CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 giugno 2014
260.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella scorsa seduta e delle osservazioni formulate dalla collega Nesci in ordine all'articolo 2 del provvedimento, ritiene di essere nelle condizioni di formulare, già nella seduta odierna, una proposta di parere, che illustra.

  Maria IACONO (PD) esprime l'apprezzamento del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur evidenziando alcune perplessità su specifiche disposizioni.Pag. 355
  Richiama, in particolare, l'articolo 11, comma 4, che interviene sulla nota norma della legge europea 2013 (articolo 3 della legge 97/2013) riguardante la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro stato membro – nell'ambito di una procedura di EU Pilot, laddove la Commissione europea contestava al nostro paese la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche.
   Ricorda sul punto che, mediante l'approvazione di ordini del giorno (del Pd, a sua prima firma e di tutti i componenti della XIV commissione, e quello a prima firma Morani), il precedente Governo Letta si era impegnato a procedere con successivi provvedimenti, anche di natura attuativa, per salvaguardare le competenze professionali abilitanti per lo svolgimento di tali attività ed evitare danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, anche mediante una nuova riforma organica in materia di esercizio della professione di guida turistica, comprensiva della definizione di linee guida nazionali.
  Occorre, infatti, scongiurare l'ipotesi che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno Stato membro senza ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, possano concorrere al ribasso, svalutando le professionalità già acquisite dalle guide turistiche operanti nei nostri territori, nei siti individuati di particolare interesse storico, artistico o archeologico.
   La disposizione in esame accoglie in parte tali richieste e consente di rispettare la parte dispositiva della risoluzione Prodani 8-00052, approvata dalla X Commissione nello scorso mese di aprile, laddove modifica il termine di 90 giorni dal 4 settembre 2013 (data di entrata in vigore della legge europea 2013), con una proroga al 31 ottobre 2014 per l'emanazione del decreto di attuazione, ai fini dell'individuazione di siti di particolare interesse dove è riservato l'esercizio di guida turistica solo a chi abbia acquisito specifica abilitazione.
  Oltre prevedere la suddetta proroga, il comma 4 dell'articolo 11 interviene anche per stabilire i requisiti necessari all'abilitazione della professione di guida turistica (diversa dalla mera figura di accompagnatore turistico) e la relativa disciplina del procedimento di rilascio, previa intesa con la Conferenza Unificata.
  Su quest'ultimo punto non appare uniforme il tipo di coinvolgimento della Conferenza Unificata nell'emanazione del decreto di attuazione. Infatti, mentre per l'individuazione dei siti è «sentita» la Conferenza Unificata, per stabilire i requisiti e disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, si stabilisce la «previa intesa» della Conferenza Unificata.
  Per tali ragioni, propone di inserire nel parere della XIV Commissione una osservazione volta a chiarire la citata discrepanza circa i pareri della Conferenza Unificata, ma soprattutto per richiamare la necessità di pervenire a un più ampio intervento legislativo organico, che disciplini in senso innovatore l'esercizio della professione di guida turistica, nel rispetto del diritto europeo e della normativa comunitaria, auspicando, inoltre, che il termine contenuto in tale proroga (ovviamente necessaria, in quanto il termine per l'attuazione dell'esercizio della delega normativa è già scaduto) non finisca per allungare i tempi per ulteriori rinvii, in considerazione dell'esigenza indilazionabile di un riordino in materia, a tutela delle professionalità già acquisite.
   Invita inoltre il relatore a valutare la possibilità di richiamare nel parere la possibilità di estendere l'ART-BONUS anche ai beni culturali all'estero di pregio, in particolare agli Istituti di cultura italiani all'estero.
  Per le valutazioni di apprezzamento complessivo del provvedimento in esame esprime infine parere favorevole da parte del gruppo del Pd.

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  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, ringrazia la collega per il contributo, che accoglie nella proposta di parere, ricordando che sul punto sono stati presentati diversi emendamenti presso le Commissioni di merito.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.
