SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 13.10.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
C. 2277 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato a Bruxelles il 22 settembre 2010 tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (C. 2277).
L'Accordo, che è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005, appartiene alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dall'Unione europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri.
Ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri.
In particolare, il programma Galileo, avviato ufficialmente dall'Agenzia spaziale europea e dall'Unione europea nel 2003 – ma concepito molto prima – è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile (GNSS – Global Navigation Satellite System), sviluppato come alternativa al GPS statunitense (controllato dal Pentagono). Il programma mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione Pag. 71e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo. Il sistema, strutturato su 30 satelliti e la cui entrata in servizio è prevista per la fine del 2014, non è soggetto alle limitazioni o interruzioni tipiche di altri sistemi pensati per scopi militari ed ha potenzialità di impiego straordinarie, in quasi tutti i settori: energia, trasporti terrestri marittimi e navali, sicurezza, agricoltura, finanza. Ad agosto 2013 è iniziata la fase di sperimentazione del PRS (Public Regulated Service), un servizio di alta precisione pensato per fornire dati posizionamento per lo sviluppo di applicazioni sensibili, destinato ad utenti espressamente autorizzati dai governi nazionali. Belgio, Francia, Italia e Regno Unito hanno recentemente eseguito i test di acquisizione indipendente. L'Italia, è l'unico paese ad aver sviluppato un proprio ricevitore, che ha confermato durante i test la fruibilità del segnale sulla base delle specifiche fornite da ESA.
Il sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) esistenti. L'Unione europea contribuisce al finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS, che comprende la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. La materia è disciplinata dal Regolamento n. 683 del 2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, che prevede una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo e l'Agenzia spaziale europea; conferisce inoltre alla Commissione la responsabilità dell'attuazione dei programmi. L'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, oltre a facilitare l'introduzione sui mercati commerciali dei servizi offerti dai due sistemi, ha la funzione di coadiuvare la Commissione nei compiti connessi allo svolgimento dei programmi. All'Agenzia spaziale europea spettano invece gli aspetti tecnici legati all'aggiudicazione degli appalti pubblici. Viene stabilita infine la costituzione di un Comitato dei programmi GNSS europei, che assiste la Commissione nell'applicazione del regolamento, garantendo una gestione unica dei programmi, tempi di decisione più rapidi e una parità di accesso all'informazione.
Come riferito nella relazione illustrativa, la Norvegia è il più stretto partner non comunitario – nella cooperazione sul programma GALILEO. Fin dai suoi inizi, Oslo ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi di GALILEO in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA) nonché, nel corso degli anni, attraverso la sua partecipazione informale alle strutture comunitarie di governance specifiche di GALILEO.
La Norvegia è inoltre legata dall'Unione europea dall'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il SEE è nato il 1o gennaio 1994 in seguito ad un accordo (firmato il 2 maggio 1992) tra l'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS in italiano, EFTA in inglese) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato Europeo Comune senza dover essere membri dell'Unione. I membri dell'AELS sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera; la Svizzera ha rinunciato alla partecipazione al SEE, in seguito a referendum. Gli aderenti al SEE sono pertanto 31, i 28 Paesi UE e i rimanenti membri AELS.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo in materia di navigazione satellitare, segnalo che lo stesso si compone di 12 articoli. Lo scopo dell'accordo, richiamato all'articolo 1, consiste nel completamento delle disposizioni dell'Accordo SEE e nel rafforzamento della cooperazione fra le due Parti con riferimento al sistema di navigazione satellitare. L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini contenuti Pag. 72nell'Accordo, tra i quali: Galileo, EGNOS, potenziamento, informazione classificata.
L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali: la centralità dell'Accordo SEE per la collaborazione; la libertà di prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la libertà di utilizzo dei sistemi, la stretta cooperazione nelle questioni attinenti la sicurezza del GNSS. L'articolo 4 impegna le Parti cooperare, nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT. L'articolo 5 specifica le misure per la gestione delle installazioni a terra del GNSS europeo, definendone la collocazione, la manutenzione, la protezione, la sicurezza ed il funzionamento. Con l'articolo 6, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. La Commissione europea e la Norvegia si impegnano ad adottare misure finalizzate alla protezione e al controllo dei programmi del GNSS rispetto alle minacce alla loro sicurezza. L'articolo 7 rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate, all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo. L'articolo 8 disciplina la politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e tecnologie di GALILEO, rinviando alla consultazione tra le parti la soluzione di problemi derivanti da eventi non previsti dalle misure adottate in base all'Accordo. Con l'articolo 9 la Norvegia riconosce l'importanza del Servizio pubblico regolamentato (PRS) come fattore fondamentale per la sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. La definizione delle modalità sono rinviate a dopo la determinazione dell'accesso al PRS. In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS. L'articolo 11 prevede la consultazione tra le Parti, su richiesta di una di esse, in merito all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo. L'articolo 12, infine, disciplina le modalità di entrata in vigore, di denuncia e di modifica dell'Accordo. Viene precisato che i contratti stipulati in base all'Accordo rimangono validi anche in caso di estinzione o denuncia dello stesso.
Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica – già approvato dal Senato il 2 aprile scorso – segnala che il provvedimento consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e Norvegia relativo al sistema di navigazione satellitare, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge, dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea (ESA). Segnala che nel 2007, l'88 per cento delle entrate complessive dell'ESA è derivato dal contributo degli Stati membri. L'Italia risulta tra i maggiori contribuenti, seconda solo alla Francia e alla Germania.
Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pag. 73Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda innanzitutto che l'esame del disegno di legge C. 2093 – c.d. collegato ambientale – è stato avviato dalla XIV Commissione nella seduta dell'8 aprile 2014. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito il provvedimento è stato sostanzialmente modificato in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni, in quanto di contenuto identico o analogo a norme già contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014.
Ritiene pertanto utile – ai fini dell'espressione del parere in sede consultiva – procedere ad una illustrazione sintetica del nuovo testo del provvedimento, come risultante dalle modifiche operate in sede referente, con riferimento ai principali ambiti in cui si articolano le disposizioni.
Un primo gruppo di disposizioni, alcune delle quali soppresse nel corso dell'esame in Commissione, riguarda le procedure di valutazione ambientale. L'articolo 4, comma 1, reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Nel corso dell'esame in Commissione, è stato aggiunto il comma 2, che modifica il punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene l'elenco dei progetti di competenza statale soggetti a VIA, valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione ambientale integrata (AIA), al fine di eliminare gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Durante l'esame in Commissione, è stato introdotto un nuovo articolo 5 che consente la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS) – da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti – per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.
Un nuovo gruppo di disposizioni inserito nel corso dell'esame in Commissione riguarda l'energia: si tratta, in particolare, dell'articolo 8-bis, che modifica la disciplina della definizione di «sistema efficiente di utenza», e dell'articolo 8-ter, che inserisce, a sostegno della decarbonizzazione dell'economia italiana, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. L'articolo 12-bis, inoltre, modifica il decreto ministeriale 6 luglio 2012 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici relativamente al legno.
Una serie di disposizioni, modificate e integrate nel corso dell'esame in Commissione, riguarda il tema dei cosiddetti «acquisti verdi» e del green public procurement. In particolare, l'articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di Pag. 74ecogestione e audit EMAS e una riduzione del 20 per cento per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso. Il medesimo articolo, inoltre, integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo al ciclo di vita dei prodotti, al possesso del marchio Ecolabel e alla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. L'articolo 9-bis prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. L'articolo 10 disciplina l'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP), mentre l'articolo 10-bis reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici attraverso l'attribuzione di nuove funzioni all'Osservatorio dei contratti pubblici e nuove indicazioni da inserire nei bandi – tipo sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti. L'articolo 10-ter disciplina la procedura per l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale e di un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste nel citato Piano, reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo» attraverso la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati. Tali disposizioni sono inserite nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nel corso dell'esame in Commissione, l'articolo 11 è stato anche modificato al fine di consentire, tra l'altro, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali per ridurre l'inquinamento acustico e promuovere l'attribuzione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali recuperati e riciclati nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali, nonché in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche.
Un corposo gruppo di disposizioni riguarda poi la gestione dei rifiuti. L'articolo 12-ter include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti, di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010. A tal fine, l'articolo in esame integra l'allegato 2 del decreto legislativo n. 75. L'articolo 12-quater consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. L'articolo 12-quinquies interviene sul regolamento n. 161/2012, che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di «materiali da scavo» il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei. L'articolo 13 reca una serie di novelle all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Nel corso dell'esame in Commissione, sono state attribuite al Ministero ulteriori funzioni in materia di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti per le quali il Ministero si avvale di ISPRA ed è stato previsto Pag. 75altresì che il personale distaccato presso il suddetto Ministero alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche possa richiedere l'inquadramento in ruolo entro il 31 dicembre 2014. È stato, altresì, previsto che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. L'articolo 13 modifica la disciplina in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. L'articolo 14 interviene sull'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:
a prevedere che il raggiungimento degli obiettivi di RD può essere raggiunto a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;
a porre direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito;
a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;
a precisare che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.
