CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2014
246.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 119

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.35

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
C. 2365 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Pag. 120

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente che il decreto legge in titolo, nei primi due articoli, reca rispettivamente misure destinate ai comuni dell'Emilia Romagna colpiti da alcuni eventi atmosferici e per l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, il cui contenuto è di seguito analizzato.
  Osserva che l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale», ossia il 13 maggio 2014.
  Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 – secondo quanto prevede espressamente la norma – mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e interessati anche: dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014; dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, e individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013.
  Osserva che la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 non indica esattamente i comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013. Andrebbe, a suo avviso, pertanto, valutata l'opportunità di individuarli nella norma o di specificare l'atto con il quale sono stati eventualmente già individuati. Il comma 1 autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati.
  Il comma 2 dispone che per l'effettuazione degli interventi il commissario opera, per l'intera durata dello stato di emergenza: con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del decreto legge n. 4 del 2014.
  I commi 3 e 4 consentono al Commissario: di avvalersi dell'amministrazione regionale e di quelle locali (sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, Presidente della provincia di Modena e relativa amministrazione); di delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.
  Il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015: per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria; per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati; per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività, contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico. L'importo indicato potrà essere utilizzato, con separata evidenza contabile, a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.
  Il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa Pag. 121in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento. Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario Grimaldi o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.
  Il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5; l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. Viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012; l'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali.
  Il comma 8 prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate. La norma fa riferimento anche a beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché ad edifici di interesse storico-artistico. Osserva, a tal proposito, che mentre il comma 1 dell'articolo 1 ricomprende tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto anche quelli interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nei commi 3, 4, 7 e 8 del medesimo articolo si fa riferimento solo agli «eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014».
  L'ultimo periodo del comma 5 consente agli enti attuatori, nella realizzazione degli interventi contemplati dal comma 5, l'applicazione delle norme dettate dall'articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2012, che disciplinano l'occupazione d'urgenza e l'eventuale espropriazione delle aree, nonché la localizzazione degli interventi (anche in deroga agli strumenti urbanistici), la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e l'affidamento degli interventi stessi.
  Il comma 9 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 1 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte: quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012; quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge n. 174 del 2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna.
  L'articolo 2 reca alcune disposizioni che, secondo quanto esplicitato dalla norma, sono volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede: la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali; l'individuazione degli interventi da revocare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da Pag. 122adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; il divieto a partire dal 13 maggio 2014 – data di entrata in vigore del presente decreto – di attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la materia protezione civile rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva, altresì, che la materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni finalizzate a richiedere alla Commissione di merito alcune valutazioni circa l'opportunità all'articolo 1, comma 1, di assicurare una puntuale individuazione dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, considerato che la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 e l'ordinanza di protezione civile n. 83 del 2013, richiamate dal testo, non li indicano nel dettaglio nonché di chiarire maggiormente all'articolo 1, commi 3, 4, 7 e 8 se tra i territori interessati dalle disposizioni del decreto siano ricompresi anche quelli interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e, infine, di specificare maggiormente il rapporto tra le disposizioni recate dai commi 5, 6 e 7 (vedi allegato).

  Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede un chiarimento al relatore in merito al fatto se il provvedimento demandi o meno a un atto successivo del Governo la compilazione di un elenco analitico delle località colpite da calamità naturale interessate dalle disposizioni del provvedimento medesimo.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, precisa che la mancanza di un'indicazione precisa delle località interessate dal provvedimento è dovuto al rimando a varie ordinanze in cui non è presente tale indicazione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.

  La seduta comincia alle 14.15.

Seguito dell'audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Ricorda che l'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche, è stata avviata nella seduta del 7 maggio scorso, nella quale il Ministro ha svolto la sua relazione e sono intervenuti diversi deputati per porre quesiti e formulare osservazioni. Dà quindi la parola al Ministro, affinché possa svolgere il proprio intervento in sede di replica.

