pari o superiore a cinque anni (la determinazione di tale limite di pena – si legge nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1532) – è stata espressamente richiesta dalla Parte montenegrina). Lo stesso limite dei cinque anni di pena detentiva è stato previsto anche per il caso di estradizione esecutiva. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Quando la richiesta di estradizione sia avanzata in relazione a due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambe le Parti, lo Stato richiesto può accordare l'estradizione a condizione che almeno uno di tali reati sia sanzionabile con una pena pari o superiore a cinque anni.
  L'articolo 2 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.
  Ai sensi dell'articolo 3, infine, le Parti dovranno sottoporre l'Accordo a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni; esso entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche.
  Quanto all'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, esso rientra tra gli Pag. 18strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale. L'Italia ha ratificato la Convenzione europea del 1959 il 23 agosto 1961.
  Nella relazione illustrativa dell'A.S. 1532 si sottolinea che l'adozione di norme volte a disciplinare puntualmente il settore dell'assistenza giudiziaria penale risponde alle esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali italo-montenegrini nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.
  L'Accordo – viene precisato nell'Analisi tecnico-normativa che correda l'A.S. 1532 – seguendo il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria (20 aprile 1959) risulta in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri UE.
  L'Accordo sull'assistenza giudiziaria in materia penale si compone di una breve introduzione e sei articoli.
  L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.
  L'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto. La norma prevede anche la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente quando ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
  Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.
  L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista (comma 3) l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  L'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
  L’ articolo 6, infine, stabilisce che le Parti sottopongano l'Accordo a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni e che esso entri in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche. È previsto che l'Accordo, modificabile in Pag. 19forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, osserva come il disegno di legge, approvato dal Senato il 25 novembre scorso, disciplini i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riguardo all'applicazione delle imposte sul reddito.
  L'articolato tiene conto della mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma e, ispirandosi a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati (ad esempio con riguardo alla tassazione del reddito delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità). Il varo della nuova disciplina dovrebbe agevolare l'inclusione del territorio predetto all'interno delle c.d. white lists previste dalla legge n. 244/2007 e favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale.
  Le disposizioni hanno altresì la finalità di eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori; l'effetto giuridico, stante l'impossibilità di perfezionare una convenzione internazionale ad hoc, è la risultante dell'auto-delimitazione degli ambiti della potestà impositiva nazionale condizionata all'adozione, da parte di Taiwan, di una regolamentazione interna dai contenuti analoghi.
  Per quanto attiene alla competenza della commissione Giustizia, si segnala l'articolo 25 sul procedura amichevole. La disposizione prevede che quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorità competente del territorio di cui è residente, o a quella del territorio di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adopererà per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge. Le autorità competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge. Le autorità competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorità possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potrà aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli stessi territori.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Pag. 20

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 8 gennaio 2015.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 1129 Molteni.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

Pag. 21