SEDE CONSULTIVA
Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Michele BORDO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio già a partire da domani e che la XIV Commissione si dovrà quindi esprimere nella seduta odierna.
Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, evidenzia che il decreto-legge che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare si compone di 2 articoli, concernenti rispettivamente, la dirigenza scolastica e i servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole.
In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 recano disposizioni per la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici assunti all'esito del concorso 2011, nei casi in cui occorra rinnovare la procedura concorsuale a seguito di annullamento giurisdizionale.
Più precisamente, il comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011 (svoltosi su base regionale), nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, fino a conclusione dello stesso.
Il comma 2 dispone invece che dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 144
Con riferimento al termine per la continuità delle funzioni, segnalo che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, presentato al Senato (S. 1430), evidenziava che il Ministero stava procedendo, sulla base di un cronoprogramma, alla rapida predisposizione di tutti gli atti per la rinnovazione della procedura concorsuale secondo le modalità indicate dai giudici amministrativi, in modo tale che già dall'inizio dell'anno scolastico fosse assicurata alle scuole interessate l'assegnazione dei dirigenti scolastici vincitori. Sul punto, tuttavia, nel corso dell'esame presso il Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che i tempi di rinnovazione dipendono dai tempi con cui il Consiglio di Stato risponderà alle richieste di chiarimenti avanzate dal Ministero e che tale parere rischia di non arrivare in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico.
I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 104/2013 (L. 128/2013), con riferimento al quale si prevede, tra l'altro, che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso. In particolare, la nuova procedura concorsuale è indetta, secondo le modalità innovative previste dall'articolo 17 del decreto-legge 104/2013 (L. 128/2013), limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.
Il comma 2-bis novella l'articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge 104/2013, sopprimendo la previsione in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso selettivo prima dell'assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione.
Segnala che il numero effettivo di candidati ammessi, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, la durata del corso, nonché le forme di valutazione dei candidati devono essere stabilite con un DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il DPCM – che doveva essere adottato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (dunque, entro il 12 marzo 2014) – non risulta ancora intervenuto.
Il comma 2-ter prevede, quindi, che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale è bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti è riservata ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale; ai soggetti «che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso concorso, contenzioso legato» ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con Decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della L. 202/2010, e, infine, ai soggetti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 7/2005 (L. 43/2005).
La riserva deve essere prevista «nel rispetto della normativa vigente». Al riguardo, ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957, recante Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.Pag. 145
Da ultimo, il comma 2-ter dispone che il bando individua i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce sin da ora che sia ricompreso l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.
L'articolo 2, nel testo come modificato dal Senato, reca misure volte a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP.
Il comma 1, nel testo come modificato dal Senato, differisce (dal 31 marzo 2014) «fino a non oltre il 31 dicembre 2014», limitatamente alle «regioni» ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, il termine entro il quale le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data indicata del 31 marzo 2014. Sul punto, segnalo che il testo del decreto-legge prevedeva come termine ultimo il 31 agosto 2014. Ricorda inoltre che attualmente, con riferimento alla convenzione-quadro CONSIP, non risultano affidati i lotti nn. 6 – Regione Campania (Province di Napoli e Salerno), 7 – Regione Campania (Province di Caserta, Benevento ed Avellino) e 13 – Regione Sicilia.
In base al comma 2, gli acquisti dei servizi di cui al comma 1 avvengono nel limite della spesa che si sosterrebbe espletando i servizi mediante esclusivo ricorso al personale dipendente (articolo 58, comma 5, del decreto-legge 69/2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva.
Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo servizio.
Il comma 2-ter, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, dispone che dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 15 maggio 2014, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G2.100 (testo 2), G2.101 e G2.102 che hanno impegnato l'esecutivo, fra l'altro, a valutare l'opportunità di riconsiderare il meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari.