L'articolo 14-bis modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il CONAI e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno. L'articolo 14-ter autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale e la possibilità di realizzazione con denuncia di inizio attività (DIA) di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali. L'articolo 14-quater disciplina in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici. L'articolo 14-quinquies modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. L'articolo 14-sexies modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI. L'articolo 14-septies introduce l'obbligo per gli amministratori del consorzio di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'articolo 14-octies, aggiungendo l'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare con riguardo ai sistemi di raccolta, alle campagne di informazione e alle sanzioni. L'articolo 14-nonies, attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Pag. 76(RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione. L'articolo 14-decies detta disposizioni finalizzate ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati demandando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio. L'articolo 15-bis disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. L'articolo 16 detta disposizioni riguardanti i rifiuti di pile e di accumulatori e di rifiuti elettrici ed elettronici (c.d. RAEE) volte a definire una procedura per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi delle relative tariffe. L'articolo 17 modifica l'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 riguardante le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti: rispetto al testo originario del disegno di legge, che conteneva modifiche più ampie, la disposizione si limita a precisare che, nel caso in cui il Presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le necessarie misure dopo centoventi giorni dall'adozione delle predette ordinanze, il Ministro dell'ambiente diffidi il Presidente medesimo a provvedere entro un termine di 60 giorni anziché entro un congruo termine come previsto nella normativa vigente. L'articolo 18 circoscrive gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti), mentre l'articolo 19-bis consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dalla normativa vigente, attuano misure di prevenzione in materia di rifiuti. L'articolo 21 dispone l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. L'articolo 29-bis prevede che, per finalità di riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi per lo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. L'articolo 32 modifica la disciplina concernente lo smaltimento di alcuni rifiuti speciali tra i quali aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.
Un altro gruppo di disposizioni riguarda la difesa del suolo. In tale ambito, riveste particolare importanza l'articolo 22, che detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance attraverso una modifica della disciplina delle autorità di bacino distrettuale dei distretti idrografici per finalità di razionalizzazione e riorganizzazione. Segnala che l'articolo 22 è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione precisando, tra l'altro, che alle medesime Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Segnala che, nel corso dell'esame in Commissione, è stata definita una disciplina transitoria per l'attribuzione ad accordi di programma stipulati tra Ministero dell'ambiente e regioni della determinazione della quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina Pag. 77paga» da destinare al finanziamento delle misure da adottare nell'ambito dei distretti idrografici in conformità alle direttive europee (comma 6). È stata, altresì, disciplinata la predisposizione del Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico (comma 9. L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite ulteriori disposizioni che modificano la categoria degli interventi di «nuova costruzione» definiti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, relativamente all'installazione di manufatti legger (quali prefabbricati e strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers) e delle sanzioni da irrogare in caso di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.
Un altro gruppo di disposizioni riguarda le risorse idriche, e segnatamente gli articoli 24, istitutivo del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, 24-bis, che disciplina i contratti di fiume, 25, concernente la tariffa sociale del servizio idrico integrato e 26, in materia di morosità nel servizio idrico integrato. Ulteriori norme inserite nel corso dell'esame in Commissione riguardano l'applicazione del sovracanone nei bacini imbriferi montani (articolo 26-bis), nonché l'introduzione del divieto delle tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi (cd. fracking).
Da ultimo, darà conto di ulteriori disposizioni non strettamente riconducibili agli ambiti precedentemente indicati, anche se vertenti o connessi alla materia ambientale. In particolare, l'articolo 1-bis integra l'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), al fine di disporre il recupero delle spese sostenute dall'autorità marittima per l'adozione delle misure necessarie di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo 12, nel caso di eventi che hanno determinato danni all'ambiente marino, anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato. L'articolo 2 è volto a garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, mentre l'articolo 2-bis destina 35 milioni di euro, per l'anno 2015, alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile. L'articolo 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra, al fine tra l'altro di escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale. L'articolo 7-bis riguarda in sintesi il rilascio dei dati ambientali in formato open data. L'articolo 27 inserisce quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo. L'articolo 28 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico Pag. 78in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-bis nell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006). L'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato, mentre l'articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'articolo 33 delega il Governo all'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). L'articolo 34 è volto a disciplinare l'istituzione e la promozione delle «Oil Free Zone», ossia delle aree territoriali in cui, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, da ultimo, segnala che gli articoli 35 e 36 disciplinano rispettivamente la «strategia nazionale green communities» e l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, del «Fondo Italiano Investimenti Green Communities». L'articolo 37, infine, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca la delega al Governo in materia di inquinamento acustico al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, fissando principi e criteri direttivi.
Stefano VIGNAROLI (M5S) sottolinea come la valutazione del suo gruppo, inizialmente critica sul provvedimento, è ora complessivamente positiva, a seguito delle numerose modifiche apportate, che tra l'altro accolgono le proposte formulate dal M5S con riferimento al divieto di smaltimento in discarica di alcune tipologie di rifiuti (articolo 21) e con riguardo alla disciplina recante in via sperimentale l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione (articolo 14-quater). Su quest'ultimo punto il suo gruppo intende presentare un ordine del giorno in Assemblea, affinché il Governo si impegni ad intervenire anche in materia di riutilizzo, consentendo una riduzione a monte dei rifiuti. Richiama altresì le disposizioni in materia di valutazione di impatto sanitario (VIS), e le norme che prevedono la pubblicazione annuale sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Osserva infine come meritino una ulteriore riflessione la disciplina in materia di oil free zone, che occorre valutare in una logica di sistema, e quella riguardante il conferimento dell'ecotassa in discarica.
Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.30.