CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2014
246.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 159

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione non procederà all'esame dei disegni di legge di ratifica nn. 2082-A, 2085-A e 2080-A, già iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, avendo già espresso il parere di competenza sui relativi testi, che non sono stati modificati dalla Commissione di merito in sede referente. Fa presente altresì che sui predetti provvedimenti non sono state presentate in Assemblea proposte emendative.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.
C. 2081-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 aprile 2014. Ricorda che, in tale occasione, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Segnala che, nella seduta del 7 maggio scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando alcune modifiche volte a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare Pag. 160cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.
C. 2083-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, segnala che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013, è stato già esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 12 maggio 2014. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole.
  Fa presente che, nella seduta del 28 maggio scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando una modifica di carattere formale relativa al titolo dello stesso. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di confermare sullo stesso parere favorevole.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
C. 2099-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012, è stato, da ultimo, esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 aprile 2014. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Fa presente che, nella seduta del 7 maggio scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando una modifica volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Avverte che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.20.

Pag. 161

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.30.

5-02794 Pisano: Sui criteri per la definizione del prezzo di collocamento dei titoli di Stato.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Girolamo PISANO (M5S), replicando, dichiara di prendere atto della risposta, a suo avviso, «difensiva» del rappresentante del Governo, nella quale si analizzano le diverse tipologie di asta per collocare i titoli di Stato al fine di comprendere se la tipologia adottata in Italia sia la più conveniente per l'erario. Al riguardo, osserva che, diversamente da quanto indicato nella risposta, è ipotizzabile che l'utilizzo del sistema del prezzo marginale possa comportare per lo Stato minori entrate rispetto a quello del prezzo medio ponderato.
  Riservandosi di valutare con maggiore attenzione quanto riportato nella risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia, lamenta la mancata indicazione della serie storica delle quantità e dei prezzi dei titoli collocati con le due differenti tipologie di asta (competitiva e marginale), che era stata richiesta nell'interrogazione.
  Conclude anticipando che, in esito al preannunciato approfondimento, potrebbero essere chiesti ulteriori chiarimenti o presentata un'apposita risoluzione.

   Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
C. 2365 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, evidenziando che gli approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore non sono stati completati, chiede di disporre di tempo ulteriore allo scopo di fornire una risposta esaustiva.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
C. 2275 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 162

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
  Ricorda che l'Accordo reca disposizioni volte a facilitare ed agevolare – in favore dei giovani cittadini dei due Paesi – le procedure amministrative che si applicano all'ingresso ed al soggiorno per lunghi periodi di vacanza. In particolare vengono stabiliti i requisiti indispensabili per il rilascio dei visti d'ingresso da parte dei due Paesi.
  Segnala che l'articolo 1 specifica requisiti e condizioni per il rilascio di visti vacanze-lavoro, a favore di cittadini coreani. Tali permessi avranno validità di dodici mesi, consentiranno ingressi multipli e non prevederanno la presenza di familiari al seguito. Gli interessati dovranno dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie per mantenersi durante il soggiorno in Italia e per il viaggio. Dovranno inoltre avere una copertura assicurativa sanitaria per tutta la durata del soggiorno che includa la copertura globale delle spese ospedaliere. Rileva che la norma stabilisce in cinquecento unità il contingente annuale dei visti per vacanze lavoro in Italia. Viene infine previsto che i cittadini coreani muniti del visto-vacanze possano svolgere attività lavorativa (per non oltre sei mesi con lo stesso datore di lavoro) e che ad essi si applicherà la legislazione italiana in materia di lavoro e di previdenza sociale, nonché in materia di soggiorno (con la precisazione che il relativo permesso non è estendibile né convertibile).
  Rileva poi che l'articolo 2 sancisce gli stessi requisiti, condizioni e princìpi di cui all'articolo 1, ma riferiti ai cittadini italiani che intendano recarsi in Corea.
  Fa inoltre presente che l'articolo 3 prevede la promozione dell'Accordo presso le organizzazioni giovanili e culturali, che saranno incoraggiate a fornire adeguata assistenza ai beneficiari, e che gli articoli da 4 a 8 disciplinano le condizioni di validità dell'Accordo, la sua entrata in vigore, l'emendabilità, l'eventuale denuncia dell'Accordo e le modalità per la risoluzione delle controversie in ordine alla sua applicazione.
  Segnalando infine che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, secondo la quale dal provvedimento stesso non discendono nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto l'Accordo non contempla la possibilità che i visti rilasciati in forza della sua attuazione siano gratuiti, dichiara di non avere nulla da osservare sul piano finanziario e propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.
C. 2087 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.
  Segnala, al riguardo, quanto segue:
   gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 del disegno di legge individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni che possono essere richieste riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, Pag. 163dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive. L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario;
   l'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio;
   l'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari devono essere sostenuti dalla Parte richiedente;
   gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.