Prima di concludere, intende sinteticamente richiamare l'evoluzione intervenuta in materia di affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, ricordando che – a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nel 2002, che contestava l'affidamento di detti servizi senza procedure di gara – è stata prevista l'indizione di bandi di gara europei.
In particolare, l'articolo 1, comma 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. La CONSIP ha proceduto all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituti scolastici attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 13 Lotti geografici. In particolare, il bando di gara (del 2012) prevedeva che, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, alla gara si applicava l'obbligo di cui all'articolo 4 del CCNL «per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi», in merito all'assunzione da parte dell'aggiudicatario del personale trasferito dall'impresa cessante.
Nel giugno 2011 è stato siglato un Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, Pag. 146i consorzi nazionali e le organizzazioni sindacali rappresentatrici delle parti datoriali e dei dipendenti, con il quale si è convenuta la proroga dei contratti in essere sino all'aggiudicazione dell'unica gara europea curata dalla CONSIP.
In relazione ai problemi occupazionali che, nei fatti, sono derivati dalla stipula dei nuovi contratti di pulizia nell'ambito della convenzione CONSIP, un tavolo attivato dal MIUR ha definito l'impegno di prorogare i contratti in essere sino al 31 dicembre 2013.
A seguire, è intervenuto l'articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha disposto la prosecuzione, fino al 28 febbraio 2014, dei contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, in essere al 31 dicembre 2013, ove alla stessa data non erano state attivate convenzioni con la CONSIP. Inoltre, ha previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove era attiva la convenzione CONSIP acquistassero servizi ulteriori, cioè servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari, avvalendosi delle imprese aggiudicatarie della gara CONSIP, fino al 28 febbraio 2014. Infine, ha previsto l'attivazione di un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni CONSIP.
Da ultimo, l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 16/2014 (L. 68/2014) ha differito il termine del 28 febbraio – sia per i territori nei quali non era attiva la convenzione, sia nei territori nei quali la stessa era attiva – al 31 marzo 2014, incrementando al tempo stesso il limite di spesa di 34,6 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 di ulteriori 20 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (articolo 4 della L. 440/1997).
Rocco BUTTIGLIONE (PI) rileva come il provvedimento dia l'impressione di essere volto ad aggirare la giurisprudenza delle Corte di giustizia dell'Unione europea. La norma di cui all'articolo 1 stabilisce infatti l'obbligo per il Governo italiano di confermare nelle funzioni personale scolastico che non ne ha titolo, essendo stato annullato il relativo concorso di assunzione. Ciò sino a che non sia stata bandita una nuova procedura concorsuale, che offrirà loro titoli preferenziali e la conseguente probabilità di una assunzione.
Si tratta di disposizioni che rischiano di ledere anche la Carta costituzionale, violando il principio dell'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico. Invita pertanto la Commissione a riflettere sul punto.
Manifesta una seconda perplessità riguardo all'articolo 2 del provvedimento, rilevando come buona parte dei servizi di pulizia negli istituti scolastici si collochino al di sotto della soglia prevista per le procedure ad evidenza pubblica. Con il provvedimento in esame si rende invece obbligatorio anche in tali casi il ricorso a gara, e non si comprendono le motivazioni dell'imposizione di un simile vincolo.
Tea ALBINI (PD) osserva, in via generale, che solitamente il criterio adottato è quello dei costi standard, con l'obiettivo di una armonizzazione dei costi su tutto il territorio nazionale.
Rocco BUTTIGLIONE (PI) riterrebbe non ragionevole che un singolo istituto scolastico dovesse ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica nel caso in cui il corrispettivo del servizio di pulizia necessario fosse di limitata entità.
Tea ALBINI (PD) rileva che sono i comuni e non i singoli istituti a gestire tali affidamenti; in ogni caso ricorda che l'approvvigionamento di beni e servizi avviene utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP, mediante una procedura aperta svolta in ambito comunitario.