  Il ministro Maria Carmela LANZETTA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Pag. 123

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il ministro Lanzetta per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 giugno 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo e C. 2376 Bianconi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2376).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2376 a firma del deputato Bianconi recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), relatore, nell'illustrare, anche a nome della collega relatrice, deputata Fabbri, la proposta di legge Bianconi n. 237, osserva che essa interviene sulla disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia o ivi residenti per dieci anni, riprendendo il testo approvato in sede referente nella scorsa legislatura e rinviato in Commissione dopo la discussione generale in Assemblea.
  In particolare, la proposta di legge rende più gravosa l'acquisizione della cittadinanza italiana iure soli, da parte degli stranieri nati in Italia ed ivi residenti senza interruzioni sino alla maggiore età. Essa introduce infatti un requisito ulteriore per l'acquisto: la frequenza con profitto di scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
  Anche per l'acquisto della cittadinanza per cosiddetta naturalizzazione, la proposta n. 2376 rende più complesso il procedimento per la concessione della cittadinanza per gli stranieri legalmente residenti da almeno dieci anni, introducendo peraltro termini certi per la conclusione del procedimento medesimo. Essa richiede innanzitutto la «stabilità» della residenza legale per almeno dieci anni e prevede lo svolgimento di un apposito percorso di cittadinanza prima della concessione.
  Sottolinea che l'acquisizione della cittadinanza è dunque subordinata: al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; alla frequenza Pag. 124di un corso di un anno sulla storia e la cultura italiane ed europee, sull'educazione civica e sui princìpi della Costituzione italiana; all'effettivo raggiungimento di un adeguato grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione; al rispetto degli obblighi tributari; al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  L'accesso al corso di cultura italiana è consentito, a richiesta, allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni. Il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso, fermo restando il requisito della residenza per dieci anni in territorio italiano.
  L'acquisto della cittadinanza ha luogo automaticamente in caso di ritardo nella conclusione del procedimento imputabile all'amministrazione. Per i minori il percorso di cittadinanza può iniziare al compimento del sedicesimo anno e deve concludersi al compimento del diciottesimo anno. Il Governo organizza, con il concorso delle regioni, iniziative e attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione dello straniero, cui questi è tenuto a partecipare.
  L'attuazione della disciplina, incluse le modalità di svolgimento del corso di cultura italiana ed i casi di esonero dalla frequenza dello stesso, è rimessa ad un regolamento governativo.
  Rileva inoltre che la proposta n. 2376 interviene sulla prestazione del giuramento, che deve essere prestato nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo, secondo modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge. Viene poi introdotta una nuova formula del giuramento ed è prevista la consegna al nuovo cittadino di una copia della Costituzione.
  L'entrata in vigore è infine prevista decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi.
Doc. XXII, n. 28 Brunetta.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, illustra il documento parlamentare di cui oggi la I Commissione avvia l'esame, il Doc. XXII, n. 128 Brunetta ed altri, che prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi.
  La proposta, come affermato nella relazione, nasce dalle informazioni rese note dall'ex Segretario al Tesoro degli Stati Uniti d'America Timothy Geithner nel saggio Stress Test.
  La proposta si compone di sei articoli.Pag. 125
  L'articolo 1 propone l'istituzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata di sei mesi, e ne definisce i compiti. In particolare la Commissione è chiamata a verificare: la situazione nonché i dati relativi al contesto politico, economico e finanziario, sia nazionale che internazionale, del biennio 2010-2011; le testimonianze, sia a livello nazionale che internazionale rese per mezzo di dichiarazioni e di pubblicazioni degli ultimi anni, con particolare riferimento alle vicende dell'estate e dell'autunno 2011, culminate con le dimissioni del Governo Berlusconi, rese al di fuori di un procedimento parlamentare di sfiducia e l'eventuale coinvolgimento in tali vicende di soggetti nazionali e stranieri.
  L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e che con gli stessi criteri si interviene ad eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica o di sopravvenienza altre cause ostative. La nomina del Presidente della Commissione, che deve appartenere ai gruppi di opposizione, è affidata al Presidente della Camera; questi convoca la Commissione entro dieci giorni dalla nomina per la costituzione dell'Ufficio di presidenza, composto, oltre che dal Presidente, da un vicepresidente e da un segretario, eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Viene infine previsto che la Commissione, conclusi i propri lavori, presenti una relazione alla Camera.
  L'articolo 3 dispone che la Commissione proceda con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Si stabilisce inoltre che la Commissione possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione può altresì chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della Commissione. In tutti i casi la Commissione è tenuta a garantire il mantenimento del regime di segretezza, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. Riguardo al regime di divulgazione degli atti, è la Commissione che definisce quali non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, assicurando la copertura del segreto per gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  L'articolo 4 stabilisce l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.
  L'articolo 5 dispone che, per le audizioni a testimonianza, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale e che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Con riguardo agli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza, si prevede l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale.
  L'articolo 6 concerne l'organizzazione interna della Commissione. Si prevede l'adozione di un proprio regolamento interno e la pubblicità delle sedute, ferma restando la facoltà per la Commissione di deliberare di riunirsi in seduta segreta quando lo ritenga opportuno. Si dispone che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia Pag. 126giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. La Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Riguardo alla copertura finanziaria delle spese necessarie all'attività della Commissione, si stabilisce un limite massimo di 30.000 euro, posto a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  Emanuele FIANO (PD), nel sottolineare la legittimità della richiesta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi, fa, tuttavia, presente che il suo gruppo nutre perplessità sull'oggetto di tale inchiesta che prende le mosse da indiscrezioni giornalistiche che, peraltro, coinvolgono anche personalità straniere.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 4 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 15.