(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore e ricordato l'orientamento favorevole da questi anticipato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

  Tea ALBINI (PD) chiede alcune precisazioni in ordine al controllo esercitato dalla Corte dei Conti.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'articolo 1, lettera b) del provvedimento in esame sostituisce il comma 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 16/2006), prevedendo che i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Inoltre, la novella introduce una ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Atto n. 94
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

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Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.
COM(2014)221 final.
(Parere alla XI Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, sottolinea come la proposta di decisione in esame presenti una estrema rilevanza, in quanto è volta alla creazione di una più stretta ed efficace cooperazione tra le autorità nazionali per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso. L'iniziativa va dunque nella direzione di un maggiore coordinamento a livello europeo nell'ambito delle politiche del lavoro, pur nei limiti consentiti dalle limitate competenze attribuite in questo ambito all'Unione.
  L'Unione europea è, invero, intervenuta in più occasioni sul tema, soprattutto nell'ambito della procedura del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche: in particolare, le raccomandazioni rivolte all'Italia e ad altri Stati membri negli ultimi anni – incluso il 2014 – richiedono espressamente l'adozione di misure efficaci contro l'economia sommersa e il lavoro irregolare. L'attenzione dell'Unione in questo ambito trova una motivazione anzitutto nelle dimensioni impressionanti del fenomeno, quali risultano dai dati forniti dalla Commissione: nell'area euro la quota di economia sommersa e lavoro non dichiarato ammonta al 14,4 per cento del PIL; in Italia questa percentuale sale al 21 per cento del prodotto interno lordo, inferiore soltanto al livello registrato in Estonia, Grecia, Cipro, Malta e Slovenia.
  Alla luce di questi dati, il contrasto all'economia sommersa e al lavoro irregolare viene considerato dall'Unione europea quale passaggio necessario per il conseguimento di diversi obiettivi dell'Unione in materia di finanza pubblica, occupazione e protezione sociale.
  In primo luogo, il lavoro sommerso incide gravemente sulle finanze pubbliche, in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali: sotto questo profilo esso pregiudica il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita e comporta una concentrazione del carico fiscale e contributivo sui contribuenti onesti.
  In secondo luogo, esso è dannoso per l'occupazione, per la produttività e le condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente; riduce la qualità del lavoro, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale e danneggiando la competitività nel mercato; il fenomeno rallenta inoltre il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75 per cento delle persone di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020.
  In terzo luogo, si traduce in una riduzione dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria e genera concorrenza sleale tra le imprese.
  Nell'analisi della Commissione le cause del fenomeno risiedono in talune imperfezioni del mercato del lavoro – ad esempio, il costo elevato del lavoro, la scarsità di offerta (quantità e qualità) o la rigidità del mercato – nella scarsa trasparenza della legislazione e delle procedure amministrative. La Commissione ricorda inoltre che il settore più interessato è quello edilizio seguito da quello dei servizi alle famiglie, inclusi i servizi di pulizie domestiche, nonché di assistenza all'infanzia e agli anziani, i servizi personali, la sicurezza privata, la pulizia industriale, l'agricoltura, gli alberghi e la ristorazione.
   La proposta di decisione consta di 13 articoli, suddivisi in quattro capi.