Giuseppe GUERINI (PD) evidenzia come l'obiettivo recato dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento sia volto a risolvere un problema determinato dalle carenze dello stesso MIUR, laddove Pag. 147sono state invalidate procedure concorsuali per irregolarità imputabili alla gestione da parte delle competenti amministrazioni, che non hanno in alcun modo riguardato l'idoneità dei relativi vincitori.
Si intende cioè tutelare il Ministero da ulteriore contenzioso, e contemporaneamente garantire l'interesse pubblico all'erogazione del servizio e l'interesse legittimo di coloro che sono risultati idonei.
Rocco BUTTIGLIONE (PI) con riguardo ai contenuti dell'articolo 1 si chiede per quale motivo occorra intervenire facendo ricorso allo strumento legislativo ordinario laddove si poteva forse agire in via amministrativa, anche in linea con i principi di delegificazione.
Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che richiama in premessa l'opportunità di valutare la possibilità di intervenire sulla materia mediante atto amministrativo anziché provvedere con strumento legislativo ordinario, anche tenuto conto delle più generali esigenze di delegificazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.25.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Atto n. 94.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Pastorino, illustra i contenuti dell'atto, che la delega per il recepimento della direttiva 2012/33/UE è stata concessa dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.
Lo schema di decreto è stato adottato il 15 aprile 2014 sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge 234 del 2012, ai sensi del quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dal comma 3 del medesimo articolo 31, in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Segnala che il termine di recepimento della direttiva 2012/33/CE è fissato al 18 giugno 2014.
Prima di esaminare nel dettaglio lo schema di decreto legislativo n. 94, richiama la disciplina vigente in materia di riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi, originariamente contenuta nella direttiva 1999/32/CE, che è stata recepita in Italia nel 2001 con DPCM n. 395. Con l'entrata in vigore del Codice dell'ambiente, il DPCM è stato abrogato e le relative disposizioni sono state riprese nella parte quinta (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), titolo III (combustibili), e nell'Allegato X, parte I, sezione 3 del decreto legislativo 152 del 2006. A seguito dell'adozione dell'Allegato VI alla «Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi» (MARPOL73/78), l'Unione europea ha emanato la direttiva 2005/33/CE, che ha modificato quanto stabilito nella disciplina del 1999, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Pag. 148Tali modifiche sono state recepite in Italia con il decreto legislativo 205 del 2007, novellando gli articoli 291, 292, 293, 295, 296 e 298 del Codice dell'ambiente, che disciplinano i limiti per il tenore di zolfo dei diversi combustibili marittimi (gasoli, oli diesel ed altri); la zona di mare percorsa (porti, acque territoriali, zone economiche esclusive, zone di protezione ecologica, aree di controllo delle emissioni di SOx); le specifiche per le navi passeggeri; l'uso alternativo di tecnologie di riduzione delle emissioni della nave, ed esperimenti relativi a tali tecnologie. Sono, infine, previsti ed operanti sistemi di controlli, accertamento e sanzioni per le violazioni dei limiti fissati.
Per quanto riguarda i contenuti della direttiva 2012/33/UE, ricorda che la stessa stabilisce, in via generale, il divieto – nei paesi membri dell'UE – di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento, prevedendo misure più restrittive sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo rispetto alla direttiva 1999/32/CE – modificata dalla direttiva 2005/33/CE – ai fini di adeguamento alla disciplina dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sugli standard relativi alla composizione dei combustibili e sui metodi di riduzione delle emissioni inquinanti, in relazione a specifiche fattispecie.
L'allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL con gli emendamenti introdotti nell'ottobre 2008 dall’International Maritime Organization introduce, infatti, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle aree di controllo delle emissioni di zolfo – SECA (1,00 per cento dal 1o luglio 2010 e 0,10 per cento dal 1o gennaio 2015) nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 per cento dal 1o gennaio 2012 e, in linea di principio, 0,50 per cento dal 1o gennaio 2020).
