SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.
La seduta comincia alle 13.50.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Comunica, inoltre, che sostituirà per la seduta odierna la relatrice del provvedimento in esame, onorevole Ventricelli, oggi impossibilitata a partecipare ai lavori.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente e relatore, osserva che il disegno di legge in esame, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno, è stato assegnato in sede referente alla III Commissione affari esteri. Ricorda, poi, che l'Accordo che viene recepito con tale disegno di legge appare recare solo alcune disposizioni di interesse per la VII Commissione, concernenti la proprietà intellettuale, ed in particolare il diritto d'autore, contenute nel Titolo VII dello stesso (articoli 195-257). Osserva, quindi, che, da un punto di vista generale, quello in esame è il primo accordo commerciale stipulato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009. Precisa che tale Trattato, infatti, prevede che il Parlamento europeo dia la propria approvazione in materia di accordi commerciali e di associazione, espressa – per l'accordo Pag. 86in esame – l'11 dicembre 2012 e che l'Accordo potrà in seguito, se ne verificheranno le condizioni, venire esteso agli altri due membri della Comunità Andina: Ecuador e Bolivia. Segnala poi che, il 14 luglio 2014, l'Ecuador ha siglato a Bruxelles un'intesa che gli consentirà di entrare a far parte dell'Accordo commerciale in questione. Rileva altresì che, trattandosi di un Accordo misto, per l'entrata in vigore di tutte le sue disposizioni l'Accordo UE-Colombia e Perù necessita della ratifica di tutti gli stati membri dell'Unione europea e che L'Italia lo ha firmato il 14 giugno 2012. Fa presente che, sulla base dell'articolo 330, comma 3, l'Accordo è entrato in vigore in via transitoria il 1o marzo 2013 tra l'UE e il Perù e, a partire dal 1o agosto 2013, tra UE e Colombia e che dall'applicazione transitoria sono escluse alcune disposizioni.
Rileva quindi che l'Accordo in esame istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù, da una parte, e i Paesi dell'Unione europea, dall'altra. Ricorda poi che, nel 2011, il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù è stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da quel Paese per 6,4 miliardi. Fa presente, quindi, che, dal punto di vista meramente commerciale, l'Accordo include 9.745 prodotti (di cui il 97,2 per cento a dazio zero) e che sono stati invece esclusi al momento il riso, il mais, le carni bianche e suine. Precisa che l'Accordo permette inoltre agli imprenditori in Colombia di acquistare macchinari ed altri beni capitali senza dover pagare i dazi d'importazione.
Illustra schematicamente, quindi, i punti chiave dell'Accordo, con particolare riferimento alla protezione del diritto di proprietà intellettuale, il quale è cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, ricorda che esso si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi e che all'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante. Il Titolo I (articoli 1-11) contiene le disposizioni iniziali. Il Titolo II contiene le disposizioni istituzionali. Gli articoli che lo compongono (12-16) istituiscono il comitato per il commercio, con relativi sottocomitati, tra cui il sottocomitato per la proprietà intellettuale (articolo 15, comma 1, lettera h), e ne disciplinano ruolo e funzionamento, nonché la figura del coordinatore dell'Accordo, designato da ciascuna delle Parti. Aggiunge che il Titolo III (articoli 17-106) disciplina gli scambi di merci; il Titolo IV (articoli 107-167) disciplina gli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico. Precisa che, in particolare, il Capo 6 di questo Titolo (articoli 162-166) regolamenta la promozione del commercio elettronico. Il Titolo V (articoli 168-171) disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitale tra le Parti. Il Titolo VI (articoli 172-194) disciplina invece gli appalti pubblici. Sottolinea poi che le Parti si impegnano, tra l'altro, a garantire un trattamento a beni, servizi e ai fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a beni, servizi e fornitori interni.
