UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 2 luglio 2014.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani.
La seduta comincia alle 14.45.
Sull'ordine dei lavori della Commissione.
Ermete REALACCI, presidente, in conseguenza di un'espressa richiesta del rappresentante del Governo, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere, dapprima, all'esame degli atti del Governo e, successivamente, all'esame in sede consultiva e quindi all'esame in sede referente.
La Commissione consente.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Atto n. 94.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 25 giugno scorso.
Giovanna SANNA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole condizioni (vedi allegato 1) che illustra.
Ermete REALACCI, presidente, chiede alla relatrice di inserire nella proposta di parere un'ulteriore premessa dal seguente tenore: «rilevata la necessità di individuare forme di riduzione dell'inquinamento prodotto dallo stazionamento e dalla necessità di alimentazione delle navi da crociera nei porti italiani».
Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare l'importanza della materia contenuta nella direttiva relativa al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo, illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo (vedi allegato 2).
Giovanna SANNA (PD), relatore, riformula la proposta di parere sulla base delle indicazioni formulate dal presidente (vedi allegato 3).
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 14.55.
D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Raffaella MARIANI (PD) relatore, comunica che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame in sede consultiva del decreto legge n. 90 del 2014, che reca misure per: l'efficienza della pubblica amministrazione; la semplificazione, la trasparenza e la correttezza delle procedure in materia di contratti pubblici; lo snellimento del processo civile e l'attuazione del processo civile telematico. Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza, che contiene innovazioni di grande impatto in quanto segna un'inversione di tendenza con l'obiettivo di risolvere in maniera strutturale e innovativa i problemi di efficienza della pubblica amministrazione. Si tratta di un provvedimento molto atteso e che ha già raccolto valutazioni positive sul quale il Parlamento è chiamato a un esame attento e costruttivo anche con la finalità di migliorarlo ulteriormente.Pag. 208
Il provvedimento contiene numerose norme di particolare rilevanza che toccano gli ambiti di competenza della Commissione, per tale ragione essa è chiamata ad esprimere un parere «rinforzato» ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.
Fa qualche considerazione di carattere più generale sul provvedimento al nostro esame prima di passare al suo contenuto: il decreto infatti interviene con misure urgenti che riguardano il sistema di vigilanza degli appalti.
Il contesto è quello che oggi mette in primo piano le eclatanti vicende giudiziarie, che stanno interessando la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di EXPO2015 e del MOSE e che hanno evidenziato ancora una volta gli effetti del fenomeno della corruzione nel sistema degli appalti pubblici. Tali vicende hanno altresì messo in luce in numerosissime situazioni l'utilizzo spropositato di deroghe alle procedure previste dalla normativa dei contratti pubblici oggi divenuta molto complessa e farraginosa e per ciò stesso intrisa di meccanismi che poco spazio lasciano all'efficienza ed al rispetto dei tempi previsti, alla trasparenza ed alla concorrenza.
Poiché una parte molto rilevante della spesa pubblica riguarda proprio contratti ed acquisti, il miglioramento della qualità della spesa, di cui tanto si discute in questo momento, non può prescindere dalla definizione di procedure degli appalti che garantiscano assieme efficacia, trasparenza e concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie vigenti.
Il miglioramento del sistema degli appalti è fondamentale per la crescita e la competitività del Paese. Anche per questa ragione è giunto il momento di ripensare le norme che regolano il sistema e che si sono stratificate nel corso degli anni creando un quadro complesso e talvolta rigido al fine di introdurre quei necessari elementi di semplificazione e di flessibilità. Al tempo stesso, però, bisogna definire un sistema di controlli chiaro ed efficace allo scopo di prevenire e fronteggiare adeguatamente i fenomeni corruttivi e gli illeciti. È necessario altresì adottare misure per ridurre l'elevato contenzioso che caratterizza il settore degli appalti pubblici.
La nostra Commissione ha in più occasioni affrontato il tema della revisione del Codice dei contratti pubblici sottolineando con pareri, emendamenti ed atti di indirizzo la necessità di interrompere la errata consuetudine degli ultimi anni caratterizzata da ripetute modifiche ed integrazioni alla complessa disciplina di riferimento che ha prodotto testi e regolamenti difficilmente sostenibili per stazioni appaltanti ed imprese privi di efficaci ed incisivi meccanismi di controllo. In proposito, ricorda anche la risoluzione 7-0285, che abbiamo approvato qualche mese fa e che, oltre a rilevare la necessità di rendere pienamente operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, richiamava l'esigenza di avviare con tempestività una ricognizione delle principali problematiche, non solo normative, ma anche organizzative e amministrative e di adottare misure per la riduzione degli oneri amministrativi.
Il decreto in esame rappresenta un primo passo importante nella direzione di una sostanziale revisione delle regole del settore, un passo propedeutico alla sfida decisiva della riforma organica e complessiva degli appalti pubblici e delle concessioni, che siamo chiamati a cogliere nella prospettiva del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni. Al riguardo, il Governo ha ufficialmente manifestato la volontà di avviare in tempi brevi la complessa revisione del Codice dei contratti in cui la nostra Commissione è chiamata a svolgere un ruolo centrale.