Relazione della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
COM(2014) 224 final.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gregorio GITTI (PI), relatore, fa presente che la comunicazione COM(2014) 224 final, recante la IV Relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, costituisce un documento di notevole importanza sotto vari profili. In primo luogo, dal punto di vista politico, perché rappresenta uno degli ultimi atti curati dalla Commissaria europea per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, nonché Vicepresidente della Commissione europea, Viviane Reding.
  Insieme alla comunicazione COM(2014) 158 final, anch'essa vertente sulle tematiche relative allo Stato di diritto e i diritti fondamentali, si tratta di una sorta di «testamento politico» della Reding, la quale all'interno della attuale Commissione europea, si è distinta per capacità di promuovere con coraggio e lodevole spirito di iniziativa l'avanzamento della disciplina europea in settori così delicati quali sono quelli che rientrano nella sua competenza.
  È infatti innegabile che negli ultimi anni sui diritti fondamentali e lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'Unione europea abbia registrato i progressi più vistosi e incoraggianti per chi crede nella necessità di un avanzamento del processo di integrazione europea.
  È evidente, infatti, che per affrontare adeguatamente questioni quali la gestione dei flussi migratori e l'asilo, la lotta alla criminalità transfrontaliera, la tratta di esseri umani, la tutela della privacy, la garanzia dei diritti di cittadinanza e il contrasto al terrorismo, le risorse a disposizione dei singoli Stati membri non siano sufficienti e risulti assolutamente imprescindibile uno stretto coordinamento a livello europeo.
  Le stesse considerazioni valgono per le iniziative che negli ultimi anni la Commissione europea ha assunto per rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria, anche attraverso la creazione di organismi quali la Procura europea, e per pervenire al reciproco riconoscimento delle pronunce delle autorità giurisdizionali mediante la progressiva applicazione del principio del non exequatur.
  Sempre sul piano politico, occorre considerare che nell'ambito di una gestione così attiva e propositiva, quale è stata Pag. 127quella della Commissaria Reding, una attenzione particolare è stata delicata proprio al tema della salvaguardia dei diritti fondamentali.
  Si tratta di un tema che recentemente ha assunto una vera e propria centralità nel dibattito politico, oltre che nella discussione accademica, alla luce di alcuni eventi, in qualche caso clamorosi, che hanno evidenziato il rischio concreto che all'interno dell'Unione europea possano non essere adeguatamente garantiti i diritti fondamentali che sono alla base dello Stato di diritto e che costituiscono il tratto comune e più significativo dell'esperienza dell'integrazione europea.
  Ricorda che, in base all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, il perseguimento dei valori attraverso i quali si traduce lo Stato di diritto ha carattere prioritario rispetto a tutte le altre politiche dell'Unione europea, compresa la creazione di un mercato unico.
  Da più parti è stato tuttavia segnalato il rischio di una grave asimmetria per cui se, da un lato, l'Unione europea sottopone ad una verifica accurata l'idoneità dei paesi candidati ad aderire all'Unione stessa sulla base del rispetto dei diritti fondamentali e addirittura subordina a «clausole di condizionalità» volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali la stipula di trattati commerciali con Paesi terzi, dall'altro lato la stessa UE non dispone di strumenti adeguati ad assicurare il rispetto dei medesimi diritti al suo interno, da parte di Paesi che sono già membri.
  In sintesi, gli strumenti vigenti si traducono nella cosiddetta «opzione nucleare» costituita dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea (che tuttavia non a caso non ha mai trovato attuazione per le elevate maggioranze richieste per l'adozione di eventuali sanzioni quali la sospensione del diritto di voto in seno al Consiglio nei confronti del Paese ritenuto responsabile di violazioni gravi e persistenti dei diritti fondamentali) e la attivazione di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 158 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che tuttavia può aver luogo soltanto in presenza di violazione di specifiche disposizione dell'ordinamento dell'Unione europea.