  Osserva che la relazione tecnica afferma che dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'elusione e all'evasione fiscale.
  Rileva che lo scambio di informazioni previsto dall'articolo 5 è finalizzato a rendere più efficace l'attività di accertamento espletata dall'amministrazione finanziaria, consentendo l'emersione di maggiore base imponibile e producendo quindi per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito non quantificabile, e che le disposizioni di cui all'articolo 6, sotto il profilo strettamente riferito alla spesa, non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento programmate sulla base delle risorse disponibili.
  Al riguardo osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegate al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.
  Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per l'esecuzione delle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6.
  Riguardo al possibile manifestarsi di costi straordinari per l'assistenza fiscale (articolo 9), osserva che nelle relazioni tecniche riferite ad analoghi Accordi sulla medesima materia viene affermato che la copertura dei relativi oneri sarebbe assicurata mediante l'approvazione di apposite disposizioni legislative. Poiché la relazione tecnica riferita all'Accordo in esame non contiene tale precisazione, ritiene che andrebbe confermato che anche nel caso in esame gli eventuali costi straordinari indicati dal testo troverebbero copertura con modalità analoghe a quelle previste dalle relazioni tecniche sopra richiamate.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI conferma che i costi straordinari per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 9 dell'Accordo, hanno natura eventuale e, qualora si dovessero verificare, troveranno copertura in un apposito provvedimento legislativo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2087 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale i costi straordinari per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 9 dell'Accordo, hanno natura eventuale e, qualora si dovessero verificare, troveranno copertura in un apposito provvedimento legislativo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Pag. 164

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.
C. 2088 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.
  Segnala, al riguardo, quanto segue:
   gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni che possono essere richieste riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive. L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario;
   l'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio;
   l'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari devono essere sostenuti dalla Parte richiedente;
   gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.

  Rileva che la relazione tecnica afferma che dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'evasione fiscale, producendo per l'erario italiano un'emersione di base imponibile e conseguentemente un potenziale recupero di gettito, peraltro non quantificabile.
  Osserva altresì che le attività previste dall'articolo 6 rientrano nelle competenze attribuite agli uffici dell'Amministrazione fiscale e saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e che, per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Al riguardo osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegate al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.
  Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per l'esecuzione delle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6.
  Prende atto, altresì, del carattere eventuale e non prevedibile evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento ai costi straordinari per l'assistenza fiscale, rispetto ai quali la stessa relazione tecnica afferma che l'emergere di tali oneri richiederà l'individuazione di un'autonoma copertura finanziaria mediante l'approvazione di apposite norme legislative.
  In conclusione dichiara di non avere nulla da osservare sul piano finanziario e propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Pag. 165

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.
C. 2089 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 e segnala quanto segue:
  Segnala, al riguardo, quanto segue:
   gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni da richiedere riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive. L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario;
   l'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio;
   l'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari devono essere sostenuti dalla Parte richiedente;
   gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.

  Osserva che la relazione tecnica afferma che dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'elusione e all'evasione fiscale, producendo per l'erario italiano un'emersione di base imponibile e conseguentemente un potenziale recupero di gettito, peraltro non quantificabile.
  Osserva altresì che le attività previste dagli articoli 6 e 9 rientrano nelle competenze attribuite agli uffici dell'Amministrazione fiscale e saranno svolte con le risorse umane, tecniche e finanziarie esistenti a legislazione vigente e che, per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Al riguardo osserva preliminarmente che, come affermato dalle relazioni allegate al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.
  Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per l'esecuzione delle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6.
  Prende atto, altresì, del carattere eventuale e non prevedibile evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento ai costi straordinari per l'assistenza fiscale, rispetto ai quali la stessa relazione tecnica afferma che l'emergere di tali oneri richiederà l'individuazione di un'autonoma copertura finanziaria mediante l'approvazione di apposite norme legislative.
  In conclusione dichiara di non avere nulla da osservare sul piano finanziario e propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Pag. 166

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Atto n. 94.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI precisa che la procedura di determinazione delle tariffe prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, è idonea a garantire l'effettiva ed integrale copertura dei costi connessi alle procedure di controllo disposte dal presente provvedimento.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (atto n. 94);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la procedura di determinazione delle tariffe prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, è idonea a garantire l'effettiva ed integrale copertura dei costi connessi alle procedure di controllo disposte dal presente provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2014.

Pag. 167

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

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