Ricorda, infatti, che, oltre all'attività parlamentare che ha precedentemente ricordato, la Commissione ha partecipato attivamente nella cosiddetta «fase ascendente» al procedimento di formazione delle direttive europee e ha anche svolto, da ultimo, un breve ciclo di audizioni sul recepimento delle stesse nell'ordinamento interno, che ha interessato anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Pag. 209
Di seguito darà conto sinteticamente delle disposizioni di stretta competenza e di interesse della Commissione – in quanto alcune norme in materia di lavori pubblici incidono sulla disciplina in materia di trasparenza, di anticorruzione e anche di contenzioso – rinviando per un'analisi dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici.
La prima parte del decreto contiene le norme che riguardano in generale la pubblica amministrazione. In tale ambito, segnala che l'articolo 13 stabilisce che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici non vengano più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico.
L'articolo 18 sopprime – con decorrenza 1o ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano e prevede, inoltre, la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova con contestuale trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
L'articolo 19 contiene misure importanti per la governance del settore degli appalti; si prevede, infatti, la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, si prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM. Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP.
Sono, altresì, ridefinite le competenze spettanti all'ANAC attraverso l'attribuzione del potere sanzionatorio, in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché del compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, e delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica. Al Presidente dell'Autorità è, inoltre, assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015.
Ulteriori norme riguardano poi la razionalizzazione delle autorità indipendenti non solo con riguardo al personale, ma anche relativamente all'individuazione delle sedi di alcune autorità tra le quali l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, e alla sottoposizione alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.
Una serie di specifiche disposizioni riguarda inoltre l'Expo 2015: si tratta dell'articolo 23, che, tra l'altro, disciplina il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza.
L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.
L'articolo 33 prevede, inoltre, la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Pag. 210Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.
L'articolo 34 precisa poi che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.
Nella seconda parte del decreto, come anticipato, oltre alle specifiche norme su Expo 2015 di cui si è dato conto, sono contenute norme di carattere generale volte alla semplificazione e finalizzate a garantire la trasparenza e la correttezza nei lavori pubblici.
In tema di semplificazione, segnala che l'articolo 24 stabilisce l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni statali adottino moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata.
Nell'ambito delle misure preventive di controllo rientrano le disposizioni di cui all'articolo 29 sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, si prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa), iscrizione che assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. Una disciplina transitoria prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list in quanto è presumibile che nei primi mesi si possano verificare rallentamenti nei tempi per le verifiche. Nel caso in cui la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
L'articolo 31, che modifica l'articolo 54-bis del TU sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), prevede che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC.
L'articolo 32 detta norme molto importanti per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali casi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. Nel caso in cui le indagini penali riguardassero membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'articolo 32 prevede, in luogo dell'amministrazione straordinaria temporanea, Pag. 211la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 – che riguarda tra l'altro i bonifici on line, l'apertura di conti correnti dedicati e altre misure per il controllo dei flussi finanziari che sono state sperimentate in questi anni su alcune infrastrutture strategiche – e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE.
L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici attraverso l'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di tali varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nella parte del decreto che contiene le norme sul processo civile e sul processo amministrativo, segnala, infine, l'articolo 39, che interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici – prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Ulteriori modifiche prevedono, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, per l'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.
Sull'articolo 39 ritiene che la Commissione debba svolgere un approfondimento, in quanto si tratta di una norma molto importante e di largo impatto ed è necessario evitare i rischi di un aumento del contenzioso.
L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici attraverso alcune modifiche al Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) che prevedono: un termine ordinario di 30 giorni per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio, con un'estensione a sessanta giorni in alcuni casi (ad es. esigenze istruttorie); termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 giorni) e per la pubblicazione del dispositivo (2 giorni); la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 giorni.
L'articolo 41, tra l'altro, modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto anche degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.
Ermete REALACCI presidente, richiamata la delicatezza e la rilevanza della materia trattata, fa presente l'opportunità che la Commissione attenda comunque la trasmissione del testo del decreto legge come eventualmente modificato prima di procedere alla deliberazione di competenza.
La Commissione concorda.
Ermete REALACCI presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pag. 212Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
C. 2125 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 1o luglio scorso.
Miriam COMINELLI (PD) relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Diego ZARDINI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Causi e Misiani C. 1752, recante modifica all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, come modificata in sede referente dalla VI Commissione.
Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, ha l'obiettivo di rendere l'istituto del prestito vitalizio ipotecario una forma di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, tale da permettere al soggetto proprietario, di età superiore ai 65 anni, di soddisfare esigenze di liquidità convertendo parte del valore dell'immobile in contanti, senza dover lasciare l'abitazione o ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Si prevede altresì che, se il proprietario non rimborsi anticipatamente il finanziamento, gli eredi possano estinguere il debito nei confronti della banca, vendere l'immobile ipotecato o lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile in oggetto.