  La carenza di adeguati strumenti di salvaguardia di diritti fondamentali, in presenza di violazioni non episodiche ma sistematiche, ha indotto autorevoli esponenti governativi di alcuni Paesi membri, lo stesso Parlamento europeo e, più recentemente, la Commissionaria Reding ad avanzare proposte puntuali volte a rimediare ai limiti della vigente disciplina che in alcuni casi si muovono nel solco del diritto primario già esistente e in altre prefigurano una parziale modifica dei Trattati.
  La discussione, già assai articolata, su questi aspetti, potrà trovare una ulteriore importante occasione di approfondimenti in occasione del semestre di Presidenza italiano nel corso del quale dovrebbero pervenire a conclusione importanti negoziati su questo tema, tra cui quello relativo alla protezione dei dati personali.
  È comunque evidente l'importanza di documenti quali la comunicazione all'ordine del giorno della odierna seduta, con i quali si fornisce un essenziale contributo di conoscenza e di valutazione sullo stato di attuazione della normativa esistente.
  Una ricognizione di questo tipo, così accurata e nella quale gli elementi di informazione di carattere prettamente giuridico si intrecciano con considerazioni di ordine politico, è essenziale anche ai fini degli ulteriori progressi che il confronto su materie tanti delicate, che toccano profili costituzionali di ciascuno degli Stati membri, oltre che l'ordinamento dell'Unione europea, potrà registrare nel prossimo futuro.
  La comunicazione reca, infatti, una panoramica assai dettagliata sugli orientamenti della Corte di giustizia, che è andata consolidando una ricca giurisprudenza in materia di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nei singoli Stati membri.
  La Carta, firmata a Nizza nel 2000 ha, in base al Trattato sull'Unione europea, il medesimo valore giuridico dei trattati stessi. La Carta ha il grande merito di Pag. 128ricondurre ad unicità una serie di diritti che prima erano dispersi in diversi e distinti strumenti legislativi (leggi nazionali, ordinamento dell'Unione europea, accordi internazionali).
  Un secondo merito della Carta è, a suo avviso, quello di non limitarsi ad affermare una serie di diritti civili e politici (tutela della dignità umana e dell'integrità della persona; diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della privacy, non discriminazione e parità di genere, diritti di cittadinanza, a cominciare da quelli relativi all'esercizio del voto, diritto alla difesa e presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari) ma di comprendere anche i diritti tipicamente sociali quali quelli a tutela dei lavoratori.
  Ricorda, inoltre, che accanto alla Commissione europea, che svolge attraverso la relazione annuale questa accurata ricognizione, operano all'interno dell'Unione europea anche altri organismi specializzati, a partire dalla Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la quale effettua un attento monitoraggio della situazione esistente all'interno dell'Unione anche segnalando eventuali buone pratiche da condividere, il cui lavoro istruttorio è indispensabile per le istituzioni politiche impegnate nell'aggiornamento della normativa.
  La comunicazione contiene in primo luogo una serie di informazioni circa l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali negli Stati membri.
  Al riguardo, occorre considerare che ai sensi dell'articolo 51 della medesima Carta, ad essa gli Stati membri sono obbligati esclusivamente in attuazione del diritto dell'Unione. In altri termini, i destinatari principali della Carta sono anzitutto le istituzioni dell'Unione europea. La comunicazione passa quindi in rassegna alcune recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno garantito un prezioso contributo per affinare gli orientamenti giurisprudenziali nella definizione dell'ambito di applicazione della Carta.
  La comunicazione non si limita tuttavia a questa rassegna; ad essa si accompagna una sintetica ricostruzione di alcune recenti iniziative adottate dalla Commissione europea volte a promuovere l'applicazione dei principi e della finalità della Carta traducendone i contenuti sul piano del diritto secondario. Tra le altre, vengono richiamate le proposte avanzate dalla Commissione europea in materia di processo equo; di protezione di dati personali; di asilo ed immigrazione.