Gli Stati membri devono, pertanto, entro il 18 giugno 2014, adottare tutte le misure necessarie affinché nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, che rientrano nelle aree di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa all'1,00 per cento fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,10 per cento dal 1o gennaio 2015; nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, al di fuori delle aree di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento dal 18 giugno 2014 e allo 0,50 per cento dal 1o gennaio 2020.
La direttiva 2012/33/UE stabilisce inoltre che non siano utilizzati gasoli con tenore di zolfo superiore in massa allo 0,10 per cento; né utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento (regola generale), a eccezione dei combustibili destinati all'approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso; non siano immessi sul mercato oli diesel marini se il loro tenore di zolfo è superiore in massa all'1,50 per cento; non utilizzino le navi all'ormeggio nei porti dell'Unione combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore in massa allo 0,10 per cento, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.
Gli Stati membri devono inoltre vietare, fino al 1o gennaio 2020, l'utilizzo di combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa dalle navi passeggeri che effettuano servizio di linea da o verso porti dell'Unione europea, transitando nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento che non rientrano nelle aree di controllo delle emissioni di SOx.
Infine, la direttiva 2012/33/UE obbliga gli Stati membri al controllo della filiera commerciale dei carburanti con l'istituzione di un registro pubblico dei fornitori di combustibile; l'indicazione del tenore di Pag. 149zolfo da parte di un fornitore su un bollettino di consegna debitamente accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria; l'adozione di misure idonee per garantire la conformità del combustibile alle caratteristiche prescritte e nei confronti dei fornitori che commercializzano prodotti non conformi a quelli indicati sul bollettino di consegna; l'incentivazione di rapporti di cooperazione per sperimentare nuovi metodi di riduzione delle emissioni; il campionamento e le analisi dei carburanti, attraverso l'ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile, la messa a punto del metodo di riferimento per determinare il tenore di zolfo, la frequenza e la metodologia dei campionamenti.
Passando alla sintetica descrizione dello schema di decreto, segnala che il provvedimento in esame si compone di due articoli e due allegati ed è volto a recepire la disciplina introdotta dalla direttiva 2012/33/CE sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
L'articolo 1 modifica gli articoli 292, 295 e 296 del decreto legislativo n.152 del 2006, in cui sono previsti, rispettivamente, le definizioni, le tipologie dei combustibili per uso marittimo, i controlli e le sanzioni. L'articolo 1 interviene, inoltre, sull'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152, in materia di combustibili.
Queste le principali modifiche alla disciplina vigente:
le lettere a)-e) del comma 1 dell'articolo 1 modificano le definizioni presenti nell'articolo 292, comma 2, del d.lgs. 152/2006, riguardanti i codici identificativi dell'olio combustibile pesante e del gasolio, le definizioni di olio diesel marino e gasolio marino, nonché prevedono la definizione di «metodo di riduzione delle emissioni» in sostituzione della precedente definizione di «tecnologie di riduzione delle emissioni»;
l'articolo 1 comma 2, alle lettere a)-h), modifica le percentuali dei tenori di zolfo dei combustibili marittimi, previste all'articolo 295, (commi 1-8) del d.lgs. 152/2006, in linea con i limiti stabiliti per le diverse tipologie di carburanti marittimi dalla direttiva 2012/33/CE, secondo la nuova tempistica;
conformemente a quanto previsto nella direttiva, la lettera f) del comma 2 integra il comma 6 dell'articolo 295 prevedendo che il divieto di utilizzo dei combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa per le navi passeggeri si applichi fino al 1o gennaio 2020;
viene concessa inoltre – con l'aggiunta del comma 6-bis all'articolo 295 ad opera della lettera g) del comma 2 – una deroga all'applicazione dei limiti indicati, per le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso o che utilizzano combustibili o miscele, alternativi al combustibile per uso marittimo, come indicati nella sezione 5, parte I, dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 (inserita dall'allegato II dello schema di decreto in esame), riguardante i criteri e i metodi per la riduzione delle emissioni. In tale caso, per la tracciabilità di questi sistemi alternativi, il nuovo comma 6-ter, prevede che il responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso alleghi, ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile, una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore della nave in cui si attesta che la nave utilizza tali metodi;
