SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.
Paolo TANCREDI (NCD), relatore, tenuto conto dei contenuti del provvedimento e rilevato che il Capo II, di maggiore interesse per la XIV Commissione, reca disposizioni volte al rafforzamento della struttura operativa per l'identificazione dei cittadini extracomunitari e delle relative procedure, che non presentano profili problematici, formula una proposta di parere favorevole.
Paola PINNA (M5S) preannuncia l'astensione del M5S sul provvedimento in titolo.
Pag. 170Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
C. 2277 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.
Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che richiama in premessa l'opportunità che il sistema Galileo permanga sotto il controllo pubblico, garantendo, nell'affidamento del servizio a privati, il rispetto dei principi di libera concorrenza e la tutela dei dati sensibili trattati.
Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S sul parere formulato, anche in virtù del richiamo che la relatrice ha ritenuto di inserire in premessa. Ribadisce l'importanza che l'Europa si doti di infrastrutture come il sistema Galileo, che debbono tuttavia rimanere di sola gestione pubblica, sia al fine di tutelare i cittadini – che, ricorda, con un simile sistema possono essere, per mezzo dei propri telefoni cellulari, individuati con estrema precisione – sia per garantire la libera concorrenza tra operatori.
Giuseppe Stefano QUINTARELLI (PI) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo; ricorda in ogni caso come la posizione dei cittadini sia già oggi individuabile mediante i sistemi wi-fi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, non rilevandosi profili problematici nel provvedimento in esame.
Cosimo PETRAROLI (M5S) chiede un rinvio della votazione del parere ad una successiva seduta, al fine di consentire un approfondimento del disegno di legge in esame.
Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo C. 1512 Meta e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Magda CULOTTA (PD), relatore, evidenzia che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimersi – in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti – sulla proposta di legge C. 1512, recante modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione Pag. 171delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.
Ricorda che alla proposta di legge originaria, C. 1512 Meta ed altri, di iniziativa parlamentare, sono state abbinate altre sedici proposte di legge (C. 73, C. 111, C. 423, C. 608, C. 871, C. 1085, C. 1126, C. 1177, C. 1263, C. 1386, C. 1537, C. 1616, C. 1632, C. 1711, C. 1719, C. 2063).
Prima di procedere alla illustrazione del testo unificato, come emendato dalla IX Commissione Trasporti, evidenzia alcune disposizioni significative avuto riguardo alla disciplina europea.
In particolare, segnala l'articolo 5 che introduce nuovi obblighi per i residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Tali norme vanno esaminate alla luce del principio di libera circolazione sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 45 e seguenti) e con riferimento a quanto previsto dalla direttiva 1999/37/UE, in materia di documenti di immatricolazione dei veicoli, come modificata dalla direttiva 2014/46/CE. Ricordo infatti che la direttiva, all'articolo 4, prescrive che la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro. Inoltre, all'articolo 5, essa stabilisce che – ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro – le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Al riguardo, ai fini della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, deve essere quindi valutato se la previsione – da parte dell'articolo 5 del disegno di legge in esame – di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 1999/37/UE risulti coerente con il rispetto del principio della libertà di circolazione. Analoga valutazione va compiuta con riferimento all'articolo 3, in materia di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, con particolare riguardo ai presupposti per la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati e non targati all'estero, individuati al comma 1, lettera b), capoverso 2-quinquies.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, premette che le disposizioni in esame sono volte sostanzialmente ad introdurre modifiche ed integrazioni puntuali al codice della strada (CdS), di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. In particolare, il provvedimento interviene in materia di: distanze minime da sede stradale (articolo 16 CdS), servizio di noleggio con conducente (articolo 85 CdS), esportazione di veicoli (articolo 103 CdS), macchine agricole (articolo 110 CdS), controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE) (nuovo articolo 132-bis CdS), pubblicazione dei proventi delle sanzioni e sistemi di rilevamento automatico (articolo 142 CdS e 208 ), sosta biciclette (articolo 158 CdS), violazione dell'obbligo RC auto (articolo 201 CdS e articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012), destinazione dei proventi delle sanzioni (articolo 208 CdS), e revoca della patente (articoli 219 e 222 CdS).