  Il Capo I (articoli 1 e 2) prevede l'istituzione di una piattaforma per il rafforzamento della cooperazione per il contrasto del lavoro sommerso, composta dalle autorità nazionali, designate dagli Stati membri – che devono obbligatoriamente prendervi parte – e dalla Commissione. È prevista la possibilità della partecipazione Pag. 358alle riunioni della piattaforma, in qualità di osservatori, dei rappresentanti delle parti sociali, di rappresentanti di Eurofound e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
  Gli obiettivi della piattaforma sono il miglioramento della cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri nel contrasto al lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio; il miglioramento della capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del fenomeno; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
  Il Capo II (articoli 3 e 4) delinea la funzione e i compiti della piattaforma. In particolare, si prevede che essa assicuri lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, lo sviluppo di competenze e analisi, le azioni operative transnazionali coordinate (articolo 3). A questo scopo, alla piattaforma sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti: l'elaborazione di concetti comuni e di strumenti di misurazione dell'analisi comparativa; lo sviluppo dell'analisi dell'efficacia delle misure adottate; la creazione di strumenti specifici, quali, ad esempio, la banca delle conoscenze delle diverse misure e pratiche; l'adozione di orientamenti non vincolanti per gli ispettori, di manuali e principi ispettivi comuni; lo sviluppo di forme di cooperazione; la ricerca di modalità di miglioramento della condivisione dei dati, verificando la possibilità di utilizzare il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI); la formazione permanente per le autorità di contrasto del lavoro sommerso; la valutazione tra pari dei progressi degli Stati membri; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
  Il Capo III (articoli 5-10) disciplina il funzionamento della piattaforma. In particolare, è prevista la nomina da parte di ciascuno Stato membro di un punto di contatto unico, quale membro della piattaforma, che coopera con le autorità nazionali di contrasto (articolo 5). Si consente altresì la partecipazione alla piattaforma delle parti sociali in veste di osservatori (articolo 6). In base all'articolo 7 la Commissione ne coordina i lavori e ne presiede le riunioni; con decisione adottata a maggioranza, la piattaforma adotta il regolamento interno, il programma di lavoro biennale e l'eventuale istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche. La piattaforma si avvale di un segretariato fornito dalla Commissione.
  L'articolo 8 disciplina le modalità della cooperazione tra la piattaforma e altri gruppi di esperti a livello dell'UE, in particolare il Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), il Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (EMCO), il Comitato per la protezione sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione.
  L'articolo 9 dispone che la Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio di coloro che partecipano all'attività della piattaforma e che i membri, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per le funzioni esercitate. Infine, l'articolo 10 prevede che le risorse destinate all'attuazione della decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.
  Il Capo IV (articoli 11-13) reca le disposizioni finali.
  La proposta appare pienamente conforme al principio di attribuzione e al principio di sussidiarietà.
  Con riguardo al primo profilo, va sottolineato come l'Unione abbia in questa materia una competenza di sostegno e coordinamento dell'azione degli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
  In particolare, la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 151 e 153 del TFUE. Il primo individua, tra gli obiettivi dell'UE e degli Stati membri, la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta all'emarginazione.
  L'articolo 153 paragrafo 2, lettera a), consente al Parlamento europeo e al Consiglio, Pag. 359per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 151, di adottare secondo la procedura legislativa ordinaria misure per incoraggiare la cooperazione degli Stati membri attraverso iniziative volte al miglioramento della conoscenza, allo sviluppo degli scambi di informazioni e di migliori prassi, alla promozione di approcci innovativi, escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
  Va peraltro osservato che la proposta sembra prefigurare l'utilizzo dell'istituenda piattaforma anche per combattere gli effetti distorsivi della concorrenza sleale derivante dal mancato o insufficiente contrasto al lavoro irregolare da parte di singoli Stati membri ai danni degli altri. Tale ultimo obiettivo potrebbe, in base ad una interpretazione restrittiva, essere considerato ultroneo rispetto alla previsione dell'articolo 153 ed essere invece ricondotto alla più ampia base giuridica per il funzionamento del mercato interno e la tutela della concorrenza di cui all'articolo 101 e seguenti del TFUE.
  Con riferimento alla sussidiarietà, va sottolineato che la proposta presenta una motivazione incompleta e priva di indicatori quantitativi e qualitativi come richiesto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  Tuttavia, è evidente la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta a livello europeo anziché nazionale: la costituzione di una piattaforma europea sul lavoro irregolare non può che essere operata a livello europeo e tiene conto degli effetti transfrontalieri del fenomeno, evidenti nei casi in cui venga combattuto sistematicamente in un Paese e trascurato dalle autorità pubbliche di un Paese vicino.