l'articolo 1, comma 2, lettera m), attraverso l'introduzione del comma 12-bis dell'articolo 295, reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti. Nel caso in cui emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili, il Ministero dell'Ambiente, infatti, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (riguardante Pag. 150procedure per il rilascio obbligato delle scorte ed altri interventi previsti per il mercato dei prodotti petroliferi nel caso di interruzione degli approvvigionamenti);
l'articolo 1, comma 2, alle lettere da p) a z), reca limitate modifiche alle norme per consentire esperimenti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni, relativamente ai contenuti della relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente insieme alla richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata, in particolare, dalla direzione del Ministero competente in materia di inquinamento atmosferico, che può avvalersi dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ai fini dell'istruttoria;
l'articolo 1, comma 2, lettere bb)-dd), introduce disposizioni per favorire la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi per la riduzione delle emissioni, in alternativa ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE, se i metodi sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n, 407 (atto di recepimento della direttiva 96/98/CE); a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE se i metodi, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002; in tutti gli altri casi, se i metodi sono oggetto di atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità alla Convenzione MARPOL 73/78 (da tenere a bordo della nave e da esibire su richiesta dell'autorità competente), attestanti il rispetto delle condizioni previste. La lettera bb), inoltre, demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni, che prevedono l'utilizzo di sistemi dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti;
per quanto concerne i controlli e le sanzioni, l'articolo 1, comma 2, lettera l), al fine di controllare la disponibilità dei combustibili per uso marittimo conformi ai limiti precedentemente indicati, inserisce al comma 12 dell'articolo 295 del d.lgs. 152/2006, l'obbligo della pubblicità dei registri dei fornitori, da parte delle autorità marittime o portuali. Le informative circa tali disponibilità sono comunicate al Ministero dell'ambiente ed inviate, con comunicazione annuale, alla Commissione europea, in allegato alla prevista relazione sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente (articolo 298, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006);
l'articolo 1, comma 3, lettera c), inserisce nuovi obblighi a carico dell'armatore o del comandante della nave, in caso di impossibilità di ottenere combustibile a norma o di violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia i rapporti mensili sull'impossibilità di ottenere combustibile a norma, alla Commissione europea e, eventualmente, attiva la procedura di emergenza (articolo 295, comma 12-bis), nel caso di ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. Le autorità competenti, che accertano un illecito, obbligano al cambio del combustibile fuori norma, con un combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile. È, altresì, individuata la procedura da applicare per i controlli analitici sui combustibili marittimi (appendice VI all'allegato VI alla Convenzione MARPOL) come previsto dal nuovo comma 10-bis dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006;
in materia di combustibili, l'articolo 1, comma 4, modifica la parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, vengono aggiornati l'elenco degli impianti di combustione che, in deroga, possono utilizzare olio combustibile con un tenore di zolfo superiore al limite, nonché i dati presenti nella tabella Pag. 151III sui combustibili marittimi e sul tenore massimo di zolfo consentito, da inserire nelle comunicazioni al Ministero dell'ambiente per l'elaborazione della relazione da inviare alla Commissione europea. Inoltre, sulla base degli allegati I e II allo schema di decreto, sono aggiunte ulteriori disposizioni recanti i valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni; i criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni; il formato del rapporto sull'indisponibilità di combustibile a norma da comunicare ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 10-ter dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006.
L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, per l'applicazione delle norme introdotte, e stabilisce inoltre che la copertura degli oneri, derivanti dall'attività di controllo sui combustibili marittimi, effettuata dagli organi competenti, come previsto al comma 9 dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006, sia a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale, tuttora non emanato, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che ha attuato la direttiva 2005/33/CE.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
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