CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 maggio 2014
235.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
   premesso che:
    è necessario conformarsi entro il 2 giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva 2012/13/UE sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
    sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto invece dalla direttiva;
    non appare compiutamente recepita la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva, nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà;
   rilevato altresì che:
    il considerando n. 34 della direttiva testualmente recita: «L'accesso alla documentazione relativa all'indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato»;
    nell'ordinamento interno l'accesso alla predetta documentazione è gratuito, poiché l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede pagamento dei diritti solo per l'estrazione di copia;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) sia previsto che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di una informativa scritta;
   b) siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge del Governo 089, di attuazione della direttiva 2012/13/UE del parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;
   premesso che:
    è necessario conformarsi entro il 2 Giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva in epigrafe sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
    un'eventuale recepimento non conforme ai termini minimi prescritti dalla direttiva esporrebbe, comunque, l'Italia a procedura di infrazione per inadempimento;
   rilevato che:
    la normativa europea prevede che tale diritto spetta ugualmente a persone indagate, imputate ovvero sottoposte ad arresto e che deve consistere, da un lato, in una serie di informative circa i diritti processuali a loro spettanti, dall'altro, nella garanzia per le stesse di accesso all'informazione sull'accusa e alla documentazione relativa all'indagine;
    quanto ai contenuti, non risulta compiutamente recepito la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva nel punto in cui prevede che vanga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o presentare domanda di libertà provvisoria;
    non risulta recepita altresì, la prescrizione di cui all'articolo 7 comma 5 della direttiva che prevede che l'accesso alla documentazione relativa all'indagine sia fornita a titolo gratuito;
    rilevato, altresì, che sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto dall'articolo 3 comma 2 e articoli 4 comma 5 della direttiva;
   considerato che:
    in caso di violazione dell'obbligo di fornire le suddette informative sui diritti il decreto in oggetto prevede la comminazione della sanzione della nullità di tutti gli atti successivi e che, pertanto, non prevedendo la possibilità della comunicazione orale ma solo scritta, e comminando la predetta nullità, interviene sulle norme del codice di procedura penale attualmente vigenti in maniera molto più grave di quanto prescritto dalla direttiva europea;
    la severa sanzione prevista dalle predette disposizioni, sebbene sia meritevole dal punto di vista delle garanzie Pag. 46offerte alle persone sottoposte a indagine, accusa o arresto, rischia, da altro lato, di vanificare l'efficienza dell'operato della procura e della polizia giudiziaria in molti casi in cui è necessario, per esempio, agire d'urgenza;
    quanto sopra può comportare ancora maggiori difficoltà ove si debba agire nei confronti di cittadini di lingua diversa da quella italiana per i quali è previsto che la comunicazione circa i diritti avvenga in forma scritta tradotta in «lingua comprensibile» all'arrestato o al fermato o al sottoposto a custodia cautelare;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) prevedere, in osservanza dell'articolo 4 comma 5, che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale salvo successivamente fornire all'interessato senza indugio la prevista comunicazione;
   b) eliminare la sanzione della nullità degli atti successivi prevista in caso di mancata comunicazione scritta all'arrestato o all'imputato in caso di esecuzione di custodia cautelare e che, in questo caso, la comunicazione possa avvenire anche in forma orale salvo l'obbligo di farne menzione nel verbale da inviare al procuratore competente, previa sottoscrizione dell'interessato;
   c) sostituire le locuzioni: «persona che non conosce la lingua italiana» ovvero «lingua comprensibile» con formulazioni che non si prestino a censure interpretative quali «cittadino straniero» e «nella lingua dell'indagato/imputato/arrestato»;
   d) prevedere tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare domanda di libertà provvisoria;
   e) prevedere che l'accesso ai documenti relativi a un caso specifico, necessari a una persona arrestata o detenuta, in una qualunque fase del procedimento penale, in possesso delle autorità competenti, essenziali per impugnare la legittimità dell'arresto o della detenzione ovvero di tutto il materiale probatorio a favore o contro l'indagato sia garantito e fornito a titolo gratuito.
Colletti

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   visti i rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
   premesso che:
    è necessario conformarsi entro il 2 giugno 2014 a quanto previsto con la direttiva 2012/13/UE sia in quanto atto necessario per attuare il principio del giusto processo, che non può prescindere dal diritto della persona di essere informata, nel più breve tempo possibile, delle accuse elevate a suo carico, sia in quanto diversamente, l'Italia si esporrebbe a procedura di infrazione per violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
    sebbene il decreto in oggetto, in linea con la direttiva di riferimento, preveda che vengano fornite le adeguate informative in forma scritta, non prevede che le informative possano essere fornite anche oralmente come previsto invece dalla direttiva;
    non appare compiutamente recepita la prescrizione di cui all'articolo 4 comma 3 della direttiva, nel punto in cui prevede che venga data comunicazione all'arrestato di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà;
   rilevato altresì che:
    in caso di violazione dell'obbligo di fornire le suddette informative si prevede la comminazione della sanzione della nullità di tutti gli atti successivi; inoltre, non prevedendo la possibilità della comunicazione orale ma solo scritta, e comminando la predetta nullità, si interviene sulle norme del codice di procedura penale attualmente vigenti in maniera molto più incisiva rispetto a quanto prescritto dalla direttiva europea;
    la severità della sanzione prevista, sebbene sia condivisibile l'intento di garantire maggiormente le persone sottoposte a indagine, accusa o arresto, rischia di vanificare l'efficacia dell'azione della procura e della polizia giudiziaria in molti casi in cui è necessario, per esempio, agire d'urgenza;
    il considerando n. 34 della direttiva testualmente recita: «L'accesso alla documentazione relativa all'indagine, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornito gratuitamente, fatte salve le disposizioni del diritto nazionale che prevedono i diritti che devono essere pagati per i documenti da copiare estratti dal fascicolo, o per spedire la documentazione alle persone interessate o al loro avvocato»
    nell'ordinamento interno l'accesso alla predetta documentazione è gratuito, poiché l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede pagamento dei diritti solo per l'estrazione di copia;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) sia previsto che, nel caso in cui la comunicazione non sia disponibile nella Pag. 48lingua appropriata, l'informativa all'arrestato possa essere fornita anche in forma orale, dandone atto nel relativo verbale, fermo restando che alla stessa dovrà poi seguire, comunque, la consegna di una informativa scritta;
   b) sia eliminata la sanzione della nullità degli atti successivi, prevista in caso di mancata comunicazione scritta all'arrestato o all'imputato in caso di esecuzione di custodia cautelare e sia previsto che, in questo caso, la comunicazione possa avvenire anche in forma orale salvo l'obbligo di farne menzione nel verbale da inviare al procuratore competente, previa sottoscrizione dell'interessato;
   c) siano previsti tra i diritti di cui fornire compiuta e chiara comunicazione all'arrestato quello relativo alla possibilità di ottenere un riesame della detenzione o di presentare richiesta di rimessione in libertà.

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ALLEGATO 4

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1129 ADOTTATA COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise.».

Art. 2.

  1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo», sono soppresse.

Art. 3.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto».
1. 100. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi a decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.
1. 101. I Relatori.