Fa presente che il nuovo comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del citato decreto-legge, ferma restando l'attuale formulazione vigente, aggiunge che possano dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione anche la morte del soggetto finanziato, il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di godimento sull'immobile dato in garanzia e il compimento di atti che riducano il valore dell'immobile, quali ad esempio la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi.
L'articolo unico della proposta di legge in esame aggiunge altresì i commi da 12-bis a 12-sexies.
Il comma 12-bis garantisce la possibilità di concordare le modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del compiersi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale, di cui al citato comma 12, come modificato.
Il comma 12-ter prevede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine.
Il comma 12-quater disciplina il grado dell'ipoteca sull'immobile, dettando alcune regole per il realizzo del credito.
Il comma 12-quinquies prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico di un regolamento contenente le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e l'individuazione delle formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo Pag. 213oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.
Il comma 12-sexies, infine, dispone che i finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.
Ciò premesso, non ravvisando nella proposta di legge profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 1o luglio scorso.
Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 4), che illustra.
Patrizia TERZONI (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo (vedi allegato 5).
Enrico BORGHI (PD) esprime condivisione sulla formulazione del parere illustrato dal relatore, sottolineando che l'obiettivo della normativa in esame è quello di facilitare l'attività agricola e sostenere i territori. Con riferimento alla proposta di parere alternativa presentata, sottolinea l'esigenza di non ingessare la normativa e di consentire, attraverso forme di sussidiarietà, che vengano soddisfatti i bisogni sociali a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che li realizza.
Tiziano ARLOTTI (PD) dichiara di concordare con quanto rilevato dal collega Borghi. Aggiunge che la preannunciata riforma del «terzo settore» permetterà di individuare quanto prima i confini tra volontariato e cooperativa sociale che è impresa sociale. Conclude evidenziando come sia necessario sostenere il mondo dell'agricoltura, soprattutto per i giovani, anche considerata la scarsa incidenza della crisi economica in tale ambito.
Alberto ZOLEZZI (M5S) preannunzia la presentazione da parte del suo gruppo di specifiche proposte emendative in Assemblea dirette a migliorare il testo in esame.
Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) relatore, sottolinea che l'aspetto principale del parere da lui presentato è da ravvisare nella integrazione dell'attività agricola con l'agricoltura sociale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 15.30.
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1o luglio 2014.
Pag. 214 Tino IANNUZZI (PD) nel sottolineare l'importanza del provvedimento in discussione, evidenzia la necessità di procedere nel prosieguo dell’iter con un metodo chiaro, prevedendo l'istituzione di un comitato ristretto quale sede indispensabile per definire con spirito condiviso le materie che debbono essere oggetto del testo in esame e quelle, invece, che debbono essere stralciate. Evidenzia altresì l'esigenza di rafforzare le disposizioni che attengono alla green economy. Sottolinea, per le aree protette e gli enti parco, la necessità di sancire la centralità del piano dell'ente parco, recuperando la norma originaria di cui all'articolo 12, comma 7, della legge n. 394/1991. Pertanto, il piano per il parco deve tornare ad avere valenza di piano paesistico, modificando e superando l'attuale formulazione dell'articolo 145, comma 3, del cosiddetto Codice Urbani, che ha stabilito, invece, la prevalenza del piano paesistico rispetto al piano per il parco. Conseguentemente occorre superare la situazione attuale nella quale lo stesso potere ambientale e paesistico viene esercitato dall'ente parco e dalla Sovrintendenza, con una ingiustificata e dannosa duplicazione che produce ritardi, incertezze e incremento di costi per i privati. Tale duplicazione va eliminata, restituendo centralità e prevalenza al piano del parco e attribuendo il controllo paesistico, per le aree disciplinate dal piano del parco, all'ente parco che assorbirebbe cosi l'attuale fase di competenza delle sovrintendenze.
Per quanto attiene, infine, alle problematiche connesse alle autorità distrettuali di bacino, esprime il proprio dissenso rispetto a un modello assoluto, statico e rigido, condividendo invece un modello di governo flessibile che rispecchi le singole specificità territoriali. La realtà idrografica italiana è estremamente diversificata ed articolata, con contesti nei quali è assoluta la prevalenza dei bacini nazionali, ed altri nei quali, di converso, è assoluta la prevalenza dei bacini regionali ed interregionali rispetto a quelli nazionali. Ritiene che occorra un modello di governance che rispetti le profonde diversità territoriali e consenta, attraverso la salvaguardia delle attuali autorità di bacino regionali, di preservare un patrimonio di professionalità, di esperienze e competenze acquisite negli anni. Reputa quindi assurdo prevedere un'unica autorità distrettuale per tutto l'Appennino meridionale, comprendendo ben 7 regioni e creando un meccanismo ingestibile che accrescerebbe costi e che produrrebbe inevitabilmente disfunzioni e disservizi. Preannunzia, pertanto, proposte emendative in tal senso.
Enrico BORGHI (PD), relatore, richiama l'esigenza di un necessario coordinamento del provvedimento in esame con la riforma costituzionale attualmente all'esame del Senato.
Ermete REALACCI presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
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