  La proposta presenta inoltre un evidente valore aggiunto per l'Unione in quanto prospetta, attraverso il coordinamento della piattaforma, sostegno agli interventi nazionali, migliorandone l'efficacia.
  Segnala quindi che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, la relazione del Ministero del lavoro sulla proposta di decisione. La relazione condivide la finalità generale del contrasto del lavoro sommerso attraverso il coordinamento dell'azione delle autorità nazionali competenti e considera pertanto la proposta di decisione complessivamente conforme all'interesse nazionale.
  In particolare, la relazione pone in evidenza i seguenti elementi positivi: l'attenzione riservata al lavoro autonomo fittizio, assimilato al lavoro sommerso e particolarmente rilevante nella realtà italiana nonché la previsione dell'adesione obbligatoria alla piattaforma, utile a garantire il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri e, soprattutto, l'inclusione dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tra i compiti della piattaforma.
  Ad avviso del Governo è infatti essenziale rendere noti all'opinione pubblica gli effetti negativi del lavoro sommerso, soprattutto a fronte del clima di intolleranza (sia da parte datoriale sia, a volte, da parte degli stessi lavoratori) nei confronti del personale impiegato nell'attività ispettiva. A questo riguardo il Governo richiama il piano straordinario di ispezioni, programmato per tutto il 2014, che prevede il coinvolgimento del personale ispettivo di tutti gli Uffici territoriali per l'effettuazione di almeno 50.000 «accessi brevi» per la verifica dell'impiego di manodopera in nero nei settori che presentano una maggiore incidenza del fenomeno.
  La relazione considera improbabile l'insorgenza di particolari di difficoltà negoziali e non ravvisa l'esigenza di introdurre modifiche alla proposta, in quanto la piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali già esistenti e delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.
  Inoltre, il Governo considera la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e non rileva un impatto finanziario significativo.
  Ritiene che la proposta, pur essendo in linea generale condivisibile, presenti diversi profili di criticità. Anzitutto, non Pag. 360appaiono chiaramente definite le modalità operative con le quali la piattaforma dovrà funzionare. Non viene precisato, in particolare, se la piattaforma si concretizzi, ad esempio, in una rete informatica (come EURES) o in banche dati né è esplicitamente rimessa alla Commissione europea l'individuazione, con propri atti, dei profili operativi e di dettaglio. Le modalità operative della piattaforma appaiono importanti sia in funzione dei risultati da raggiungere sia in funzione dei relativi costi.
  Inoltre, non sono previsti gli obiettivi concreti che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere né, eventualmente, misure sanzionatorie per un impegno insufficiente.
  Anche l'obbligatorietà dell'adesione degli Stati membri potrebbe indurre ad una riduzione dell'impegno, anche in considerazione della impossibilità di misurare con strumenti univoci il fenomeno del lavoro sommerso.
  Un ulteriore approfondimento richiede inoltre la stima dei costi annuali di funzionamento che, secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta, ammonterebbero per il personale della Commissione, l'organizzazione dei lavori della piattaforma e le riunioni ad un massimo di 600.000 euro, mentre i costi operativi annuali connessi alle diverse attività realizzate dalla piattaforma non eccederebbero i 2,1 milioni di euro. La valutazione di impatto non indica infatti i parametri in base ai quali tali costi sono stati stimati, limitandosi a rinviare ai futuri programmi di lavoro della piattaforma.
  Segnala inoltre che l'esame della proposta non è ancora iniziato a livello europeo, in ragione dello scioglimento del Parlamento europeo e delle altre scadenze istituzionali che interverranno nelle prossime settimane a livello europeo, prima tra tutte il rinnovo della Commissione europea. La Presidenza italiana potrà quindi impostare il negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio nel corso del prossimo autunno con l'obiettivo di una rapida conclusione entro il nostro semestre di Presidenza.
  Ai fini dell'espressione di indirizzi negoziali al Governo, la XIV Commissione potrebbe svolgere un breve ciclo di audizioni insieme alla Commissione Lavoro.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

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