Segnala, quindi, che il Titolo VII (articoli 195-257) disciplina, come anticipato, la proprietà intellettuale. In particolare, precisa che il Capo 1 (articoli 195-200), contenente le disposizioni generali, chiarisce gli obiettivi del Titolo in esame, tra i quali quello di conseguire un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia. Aggiunge che il Capo 2 del medesimo Titolo V (articolo 201) si propone la protezione della biodinamica e delle conoscenze tradizionali; il Capo 3 (articoli 202-233) contiene un'ampia e dettagliata serie di norme riguardanti i diritti di proprietà intellettuale che vanno dalla tutela dei marchi, alle indicazioni geografiche, al diritto d'autore e diritti connessi Pag. 87(articoli 215-223), ai brevetti, ed altro ancora, mentre il Capo 4 (articoli 234-254) si occupa del rispetto di tali diritti.
Con riferimento, in particolare al diritto d'autore, osserva che si dà rilievo alla protezione concessa alla conservazione dei diritti morali dell'opera, disciplinando la durata dei diritti d'autore, la gestione collettiva dei diritti, la durata dei diritti concessi, la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico, la protezione delle misure tecnologiche e delle informazioni sulla gestione dei diritti, nonché i diritti degli artisti sulle successive vendite di opere d'arte.
Rileva, quindi, che il Capo 5 del medesimo Titolo VII (articolo 255), in merito al trasferimento di tecnologie, stabilisce che le Parti si scambino esperienze e informazioni aventi incidenza su tale ambito e che facilitino reciprocamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico e che il Capo 6 (articoli 256 e 257) promuove la cooperazione per favorire gli adempimenti e gli impegni assunti in materia di proprietà intellettuale e fornisce un elenco, a titolo esemplificativo, di attività volte a quel fine. In particolare, l'articolo 257 disciplina puntualmente l'istituzione del sottocomitato per la proprietà intellettuale già richiamato, come accennato, all'articolo 15, comma 1, lettera h), il quale, salvo diverso accordo tra le parti, si riunisce almeno una volta l'anno.
Ricorda, poi, che il Titolo VIII dell'Accordo (articoli 258-266) riconosce l'importanza della libera concorrenza e del diritto di concorrenza, nonché la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca per promuovere l'attuazione delle politiche in tale ambito e che il Titolo IX (articoli 267-286) contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Precisa che le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future, nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di Sviluppo del Millennio, e così via) e che le medesime Parti cooperano per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse forestali e i prodotti ittici. Sottolinea che l'articolo 269 impegna le Parti ad applicare nel proprio territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in particolare, quelle relative al lavoro minorile e che, in base all'articolo 276, le medesime Parti si impegnano anche ad eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti.
Segnala poi che il Titolo X (articoli 287-294) prevede la cooperazione nelle sedi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio e che il Titolo XI (articoli 295-297) prevede eccezioni in materia di sicurezza nonché le misure applicabili in materia fiscale e la possibilità di applicare temporaneamente misure restrittive agli scambi di merci e servizi se si verificano gravi difficoltà di bilancio. Aggiunge che il Titolo XII (articoli 298-323) contiene disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e che il Titolo XIII (articoli 324-326), concernente l'assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali, ha lo scopo di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione dell'Accordo promuovendo le capacità commerciali e di investimento. Ricorda, quindi, che il Titolo XIV (articoli 327-337) contiene le disposizioni finali e disciplina l'adesione di nuovi membri, l'entrata in vigore, la durata – che è illimitata, salvo il diritto di recesso mediante notifica scritta a tutte le parti e al depositario, che è il Segretario generale del Consiglio dell'UE – e le procedure per emendare l'accordo.
Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che lo stesso è composto di quattro articoli. Segnala, in particolare, che i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e che l'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere viene valutato in 25.840 euro annui, a decorrere dal 2014, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento Pag. 88del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 3 reca una clausola di salvaguardia, nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Fa presente, infine, che la relazione tecnica – annessa al disegno di legge – riconduce le spese di attuazione dell'Accordo al solo ambito dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, oggetto dell'Allegato V dell'Accordo, con l'invio di funzionari italiani a Bogotà, e con il rimborso delle spese di viaggio e di missione di due funzionari della Parte contraente, convocati in qualità di esperti e testimoni in Italia. Precisa che ogni altro onere è a carico del bilancio dell'Unione europea.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
COMITATO RISTRETTO
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
C. 1533 Mariani.