L'articolo 1 introduce una specificazione del divieto previsto dall'articolo 16, comma 1 del codice della strada che vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
L'articolo 2 modifica l'articolo 85, comma 2, lettera f), prevedendo che possano essere adibiti al servizio di noleggio Pag. 172con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto.
L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero, di cui all'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del PRA l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti.
L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo.
L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane.
L'articolo 6 al comma 1 prevede che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-quater) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 01, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede inoltre che i sistemi di rilevamento automatico della velocità debbano essere posti ad almeno trecento metri rispetto all'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.
L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.
Segnala che l'articolo 8 in materia di mobilità ciclistica è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione.
L'articolo 9 prevede, al comma 1, lettera a), che la violazione dell'obbligo di copertura RC auto possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei veicoli non coperti da RC auto (previsto dall'articolo 31 , comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012).
L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. In particolare si prevede, al comma 1, lettera a), l'introduzione di una nuova finalizzazione nel riparto delle sanzioni, stabilendo che una percentuale pari al 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada.
Infine, l'articolo 11 integra l'articolo 219 del codice della strada, prevedendo un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di Pag. 173circolazione stradale (articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo.
Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.
Giuseppe Stefano QUINTARELLI (PI) osserva che l'articolo 1 del provvedimento, laddove vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade, sembra porsi in contrasto con l'applicazione di nuove tecnologie di scavo, quali le micro trincee, che, a ridottissimo impatto ambientale, consentono la posa della rete dei cavi della fibra ottica. Riterrebbe dunque opportuno escludere esplicitamente dal divieto di cui all'articolo 1 le microtrincee per la rete della fibra ottica.
Tea ALBINI (PD) richiama l'articolo 6 relativo alle sanzioni amministrative, che prevede che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali siano pubblicate annualmente in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene che tali dati siano già riportati sul sito del Ministero, e chiede alla relatrice alcuni chiarimenti in ordine alla portata innovativa delle disposizione richiamata.
Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulle misure di cui all'articolo 11, laddove si stabilisce un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale.
Ritiene che occorra riflettere sulla applicazione di una sanzione che ha natura irreversibile, quale è il ritiro per sempre della patente di guida, che non tiene conto del possibile percorso di riabilitazione e di recupero del soggetto in questione.
Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 Cirielli e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2014.
Maria IACONO (PD), relatore, anche alla luce dei rilievi formulati nella seduta di ieri dalla collega Pinna, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).
Paola PINNA (M5S) ringrazia per l'integrazione recata al parere e preannuncia il voto favorevole del M5S.
Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.
Sui lavori della Commissione.
Adriana GALGANO (SCpI) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che si Pag. 174avvicina il momento in cui la Corte di giustizia europea assumerà una decisione con riferimento alla procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia sulle discariche abusive, ormai pendente da oltre 10 anni. Nel caso di una pronuncia negativa, l'Italia sarebbe chiamata a versare una penalità forfettaria che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro, cui si aggiungerebbe una penalità giornaliera sino alla risoluzione delle contestazioni mosse. Si tratta, come è evidente a tutti, di una prospettiva intollerabile, anche tenuto conto della generale situazione economica del Paese.
Invita quindi i colleghi della Commissione a prestare particolare attenzione al decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto «sblocca Italia», che contiene alcune disposizioni volte proprio ad intervenire sulla situazione delle discariche abusive.
Massimiliano MANFREDI (PD) ricorda che nel settembre 2013 le Commissioni Ambiente e Politiche dell'Unione europea hanno svolto una audizione congiunta dell'allora Ministro dell'Ambiente Orlando dedicata proprio al tema delle discariche abusive. Sottopone alla valutazione della Commissione e del Presidente l'opportunità di organizzare nuovamente una audizione del Ministro dell'Ambiente, al fine di conoscere nel dettaglio lo stato della situazione.
Michele BORDO, presidente, condivide l'esigenza manifestata dai colleghi e ritiene che l'audizione potrebbe svolgersi, anche questa volta, congiuntamente con la Commissione VIII, con la quale prenderà a tal fine gli opportuni contatti.
Stefano VIGNAROLI (M5S) si associa alla richiesta di audizione e alle preoccupazioni dei colleghi; riterrebbe utile sul tema ascoltare anche il Sottosegretario con delega agli Affari europei Sandro Gozi.
Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.
La seduta termina alle 14.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.
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