  È da segnalare che lo sforzo compiuto dalla Commissione europea sul terreno del processo equo e delle garanzie procedurali. A questo riguardo va richiamato il progresso costituito dalla elaborazione di un indicatore sull'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari nei diversi Stati membri (il cosiddetto scoreboard giustizia) che purtroppo evidenzia per il nostro Paese una situazione di criticità con particolare riferimento all'elevato numero di cause pendenti. È chiaro che l'inefficienza del sistema giudiziario può essere un potente fattore di pregiudizio per la salvaguardia dei diritti dei cittadini, specie se vittime di reati, oltre che per la competitività del Paese nel suo complesso.
  Da ultimo, la comunicazione affronta il tema dell'adesione dell'Unione alla CEDU (Convenzione dei diritti dell'uomo).
  I negoziati per l'adesione sono iniziati nel 2010 ma non risultano ancora pervenuti a conclusione.
  L'adesione dovrebbe comportare l'attivazione di un controllo giurisdizionali aggiuntivo in materia di diritti fondamentali per cui anche gli atti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, comprese le sentenze della Corte di giustizia, risulterebbero impugnabili davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo. Un ulteriore effetto dell'adesione è costituito dalla azionabilità di un ricorso alla Corte dei diritti dell'Uomo da parte di qualunque cittadino, purché siano state esaurite tutte le vie di ricorso interno.
  L'adesione alla CEDU comporterà quindi novità significative sul piano dell'ordinamento europeo e della effettività della garanzia dei diritti fondamentali. Pag. 129Allo stato appare tuttavia difficile valutare se l'adesione produrrà soltanto effetti positivi, in termini di ampliamento degli strumenti di tutela ovvero non possa anche produrre situazioni di criticità alla luce dei differenti orientamenti che le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo hanno maturato e del rischio di pronunce discordanti, tali da determinare situazioni di incertezza e precarietà.
  Rileva che la comunicazione contiene una serie di utili elementi di informazione e valutazione su cui si deve sviluppare un confronto di alto livello per la delicatezza e il rilievo delle materie che ne costituiscono l'oggetto. L'Unione europea, anche grazie all'iniziativa di una Commissaria intelligente e coraggiosa come la Reding, ha saputo realizzare importanti risultati in materia; molto ancora resta tuttavia da fare per cui tutti i contributi di conoscenza, come la comunicazione all'ordine del giorno, risulteranno preziosi in quanto concorreranno a creare le premesse per ulteriori progressi.
  In conclusione, richiama alcuni punti della Comunicazione COM(2014) 158 final recante «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» che sarà esaminata congiuntamente alla II Commissione e che costituisce un atto strettamente connesso a quello oggi in discussione.
  Al riguardo, sottolinea che tale documento evidenzia che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dai documenti elaborati dal Consiglio d'Europa, in particolare sulla scorta dell'esperienza della commissione di Venezia, si può desumere il nucleo sostanziale dello Stato di diritto come valore comune dell'UE ai sensi dell'articolo 2 del TUE. Tale nucleo è costituito dai principi di legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza davanti alla legge.
  Sul tema, fa presente che particolare rilievo, a suo giudizio, assumono sia il principio della separazione delle carriere della Magistratura inquirente e giudicante, in un'ottica di garantire l'indipendenza del giudice, sia quello della responsabilità civile dei magistrati.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.
C. 2083 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.
C. 2081-A.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie Pag. 130imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.
C. 2082.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.
C. 2085 Governo.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
C. 2099-A Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

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