CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2014
323.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2090 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in sostituzione del relatore, Pelillo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2090, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 3 dicembre 2012, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey, con il Governo di Jersey, con Gibilterra e con le Isole Cook, sui cui disegni di legge di ratifica consultiva la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole, costituendo pertanto un ulteriore passo avanti nel processo di superamento dei paradisi fiscali in corso a livello internazionale che costituisce uno degli obiettivi della strategia adottata dall'Unione europea e dal G20.
  L'Accordo è infatti basato sostanzialmente sul modello di accordo in materia (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE e risulta in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.
  Al riguardo segnala come, anche in questo caso, la stipula dell'Accordo costituirebbe il presupposto per inserire le Isole Cayman tra gli Stati cosiddetti white Pag. 48list, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.
  Inoltre sottolinea come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non quantificabile.
  Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 13 articoli.
  Illustra l'articolo 1, il quale individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte oggetto dell'Accordo, incluse le informazioni per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo e per il recupero e l'esecuzione dei relativi crediti, ovvero per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.
  In tale contesto specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.
  L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.
  Con riferimento all'articolo 3, fa presente che esso, al paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Isole Cayman viene fatto invece riferimento a ogni imposta sostanzialmente analoga a imposte esistenti in Italia cui si applica l'Accordo. Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma dello stesso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 4, il quale reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo. In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte interessata; a tale riguardo specifica che prevarrà il significato attribuito alle medesime espressioni dalla legislazione fiscale.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. In particolare, rileva come il paragrafo 1 indichi che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione. Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi tutte le misure appropriate per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia necessità ai fini della sua imposizione. Il paragrafo 3 indica che, se richiesto dalla Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali, mentre il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino Pag. 49alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo l'autorità di ottenere le informazioni richieste. In tale ambito la lettera a) prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, stabilendo che le autorità possano ottenere le informazioni da banche, altri istituti finanziari e da qualsiasi altra persona che operi come agente o fiduciario, compresi gli intestatari e i trustees. Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà di società di capitali e di persone, di trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, beneficiari e trustees di trust; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.
  A tale proposito, segnala come la norma precisi comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.
  Passando all'esame del paragrafo 5, rileva come esso enumeri le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto. In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, al nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla, nonché alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni senza eccessive difficoltà.
  Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta e inoltrare le informazioni richieste nel tempo più breve possibile. In tale contesto viene previsto, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che tale Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni dell'impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
  Segnala come, in base al paragrafo 1 dell'articolo 6, ciascuna Parte contraente possa consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte presenzino a interrogatori o all'esame di documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate alla Parte interpellata.
  Illustra quindi le disposizioni dell'articolo 7, le quali indicano le ipotesi in cui è consentito rifiutare una richiesta di informazioni. In particolare, il paragrafo 1 contempla il caso in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, indicando inoltre che la Parte interpellata non è obbligata a fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla sua legislazione tributaria. Il paragrafo 2 consente altresì di rifiutare le informazioni quando le informazioni potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o un processo commerciale – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario. Il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non impone alla Parte interpellata di fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, se le comunicazioni sono fornite per chiedere e fornire consulenza legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti Pag. 50giudiziari. Il paragrafo 4 consente di rifiutare le informazioni richieste qualora la divulgazione delle informazioni stesse sia contraria all'ordine pubblico. Il paragrafo 5 esclude invece che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia. Il paragrafo 6 prevede che sia possibile rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale della Parte richiedente.
  Con riferimento all'articolo 8, rileva come esso detti le garanzie di riservatezza nell'ambito dello scambio di informazioni stabilendo, in particolare, che tutte le informazioni acquisite dalle Parti sono tenute riservate, possono essere comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione di imposte previste dall'Accordo, nonché delle procedure, procedimenti o giudizi presentati per tali imposte e che le predette persone e autorità possono utilizzarle solo per tali finalità. Inoltre viene specificato che le informazioni non possono essere comunicate ad altre persone, enti, autorità o giurisdizioni, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.
  L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.
  L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  Illustra l'articolo 11, il quale prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano con modalità amichevoli eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. In tale contesto il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano il completamento delle procedure interne di ratifica. In tale contesto viene specificato che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per tutte le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri fiscali.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte. In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata al disegno di legge, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.30.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 28 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera in merito alla proroga di quattro mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale, spirato il 10 ottobre scorso.
  Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  La seduta termina alle 13.35.